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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18135/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250167510381000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250167510381 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per omesso versamento del Contributo unificato tributario, oltre interessi, anno
2019, in relazione al giudizio iscritto al nr. 720/2019 R.G. dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Lazio. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha affidato il gravame ad un solo motivo di impugnazione, sostenendo la prescrizione quinquennale della pretesa in quanto nessun atto interruttivo è stato notificato alla propria assistita. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo
47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti. In data 16.01.2026 ha versato in atti ulteriore documentazione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 2° grado per il Lazio, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 09.01.2026, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato sottolineando la palese carenza dei due presupposti su cui si fonda la domanda cautelare.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alla questione controversa, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che il gravame si rivela inammissibile ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992 in quanto la suddetta
CGT ha dato dimostrazione di avere ritualmente notificato alla contribuente l'invito al pagamento in data
27.03.2019 presso il domicilio eletto, per cui la mancata impugnazione di quest'ultimo atto ha reso la pretesa ormai definitiva;
in ogni caso, la tesi difensiva postulata dalla società ricorrente, che involge un solo motivo di gravame, appare manifestamente infondata anche nel merito, sul rilievo assorbente che la prescrizione del CUT non è affatto quinquennale bensì pacificamente decennale, a tenore dell'articolo 20, comma 5, del
Decreto Legislativo nr. 112 del 1999 (ex multis Cassazione, nnrr. 2999 e 27093 del 2022), ora abrogato, non trascurando di considerare, inoltre, che si tratta di un tributo avente pacificamente natura erariale;
in tale ottica, preme infine osservare che, alla luce del consolidato orientamento ermeneutico propugnato dalla
Suprema Corte sul punto (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile, per cui nel caso specifico anche il termine di prescrizione degli interessi è decennale.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la società ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Lazio, nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Lazio, nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18135/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250167510381000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250167510381 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per omesso versamento del Contributo unificato tributario, oltre interessi, anno
2019, in relazione al giudizio iscritto al nr. 720/2019 R.G. dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Lazio. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha affidato il gravame ad un solo motivo di impugnazione, sostenendo la prescrizione quinquennale della pretesa in quanto nessun atto interruttivo è stato notificato alla propria assistita. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo
47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti. In data 16.01.2026 ha versato in atti ulteriore documentazione.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 2° grado per il Lazio, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 09.01.2026, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato sottolineando la palese carenza dei due presupposti su cui si fonda la domanda cautelare.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alla questione controversa, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che il gravame si rivela inammissibile ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992 in quanto la suddetta
CGT ha dato dimostrazione di avere ritualmente notificato alla contribuente l'invito al pagamento in data
27.03.2019 presso il domicilio eletto, per cui la mancata impugnazione di quest'ultimo atto ha reso la pretesa ormai definitiva;
in ogni caso, la tesi difensiva postulata dalla società ricorrente, che involge un solo motivo di gravame, appare manifestamente infondata anche nel merito, sul rilievo assorbente che la prescrizione del CUT non è affatto quinquennale bensì pacificamente decennale, a tenore dell'articolo 20, comma 5, del
Decreto Legislativo nr. 112 del 1999 (ex multis Cassazione, nnrr. 2999 e 27093 del 2022), ora abrogato, non trascurando di considerare, inoltre, che si tratta di un tributo avente pacificamente natura erariale;
in tale ottica, preme infine osservare che, alla luce del consolidato orientamento ermeneutico propugnato dalla
Suprema Corte sul punto (ex multis Cassazione, SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile, per cui nel caso specifico anche il termine di prescrizione degli interessi è decennale.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la società ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Lazio, nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corte di giustizia tributaria di 2° grado del Lazio, nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)