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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3490/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3490/2015 promossa da:
[C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Galdieri, 12, Roccapiemonte (SA), presso la in persona del suo Controparte_1 amministratore di sostegno IG.ra [C.F. ], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Imola Giannini [C.F. ], ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio in Corso Garibaldi, 8, Salerno
ATTRICE contro
[C.F. ], nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._4
[C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 entrambi ivi residenti a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Cuozzo Michele, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Contrada Mezzana, 3, Valva (SA)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra in persona dell'amministratore di Parte_1 sostegno IG.ra , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, i IG.ri Parte_2
pagina 1 di 13 e al fine di ottenere l'accertamento della lesione della quota di Controparte_2 Controparte_3 legittima e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie. Parte attrice esponeva che: – nasceva ad Oliveto TR il 7-5-59, figlia naturale della IG.ra ; – risiede, a causa di una Persona_1 patologia che le impedisce di compiere gli atti della vita quotidiana, presso una casa di cura;
– per tali la IG.ra veniva nominata, con decreto R.V.G. n. 1334/10 del Giudice Tutelare del Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore, amministratore di sostegno;
– la IG.ra decedeva in Persona_1
Oliveto TR il 24-4-05; – la de cuius non aveva altri figli oltre alla IG.ra – la de cuius Parte_1 non aveva effettuato donazioni di beni immobili in vita, come dalle risultanze dell'ispezione ipotecaria n. 11223/3 del 19-9-12; – la IG.ra , con testamento pubblico (rep. 574 atti di ultima Persona_1 volontà – all. “B” rep. 32044 – racc. 8179), redatto per atto del notaio in Oliveto TR, il 23-4- Per_2
05, nominava eredi universali di tutti i suoi beni mobili ed immobili i coniugi e Controparte_2
– il IG. provvedeva a registrare il testamento per atto del Controparte_3 Controparte_2 notaio (rep. 32044, racc. 8179) in data 1-9-05; –la de cuius pretermetteva la figlia Per_2 Parte_1 legittimaria ex art. 536 cod. civ., nubile e unica figlia, cui sarebbe spettatsa la metà del patrimonio materno ai sensi dell'art. 537 c.c..; –il IG. presentava, in data 26-6-06, presso Controparte_2
l'Agenzia delle Entrate di Eboli, la dichiarazione di successione (n. 100 – vol. 445) relativa all'asse ereditario della de cuius, aperta il 24-4-05; – l'asse ereditario risultava composto da diversi immobili per un valore dichiarato di euro 26.891,27, privo di passività; – gli immobili costituenti l'asse ereditario della IG.ra venivano indicati nella denuncia di successione come da tabelle di cui Persona_1 all'atto di citazione, pagg. 2 a 5; – i IG.ri e costituivano, con Controparte_2 Controparte_3 atto pubblico del 27-6-12, un fondo patrimoniale, al quale destinavano, tra gli altri, beni provenienti dalla successione di , come risultava dall'ispezione ipotecaria e nota di trascrizione del Persona_1
24 -7-12 (reg. gen. 28290, reg. part. 23636), come indicati all'atto di citazione, pagg. 6 e 7; – le disposizioni testamentarie eccedevano, in favore dei convenuti, la quota di cui la de cuius poteva disporre, pertanto la quota di legittima spettante all'attrice risultava lesa per la metà del valore dell'asse ereditario, pari a euro 13.445,63, con conseguente inefficacia del testamento nei confronti della stessa per la parte eccedente la quota disponibile;
– il Giudice Tutelare di Nocera Inferiore, in data 27-2-14, autorizzava l'amministratore di sostegno ad agire in giudizio per l'azione di riduzione;
l'attrice accettava l'eredità con beneficio di inventario in data 14-1-14, dichiarazione resa al Cancelliere del
Tribunale di Salerno (R.V.G. 75/2014 – Cron. 117/14), poi trascritta presso la Conservatoria RR.II. di
Salerno; – in data 1-4-14, l'attrice depositava ricorso (R.G.V. 677/14) per la nomina del Cancelliere incaricato della redazione dell'inventario dei beni ereditari;
–con ricorso depositato in data 1-4-14
(R.G.V. 677/14), l'attrice chiedeva al Tribunale di Salerno la nomina di un Cancelliere per la redazione pagina 2 di 13 dell'inventario dei beni ereditari;
veniva nominato il Cancelliere Dott.ssa , che in Persona_3 data 30-9-14 si recava in Oliveto TR, alla via Solferino, 8, iniziando le operazioni di inventario, come da verbale allegato;
nella circostanza erano presenti i convenuti, nonché l'amministratrice di sostegno della IG.ra – le operazioni di inventario si concludevano con verbale redatto in data 13- Parte_1
10-15, a seguito di rinvio resosi necessario su istanza delle parti affinché il Cancelliere provvedesse a richiedere, presso gli istituti di credito, , l'esistenza di eventuali poste attive Controparte_4 giacenti su conti correnti intestati alla de cuius o di eventuali titoli di credito;
i convenuti si riservavano di depositare la documentazione relativa alle spese sostenute per la IG.ra , senza tuttavia Persona_1 provvedervi;
venivano comunicati al Cancelliere, che ne aveva fatto esplicita richiesta in data 6-11-14 a mezzo fax, gli esiti pervenuti dagli istituti interpellati ( , Banco di Napoli, Banca Popolare CP_4 di Bari, BCC di Aquara); – gli istituti bancari interrogati comunicavano quanto segue: il Banco di
Napoli, con nota del 7-11-14, dichiarava che la IG.ra non era mai stata cliente Persona_1 dell'istituto, e che quindi non risultavano attività a lei intestate;
la Banca Popolare di Bari, con nota trasmessa al Cancelliere a mezzo e-mail in data 11-11-14, riferiva che non esistevano conti o libretti di deposito intestati o cointestati alla de cuius; la , con nota del Controparte_5
17-11-14, dava parimenti esito negativo;
, invece, faceva pervenire al Cancelliere, in data CP_4
5-12-14, comunicazione dalla quale risultava che presso la filiale 57130 di Oliveto TR, la IG.ra
[...]
intratteneva i seguenti rapporti:
1. Eur PZ 57130, cat. 6100, n. 50000348924, Per_1 CP_6 apertura 15-6-02, NDG 19465103, intestato a 2. Deposito Controparte_7 nominativo ordinario EUR DR, filiale 57130, cat. 2610, n. 19592314, apertura 7-1-03, chiusura 9-4-05, intestato a e – i convenuti venivano regolarmente convocati per il Persona_1 Controparte_3 tentativo di mediazione per l'incontro fissato al 6-5-14; tuttavia, non comparivano senza giustificato motivo, sicché l'Organismo redigeva verbale di mancata adesione al tentativo instaurato dalla parte istante (prot. 22/2014); – l'attrice, che era stata ricoverata dalla madre presso una casa di cura sin dai primi anni di vita, sebbene spesso da questa visitata, non aveva ricevuto alcuna donazione dalla defunta
. Persona_1
Tanto premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
1. «Accertare e dichiarare, preliminarmente, lo status di erede dell'attrice, poi che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 23/04/2005, pubblicato in data 01/09/2005 aventi ad oggetto l'attribuzione, in qualità di eredi universali, di tutti i beni mobili ed immobili in favore di e , sono lesive della quota spettante Controparte_2 Controparte_3 all'attrice a titolo di successione necessaria ex art. 537 c.c. che esplicitamente Parte_1
pagina 3 di 13 chiede di conseguirla, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni, anche indirette, e delle disposizioni testamentarie lesive;
2. In via consequenziale, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice il testamento della de cuius, disporsi la riduzione della disposizione testamentaria per la parte eccedente la legittima, nella misura di ½ ex art. 537 cc, dell'intero patrimonio relitto di con Persona_1 riconoscimento e attribuzione a favore della legittimaria pretermessa della Parte_1 spettante quota di metà della massa relitta che ne chiede l'attribuzione e la restituzione;
3. Dichiarare il diritto di a concorrere sull'eredità della defunta , ex Parte_1 Parte_1 art. 537 cc, nella misura di 1/2.
4. Accertare e dichiarare che il de cuius ha effettuato donazioni e per l'effetto ridurre le donazioni
e dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attrice;
5. Accertare l'esistenza di una comunione ereditaria sui beni della defunta tra Persona_1
l'attrice e i convenuti, accertarsi inoltre la consistenza mobiliare e immobiliare e disporsi lo scioglimento della comunione tra , e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Assegnare le porzioni alle singole parti condividenti in proporzione delle rispettive quote, anche mediante conguaglio. Assegnare all'attrice i frutti prodotti dai medesimi beni, posseduti dai convenuti, dalla data di apertura della successione al saldo. In ogni condannare i convenuti
a corrispondere gli interessi sulle somme eventualmente attribuite all'attrice a titolo di conguaglio formulando i provvedimenti idonei alla stima dei beni ed alla formazione delle rispettive porzioni;
6. Con vittoria di competenze, oltre al rimborso spese generali e spese, da attribuirsi alla procuratrice che si dichiara antistataria».
Si costituivano in giudizio i IG.ri e i quali contestavano Controparte_2 Controparte_3
l'infondatezza della domanda attrice nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
In particolare, i convenuti eccepivano: – la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto sprovvisto dei requisiti ex art. 163 c.p.c., poiché il petitum e la causa petendi risultavano tra loro in contrasto, con conseguente invalidità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.c.; – in via preliminare, l'irritualità della domanda e l'incapacità di stare in giudizio dell'amministratore di sostegno, sostenendo che, in mancanza di capacità dell'attrice di costituirsi in giudizio, fosse necessario attivare il procedimento di interdizione, con le relative conseguenze, e chiedendo pertanto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva per irregolarità della procedura adottata;
– ancora in via preliminare, la decadenza dall'azione, assumendo che fosse decorso il termine per proporre l'azione di riduzione.
pagina 4 di 13 Quanto alla scadenza del termine argomentavano che, con l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 561 c.c. in materia di opposizione alla donazione, veniva chiarito il dies a quo per l'esperimento dell'azione, atteso che la norma imponeva la proposizione della domanda di riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione, riconoscendo al legittimario un interesse immediato a proporla sin da tale momento, con conseguente superamento delle precedenti interpretazioni della
Cassazione, comprese quelle delle Sezioni Unite.
Quanto alla domanda relativa alle eventuali donazioni, osservavano che la stessa risultava inammissibile per genericità e infondatezza, poiché al punto 4 delle conclusioni dell'atto di citazione l'attrice chiedeva, in termini astratti e senza specificare gli atti dispositivi, di accertare donazioni effettuate dalla de cuius, ridurle e dichiararne l'inefficacia nei propri confronti, senza tuttavia individuarle concretamente, con conseguente nullità della conclusione per indeterminatezza e violazione del principio del contraddittorio.
Tanto premesso, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:
1. «Dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per incapacità a stare in giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda;
2. Dichiarare la domanda improcedibile e/o improponibile e, per l'effetto, rigettarla;
3. Dichiarare l'azione prescritta ad oggi, atteso che, per come formulato l'atto introduttivo del giudizio, esso non reca i requisiti minimi tali da consentire la proposizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, e per l'effetto rigettare la domanda;
4. Dichiarare la domanda improponibile perché carente dei requisiti di legge in relazione alla presunta violazione della quota ereditaria circa le effettuate donazioni ad opera della de cuius, specificando — ove mai l'azione non si ritenesse prescritta — di non accettare il contraddittorio sul punto;
5. Condannare, comunque, l'attrice al pagamento delle spese di giudizio».
Il Giudice, con ordinanza del 21-6-17, nominava C.T.U. sottoponendogli quesiti concernenti la formazione della massa ereditaria, la riunione fittizia delle donazioni, la descrizione e stima dei beni, la collazione, la divisione e la lesione di legittima, rinviando all'udienza del 4-10-17 per il conferimento dell'incarico.
L'attrice, con dichiarazione del 31-10-17, nominava C.T.P. per le operazioni peritali fissate nel medesimo giorno.
Con provvedimento del 25-5-25, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di legge.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, la quale lamenta l'assoluta incertezza sia del petitum sia della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.
Secondo la prospettazione difensiva, l'atto introduttivo non consentirebbe di individuare con sufficiente certezza l'oggetto della domanda né i fatti posti a fondamento della pretesa, compromettendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e il corretto instaurarsi del contraddittorio.
Ebbene, l'invocata nullità dell'atto di citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre allorquando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti (Cass. 12-1-96, n. 188), per il tramite di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 28-8-09, n. 18783), non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (Cass. 15-5-13, n. 11751), ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 7-3-06, n. 4828) e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (Cass. 16-5-02, n. 7137), e finanche al comportamento della controparte (Cass. 21-11-08, n. 27670), poiché il relativo apprezzamento costituisce una valutazione di fatto riservata al Giudice di merito.
Ad abundantiam, va osservato che le Sezioni Unite hanno precisato altresì che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., può essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza rivesta l'intero contenuto dell'atto; diversamente, e cioè nel caso in cui sia possibile ricavare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cass. S.U. 22-5-12, n. 8077).
Deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione sollevata dai convenuti, i quali assumono che il termine decennale decorra dall'apertura della successione (24 aprile 2005) in virtù della novella all'art. 561 c.c., introdotta dalla legge n. 80/2005.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di lesione derivante da disposizioni testamentarie a danno del legittimario totalmente pretermesso, il dies a quo della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non coincide con l'apertura della successione, bensì con la data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base alle disposizioni lesive, momento in cui la lesione diviene attuale e non più meramente potenziale (Cass. S.U., 25-10-04, n. 20644; conf. Cass.,
30-6-11, n. 14473).
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, l'attrice ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data 14 gennaio 2014, sicché l'azione proposta nel 2015 risulta tempestiva. La riforma del 2005 non ha inciso su tale principio per i legittimari pretermessi, limitandosi a introdurre la possibilità di opposizione alla donazione per i terzi acquirenti.
A seguito dell'accertata pretermissione dell'attrice la domanda di accertamento dello Parte_1 status di legittimaria ai sensi dell'articolo 536 c.c. risulta fondata.
Ebbene, tale norma include tra i legittimari i figli, in virtù della riforma della filiazione introdotta con la legge n. 219 del 2012 e con il decreto legislativo n. 154 del 2013.
Tali interventi legislativi hanno sancito il principio dell'unicità dello stato di figlio, equiparando la condizione giuridica di tutti i figli. Ne è conseguita l'eliminazione, anche sul piano terminologico, della distinzione tra figli legittimi e naturali (art. 315 c.c.) e tra parentela legittima e parentela naturale (art. 74 c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 2012), con la conseguente soppressione di ogni aggettivazione riferita alle categorie dei legittimari.
Tanto premesso, deve ritenersi che il figlio, il quale agisca in giudizio per far valere un diritto già spettante al genitore, del quale affermi essere erede ab intestato, ove non risulti contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, non è tenuto, ai fini della dimostrazione della propria legittimazione ad agire, a produrre l'atto dello stato civile attestante la filiazione.
È sufficiente, difatti, che egli, quale chiamato all'eredità in forza di successione legittima, abbia accettato l'eredità, anche in forma tacita, dovendosi ritenere che costituisca atto idoneo a tale accettazione l'esercizio medesimo dell'azione giudiziale (Cass., 19 marzo 2018, n. 6745; conf. Cass.,
20 ottobre 2014, n. 22223). Nel caso di specie, l'accettazione risulta intervenuta con dichiarazione beneficiata in data 14 gennaio 2014.
Atteso quanto sopra, deve ritenersi che il legittimario pretermesso acquisti la qualità di chiamato all'eredità soltanto a decorrere dal momento in cui interviene la sentenza che accoglie la domanda di riduzione, la quale rimuove l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, disposizioni che, di per sé, non sono né nulle né annullabili (Cass., 20-11-08, n. 27556; conf.
Cass., 3-12-96, n. 10775; Cass., 12-1-99, n. 251; Cass., 13-1-10, n. 368).
Nel caso di specie, l'attrice, in qualità di figlia unica, ha diritto alla riserva pari alla metà del patrimonio ereditario, ai sensi dell'art. 537, comma 1, c.c., che riconosce tale quota al figlio unico del de cuius. La determinazione di detta quota deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione (Cass., Sez. Un., 9-6-06, n. 13429; conf. Cass., Sez. Un., 12-
6-06, n. 13524). Non trova, pertanto, applicazione l'art. 542 c.c., in quanto, come risulta dalla pagina 7 di 13 certificazione anagrafica, la de cuius era nubile e, dunque, priva di coniuge concorrente nella successione.
Occorre osservare che la riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., effettuata sulla massa ereditaria individuata dal consulente tecnico d'ufficio, risulta composta dai seguenti beni:
- B1: fabbricato vetusto e fatiscente sito in Via XX Settembre n. 34, sviluppato su tre livelli, con deposito agricolo di mq 23 e corte antistante di mq 24 al piano terra, cucina-pranzo al primo piano e vano letto al secondo piano, pervenuto per successione del padre del 20 Persona_4 marzo 1973 (cfr. pagg. 4-6, 12-22, 35-37, 42-43 C.T.U.);
- B2: fabbricato sito in Via Solferino n. 8, composto da due vani e accessori al primo piano e da un deposito al piano terra, pervenuto per atto di compravendita del 1° ottobre 1986, rogito notaio (cfr. pagg. 5, 22-26, 35-37, 42-43 C.T.U.); Per_5
- fabbricati rurali in stato di rudere e terreni ad uliveto siti in Contrada Chiaviche, CP_8 con consistenze rispettivamente di are 0,48 e 0,90 per i fabbricati e di are 3,27 e 77,38 per l'uliveto, pervenuti per atto di compravendita del 16 febbraio 1984, rogito notaio , con Per_6 successive alienazioni parziali del 12 settembre 1990 e del 20 maggio 1999 per complessive are
8,38 (cfr. pagg. 5-6, 27-32, 43-45 C.T.U.);
- B5: terreno ad uliveto sito in località Vallonara, di estensione pari ad are 2,64, pervenuto per successione del padre (cfr. pagg. 5, 33-34, 43-45 C.T.U.).
Il complesso dei suddetti beni risulta avere un valore complessivo, alla data del 24 aprile 2005, pari ad
€ 84.673,21 (cfr. pagg. 7-8, 42-46 C.T.U.), in assenza di debiti ereditari (pag. 7 C.T.U.). A tale massa deve aggiungersi la polizza vita dell'importo di € 6.000, liquidata nel 2010 (cfr. pagg. 8, CP_4
46-47, 58 C.T.U.), per un valore complessivo dell'asse pari ad € 90.673,21.
Su tale importo, la quota disponibile è determinata nella misura della metà, restando riservata all'attrice, ai sensi dell'art. 537 c.c., la quota di legittima pari all'altra metà.
Il testamento oggetto di causa, istituendo eredi universali i convenuti sull'intero asse ereditario, risulta eccedere la quota disponibile e ledere integralmente la legittima dell'attrice, per effetto di pretermissione totale, rendendo pertanto necessaria la riduzione ai sensi dell'art. 553 c.c. Tale norma presuppone l'esistenza di disposizioni testamentarie o donative eccedenti la quota di riserva e stabilisce un ordine tassativo di riduzione, che riguarda dapprima le quote legittime, in via automatica, secondo l'orientamento prevalente (Cass., 6-3-80, n. 1521), quindi le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, infine, le donazioni (art. 555 c.c.).
pagina 8 di 13 L'onere probatorio della lesione della legittima e dell'inesistenza di ulteriori beni relitti incombe sulla parte attrice, la quale deve allegare e dimostrare tali circostanze (Cass., 17-10-92, n. 11432; Cass., 14-
10-16, n. 20830; Cass., 19-1-17, n. 1357; Cass., 30-6-11, n. 14473; Cass., 12-9-02, n. 13310).
Nel caso di specie, tale onere risulta pienamente assolto sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. pagg. 4-8, 35-37, 42-46 C.T.U).
Ne consegue il suo diritto a conseguire la quota ereditaria a lei spettante come determinata dal CTU poichè le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 23/04/2005, pubblicato in data 01/09/2005 aventi ad oggetto l'attribuzione, in qualità di eredi universali, di tutti i beni mobili ed immobili in favore di e sono lesive della quota spettante Controparte_2 Controparte_3 all'attrice a titolo di successione necessaria ex art. 537 c.c. Parte_1
Va di conseguenza dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice del testamento della de cuius e per l'effetto vanno ridotte in via proporzionale le disposizioni testamentarie ex art. 554 c.c., al fine di reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice.
A tale proposito non può discutersi di lesione della quota di riserva senza un'indagine estesa all'intero patrimonio della de cuius, poiché, anche ove la lesione risultasse accertata, la stessa potrebbe essere sanata mediante una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia immobiliare sia mobiliare, conformemente a quanto previsto dall'art. 553 c.c. (Cass., ord., 25 settembre 2017, n. 22325).
Deve ritenersi che, dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, la quale esclude la presenza di donazioni formalizzate lesive della legittima sulla base delle ispezioni ipotecarie eseguite dal 1935 al 3 luglio 2018 (cfr. pagg. 7 e 49 C.T.U.) e individua unicamente nella polizza vita , CP_4 dell'importo di € 6.000, liquidata nel 2010, una liberalità indiretta, emerga che l'asse ereditario risulta privo di donazioni dirette eccedenti la quota di riserva.
Tuttavia, occorre procedere alla verifica dell'eventuale inefficacia pro quota delle liberalità indirette, ai sensi dell'art. 555 c.c., da compiersi soltanto subordinatamente alla riduzione delle disposizioni testamentarie, come previsto dall'art. 553 c.c., che stabilisce un ordine tassativo di riduzione: dapprima delle disposizioni testamentarie e, solo in caso di loro insufficienza, delle donazioni, procedendo da quella più recente a quella più remota (Cass., 10-3-16, n. 4721).
La polizza vita, accesa in data 15 giugno 2002 e cointestata con integra una Controparte_3 donazione indiretta suscettibile di riduzione ove risulti lesiva della quota di legittima, con imputazione alla quota del beneficiario, ai sensi dell'art. 564 c.c. Tale disposizione impone al legittimario di imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti, salvo dispensa espressa;
ne consegue l'impossibilità di esperire l'azione di riduzione qualora l'importo delle liberalità superi la misura della legittima (Cass., 26-7-85, n. 4358). pagina 9 di 13 Nel caso di specie, in assenza di dispensa dall'imputazione e sussistendo una pretermissione totale del legittimario, la polizza vita del valore di € 6.000 deve ritenersi imputata alla quota disponibile e va ridotta pro quota per la parte eccedente la riserva di metà dell'asse, con conseguente inefficacia nei confronti dell'attrice per la reintegrazione della quota di legittima, avente effetto retroattivo ai sensi dell'art. 561 c.c. (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30485).
L'azione di riduzione, in senso stretto, unitamente a quella di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive e dei terzi acquirenti, è, difatti, finalizzata alla tutela dei diritti dei legittimari, individuando le modalità mediante le quali accertare la lesione e reintegrare la quota loro riservata
(Cass., 29-5-07, n. 12496).
Occorre sottolineare che il legittimario pretermesso, agendo in qualità di terzo nell'ambito di un'azione di simulazione preordinata all'esercizio dell'azione di riduzione, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in relazione alle donazioni indirette (Cass., 29-5-
07, n. 12496), adempimento comunque superato, nel caso di specie, dall'accettazione beneficiata intervenuta nel 2014.
L'azione di simulazione relativa avente ad oggetto un contratto dissimulante una donazione valida è strumentale e funzionale alla riduzione, in quanto diretta a far valere la reale natura della liberalità e a rendere inefficace pro quota la disposizione lesiva della legittima;
diversamente, l'erede che agisca per far dichiarare la nullità del contratto dissimulante una donazione, senza dedurre la lesione della legittima, non propone implicitamente un'azione di riduzione (Cass., 12-6-07, n. 13706).
Va pertanto disposta la riduzione della disposizione testamentaria per la parte eccedente la legittima, nella misura di ½ ex art. 537 cc, dell'intero patrimonio relitto di con riconoscimento e Persona_1 attribuzione a favore della legittimaria pretermessa della spettante quota di metà della Parte_1 massa relitta.
Va accolta la domanda di accertamento della esistenza di una comunione ereditaria sui beni della defunta tra l'attrice e i convenuti, di accertamento della consistenza mobiliare e Persona_1 immobiliare e va accolta la domanda di scioglimento della comunione tra Parte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
Infatti a seguito della riduzione delle disposizioni testamentarie ex art. 553 c.c., che comporta l'inefficacia pro quota delle disposizioni eccedenti la legittima, si determina la formazione di una comunione ereditaria sull'asse residuo individuato dalla consulenza tecnica d'ufficio – comprendente gli immobili contrassegnati come e la polizza vita di € 6.000 (cfr. pagg. 8, 46-47, 58 C.T.U.) – C.F._6 da sciogliere ai sensi dell'art. 720 c.c. tra l'attrice, titolare della quota di metà, e i convenuti, titolari della quota residua. pagina 10 di 13 Ciò in quanto il legittimario pretermesso, una volta reintegrato nella propria quota mediante riduzione, acquista la qualità di coerede e concorre alla divisione dell'asse ai sensi dell'art. 557 c.c. (Cass., 27 gennaio 2017, n. 2120; Cass., 30 ottobre 2008, n. 26254).
L'azione di divisione ereditaria, per costante orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi netta e autonoma rispetto all'azione di riduzione, differenziandosi da essa per oggetto e causa petendi. La prima, difatti, ha per scopo lo scioglimento della comunione ereditaria, mentre la seconda mira al soddisfacimento dei diritti del legittimario leso, indipendentemente dall'eventuale divisione dell'asse
(Cass., 23-1-07, n. 1408; conf. Cass., 29-3-00, n. 3821).
Ne consegue che l'azione di divisione non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di riduzione, ancorché, come nel caso di specie, essa risulti consequenziale all'accoglimento della domanda di riduzione, con conseguente accertamento della comunione ereditaria sui beni della defunta tra l'attrice e i convenuti.
In tale prospettiva, il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 46-47
e 58 C.T.U.), sulla base della valutazione dei beni al momento dell'apertura della successione (cfr. pagg. 35-37 e 42-46 C.T.U.) e tenuto conto della loro natura e consistenza, li ha ritenuti comodamente divisibili in due quote.
Il progetto attribuisce:
- Quota 1 (attrice): immobile B2 (valore € 35.100,00), immobile B5 (valore € 799,66), oltre conguaglio di € 6.436,94 e metà della polizza vita (€ 3.000,00);
- Quota 2 (convenuti): immobile B1 (valore € 35.321,00) e immobili (valore CP_8 complessivo € 13.452,55), detratto conguaglio di € 6.436,94.
La ripartizione così operata comporta prelevamenti in natura proporzionali alle rispettive quote, da determinarsi ai sensi dell'art. 581 c.c., atteso che, nell'ipotesi in cui l'obbligo di restituzione debba gravare su più soggetti comproprietari di un medesimo bene attribuito per quote ideali, non è configurabile un obbligo solidale, operando invece la riduzione in misura proporzionale alle rispettive attribuzioni (Cass., 25-1-17, n. 1884).
Vanno pertanto assegnate le porzioni alle singole parti condividenti in proporzione delle rispettive quote nei termini indicati dal ctu.
All'attrice spettano altresì i frutti prodotti dai beni posseduti dai convenuti dall'apertura della successione (24 aprile 2005), quali accessori dei beni reintegrati ai sensi dell'art. 561 c.c., con conseguente obbligo di restituzione pro quota e riconoscimento degli interessi sulla somma attribuita a titolo di conguaglio.
pagina 11 di 13 Tale obbligo trova fondamento nel principio secondo cui l'accoglimento dell'azione di riduzione con restituzione dei beni fruttiferi non comporta automaticamente l'attribuzione dei frutti senza espressa domanda, ma, nel caso di specie, tale attribuzione risulta dovuta al fine della reintegra integrale della legittima (Cass., 4-12-15, n. 24755; Cass., 19-12-17, n. 30485). Diversamente, ove la reintegra avvenga per equivalente monetario, nulla è dovuto per i frutti, se non gli interessi legali a titolo di risarcimento del mancato godimento (Cass., 5-6-00, n. 7478).
Infine, l'obbligo di restituire i frutti, qualora non rappresentati da somma di denaro, costituisce debito di valore del beneficiario (Cass., 28-6-67, n. 1607), con conseguente responsabilità dei convenuti nei confronti dell'attrice.
Deve ritenersi infondata la contestazione dei convenuti in ordine all'assenza di lesione della quota di riserva e alla presunta genericità delle domande relative alle donazioni.
La pretermissione totale integra, infatti, una lesione quantitativa della legittima ai sensi dell'art. 536
c.c., intangibile in senso quantitativo e non qualitativo (Cass., 12-9-02, n. 13310). L'onere probatorio in ordine alla lesione è stato pienamente soddisfatto dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha escluso l'esistenza di altri beni (cfr. pagg. 7-8, 49 C.T.U.) e ha comprovato la lesione sull'intero asse (Cass.,
17-10-92, n. 11432).
Il legittimario che agisce per la riduzione ha, infatti, l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi necessari per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva, ivi compresa l'inesistenza di ulteriori beni nel patrimonio del de cuius oltre a quelli oggetto dell'azione, in conformità al principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui anche i fatti negativi che costituiscono fondamento del diritto vantato devono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass., 17-10-92,
n. 11432).
Quanto alla presunta genericità delle domande, la riduzione delle donazioni indirette è ammissibile ai sensi dell'art. 555 c.c. anche in assenza di specificazione astratta, purché la lesione sia comprovata dalla C.T.U. Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni sollevate, atteso che la dichiarazione del testatore di aver già soddisfatto il legittimario mediante donazioni antecedenti non può sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius, né può essere assimilata a una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, il quale, nell'azione di riduzione, agisce come terzo rispetto al testatore (Cass., 15-5-13, n. 11737).
Si precisa, infine, che l'art. 553 c.c. è applicabile anche quando tutti i successori siano legittimari
(Cass., 6-3-80, n. 1521). La dispensa dalla collazione relativa a donazioni in favore di un coerede, sebbene limiti la successione al relictum, non esclude la riduzione della porzione del donatario, necessaria a reintegrare la quota di riserva degli altri coeredi (Cass., 6-3-80, n. 1521). pagina 12 di 13 Le spese di CTU vanno poste a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo status di erede dell'attrice, poi che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 23/04/2005, pubblicato in data 01/09/2005 aventi ad oggetto l'attribuzione, in qualità di eredi universali, di tutti i beni mobili ed immobili in favore di e sono lesive della quota spettante all'attrice Controparte_2 Controparte_3 [...]
a titolo di successione necessaria ex art. 537 c.c. Pt_1
- dichiara inefficace nei confronti dell'attrice il testamento della de cuius
- dispone la riduzione della disposizione testamentaria per la parte eccedente la legittima, nella misura di ½ ex art. 537 cc, dell'intero patrimonio relitto di con riconoscimento e Persona_1 attribuzione a favore della legittimaria pretermessa della spettante quota di metà Parte_1 della massa relitta che ne chiede l'attribuzione
- accerta l'esistenza di una comunione ereditaria sui beni della defunta tra l'attrice Persona_1
e i convenuti e dispone lo scioglimento della comunione tra Parte_1 Controparte_2
e Controparte_3
- assegna le porzioni alle singole parti condividenti in proporzione delle rispettive quote come determinate dal CTU (cfr. pagg. 46-47 e 58 C.T.U.)
- condanna parte convenuta a corrispondete all'attrice i frutti prodotti dai beni posseduti dall'apertura della successione (24 aprile 2005), quali accessori dei beni reintegrati ai sensi dell'art. 561 c.c., con conseguente obbligo di restituzione pro quota e riconoscimento degli interessi sulla somma attribuita a titolo di conguaglio.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice nella misura di euro 8000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta
Salerno, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3490/2015 promossa da:
[C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Galdieri, 12, Roccapiemonte (SA), presso la in persona del suo Controparte_1 amministratore di sostegno IG.ra [C.F. ], rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Imola Giannini [C.F. ], ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 studio in Corso Garibaldi, 8, Salerno
ATTRICE contro
[C.F. ], nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._4
[C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 entrambi ivi residenti a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Cuozzo Michele, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Contrada Mezzana, 3, Valva (SA)
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra in persona dell'amministratore di Parte_1 sostegno IG.ra , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, i IG.ri Parte_2
pagina 1 di 13 e al fine di ottenere l'accertamento della lesione della quota di Controparte_2 Controparte_3 legittima e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie. Parte attrice esponeva che: – nasceva ad Oliveto TR il 7-5-59, figlia naturale della IG.ra ; – risiede, a causa di una Persona_1 patologia che le impedisce di compiere gli atti della vita quotidiana, presso una casa di cura;
– per tali la IG.ra veniva nominata, con decreto R.V.G. n. 1334/10 del Giudice Tutelare del Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore, amministratore di sostegno;
– la IG.ra decedeva in Persona_1
Oliveto TR il 24-4-05; – la de cuius non aveva altri figli oltre alla IG.ra – la de cuius Parte_1 non aveva effettuato donazioni di beni immobili in vita, come dalle risultanze dell'ispezione ipotecaria n. 11223/3 del 19-9-12; – la IG.ra , con testamento pubblico (rep. 574 atti di ultima Persona_1 volontà – all. “B” rep. 32044 – racc. 8179), redatto per atto del notaio in Oliveto TR, il 23-4- Per_2
05, nominava eredi universali di tutti i suoi beni mobili ed immobili i coniugi e Controparte_2
– il IG. provvedeva a registrare il testamento per atto del Controparte_3 Controparte_2 notaio (rep. 32044, racc. 8179) in data 1-9-05; –la de cuius pretermetteva la figlia Per_2 Parte_1 legittimaria ex art. 536 cod. civ., nubile e unica figlia, cui sarebbe spettatsa la metà del patrimonio materno ai sensi dell'art. 537 c.c..; –il IG. presentava, in data 26-6-06, presso Controparte_2
l'Agenzia delle Entrate di Eboli, la dichiarazione di successione (n. 100 – vol. 445) relativa all'asse ereditario della de cuius, aperta il 24-4-05; – l'asse ereditario risultava composto da diversi immobili per un valore dichiarato di euro 26.891,27, privo di passività; – gli immobili costituenti l'asse ereditario della IG.ra venivano indicati nella denuncia di successione come da tabelle di cui Persona_1 all'atto di citazione, pagg. 2 a 5; – i IG.ri e costituivano, con Controparte_2 Controparte_3 atto pubblico del 27-6-12, un fondo patrimoniale, al quale destinavano, tra gli altri, beni provenienti dalla successione di , come risultava dall'ispezione ipotecaria e nota di trascrizione del Persona_1
24 -7-12 (reg. gen. 28290, reg. part. 23636), come indicati all'atto di citazione, pagg. 6 e 7; – le disposizioni testamentarie eccedevano, in favore dei convenuti, la quota di cui la de cuius poteva disporre, pertanto la quota di legittima spettante all'attrice risultava lesa per la metà del valore dell'asse ereditario, pari a euro 13.445,63, con conseguente inefficacia del testamento nei confronti della stessa per la parte eccedente la quota disponibile;
– il Giudice Tutelare di Nocera Inferiore, in data 27-2-14, autorizzava l'amministratore di sostegno ad agire in giudizio per l'azione di riduzione;
l'attrice accettava l'eredità con beneficio di inventario in data 14-1-14, dichiarazione resa al Cancelliere del
Tribunale di Salerno (R.V.G. 75/2014 – Cron. 117/14), poi trascritta presso la Conservatoria RR.II. di
Salerno; – in data 1-4-14, l'attrice depositava ricorso (R.G.V. 677/14) per la nomina del Cancelliere incaricato della redazione dell'inventario dei beni ereditari;
–con ricorso depositato in data 1-4-14
(R.G.V. 677/14), l'attrice chiedeva al Tribunale di Salerno la nomina di un Cancelliere per la redazione pagina 2 di 13 dell'inventario dei beni ereditari;
veniva nominato il Cancelliere Dott.ssa , che in Persona_3 data 30-9-14 si recava in Oliveto TR, alla via Solferino, 8, iniziando le operazioni di inventario, come da verbale allegato;
nella circostanza erano presenti i convenuti, nonché l'amministratrice di sostegno della IG.ra – le operazioni di inventario si concludevano con verbale redatto in data 13- Parte_1
10-15, a seguito di rinvio resosi necessario su istanza delle parti affinché il Cancelliere provvedesse a richiedere, presso gli istituti di credito, , l'esistenza di eventuali poste attive Controparte_4 giacenti su conti correnti intestati alla de cuius o di eventuali titoli di credito;
i convenuti si riservavano di depositare la documentazione relativa alle spese sostenute per la IG.ra , senza tuttavia Persona_1 provvedervi;
venivano comunicati al Cancelliere, che ne aveva fatto esplicita richiesta in data 6-11-14 a mezzo fax, gli esiti pervenuti dagli istituti interpellati ( , Banco di Napoli, Banca Popolare CP_4 di Bari, BCC di Aquara); – gli istituti bancari interrogati comunicavano quanto segue: il Banco di
Napoli, con nota del 7-11-14, dichiarava che la IG.ra non era mai stata cliente Persona_1 dell'istituto, e che quindi non risultavano attività a lei intestate;
la Banca Popolare di Bari, con nota trasmessa al Cancelliere a mezzo e-mail in data 11-11-14, riferiva che non esistevano conti o libretti di deposito intestati o cointestati alla de cuius; la , con nota del Controparte_5
17-11-14, dava parimenti esito negativo;
, invece, faceva pervenire al Cancelliere, in data CP_4
5-12-14, comunicazione dalla quale risultava che presso la filiale 57130 di Oliveto TR, la IG.ra
[...]
intratteneva i seguenti rapporti:
1. Eur PZ 57130, cat. 6100, n. 50000348924, Per_1 CP_6 apertura 15-6-02, NDG 19465103, intestato a 2. Deposito Controparte_7 nominativo ordinario EUR DR, filiale 57130, cat. 2610, n. 19592314, apertura 7-1-03, chiusura 9-4-05, intestato a e – i convenuti venivano regolarmente convocati per il Persona_1 Controparte_3 tentativo di mediazione per l'incontro fissato al 6-5-14; tuttavia, non comparivano senza giustificato motivo, sicché l'Organismo redigeva verbale di mancata adesione al tentativo instaurato dalla parte istante (prot. 22/2014); – l'attrice, che era stata ricoverata dalla madre presso una casa di cura sin dai primi anni di vita, sebbene spesso da questa visitata, non aveva ricevuto alcuna donazione dalla defunta
. Persona_1
Tanto premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
1. «Accertare e dichiarare, preliminarmente, lo status di erede dell'attrice, poi che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 23/04/2005, pubblicato in data 01/09/2005 aventi ad oggetto l'attribuzione, in qualità di eredi universali, di tutti i beni mobili ed immobili in favore di e , sono lesive della quota spettante Controparte_2 Controparte_3 all'attrice a titolo di successione necessaria ex art. 537 c.c. che esplicitamente Parte_1
pagina 3 di 13 chiede di conseguirla, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni, anche indirette, e delle disposizioni testamentarie lesive;
2. In via consequenziale, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice il testamento della de cuius, disporsi la riduzione della disposizione testamentaria per la parte eccedente la legittima, nella misura di ½ ex art. 537 cc, dell'intero patrimonio relitto di con Persona_1 riconoscimento e attribuzione a favore della legittimaria pretermessa della Parte_1 spettante quota di metà della massa relitta che ne chiede l'attribuzione e la restituzione;
3. Dichiarare il diritto di a concorrere sull'eredità della defunta , ex Parte_1 Parte_1 art. 537 cc, nella misura di 1/2.
4. Accertare e dichiarare che il de cuius ha effettuato donazioni e per l'effetto ridurre le donazioni
e dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attrice;
5. Accertare l'esistenza di una comunione ereditaria sui beni della defunta tra Persona_1
l'attrice e i convenuti, accertarsi inoltre la consistenza mobiliare e immobiliare e disporsi lo scioglimento della comunione tra , e . Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Assegnare le porzioni alle singole parti condividenti in proporzione delle rispettive quote, anche mediante conguaglio. Assegnare all'attrice i frutti prodotti dai medesimi beni, posseduti dai convenuti, dalla data di apertura della successione al saldo. In ogni condannare i convenuti
a corrispondere gli interessi sulle somme eventualmente attribuite all'attrice a titolo di conguaglio formulando i provvedimenti idonei alla stima dei beni ed alla formazione delle rispettive porzioni;
6. Con vittoria di competenze, oltre al rimborso spese generali e spese, da attribuirsi alla procuratrice che si dichiara antistataria».
Si costituivano in giudizio i IG.ri e i quali contestavano Controparte_2 Controparte_3
l'infondatezza della domanda attrice nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
In particolare, i convenuti eccepivano: – la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto sprovvisto dei requisiti ex art. 163 c.p.c., poiché il petitum e la causa petendi risultavano tra loro in contrasto, con conseguente invalidità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.c.; – in via preliminare, l'irritualità della domanda e l'incapacità di stare in giudizio dell'amministratore di sostegno, sostenendo che, in mancanza di capacità dell'attrice di costituirsi in giudizio, fosse necessario attivare il procedimento di interdizione, con le relative conseguenze, e chiedendo pertanto dichiararsi la carenza di legittimazione attiva per irregolarità della procedura adottata;
– ancora in via preliminare, la decadenza dall'azione, assumendo che fosse decorso il termine per proporre l'azione di riduzione.
pagina 4 di 13 Quanto alla scadenza del termine argomentavano che, con l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 561 c.c. in materia di opposizione alla donazione, veniva chiarito il dies a quo per l'esperimento dell'azione, atteso che la norma imponeva la proposizione della domanda di riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione, riconoscendo al legittimario un interesse immediato a proporla sin da tale momento, con conseguente superamento delle precedenti interpretazioni della
Cassazione, comprese quelle delle Sezioni Unite.
Quanto alla domanda relativa alle eventuali donazioni, osservavano che la stessa risultava inammissibile per genericità e infondatezza, poiché al punto 4 delle conclusioni dell'atto di citazione l'attrice chiedeva, in termini astratti e senza specificare gli atti dispositivi, di accertare donazioni effettuate dalla de cuius, ridurle e dichiararne l'inefficacia nei propri confronti, senza tuttavia individuarle concretamente, con conseguente nullità della conclusione per indeterminatezza e violazione del principio del contraddittorio.
Tanto premesso, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:
1. «Dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per incapacità a stare in giudizio e, per l'effetto, rigettare la domanda;
2. Dichiarare la domanda improcedibile e/o improponibile e, per l'effetto, rigettarla;
3. Dichiarare l'azione prescritta ad oggi, atteso che, per come formulato l'atto introduttivo del giudizio, esso non reca i requisiti minimi tali da consentire la proposizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, e per l'effetto rigettare la domanda;
4. Dichiarare la domanda improponibile perché carente dei requisiti di legge in relazione alla presunta violazione della quota ereditaria circa le effettuate donazioni ad opera della de cuius, specificando — ove mai l'azione non si ritenesse prescritta — di non accettare il contraddittorio sul punto;
5. Condannare, comunque, l'attrice al pagamento delle spese di giudizio».
Il Giudice, con ordinanza del 21-6-17, nominava C.T.U. sottoponendogli quesiti concernenti la formazione della massa ereditaria, la riunione fittizia delle donazioni, la descrizione e stima dei beni, la collazione, la divisione e la lesione di legittima, rinviando all'udienza del 4-10-17 per il conferimento dell'incarico.
L'attrice, con dichiarazione del 31-10-17, nominava C.T.P. per le operazioni peritali fissate nel medesimo giorno.
Con provvedimento del 25-5-25, il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di legge.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, la quale lamenta l'assoluta incertezza sia del petitum sia della causa petendi, in violazione dell'art. 164 c.p.c.
Secondo la prospettazione difensiva, l'atto introduttivo non consentirebbe di individuare con sufficiente certezza l'oggetto della domanda né i fatti posti a fondamento della pretesa, compromettendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e il corretto instaurarsi del contraddittorio.
Ebbene, l'invocata nullità dell'atto di citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre allorquando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti (Cass. 12-1-96, n. 188), per il tramite di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 28-8-09, n. 18783), non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (Cass. 15-5-13, n. 11751), ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 7-3-06, n. 4828) e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (Cass. 16-5-02, n. 7137), e finanche al comportamento della controparte (Cass. 21-11-08, n. 27670), poiché il relativo apprezzamento costituisce una valutazione di fatto riservata al Giudice di merito.
Ad abundantiam, va osservato che le Sezioni Unite hanno precisato altresì che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., può essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza rivesta l'intero contenuto dell'atto; diversamente, e cioè nel caso in cui sia possibile ricavare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (Cass. S.U. 22-5-12, n. 8077).
Deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione sollevata dai convenuti, i quali assumono che il termine decennale decorra dall'apertura della successione (24 aprile 2005) in virtù della novella all'art. 561 c.c., introdotta dalla legge n. 80/2005.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di lesione derivante da disposizioni testamentarie a danno del legittimario totalmente pretermesso, il dies a quo della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. non coincide con l'apertura della successione, bensì con la data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base alle disposizioni lesive, momento in cui la lesione diviene attuale e non più meramente potenziale (Cass. S.U., 25-10-04, n. 20644; conf. Cass.,
30-6-11, n. 14473).
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, l'attrice ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data 14 gennaio 2014, sicché l'azione proposta nel 2015 risulta tempestiva. La riforma del 2005 non ha inciso su tale principio per i legittimari pretermessi, limitandosi a introdurre la possibilità di opposizione alla donazione per i terzi acquirenti.
A seguito dell'accertata pretermissione dell'attrice la domanda di accertamento dello Parte_1 status di legittimaria ai sensi dell'articolo 536 c.c. risulta fondata.
Ebbene, tale norma include tra i legittimari i figli, in virtù della riforma della filiazione introdotta con la legge n. 219 del 2012 e con il decreto legislativo n. 154 del 2013.
Tali interventi legislativi hanno sancito il principio dell'unicità dello stato di figlio, equiparando la condizione giuridica di tutti i figli. Ne è conseguita l'eliminazione, anche sul piano terminologico, della distinzione tra figli legittimi e naturali (art. 315 c.c.) e tra parentela legittima e parentela naturale (art. 74 c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 2012), con la conseguente soppressione di ogni aggettivazione riferita alle categorie dei legittimari.
Tanto premesso, deve ritenersi che il figlio, il quale agisca in giudizio per far valere un diritto già spettante al genitore, del quale affermi essere erede ab intestato, ove non risulti contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, non è tenuto, ai fini della dimostrazione della propria legittimazione ad agire, a produrre l'atto dello stato civile attestante la filiazione.
È sufficiente, difatti, che egli, quale chiamato all'eredità in forza di successione legittima, abbia accettato l'eredità, anche in forma tacita, dovendosi ritenere che costituisca atto idoneo a tale accettazione l'esercizio medesimo dell'azione giudiziale (Cass., 19 marzo 2018, n. 6745; conf. Cass.,
20 ottobre 2014, n. 22223). Nel caso di specie, l'accettazione risulta intervenuta con dichiarazione beneficiata in data 14 gennaio 2014.
Atteso quanto sopra, deve ritenersi che il legittimario pretermesso acquisti la qualità di chiamato all'eredità soltanto a decorrere dal momento in cui interviene la sentenza che accoglie la domanda di riduzione, la quale rimuove l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, disposizioni che, di per sé, non sono né nulle né annullabili (Cass., 20-11-08, n. 27556; conf.
Cass., 3-12-96, n. 10775; Cass., 12-1-99, n. 251; Cass., 13-1-10, n. 368).
Nel caso di specie, l'attrice, in qualità di figlia unica, ha diritto alla riserva pari alla metà del patrimonio ereditario, ai sensi dell'art. 537, comma 1, c.c., che riconosce tale quota al figlio unico del de cuius. La determinazione di detta quota deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione (Cass., Sez. Un., 9-6-06, n. 13429; conf. Cass., Sez. Un., 12-
6-06, n. 13524). Non trova, pertanto, applicazione l'art. 542 c.c., in quanto, come risulta dalla pagina 7 di 13 certificazione anagrafica, la de cuius era nubile e, dunque, priva di coniuge concorrente nella successione.
Occorre osservare che la riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., effettuata sulla massa ereditaria individuata dal consulente tecnico d'ufficio, risulta composta dai seguenti beni:
- B1: fabbricato vetusto e fatiscente sito in Via XX Settembre n. 34, sviluppato su tre livelli, con deposito agricolo di mq 23 e corte antistante di mq 24 al piano terra, cucina-pranzo al primo piano e vano letto al secondo piano, pervenuto per successione del padre del 20 Persona_4 marzo 1973 (cfr. pagg. 4-6, 12-22, 35-37, 42-43 C.T.U.);
- B2: fabbricato sito in Via Solferino n. 8, composto da due vani e accessori al primo piano e da un deposito al piano terra, pervenuto per atto di compravendita del 1° ottobre 1986, rogito notaio (cfr. pagg. 5, 22-26, 35-37, 42-43 C.T.U.); Per_5
- fabbricati rurali in stato di rudere e terreni ad uliveto siti in Contrada Chiaviche, CP_8 con consistenze rispettivamente di are 0,48 e 0,90 per i fabbricati e di are 3,27 e 77,38 per l'uliveto, pervenuti per atto di compravendita del 16 febbraio 1984, rogito notaio , con Per_6 successive alienazioni parziali del 12 settembre 1990 e del 20 maggio 1999 per complessive are
8,38 (cfr. pagg. 5-6, 27-32, 43-45 C.T.U.);
- B5: terreno ad uliveto sito in località Vallonara, di estensione pari ad are 2,64, pervenuto per successione del padre (cfr. pagg. 5, 33-34, 43-45 C.T.U.).
Il complesso dei suddetti beni risulta avere un valore complessivo, alla data del 24 aprile 2005, pari ad
€ 84.673,21 (cfr. pagg. 7-8, 42-46 C.T.U.), in assenza di debiti ereditari (pag. 7 C.T.U.). A tale massa deve aggiungersi la polizza vita dell'importo di € 6.000, liquidata nel 2010 (cfr. pagg. 8, CP_4
46-47, 58 C.T.U.), per un valore complessivo dell'asse pari ad € 90.673,21.
Su tale importo, la quota disponibile è determinata nella misura della metà, restando riservata all'attrice, ai sensi dell'art. 537 c.c., la quota di legittima pari all'altra metà.
Il testamento oggetto di causa, istituendo eredi universali i convenuti sull'intero asse ereditario, risulta eccedere la quota disponibile e ledere integralmente la legittima dell'attrice, per effetto di pretermissione totale, rendendo pertanto necessaria la riduzione ai sensi dell'art. 553 c.c. Tale norma presuppone l'esistenza di disposizioni testamentarie o donative eccedenti la quota di riserva e stabilisce un ordine tassativo di riduzione, che riguarda dapprima le quote legittime, in via automatica, secondo l'orientamento prevalente (Cass., 6-3-80, n. 1521), quindi le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, infine, le donazioni (art. 555 c.c.).
pagina 8 di 13 L'onere probatorio della lesione della legittima e dell'inesistenza di ulteriori beni relitti incombe sulla parte attrice, la quale deve allegare e dimostrare tali circostanze (Cass., 17-10-92, n. 11432; Cass., 14-
10-16, n. 20830; Cass., 19-1-17, n. 1357; Cass., 30-6-11, n. 14473; Cass., 12-9-02, n. 13310).
Nel caso di specie, tale onere risulta pienamente assolto sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. pagg. 4-8, 35-37, 42-46 C.T.U).
Ne consegue il suo diritto a conseguire la quota ereditaria a lei spettante come determinata dal CTU poichè le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 23/04/2005, pubblicato in data 01/09/2005 aventi ad oggetto l'attribuzione, in qualità di eredi universali, di tutti i beni mobili ed immobili in favore di e sono lesive della quota spettante Controparte_2 Controparte_3 all'attrice a titolo di successione necessaria ex art. 537 c.c. Parte_1
Va di conseguenza dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice del testamento della de cuius e per l'effetto vanno ridotte in via proporzionale le disposizioni testamentarie ex art. 554 c.c., al fine di reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice.
A tale proposito non può discutersi di lesione della quota di riserva senza un'indagine estesa all'intero patrimonio della de cuius, poiché, anche ove la lesione risultasse accertata, la stessa potrebbe essere sanata mediante una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia immobiliare sia mobiliare, conformemente a quanto previsto dall'art. 553 c.c. (Cass., ord., 25 settembre 2017, n. 22325).
Deve ritenersi che, dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, la quale esclude la presenza di donazioni formalizzate lesive della legittima sulla base delle ispezioni ipotecarie eseguite dal 1935 al 3 luglio 2018 (cfr. pagg. 7 e 49 C.T.U.) e individua unicamente nella polizza vita , CP_4 dell'importo di € 6.000, liquidata nel 2010, una liberalità indiretta, emerga che l'asse ereditario risulta privo di donazioni dirette eccedenti la quota di riserva.
Tuttavia, occorre procedere alla verifica dell'eventuale inefficacia pro quota delle liberalità indirette, ai sensi dell'art. 555 c.c., da compiersi soltanto subordinatamente alla riduzione delle disposizioni testamentarie, come previsto dall'art. 553 c.c., che stabilisce un ordine tassativo di riduzione: dapprima delle disposizioni testamentarie e, solo in caso di loro insufficienza, delle donazioni, procedendo da quella più recente a quella più remota (Cass., 10-3-16, n. 4721).
La polizza vita, accesa in data 15 giugno 2002 e cointestata con integra una Controparte_3 donazione indiretta suscettibile di riduzione ove risulti lesiva della quota di legittima, con imputazione alla quota del beneficiario, ai sensi dell'art. 564 c.c. Tale disposizione impone al legittimario di imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti, salvo dispensa espressa;
ne consegue l'impossibilità di esperire l'azione di riduzione qualora l'importo delle liberalità superi la misura della legittima (Cass., 26-7-85, n. 4358). pagina 9 di 13 Nel caso di specie, in assenza di dispensa dall'imputazione e sussistendo una pretermissione totale del legittimario, la polizza vita del valore di € 6.000 deve ritenersi imputata alla quota disponibile e va ridotta pro quota per la parte eccedente la riserva di metà dell'asse, con conseguente inefficacia nei confronti dell'attrice per la reintegrazione della quota di legittima, avente effetto retroattivo ai sensi dell'art. 561 c.c. (Cass., 19 dicembre 2017, n. 30485).
L'azione di riduzione, in senso stretto, unitamente a quella di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive e dei terzi acquirenti, è, difatti, finalizzata alla tutela dei diritti dei legittimari, individuando le modalità mediante le quali accertare la lesione e reintegrare la quota loro riservata
(Cass., 29-5-07, n. 12496).
Occorre sottolineare che il legittimario pretermesso, agendo in qualità di terzo nell'ambito di un'azione di simulazione preordinata all'esercizio dell'azione di riduzione, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario in relazione alle donazioni indirette (Cass., 29-5-
07, n. 12496), adempimento comunque superato, nel caso di specie, dall'accettazione beneficiata intervenuta nel 2014.
L'azione di simulazione relativa avente ad oggetto un contratto dissimulante una donazione valida è strumentale e funzionale alla riduzione, in quanto diretta a far valere la reale natura della liberalità e a rendere inefficace pro quota la disposizione lesiva della legittima;
diversamente, l'erede che agisca per far dichiarare la nullità del contratto dissimulante una donazione, senza dedurre la lesione della legittima, non propone implicitamente un'azione di riduzione (Cass., 12-6-07, n. 13706).
Va pertanto disposta la riduzione della disposizione testamentaria per la parte eccedente la legittima, nella misura di ½ ex art. 537 cc, dell'intero patrimonio relitto di con riconoscimento e Persona_1 attribuzione a favore della legittimaria pretermessa della spettante quota di metà della Parte_1 massa relitta.
Va accolta la domanda di accertamento della esistenza di una comunione ereditaria sui beni della defunta tra l'attrice e i convenuti, di accertamento della consistenza mobiliare e Persona_1 immobiliare e va accolta la domanda di scioglimento della comunione tra Parte_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
Infatti a seguito della riduzione delle disposizioni testamentarie ex art. 553 c.c., che comporta l'inefficacia pro quota delle disposizioni eccedenti la legittima, si determina la formazione di una comunione ereditaria sull'asse residuo individuato dalla consulenza tecnica d'ufficio – comprendente gli immobili contrassegnati come e la polizza vita di € 6.000 (cfr. pagg. 8, 46-47, 58 C.T.U.) – C.F._6 da sciogliere ai sensi dell'art. 720 c.c. tra l'attrice, titolare della quota di metà, e i convenuti, titolari della quota residua. pagina 10 di 13 Ciò in quanto il legittimario pretermesso, una volta reintegrato nella propria quota mediante riduzione, acquista la qualità di coerede e concorre alla divisione dell'asse ai sensi dell'art. 557 c.c. (Cass., 27 gennaio 2017, n. 2120; Cass., 30 ottobre 2008, n. 26254).
L'azione di divisione ereditaria, per costante orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi netta e autonoma rispetto all'azione di riduzione, differenziandosi da essa per oggetto e causa petendi. La prima, difatti, ha per scopo lo scioglimento della comunione ereditaria, mentre la seconda mira al soddisfacimento dei diritti del legittimario leso, indipendentemente dall'eventuale divisione dell'asse
(Cass., 23-1-07, n. 1408; conf. Cass., 29-3-00, n. 3821).
Ne consegue che l'azione di divisione non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di riduzione, ancorché, come nel caso di specie, essa risulti consequenziale all'accoglimento della domanda di riduzione, con conseguente accertamento della comunione ereditaria sui beni della defunta tra l'attrice e i convenuti.
In tale prospettiva, il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 46-47
e 58 C.T.U.), sulla base della valutazione dei beni al momento dell'apertura della successione (cfr. pagg. 35-37 e 42-46 C.T.U.) e tenuto conto della loro natura e consistenza, li ha ritenuti comodamente divisibili in due quote.
Il progetto attribuisce:
- Quota 1 (attrice): immobile B2 (valore € 35.100,00), immobile B5 (valore € 799,66), oltre conguaglio di € 6.436,94 e metà della polizza vita (€ 3.000,00);
- Quota 2 (convenuti): immobile B1 (valore € 35.321,00) e immobili (valore CP_8 complessivo € 13.452,55), detratto conguaglio di € 6.436,94.
La ripartizione così operata comporta prelevamenti in natura proporzionali alle rispettive quote, da determinarsi ai sensi dell'art. 581 c.c., atteso che, nell'ipotesi in cui l'obbligo di restituzione debba gravare su più soggetti comproprietari di un medesimo bene attribuito per quote ideali, non è configurabile un obbligo solidale, operando invece la riduzione in misura proporzionale alle rispettive attribuzioni (Cass., 25-1-17, n. 1884).
Vanno pertanto assegnate le porzioni alle singole parti condividenti in proporzione delle rispettive quote nei termini indicati dal ctu.
All'attrice spettano altresì i frutti prodotti dai beni posseduti dai convenuti dall'apertura della successione (24 aprile 2005), quali accessori dei beni reintegrati ai sensi dell'art. 561 c.c., con conseguente obbligo di restituzione pro quota e riconoscimento degli interessi sulla somma attribuita a titolo di conguaglio.
pagina 11 di 13 Tale obbligo trova fondamento nel principio secondo cui l'accoglimento dell'azione di riduzione con restituzione dei beni fruttiferi non comporta automaticamente l'attribuzione dei frutti senza espressa domanda, ma, nel caso di specie, tale attribuzione risulta dovuta al fine della reintegra integrale della legittima (Cass., 4-12-15, n. 24755; Cass., 19-12-17, n. 30485). Diversamente, ove la reintegra avvenga per equivalente monetario, nulla è dovuto per i frutti, se non gli interessi legali a titolo di risarcimento del mancato godimento (Cass., 5-6-00, n. 7478).
Infine, l'obbligo di restituire i frutti, qualora non rappresentati da somma di denaro, costituisce debito di valore del beneficiario (Cass., 28-6-67, n. 1607), con conseguente responsabilità dei convenuti nei confronti dell'attrice.
Deve ritenersi infondata la contestazione dei convenuti in ordine all'assenza di lesione della quota di riserva e alla presunta genericità delle domande relative alle donazioni.
La pretermissione totale integra, infatti, una lesione quantitativa della legittima ai sensi dell'art. 536
c.c., intangibile in senso quantitativo e non qualitativo (Cass., 12-9-02, n. 13310). L'onere probatorio in ordine alla lesione è stato pienamente soddisfatto dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha escluso l'esistenza di altri beni (cfr. pagg. 7-8, 49 C.T.U.) e ha comprovato la lesione sull'intero asse (Cass.,
17-10-92, n. 11432).
Il legittimario che agisce per la riduzione ha, infatti, l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi necessari per stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della quota di riserva, ivi compresa l'inesistenza di ulteriori beni nel patrimonio del de cuius oltre a quelli oggetto dell'azione, in conformità al principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui anche i fatti negativi che costituiscono fondamento del diritto vantato devono essere provati dall'attore come i fatti positivi (Cass., 17-10-92,
n. 11432).
Quanto alla presunta genericità delle domande, la riduzione delle donazioni indirette è ammissibile ai sensi dell'art. 555 c.c. anche in assenza di specificazione astratta, purché la lesione sia comprovata dalla C.T.U. Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni sollevate, atteso che la dichiarazione del testatore di aver già soddisfatto il legittimario mediante donazioni antecedenti non può sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius, né può essere assimilata a una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, il quale, nell'azione di riduzione, agisce come terzo rispetto al testatore (Cass., 15-5-13, n. 11737).
Si precisa, infine, che l'art. 553 c.c. è applicabile anche quando tutti i successori siano legittimari
(Cass., 6-3-80, n. 1521). La dispensa dalla collazione relativa a donazioni in favore di un coerede, sebbene limiti la successione al relictum, non esclude la riduzione della porzione del donatario, necessaria a reintegrare la quota di riserva degli altri coeredi (Cass., 6-3-80, n. 1521). pagina 12 di 13 Le spese di CTU vanno poste a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo status di erede dell'attrice, poi che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 23/04/2005, pubblicato in data 01/09/2005 aventi ad oggetto l'attribuzione, in qualità di eredi universali, di tutti i beni mobili ed immobili in favore di e sono lesive della quota spettante all'attrice Controparte_2 Controparte_3 [...]
a titolo di successione necessaria ex art. 537 c.c. Pt_1
- dichiara inefficace nei confronti dell'attrice il testamento della de cuius
- dispone la riduzione della disposizione testamentaria per la parte eccedente la legittima, nella misura di ½ ex art. 537 cc, dell'intero patrimonio relitto di con riconoscimento e Persona_1 attribuzione a favore della legittimaria pretermessa della spettante quota di metà Parte_1 della massa relitta che ne chiede l'attribuzione
- accerta l'esistenza di una comunione ereditaria sui beni della defunta tra l'attrice Persona_1
e i convenuti e dispone lo scioglimento della comunione tra Parte_1 Controparte_2
e Controparte_3
- assegna le porzioni alle singole parti condividenti in proporzione delle rispettive quote come determinate dal CTU (cfr. pagg. 46-47 e 58 C.T.U.)
- condanna parte convenuta a corrispondete all'attrice i frutti prodotti dai beni posseduti dall'apertura della successione (24 aprile 2005), quali accessori dei beni reintegrati ai sensi dell'art. 561 c.c., con conseguente obbligo di restituzione pro quota e riconoscimento degli interessi sulla somma attribuita a titolo di conguaglio.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice nella misura di euro 8000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta
Salerno, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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