Decreto presidenziale 5 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/04/2026, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02781/2026REG.PROV.COLL.
N. 07957/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7957 del 2025, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Consigliere NZ Cordì e uditi, per le parti, il procuratore dello Stato Cecilia De Nicola e l’avvocato Luca Bene;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. l’Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza n. 5317/2025, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha: i ) dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto dal sig. -OMISSIS- avverso la graduatoria finale di merito e l’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010); ii ) dichiarato improcedibile per rinuncia il ricorso incidentale proposto dal sig. Montagna, contro-interessato; iii ) accolto parzialmente il ricorso per motivi aggiunti con il quale il sig. -OMISSIS-aveva impugnato il provvedimento prot. n. 379056/2024 del 7.10.2024, di rettifica della graduatoria di merito del concorso indicato al punto i ).
2. In punto di fatto l’Agenzia ha esposto le complesse e articolate vicende relativa al concorso per l’assunzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di 175 dirigenti di seconda fascia e ha evidenziato, nello specifico, come il T.A.R. avesse accolto le censure racchiuse nel ricorso per motivi aggiunti, con le quali il sig. -OMISSIS-aveva lamentato la mancata attribuzione di punteggi, ritenuti, invece, spettanti.
2.1. In particolare, il T.A.R. ha evidenziato che: i ) secondo i criteri prestabiliti la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o comitati avrebbe costituito titolo valutabile purché vi fosse stato il requisito della pertinenza alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate; ii ) al sig. -OMISSIS- dovevano essere assegnati i punteggi relativi a n. 16 co-docenze interne, per un totale di 32 giorni, nell’ambito del corso “ I controlli su soggetti di grandi dimensioni – Profili IVA delle operazioni internazionali ”, n. 3 co-docenze interne, per un totale di 3 giorni, nell’ambito del corso “ Applicativo S.I.C. (Sistema interattivo per i controlli) e la conservazione digitale dei documenti ”, n. 2 docenze esterne, per un totale di 2 giorni, nell’ambito dei corsi “ Applicazione dell’IVA alle importazioni; scambi con San Marino; il plafond ” e “ L’IVA nel commercio elettronico ”, oltre al punteggio previsto per l’abilitazione forense conseguita.
3. L’Agenzia delle Entrate ha articolato ricorso in appello affidato ad un unico motivo. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-chiedendo di respingere il ricorso in appello. Con decreto presidenziale n. 754/2025 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Adempimento effettuato dall’Amministrazione, come risultante dal deposito del 19.12.2025. In vista dell’udienza pubblica del 31.3.2026 il sig. -OMISSIS-ha depositato memoria conclusionale. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di replica. All’udienza del 31.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Entrando in medias res si osserva che l’Agenzia delle Entrate ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado osservando che: i ) i titoli oggetto della sentenza di primo grado erano già stati valutati dalla Commissione; ii ) l’abilitazione forense era già stata valutata, come risultava dalla scheda di valutazione e ammesso dallo stesso sig. -OMISSIS-; iii ) l’art. 7, comma 1, lett. e ), del bando aveva previsto che i punteggi massimi attribuibili per la partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia fossero 15; iv ) in base ai criteri fissati dalla Commissione nel verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 per le docenze potevano essere attribuiti fino a 10 punti, e, in particolare, 0,01 punti per ciascuna giornata di docenza per le docenze interne, 0,05 punti per ciascuna giornata di docenza per le docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi, e 0,25 punti per ciascun anno accademico per incarico di docenza a contratto presso Università; v ) la Commissione aveva precisato che la co-docenza avrebbe comportato il riconoscimento della metà del punteggio e che, in caso di docenze con indicazione delle ore, si sarebbe attribuito un giorno di docenza per ogni sei ore; vi ) quanto alle “ 16 co-docenze interne, per un totale di 32 giorni, nell’ambito del corso “I controlli su soggetti di grandi dimensioni – Profili IVA delle operazioni internazionali ”, le codocenze interne erano state 16, ma siccome ciascun incarico prevedeva uno svolgimento del corso su due giorni, trattandosi di co-docenze, la Commissione, conformemente ai chiarimenti suesposti al punto 40, aveva correttamente valorizzato un giorno per ciascun incarico, per un totale di 16 giorni e non 32 giornate; vii ) in relazione alle “ 3 co-docenze interne, per un totale di 3 giorni, nell’ambito del corso “Applicativo S.I.C. (Sistema interattivo per i controlli) e la conservazione digitale dei documenti ”, la Commissione aveva considerato che ognuno degli incarichi aveva previsto uno svolgimento del corso su tre giorni, ma il sig. -OMISSIS- era stato incaricato per un solo giorno, dalle 9 alle 14, in co-docenza; la Commissione aveva, quindi, valorizzato non 3 giorni ma 1,5, approssimando per eccesso a due giorni; viii ) in relazione alle “ 2 docenze esterne, per un totale di 2 giorni, nell’ambito dei corsi “Applicazione dell’IVA alle importazioni; scambi con San Marino; il plafond” e “L’IVA nel commercio elettronico ”, queste non erano state considerate dall’Amministrazione ma la stessa aveva, per errore, attribuito 5 giorni di docenze interne, pari a punti 0,5; ix ) poiché per le 2 docenze esterne la Commissione avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente un punteggio di 0,05 a giornata per un totale di 0,10, mentre erano stati indebitamente attribuiti lui 0,05 punti per le docenze interne, il punteggio complessivo che effettivamente gli andava attribuito era quello di 0,05 punti, che applicando il moltiplicatore di 8,5, era pari a 0,425; x ) il dott. -OMISSIS- si era collocato nella posizione n. 225 con il punteggio di 76,450; pertanto, aggiungendo il punteggio effettivamente mancante di 0,425, l’interessato potrebbe ottenere al massimo il punteggio di 76,875, collocandosi nella posizione n. 213, non utile all’inserimento nell’elenco dei vincitori.
5. Il sig. -OMISSIS- ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in appello in quanto l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato in primo grado né i titoli né i punteggi; la sentenza si era, quindi, fondata su fatti non contestati. Inoltre, la parte ha evidenziato come l’operato dell’Agenzia fosse contrastante con il divieto di non venire contra factum proprium , sottolineando che la Commissione aveva effettivamente previsto che le co-docenze interne e/o esterne fossero valutabili mediante l’attribuzione di un punteggio pari alla metà del punteggio previsto per le docenze, e, contraddittoriamente, affermato, solo nel presente grado di giudizio, che le stesse co-docenze dovessero scontare anche il dimezzamento delle giornate di effettivo svolgimento proprio perché co-docenze, sebbene in assenza di un criterio dello stesso tenore mai prestabilito dalla competente Commissione.
5.1. Il sig. -OMISSIS-ha, inoltre, l’inammissibilità del ricorso in appello per carenza di interesse in quanto il T.A.R. si era limitato a riconoscere l’obbligo per l’Amministrazione di attribuire i punteggi precostituiti. Il sig. -OMISSIS- ha, altresì, evidenziato come il riconoscimento del punteggio per l’abilitazione forense fosse un mero errore materiale e, quindi, non rilevante. In ultimo, l’appellato ha dedotto l’inammissibilità dell’appello nella parte in cui l’Agenzia ha fatto riferimento all’errato riconoscimento di 5 giorni di docenze interne, trattandosi di un’indebita ingerenza della difesa erariale sui poteri della Commissione.
5.2. Con un’ulteriore eccezione il sig. -OMISSIS-ha dedotto l’inammissibilità dell’appello per difetto di chiarezza e specificità della censura, nella parte in cui l’Agenzia ha indicato il possibile punteggio spettante in 0,425, senza, tuttavia, esplicitare i tasselli logici della propria argomentazione.
5.3. In ultimo, il sig. -OMISSIS-ha dedotto l’infondatezza del motivo di ricorso in appello.
6. Osserva, preliminarmente, il Collegio come le eccezioni articolate dal sig. -OMISSIS-siano infondate.
6.1. In primo luogo si osserva come non possa affermarsi l’operatività del principio di non contestazione, considerato che il ricorso in appello riguarda la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione e, quindi, un aspetto valutativo e non una mera circostanza di fatto. Neppure sussiste la violazione del principio del non venire contra factum proprium considerato che la questione posta dall’Agenzia attiene al merito e, in particolare, alla correttezza dell’attribuzione dei punteggi, che è non è preclusa da precedenti affermazioni o deduzioni difensive. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, atteso che l’appello risulta sorretto dall’interesse dell’Amministrazione ad evitare l’esecuzione di una pronuncia che annulla le proprie precedenti determinazioni. Né esclude la sussistenza dell’interesse a ricorrere la tesi del sig. -OMISSIS-che degrada a mero errore materiale il dictum relativo alla necessità di riconoscere il punteggio per l’abilitazione forense; come si esporrà, non si tratta di un mero errore materiale ma di un errore di giudizio che comporta, in parte qua , la riforma della sentenza. Inoltre, l’appello non può ritenersi inammissibile nella parte in cui l’Agenzia ha fatto riferimento all’errato riconoscimento di 5 giorni di docenze interne, trattandosi di un’indebita ingerenza della difesa erariale sui poteri della Commissione; si tratta, infatti, di deduzione meramente funzionale ad evidenziare la mancanza di interesse al ricorso da parte del sig. -OMISSIS-, in considerazione della mancanza di effetti utili dal maggior punteggio preteso.
6.2. Parimenti infondata è la censura con cui il sig. -OMISSIS-ha dedotto l’inammissibilità dell’appello per difetto di chiarezza e specificità della censura, nella parte in cui l’Agenzia ha indicato il possibile punteggio spettante in 0,425, senza, tuttavia, esplicitare i tasselli logici della propria argomentazione. Deve, infatti, osservarsi come la censura dell’Agenzia risulti intellegibile e funzionale ad indicare il punteggio ritenuto spettante all’appellato; operazione che spetterà, comunque, alla Commissione effettuare alla luce delle indicazioni che saranno fornite nella presente sentenza.
7. Passando, quindi, al merito del ricorso in appello il Collegio osserva, in primo luogo, come sia fondata la censura relativa all’attribuzione del punteggio per l’abilitazione forense. Infatti, la statuizione resa in parte qua non costituisce un mero errore materiale, che è ipotesi che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ ictu oculi ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 7 luglio 2023, n. 6648). Nel caso di specie, vi è, invece, un errore che riguarda, propriamente, il giudizio e, in particolare, il contenuto della domanda articolata in primo grado dal sig. -OMISSIS-. La statuizione del Giudice di primo grado deve essere, quindi, riformata in parte qua , per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo pacifico tra le parti che il sig. -OMISSIS-non si sia lamentato della mancata attribuzione del punteggio in relazione all’abilitazione forense conseguita.
7.1. In relazione ai punteggi per le docenze il Collegio osserva come l’Amministrazione avesse computato co-docenze interne per 18 giorni e docenze interne per 5 giorni.
7.1.1. Ora, le docenze interne indicate dal sig. -OMISSIS-in relazione al corso “ I controlli su soggetti di grandi dimensioni – Profili Iva delle operazioni internazionali ” sono state pari a 16, per un totale di 32 giorni. La pronuncia di primo grado non ha indicato, puntualmente, l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione facendo riferimento alla necessità di tener conto di tali docenze. Queste docenze sono state svolte con altra persona e sono, quindi, co-docenze, suddivise per giornata. Ne consegue che al sig. -OMISSIS-doveva essere attribuito il punteggio previsto per il numero di giorni di docenza (trentadue), suddiviso per due, e, quindi, 16, come correttamente evidenziato dall’Agenzia, e non 32, come affermato dal T.A.R.
7.2. In relazione alle tre co-docenze interne per “ Applicativo S.I.C. (Sistema interattivo per i controlli) e la conservazione digitale dei documenti ”, il sig. -OMISSIS-ha svolto 3 co-docenze per un totale di tre giorni, con la conseguenza che il punteggio spettante è pari a 1,5, che l’Amministrazione ha arrotondato a due. Questo arrotondamento è estraneo alla cognizione del Collegio che, pertanto, non ha possibilità di sindacarlo.
7.3. Nel complesso le docenze interne da valutare erano pari a giorni 18, come affermato dall’Amministrazione.
7.4. Deve, invece, ritenersi estranea al presente giudizio la questione relativa all’erronea attribuzione di ulteriori 5 giorni, risultanti nella scheda, che spetterà, in ipotesi, all’Amministrazione rettificare, verificati i presupposti di legge. Questa circostanza non elide il diritto alla tutela giurisdizionale del sig. -OMISSIS- in relazione alla dedotta illegittimità della mancata attribuzione del punteggio relativo alle due docenze esterne nell’ambito dei corsi “ Applicazione dell’IVA alle importazioni; scambi con San Marino; il plafond ” e “ L’IVA nel commercio elettronico ”, che non sono stati computati dall’Amministrazione e che, invece, vanno riconosciuti, come affermato dal Giudice di primo grado.
8. In ragione di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere, parzialmente, accolto nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
9. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ME, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NZ I', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ I' | RI ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.