Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39
Articolo 3Articolo 5
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24 febbraio 1989
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12 agosto 2006
Art. 4. 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalita' degli esami di cui all'articolo 2.
2. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi. ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che e' soppressa la commissione istituita dal presente articolo. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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