Versione
24 febbraio 1989
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12 agosto 2006
12 agosto 2006
Art. 4. 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalita' degli esami di cui all'articolo 2.
2. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che e' soppressa la commissione istituita dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico.
2. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che e' soppressa la commissione istituita dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico.
Commentari • 5
- 1. Certificato agibilità assente: l’agente immobiliare è responsabile?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 giugno 2023 · 0.9749155
Cass. civ, sez. II, ord., 16 giugno 2023, n. 17385 Presidente/Relatore Giusti Fatti di causa – Con atto di citazione del 26 ottobre 2010, G.M., + Altri Omessi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona l'agenzia immobiliare (omissis) s.r.l., affinché ne fosse disposta la condanna, da un lato, alla restituzione della somma di Euro 21.600,00, già corrisposta a titolo di provvigione, e, dall'altro lato, al risarcimento dei danni. In particolare, gli attori lamentavano la violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo contrattuale di assistenza professionale in esecuzione dell'incarico di mediazione, e quantificavano il danno in Euro 100.000, corrispondente allo sconto sul …
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Giurisprudenza • 9
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/09/2011, n. 5295Provvedimento: […] Veniva altresì disattesa la censura relativa alla difformità della composizione della commissione ministeriale decidente rispetto alla previsione di cui all'articolo 4 della legge n. 39 del 1989. Ciò in quanto tale norma risultava modificata dagli articoli 4 e 6 (tabella D) del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, di riordino degli organi collegiali dello Stato. La composizione della commissione risultava conforme al nuovo disposto normativo.Leggi di più...
- preposto alla attività di mediazione·
- illegittimità costituzionale·
- interpretazione di norme·
- composizione della commissione amministrativa·
- principio di rappresentanza·
- compensazione delle spese di giudizio·
- requisiti per l'iscrizione al ruolo·
- cancellazione dal ruolo degli agenti di affari in mediazione·
- validità del negozio giuridico·
- motivazione del provvedimento amministrativo