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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10163 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18229/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 6 NOVEMBRE 2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 18229 DELL'ANNO 2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in data 6 novembre 2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 18229 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
, P. i.v.a. , Parte_1 P.IVA_1
C.F.[...], rapp.to e difeso dall' avv. Raffaele Savastano, PEC
presso il cui studio elett. te dom.lia in Napoli, alla Email_1 via Pietro Castellino n. 179, come da mandato in atti
ATTORE
(C.F. e P.I. , Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. giusta procura generale alle liti del 12.5.2021, Controparte_1
Notaio Dott. di Roma, rep. 90561 racc. 26619 a firma del dott. Persona_1 Per_2
(in atti) Pec.:
[...] Email_2
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. , titolare della omonima Impresa Parte_1 individuale, sulla premessa di svolgere attività imprenditoriale nel settore edilizio e di aver stipulato nel 2012 con la un contratto di assicurazione a garanzia della Parte_2 responsabilità civile aziende edili, di cui alla polizza n. 100503612, con efficacia, a seguito di successive proroghe, sino al 31/05/2020, agiva al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo da lui preteso a fronte della domanda risarcitoria verso di lui formulata dalla sig. ra A tal proposito deduceva che: la sig. condomina del fabbricato di C.so Parte_3 Pt_3
Vittorio n. 512, Napoli, lo aveva citato in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto tra di lui intercorso con il predetto Condominio, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori al lastrico di copertura del fabbricato, nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno, deducendo l'inadempimento della ditta appaltatrice;
che nell'ambito del giudizio, così originato, il Giudice aveva negato l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa che Pt_2 in ogni caso Egli aveva provveduto ad avvisare la Compagnia del giudizio intrapreso nei suoi confronti, al fine di ottenere l'attivazione della garanzia;
che il predetto giudizio si concludeva con la condanna dell'Impresa al pagamento: di €. 7.639,20, quale restituzione quota lavori pagata, di €.
1.160,00 per acquisto pavimentazione, di €. 33.961,53 per danni patrimoniali da pagarsi in solido con il Direttore dei lavori, di euro €. 2.910,00 per costi di perizia, oltre accessori e spese di giudizio per €. 9.269,80; che, sollecitato il pagamento dell'indennizzo dovutogli sulla base della polizza di cui sopra, – solo a distanza di quattro anni dalla denuncia - apriva il sinistro n. Parte_2
2020N1016200080; che, tuttavia, non adempiva all'obbligazione di garanzia Pt_2 contrattualmente dovuta;
che avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli aveva proposto appello all'attualità pendente;
In forza di tali fatti concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di Napoli di : 1. Affermare
l'obbligo di C.F. , di manlevare e tenere indenne la ricorrente Parte_2 P.IVA_4 Pt_1 dal pagamento a favore di di quanto costituisce condanna in sentenza
[...] Parte_1 Parte_3 esecutiva n.7920/2020 del Tribunale civile di Napoli - €. 7.639,20 (quota lavori pagata), €. 1.160,00 per acquisto pavimentazione, oltre accessori;
€. 33.961,53 per danni patrimoniali oltre accessori;
€. 2.910,00 per spese della consulenza e compensi legali in sede di perizia, oltre accessori e spese di giudizio in €. 9.269,80 – o delle diverse somme eventualmente determinate a favore di , anche a definizione del giudizio di appello pendente Parte_3 innanzi alla Corte di Appello di Napoli, R.G.1334/2021 – in ragione della garanzia assicurativa a favore della
Impresa Ing. polizza n. 100503612 in essere dal 2012 al 2020; 2. Affermare la mala Parte_1 gestio della con conseguente liquidazione a titolo risarcitorio a favore della Impresa Parte_2 ricorrente dell'importo corrispondente agli esborsi sostenuti dalla Impresa per la difesa tecnica in doppio grado di giudizio - a carico della ex art. 12 contratto assicurativo - determinati in complessivi Parte_2
€. 24.463,22, di cui €. 10.528,52 per giudizio Tribunale ed €. 13.934,70, per giudizio in Corte Appello, oltre oneri fiscali e di registrazione sentenza, o nel diverso importo da liquidarsi anche in via equitativa;
3. Accertare il rifiuto di all'invito ad esperire la negoziazione assistita sulla controversia de quo inviato Controparte_2 dalla ricorrente;
4. Condannare la al pagamento a favore di di Parte_2 Parte_3 quanto costituisce obbligo della ricorrente per la sentenza esecutiva n.7920/2020 del Tribunale civile di Pt_1
Napoli - €. 7.639,20 (quota lavori pagata), €. 1.160,00 per acquisto pavimentazione, oltre accessori;
€. 33.961,53 per danni patrimoniali oltre accessori;
€. 2.910,00 per spese della consulenza e compensi legali in sede di perizia, oltre accessori e spese di giudizio in €. 9.269,80, oltre accessori - o delle diverse somme eventualmente determinate
a carico della Impresa, anche a definizione del giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli
R.G.1334/2021, e a rimborsare all' i pagamenti già effettuati a favore di Parte_1 [...]
secondo sentenza - in ragione della garanzia assicurativa della polizza n.100503612, attiva dal Parte_3
2012 al 2020; 5. Condannare la al pagamento a favore della Impresa ricorrente Parte_2 dell'importo a titolo risarcitorio per mala gestio contrattuale in complessivi €. 24.463,22, per costi processuali sostenuti e da sostenere nel doppio grado di giudizio, oltre oneri fiscali e di registrazione sentenza, o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa.
Costituita in giudizio, resisteva all'avversa domanda, Parte_2 deducendo:
1. che il sinistro non rientrava nelle ipotesi oggetto di copertura assicurativa ai sensi dell'art 9 lett. a) n. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione, posto che i danni alla terza danneggiata si erano manifestati successivamente alla ultimazione dei lavori;
2. L'assenza di prova circa la riconducibilità dell'evento all'ambito temporale di operatività della polizza, posto che la stessa aveva decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31 maggio 2012, laddove in ricorso si faceva laconicamente riferimento a lavori svolti del maggio del 2012, sicché doveva ritenersi che il comportamento colposo dell'assicurato, ossia l'errata esecuzione delle opere, si fosse concretizzata durante l'esecuzione dei lavori e pertanto prima dell'entrata in vigore dell'efficacia della copertura assicurativa;
3. L'inoperatività della polizza, anche perché essa non copriva i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'assicurato, ossia dalla non esecuzione dei lavori a regola d'arte; 4.
L'inopponibilità, in ogni caso, della sentenza del Tribunale di Napoli ad essa Compagnia in quanto non parte del processo;
5. L'omesso tempestivo avviso circa l'avvio della causa, di rilievo ai sensi degli artt. 1913,1914,1915 cod. civ.; 6. In ogni caso, nel quantum: la mancata prova del danno, di cui si richiedeva ristoro, e la non debenza delle spese di resistenza ai sensi dell'art 12 delle
Condizioni di Assicurazione, posto che il legale dell'attore non era stato nominato dalla Compagnia.
Deduceva inoltre la convenuta che le contestazioni riguardanti la mala gestio dell'assicuratore erano ad ogni modo infondate.
In forza di tali deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto della Parte_2 avversa domanda e, in via subordinata, di tener conto nella quantificazione dell'indennizzo delle condizioni e limiti di operatività della garanzia riducendone l'importo, anche in ragione del pregiudizio arrecato alla resistente.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'esito sulla documentazione in atti la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2023.
Seguivano successivi rinvii nelle cui more la causa, in forza di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo Giudice alla cui attenzione veniva sottoposta per la prima volta in data 22.09.2025, data in cui, con ordinanza ex art 127 ter c.p.c., veniva rinviata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene in pari data decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che non si ravvedono ragioni per disporre la sospensione del processo in attesa delle determinazioni della Corte di Appello di Napoli in ordine al giudizio in relazione al quale viene richiesta la manleva della Compagnia assicurativa, posto che l'accertamento circa la operatività ed estensione della stessa pone questioni non connesse da vincolo di pregiudizialità logico giuridica, tali da imporre la sospensione ai sensi dell'art 295 c.p.c., sicché nemmeno è stata ritenuta sussistente l'opportunità di disporre ulteriore rinvio per la decisione.
Ciò posto, in diritto si osserva che è stato da tempo chiarito il principio di ordine generale secondo cui nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 15630 del
14/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
L'assicuratore non assume, pertanto, alcun onere probatorio qualora il rischio assicurato contenga precise delimitazioni contrattuali, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Né può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1 c.c..
In conclusione, dunque, “In tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato” ( v. ex multis Cass. nn. 15630/2018; 9205/2021).
Così delineati gli oneri probatori, nel caso in esame deve rilevarsi che la Compagnia ha contestato l'operatività della convenzione assicurativa, in forza della quale l'attore ha proposto l'odierna domanda, deducendo che il sinistro non risulterebbe dalla stessa coperto.
L'assunto è fondato.
Emerge dalle allegazioni di parte attrice che la richiesta risarcitoria, in relazione alla quale si invoca l'operatività della garanzia di cui alla polizza sottoscritta tra le parti, origina dalla contestazione di danni discendenti da vizi nelle esecuzione delle opere oggetto di un contratto di appalto, che vendeva la ditta di ET EN appaltatrice e il condominio di Corso V.
Emanuele n. 512 committente, sottoscritto cinque anni prima della notifica dell' atto di citazione da parte del terzo danneggiato del 9 marzo 2016.
Si tratta quindi di una richiesta risarcitoria scaturente da un inadempimento contrattuale, ossia dalla contestazione di vizi occulti, quale causa di danni manifestatisi solo dopo l'ultimazione delle opere.
Come eccepito dalla Compagnia Assicurativa, ai fini della delimitazione del rischio coperto da garanzia, le Condizioni di Assicurazione, dell'art. 9 lett. a), numero 3 delle CGA ( v. doc n. 3), prevedono, per quello che qui interessa, quanto segue:
“la garanzia RCT non comprende i danni: … 3) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico”.
In sostanza attraverso tale clausola, per il caso in cui l'attività dell'assicurato consista nella realizzazione di opere di manutenzione, le parti hanno limitato la garanzia ai sinistri che possono accadere durante l'esecuzione delle opere, senza coprire i danni manifestatisi nel periodo successivo alla relativa ultimazione e che discendono dalla cattiva esecuzione delle stesse.
Invero, affinché la garanzia possa estendersi a tale danni ( rc postuma), viene ad essere necessaria la pattuizione espressa di una apposita estensione, come previsto alla pagina 14 delle Condizioni di polizza alla lett. l ( Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione e riparazione), secondo cui: la garanzia vale per la Responsabilità Civile derivate all'Assicurato ai sensi della legge, nella sula qualità di installatore, manutentore e riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi
( compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori
La lettura delle predette condizioni contrattuali lascia chiaramente intendere che per l'ipotesi in cui l'attività dell'assicurato consista nella esecuzione di opere, l'obbligazione di manleva dell'assicuratore per i danni conseguenti alla cattiva esecuzione delle stesse, manifestatisi dopo la relativa ultimazione, sorge a condizione che sia pattuita una apposita estensione di garanzia espressamente richiamata nel modulo di polizza con pagamento del premio ( v. art 9, ult capoverso,
e pag. 14 condizioni di polizza primo capoverso).
Nel caso di specie l'attore nemmeno ha dedotto l' esistenza di una estensione di garanzia né la lettura della polizza lascia emergere che sia mai stato operato un espresso, necessario, richiamo a tal uopo ( v. doc. n. 22 fasc. parte attrice).
Ne discende che, non avendo l'attore comprovato che il danno sia ricompreso nell'ambito del rischio garantito, la sua domanda va rigettata.
Restano assorbite le restanti questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore. La liquidazione, come da dispositivo,
è operata in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (come aggiornati dal DM n.
147/2022, applicabile anche per le prestazioni esaurite in epoca successiva alla sua entrata in vigore), avuto riguardo al valore della causa, come da domanda, all'effettiva attività processuale espletata e alla bassa complessità delle questioni controverse, criteri sulla base dei quali si reputa congrua l'applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase processuale espletata
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore ; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2540,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere Parte_2
IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Napoli, il 6/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 6 NOVEMBRE 2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 18229 DELL'ANNO 2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in data 6 novembre 2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 18229 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
, P. i.v.a. , Parte_1 P.IVA_1
C.F.[...], rapp.to e difeso dall' avv. Raffaele Savastano, PEC
presso il cui studio elett. te dom.lia in Napoli, alla Email_1 via Pietro Castellino n. 179, come da mandato in atti
ATTORE
(C.F. e P.I. , Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. giusta procura generale alle liti del 12.5.2021, Controparte_1
Notaio Dott. di Roma, rep. 90561 racc. 26619 a firma del dott. Persona_1 Per_2
(in atti) Pec.:
[...] Email_2
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. , titolare della omonima Impresa Parte_1 individuale, sulla premessa di svolgere attività imprenditoriale nel settore edilizio e di aver stipulato nel 2012 con la un contratto di assicurazione a garanzia della Parte_2 responsabilità civile aziende edili, di cui alla polizza n. 100503612, con efficacia, a seguito di successive proroghe, sino al 31/05/2020, agiva al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo da lui preteso a fronte della domanda risarcitoria verso di lui formulata dalla sig. ra A tal proposito deduceva che: la sig. condomina del fabbricato di C.so Parte_3 Pt_3
Vittorio n. 512, Napoli, lo aveva citato in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto di appalto tra di lui intercorso con il predetto Condominio, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori al lastrico di copertura del fabbricato, nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno, deducendo l'inadempimento della ditta appaltatrice;
che nell'ambito del giudizio, così originato, il Giudice aveva negato l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa che Pt_2 in ogni caso Egli aveva provveduto ad avvisare la Compagnia del giudizio intrapreso nei suoi confronti, al fine di ottenere l'attivazione della garanzia;
che il predetto giudizio si concludeva con la condanna dell'Impresa al pagamento: di €. 7.639,20, quale restituzione quota lavori pagata, di €.
1.160,00 per acquisto pavimentazione, di €. 33.961,53 per danni patrimoniali da pagarsi in solido con il Direttore dei lavori, di euro €. 2.910,00 per costi di perizia, oltre accessori e spese di giudizio per €. 9.269,80; che, sollecitato il pagamento dell'indennizzo dovutogli sulla base della polizza di cui sopra, – solo a distanza di quattro anni dalla denuncia - apriva il sinistro n. Parte_2
2020N1016200080; che, tuttavia, non adempiva all'obbligazione di garanzia Pt_2 contrattualmente dovuta;
che avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli aveva proposto appello all'attualità pendente;
In forza di tali fatti concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di Napoli di : 1. Affermare
l'obbligo di C.F. , di manlevare e tenere indenne la ricorrente Parte_2 P.IVA_4 Pt_1 dal pagamento a favore di di quanto costituisce condanna in sentenza
[...] Parte_1 Parte_3 esecutiva n.7920/2020 del Tribunale civile di Napoli - €. 7.639,20 (quota lavori pagata), €. 1.160,00 per acquisto pavimentazione, oltre accessori;
€. 33.961,53 per danni patrimoniali oltre accessori;
€. 2.910,00 per spese della consulenza e compensi legali in sede di perizia, oltre accessori e spese di giudizio in €. 9.269,80 – o delle diverse somme eventualmente determinate a favore di , anche a definizione del giudizio di appello pendente Parte_3 innanzi alla Corte di Appello di Napoli, R.G.1334/2021 – in ragione della garanzia assicurativa a favore della
Impresa Ing. polizza n. 100503612 in essere dal 2012 al 2020; 2. Affermare la mala Parte_1 gestio della con conseguente liquidazione a titolo risarcitorio a favore della Impresa Parte_2 ricorrente dell'importo corrispondente agli esborsi sostenuti dalla Impresa per la difesa tecnica in doppio grado di giudizio - a carico della ex art. 12 contratto assicurativo - determinati in complessivi Parte_2
€. 24.463,22, di cui €. 10.528,52 per giudizio Tribunale ed €. 13.934,70, per giudizio in Corte Appello, oltre oneri fiscali e di registrazione sentenza, o nel diverso importo da liquidarsi anche in via equitativa;
3. Accertare il rifiuto di all'invito ad esperire la negoziazione assistita sulla controversia de quo inviato Controparte_2 dalla ricorrente;
4. Condannare la al pagamento a favore di di Parte_2 Parte_3 quanto costituisce obbligo della ricorrente per la sentenza esecutiva n.7920/2020 del Tribunale civile di Pt_1
Napoli - €. 7.639,20 (quota lavori pagata), €. 1.160,00 per acquisto pavimentazione, oltre accessori;
€. 33.961,53 per danni patrimoniali oltre accessori;
€. 2.910,00 per spese della consulenza e compensi legali in sede di perizia, oltre accessori e spese di giudizio in €. 9.269,80, oltre accessori - o delle diverse somme eventualmente determinate
a carico della Impresa, anche a definizione del giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli
R.G.1334/2021, e a rimborsare all' i pagamenti già effettuati a favore di Parte_1 [...]
secondo sentenza - in ragione della garanzia assicurativa della polizza n.100503612, attiva dal Parte_3
2012 al 2020; 5. Condannare la al pagamento a favore della Impresa ricorrente Parte_2 dell'importo a titolo risarcitorio per mala gestio contrattuale in complessivi €. 24.463,22, per costi processuali sostenuti e da sostenere nel doppio grado di giudizio, oltre oneri fiscali e di registrazione sentenza, o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa.
Costituita in giudizio, resisteva all'avversa domanda, Parte_2 deducendo:
1. che il sinistro non rientrava nelle ipotesi oggetto di copertura assicurativa ai sensi dell'art 9 lett. a) n. 3 delle Condizioni Generali di assicurazione, posto che i danni alla terza danneggiata si erano manifestati successivamente alla ultimazione dei lavori;
2. L'assenza di prova circa la riconducibilità dell'evento all'ambito temporale di operatività della polizza, posto che la stessa aveva decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31 maggio 2012, laddove in ricorso si faceva laconicamente riferimento a lavori svolti del maggio del 2012, sicché doveva ritenersi che il comportamento colposo dell'assicurato, ossia l'errata esecuzione delle opere, si fosse concretizzata durante l'esecuzione dei lavori e pertanto prima dell'entrata in vigore dell'efficacia della copertura assicurativa;
3. L'inoperatività della polizza, anche perché essa non copriva i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'assicurato, ossia dalla non esecuzione dei lavori a regola d'arte; 4.
L'inopponibilità, in ogni caso, della sentenza del Tribunale di Napoli ad essa Compagnia in quanto non parte del processo;
5. L'omesso tempestivo avviso circa l'avvio della causa, di rilievo ai sensi degli artt. 1913,1914,1915 cod. civ.; 6. In ogni caso, nel quantum: la mancata prova del danno, di cui si richiedeva ristoro, e la non debenza delle spese di resistenza ai sensi dell'art 12 delle
Condizioni di Assicurazione, posto che il legale dell'attore non era stato nominato dalla Compagnia.
Deduceva inoltre la convenuta che le contestazioni riguardanti la mala gestio dell'assicuratore erano ad ogni modo infondate.
In forza di tali deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto della Parte_2 avversa domanda e, in via subordinata, di tener conto nella quantificazione dell'indennizzo delle condizioni e limiti di operatività della garanzia riducendone l'importo, anche in ragione del pregiudizio arrecato alla resistente.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., all'esito sulla documentazione in atti la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.10.2023.
Seguivano successivi rinvii nelle cui more la causa, in forza di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva assegnata a questo Giudice alla cui attenzione veniva sottoposta per la prima volta in data 22.09.2025, data in cui, con ordinanza ex art 127 ter c.p.c., veniva rinviata ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene in pari data decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che non si ravvedono ragioni per disporre la sospensione del processo in attesa delle determinazioni della Corte di Appello di Napoli in ordine al giudizio in relazione al quale viene richiesta la manleva della Compagnia assicurativa, posto che l'accertamento circa la operatività ed estensione della stessa pone questioni non connesse da vincolo di pregiudizialità logico giuridica, tali da imporre la sospensione ai sensi dell'art 295 c.p.c., sicché nemmeno è stata ritenuta sussistente l'opportunità di disporre ulteriore rinvio per la decisione.
Ciò posto, in diritto si osserva che è stato da tempo chiarito il principio di ordine generale secondo cui nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 15630 del
14/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
L'assicuratore non assume, pertanto, alcun onere probatorio qualora il rischio assicurato contenga precise delimitazioni contrattuali, restando a carico dell'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Né può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1 c.c..
In conclusione, dunque, “In tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato” ( v. ex multis Cass. nn. 15630/2018; 9205/2021).
Così delineati gli oneri probatori, nel caso in esame deve rilevarsi che la Compagnia ha contestato l'operatività della convenzione assicurativa, in forza della quale l'attore ha proposto l'odierna domanda, deducendo che il sinistro non risulterebbe dalla stessa coperto.
L'assunto è fondato.
Emerge dalle allegazioni di parte attrice che la richiesta risarcitoria, in relazione alla quale si invoca l'operatività della garanzia di cui alla polizza sottoscritta tra le parti, origina dalla contestazione di danni discendenti da vizi nelle esecuzione delle opere oggetto di un contratto di appalto, che vendeva la ditta di ET EN appaltatrice e il condominio di Corso V.
Emanuele n. 512 committente, sottoscritto cinque anni prima della notifica dell' atto di citazione da parte del terzo danneggiato del 9 marzo 2016.
Si tratta quindi di una richiesta risarcitoria scaturente da un inadempimento contrattuale, ossia dalla contestazione di vizi occulti, quale causa di danni manifestatisi solo dopo l'ultimazione delle opere.
Come eccepito dalla Compagnia Assicurativa, ai fini della delimitazione del rischio coperto da garanzia, le Condizioni di Assicurazione, dell'art. 9 lett. a), numero 3 delle CGA ( v. doc n. 3), prevedono, per quello che qui interessa, quanto segue:
“la garanzia RCT non comprende i danni: … 3) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico”.
In sostanza attraverso tale clausola, per il caso in cui l'attività dell'assicurato consista nella realizzazione di opere di manutenzione, le parti hanno limitato la garanzia ai sinistri che possono accadere durante l'esecuzione delle opere, senza coprire i danni manifestatisi nel periodo successivo alla relativa ultimazione e che discendono dalla cattiva esecuzione delle stesse.
Invero, affinché la garanzia possa estendersi a tale danni ( rc postuma), viene ad essere necessaria la pattuizione espressa di una apposita estensione, come previsto alla pagina 14 delle Condizioni di polizza alla lett. l ( Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione e riparazione), secondo cui: la garanzia vale per la Responsabilità Civile derivate all'Assicurato ai sensi della legge, nella sula qualità di installatore, manutentore e riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi
( compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori
La lettura delle predette condizioni contrattuali lascia chiaramente intendere che per l'ipotesi in cui l'attività dell'assicurato consista nella esecuzione di opere, l'obbligazione di manleva dell'assicuratore per i danni conseguenti alla cattiva esecuzione delle stesse, manifestatisi dopo la relativa ultimazione, sorge a condizione che sia pattuita una apposita estensione di garanzia espressamente richiamata nel modulo di polizza con pagamento del premio ( v. art 9, ult capoverso,
e pag. 14 condizioni di polizza primo capoverso).
Nel caso di specie l'attore nemmeno ha dedotto l' esistenza di una estensione di garanzia né la lettura della polizza lascia emergere che sia mai stato operato un espresso, necessario, richiamo a tal uopo ( v. doc. n. 22 fasc. parte attrice).
Ne discende che, non avendo l'attore comprovato che il danno sia ricompreso nell'ambito del rischio garantito, la sua domanda va rigettata.
Restano assorbite le restanti questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore. La liquidazione, come da dispositivo,
è operata in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (come aggiornati dal DM n.
147/2022, applicabile anche per le prestazioni esaurite in epoca successiva alla sua entrata in vigore), avuto riguardo al valore della causa, come da domanda, all'effettiva attività processuale espletata e alla bassa complessità delle questioni controverse, criteri sulla base dei quali si reputa congrua l'applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase processuale espletata
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attore ; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2540,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere Parte_2
IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Napoli, il 6/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero