Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 27/01/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01783/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03045/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3045 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e successivamente rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Panella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Prefettura UTG di Rovigo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 13.1.2020, comunicato all'interessato in data 5.2.2020, con cui veniva rigettata l'istanza presentata dall'odierno ricorrente in data 28.5.2015 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il decreto indicato in epigrafe, emesso dal Ministero dell'Interno in data 13.1.2020, con cui è stata rigettata la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992, presentata in data 28.5.2015.
1.1. Il diniego si fonda sul fatto che a carico del ricorrente risultano le seguenti vicende penali:
- 6.3.2016: notizia di reato da parte della Squadra Mobile per il reato di cui all’art. 575 c.p. (omicidio doloso in ambito familiare).
Si afferma, dunque, nel provvedimento che “ attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”, visti gli elementi istruttori contrari trasmessi dalla Prefettura e dalla Questura di Rovigo.
Il decreto è stato preceduto dal preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, inserito nel sistema informatico SICITT il 16.9.2019, a seguito del quale “ non sono stati forniti elementi utili per una definizione favorevole ”.
1.2. Il ricorrente sostiene di avere trasmesso a mezzo p.e.c. del 26.9.2019 le proprie osservazioni, allegando copia della richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento penale de quo e del successivo congruente provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Rovigo.
Nella richiesta di archiviazione si afferma che “ le indagini espletate non hanno permesso di acquisire elementi sufficienti a ritenere che la odierna persona sottoposta alle indagini si trovasse all'interno dell'abitazione il giorno in cui si sono verificate le lesioni – rivelatesi fatali – al minore, in quanto -OMISSIS- si stava recando al lavoro (si vedano i tabulati telefonici e la telefonata pervenuta alle ore 18.56.36 del 23 gennaio 2016 sul cellulare in uso a -OMISSIS- nel corso della quale la moglie gli comunicava che il minore era caduto e lo sollecitava a chiamare l'ambulanza). Tale dato è di per sé solo idoneo a rendere infausta la prognosi dibattimentale. Non sono peraltro, emersi nemmeno ulteriori elementi che permettano di ritenere che la persona sottoposta alle indagini abbia posto in essere in epoche antecedenti a quelle del decesso il reato di cui all'articolo 572 comma 1 c.p. ”.
1.3. Questi i motivi di ricorso:
1) “ Violazione di legge in relazione all’art. 8, comma 2, L. 91/92 in quanto l'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando siano decorsi due anni dalla presentazione della richiesta di concessione della cittadinanza italiana corredata dalla prescritta documentazione ”: il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana in data 28.5.2015 (come pacificamente riconosciuto dalla P.A. resistente) e il procedimento si è concluso con il provvedimento reiettivo emesso in data 13 gennaio 2020, e quindi oltre il termine biennale previsto dall'art. 8, comma 2, L. 91/1992;
2) “ Violazione di legge in relazione all'art. 10-bis L. 241/90 - omessa considerazione degli elementi difensivi esposti dal ricorrente con le osservazioni conseguenti alla comunicazione degli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ”: la P.A. procedente non ha tenuto conto (poiché non vi fa alcuna menzione nel testo) degli elementi difensivi forniti dal richiedente in sede di controdeduzioni ex art. 10- bis della L. n. 241/1990;
3) “ Eccesso di potere: travisamento dei fatti - carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ”: l’Amministrazione procedente è incorsa innanzitutto in travisamento dei fatti, oltre che in difetto di istruttoria, dimostrando di non avere neppure tentato di acquisire gli atti del procedimento penale; il decreto di archiviazione è stato emesso in data 10 luglio 2017 (la richiesta di archiviazione è del 20.4.2017), laddove invece il provvedimento reiettivo odiernamente impugnato è stato emesso in data 13 gennaio 2020, quindi due anni e mezzo dopo che è stata acclarata l’estraneità del ricorrente rispetto ai fatti contestati; la P.A. procedente ha travisato i fatti in quanto ha dato per pacifico che sia pendente un procedimento penale a carico del ricorrente, quando invece è stata ormai accertata con carattere di definitività la sua innocenza.
1.4. Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
1.5. All’udienza del 15 novembre 2024 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. Il primo motivo è infondato, in quanto le disposizioni richiamate dal ricorrente trovano applicazione con riferimento alle istanze di concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, e non anche alle istanze di concessione per residenza, quale quella in esame.
2.2. Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati e possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione.
Al riguardo, è sufficiente osservare che:
- è vero che non vi è prova della trasmissione via PEC (solo affermata, ma non documentalmente provata) delle osservazioni ex art. 10- bis da parte dell’interessato all’Amministrazione, con allegati la richiesta di archiviazione ed il decreto di archiviazione;
- purtuttavia, non si può trascurare che il decreto gravato è stato adottato a gennaio 2020, mentre l’archiviazione è intervenuta a luglio 2017, ossia due anni e mezzo prima, quindi l’Amministrazione aveva tutto il tempo di aggiornare l’istruttoria anziché limitarsi a considerare esclusivamente il rapporto della Questura di Rovigo e il parere della Prefettura di Rovigo, risalenti al marzo 2017;
- oltretutto, in calce al rapporto della Questura (doc. 3 della difesa erariale) era apposta la nota del sostituto procuratore che segnalava che “ il procedimento è in fase di definizione ”, ciò che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a chiedere nel breve termine aggiornamenti per completare adeguatamente l’istruttoria.
È dunque evidente, allora, il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione (ed anche il vizio di motivazione, perché il solo riferimento alla notizia di reato del 6.3.2016, alla luce di quanto rilevato sopra, non poteva ritenersi sufficiente a fondare ex se il diniego, dovendo l’Amministrazione necessariamente pronunciarsi anche su una circostanza rilevante come l’archiviazione del procedimento, avvenuta due anni e mezzo prima dell’adozione del decreto impugnato).
Peraltro, le ulteriori argomentazioni svolte dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio (tardivamente, oltretutto) non possono valere a integrare la motivazione del diniego (integrazione postuma, come tale inammissibile in questa sede).
2.3. In definitiva, il ricorso va accolto siccome fondato e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla istanza del ricorrente, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
2.4. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto sulla Piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.