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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 13/12/2023, n. 18929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18929 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 14069/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14069 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Iniziative Solari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Palatucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli, n. 6;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore Servizi Energetici Gse Spa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Carmine Gravina, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto in capo alla ricorrente di mantenere le condizioni per la quantificazione e l’erogazione delle tariffe incentivanti giusta convenzione sottoscritta con il GSE in data 24.3.2012, ai sensi del d.m. 5.5.2011;
- del diritto della ricorrente a non vedersi applicato l’art. 26 d.l. n. 91/2014;
per la disapplicazione
dell’art. 26, co. 2 e 3, d.l. n. 91/2014 e della Tabella in all. 2
per la rimessione
alla Corte costituzionale dell’anzidetto art. 26, co. 2 e 3, d.l. n. 91/2014 e della Tabella in all. 2;
nonché per l’annullamento
- del d.m. 17.10.2014, recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, co. 3, lett. b) decreto-legge n. 91/14 convertito con modificazioni dalla l. n. 116/14”;
- del d.m. 16.10.2014, recante “Incentivi per impianti fotovoltaici – Modalità per l’erogazione delle tariffe da parte del GSE”;
- delle “Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici” adottate dal GSE in data 3.11.2014
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che è necessario, per il presente ricorso, procedere alla ricostruzione del fascicolo di causa, atteso che, pur risultando lo stesso interamente digitalizzato, non è possibile reperire presso la Segreteria di Sezione l’originale cartaceo contenente gli atti e i documenti originariamente depositati in detta forma;
Rilevato che il ricorso risulta depositato nell’anno 2014, quando non era ancora operativo il Processo Amministrativo Telematico (PAT) – applicabile ai giudizi introdotti con ricorsi depositati a far data dal 1° gennaio 2017 nonché a quelli antecedenti, e pendenti a quella data, per i quali la modalità di deposito telematica è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.l. n.168/2016, convertito con modifiche in legge n. 197/2016 – sicché, allo stato, sono visionabili nel fascicolo processuale presente nel Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) sia atti e documenti originariamente in cartaceo e successivamente digitalizzati, sia quelli depositati esclusivamente in modalità telematica;
Considerato che gli atti depositati in forma cartacea e digitalizzati a cura della Segreteria non possono tener luogo di quelli originariamente depositati stante l’assenza dell’attestazione di conformità;
Ritenuto pertanto di porre a carico delle parti l’onere di depositare, in formato digitale, con relative attestazioni di conformità, tutti gli atti e i documenti prodotti in cartaceo fino alla data del 31 dicembre 2017, per quanto in loro possesso, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Ritenuto, inoltre, di dover verificare la permanenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, richiedendo a tal fine ai legali di parte ricorrente di manifestare detto interesse entro il medesimo termine;
Con la precisazione che in caso di mancata o parziale esecuzione della presente ordinanza, la causa potrà essere comunque decisa sulla base degli atti disponibili;
Rinviata la trattazione del ricorso a udienza da fissarsi con successivo decreto presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) dispone, a carico delle parti, gli incombenti di cui in motivazione nei termini e sensi ivi previsti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO