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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3166/2024 promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cavalera
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avvocato Annalisa Calò
CONVENUTO
All'udienza del 9-4-2025 la causa è stata riservata per la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2-5-2024 (in arte “Max Parte_1
Hamlet Sauvage”) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il per sentirlo condannare ex art. 2043 cod. civ. al Controparte_1
pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di €
52.750,00, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, subito a causa della mancata tutela delle sue opere da parte dell' CP_2
convenuto, cui le stesse erano state donate. A fondamento della domanda l'attore esponeva di aver effettuato, in favore del , una cospicua donazione di opere da Controparte_1
lui realizzate (sculture e disegni inediti), opere che l'Ente - con apposita deliberazione n. 77 del 2018, prodotta in atti - si era impegnato a collocare in spazi appropriati, al fine di garantirne adeguata esposizione e fruizione;
che, tuttavia, dopo un breve periodo di effettivo allestimento, l'attore aveva riscontrato un evidente stato di degrado e di abbandono dei luoghi ospitanti le opere, ormai gravemente danneggiate a causa delle condizioni generali dell'ambiente, caratterizzato da un elevato tasso di umidità; che, nonostante i numerosi solleciti rivolti al Sindaco, alcuna misura era stata attuata dall'Amministrazione Comunale al fine di preservare l'integrità delle opere, con conseguente pregiudizio all' immagine e alla reputazione dell'attore, trattato come un artista di poco valore.
Si costituiva il e contestava la fondatezza della Controparte_1
domanda, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto;
in punto di fatto, in particolare, deduceva che le opere dell'attore erano state esposte in varie sale del Palazzo Ferrari ed erano state liberamente fruibili, ad eccezione di quelle per cui si erano resi necessari interventi di riparazione e risanamento, peraltro regolarmente commissionati dal Sindaco, in accordo con l'attore; ad ogni modo, escludeva qualsivoglia responsabilità dell'Ente, in difetto assoluto di prova di un effettivo e concreto pregiudizio, conseguente alla contestata condotta.
All'udienza del 9-4-2025 la causa è stata riservata per la decisione
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Come ripetutamente affermato dalla S.C., il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento;
pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(Cass. 4005/2020; Cass. 31537/2018 secondo cui “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse
3 tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto).
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha unicamente descritto gli eventi per cui è causa, asserendo che la condotta dell'Ente avesse compromesso la sua reputazione e la sua immagine agli occhi della collettività, senza tuttavia fornire prova alcuna delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta illecita.
Al riguardo va invero evidenziato che l'attore, limitandosi a contestare la condotta dell'Ente, responsabile, a suo dire, di non aver adeguatamente preservato l'integrità delle opere e di non averne garantito adeguata fruibilità, non ha minimamente dedotto eventuali riflessi negativi - anche economici (quali ad esempio la perdita di guadagni) - della condotta oggetto di contestazione, né ha precisato quale e quanta incidenza detta condotta abbia avuto nel contesto sociale e professionale di riferimento, limitandosi a generiche ed astratte affermazioni.
Ne consegue pertanto, anche alla luce dei su esposti principi giurisprudenziali, che, in difetto di prova di un danno effettivo e concreto, la domanda va rigettata.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione notificata il 2-5-
2024 da nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
4 rigetta la domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del , che si liquidano in complessivi € 1.696,00, Controparte_1
per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Il Giudice
Dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Il Giudice Dott. Mario Cigna
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