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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Giovanni Claudio Maggio, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata a norma degli artt. 283 ss. del D.Lgs 709/2005 n. 709 per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cascino, giusta
[...]
procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la quale Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
, chiedendone la condanna Controparte_2
al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale avvenuto il 05/05/2019, alle ore 19.00 circa, in Riesi, via Capitano Faraci. A tal riguardo l'attore rappresentava che, in quel frangente di tempo e di luogo, subito dopo essere sceso dal marciapiedi posto a destra della carreggiata insistente sulla stessa via e, in specie, mentre si accingeva ad attraversarla, veniva urtato da un autoveicolo Fiat Punto di colore bianco che non era possibile meglio identificare perché il conducente non si fermava a prestare soccorso ed a fornire i dati del suo veicolo e le sue generalità, invece dileguandosi subitaneamente. A causa dell'urto, l'attore rovinava al suolo, subendo i danni meglio descritti in citazione, di cui chiedeva il risarcimento alla Compagnia convenuta, nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del essendo Controparte_2
rimasto ignoto l'investitore, nonostante la denuncia presentata presso la locale Stazione dei Carabinieri.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
n.q., contestando la domanda attorea, di cui chiedeva il
[...]
rigetto, in quanto sprovvista di prova. In subordine, invocava l'applicazione del concorso di colpa e comunque contestava la quantificazione dei danni operata dall'avversario poiché eccessiva.
In fase istruttoria veniva esperito interrogatorio formale dell'attore e venivano escussi i testi , Testimone_1 [...]
e . All'esito veniva disposta Testimone_2 Testimone_3
C.T.U. medico-legale, redatta dal dr. . Infine, con Persona_1
ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del giorno 08/02/2025, il giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 C.P.C. per il deposito di note conclusive ed eventuali
2 repliche.
2. Preliminarmente, si osserva che è stata correttamente citata in giudizio la n.q. di impresa Controparte_1
designata ex art 286 D.Lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. art. 283, lett. a) del medesimo D.lgs., avendo l'attore allegato a sostegno della sua domanda il verificarsi di un sinistro cagionato da veicolo non identificato.
In proposito si osserva che, per giurisprudenza costante “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art.
283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023 - Rv. 667410 - 01).
3.1 Ciò premesso, passando al merito della controversia, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del sinistro, alla ricostruzione della sua dinamica ed alla sua attribuibilità alla condotta quanto meno colposa del conducente di un veicolo rimasto non identificato.
A tanto si perviene sulla scorta dell'esame delle dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
che hanno confermato, nel suo nucleo Testimone_3
3 essenziale, la ricostruzione del sinistro secondo la prospettazione attorea.
Il teste che al momento del fatto stava percorrendo in Tes_1
auto la via Cavour, ha dichiarato di aver visto l'attore all'incrocio tra la predetta via e la via Cap. Faraci, dapprima in piedi e poi, dopo il passaggio di una vettura Fiat Punto bianca, per terra.
Il teste che si trovava in compagnia del teste Tes_2 Tes_1
ha dichiarato di aver visto per terra: avvicinatosi Parte_1
per prestare aiuto al , questi indicava una Fiat Punto bianca Pt_1
dicendo in dialetto: “ fu”(E' stato lui, n.d.r.). Entrambi i testi Per_2
ricordano che la Fiat Punto non si è fermata ed ha anzi accelerato allontanandosi dal luogo, così come entrambi i testi ricordano che il era dolorante agli arti inferiori. Pt_1
Il teste che al momento del fatto si trovava in auto Tes_3
all'incrocio tra la via Mirisola e la via Cavour, in prossimità del luogo del fatto, ha affermato di aver visto l'attore intento a leggere dei manifesti su un muro all'angolo tra la via Cavour e la via Cap. Faraci. Raccontava altresì di aver visto un'auto bianca o comunque chiara che, provenendo dalla via Cavour a forte velocità, si immetteva nella via Cap. Faraci, investendo l'anziano.
Il teste non vedeva esattamente il punto d'urto tra persona e veicolo, trovandosi sul lato opposto, ma ricordava che l'attore, al passaggio dell'auto, cadeva a terra e gridava aiuto.
I testi hanno reso una narrazione dei fatti logica e coerente, da ritenersi attendibile, avendo assistito di persona al fatto e non essendo emerse controindicazioni circa la veridicità delle loro dichiarazioni, da cui si evince la dinamica del sinistro: una vettura Fiat Punto di colore bianco non meglio identificata,
4 nell'immettersi nella via Cap. Faraci provenendo dalla via
Cavour, urtava il pedone , facendolo rovinare al Parte_1
suolo. E' irrilevante, nel caso in esame, che i testi non abbiano visto esattamente il punto d'urto tra vettura e persona, in quanto dalle circostanze emerse può affermarsi, con alto grado di probabilità logica ed attesa anche l'assoluta mancanza di elementi da cui desumere una diversa genesi della caduta del pedone, che questa sia stata cagionata dal conducente del veicolo Fiat Punto di colore bianco, rimasto non identificato perché dileguatosi.
Quanto alla ripartizione della responsabilità del sinistro, la stessa deve essere interamente attribuita al conducente del veicolo non identificato, non risultando gli estremi per l'applicazione delle norme in tema di concorso del danneggiato: nello svoltare in via
Cap. Faraci dalla via Cavour detto conducente toccava il , Pt_1
sulla condotta del quale non sono invece emersi profili di colpa, trovandosi egli sul marciapiede o comunque sul margine della corsia e non risultando a suo carico comportamenti improvvisi o imprevedibili.
In relazione al nesso causale, non vi è dubbio che il sinistro abbia cagionato lesioni alla persona dell'attore: a tanto si perviene sulla scorta sia delle dichiarazioni dei testi che delle risultanze della
C.T.U. esperita in corso di causa dal dr. , i cui risultati, Per_3
di cui si dirà di qui a breve, si intendono condividere
3.2 Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
Sul punto, va rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dr. oltre ad essere coerenti, logiche e prive di Per_3
contraddizioni, sono risultate pienamente condivisibili.
5 In particolare, il C.T.U. ha accertato che parte attrice, all'esito del sinistro, ha riportato “Postumi frattura piatto tibiale ginocchio destro”, sicché del tutto congrua si rivela la percentuale del 12% con cui il C.T.U. medesimo ha complessivamente quantificato l'invalidità permanente provocata da siffatti postumi.
Il C.T.U. ha poi indicato un'inabilità temporanea assoluta di giorni 30, parziale della durata di giorni trenta al 75%, parziale della durata di giorni trenta al 50% e parziale della durata di giorni trenta al 25%.
Giova osservare che, sulla base della giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Ed invero, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
6 Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari,
l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie deve ritenersi esistente sia una prova presuntiva di tali sofferenze morali (da ritenere di media entità), potendosi tale fatto ignoto ricavarsi dai fatti noti della percentuale di danno biologico riconosciuta dal C.T.U. (12%), dai giorni di inabilità temporanea, dalla particolare rilevanza (anche costituzionale) del bene giuridico leso (salute).
7 Quanto al criterio di liquidazione del danno risarcibile da adottare nella fattispecie in esame, non può applicarsi la nuova tabella unica nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, in quanto l'art. 5 del decreto prevede espressamente che essa si applica solo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. Si deve pertanto procedere secondo i chiarimenti offerti sul punto dalla Suprema Corte, a parere della quale nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Orbene, poiché il sinistro oggetto del presente giudizio, stante l'entità degli esiti traumatici che dallo stesso sono derivati, non è inquadrabile tra i casi in cui sarebbero applicabili i criteri di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private e sfugge ratione temporis all'applicazione della tabella unica nazionale di cui al
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, la quantificazione del danno avverrà in base al consolidato parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., ha riconosciuto valenza, in linea generale, di parametro di conformità della
8 valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. sul punto il principio di diritto enunciato da Cass., n. 12408/2011; cfr., altresì, Cass., n. 5243/2014; Cass., n. 11754/2018).
A titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro, decorso i periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale, deve essere riconosciuta in favore del danneggiato la somma complessiva di euro 22.245,00, secondo i valori attuali.
Con riferimento ai periodi di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertati dal C.T.U., si liquida ad equità la somma totale di euro 8.625,00
Non sussistono, tenuto conto della natura ed entità delle lesioni, elementi per procedere ad una ulteriore individualizzazione del danno, atteso che nel valore del c.d. “punto” della tabella utilizzata si tiene conto della componente di danno non patrimoniale relativo alla “sofferenza soggettiva”, già in precedenza considerata di media entità (cfr. i criteri per la redazione delle tabelle enucleati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano).
Il totale complessivo del danno subito, espresso in valori attuali,
è infine pari a euro 30.870,00
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che
9 man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712, sulla somma capitale originaria rivalutata di anno in anno.
All'esito di tali operazioni la somma complessivamente spettante a comprensiva di rivalutazione ed interessi Parte_1
ponderati a tutt'oggi, ammonta ad euro 33.936,16.
Sulla somma in questione – al cui pagamento è condannata
– sono poi dovuti interessi, al tasso Controparte_1
legale, dalla data della presente pronuncia e fino al soddisfo.
4. In considerazione dell'esito del giudizio, giusta il principio della soccombenza, la Compagnia convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività in concreto svolta nelle varie fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al D.M.G. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, applicata una diminuzione dei compensi in ragione della non elevata complessità delle questioni affrontate, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato provvedimento, vanno definitivamente poste in capo alla Compagnia convenuta.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna la convenuta in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, al pagamento in favore dell'attore della Parte_1
complessiva somma di euro 33.936,16., oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in complessivi euro 4.950,00, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di C.T.U., in via definitiva, a carico di parte convenuta
Caltanissetta, 27 giugno 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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