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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3634/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI MASSIMO ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: ) quale mandataria di (C.F.: CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il Patrocinio dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA e con l'intervento volontario di (C.F.: ), con il Controparte_3 P.IVA_3
Patrocinio dell'Avv. CANI PATRIZIA TERZA INTERVENUTA
* Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. in qualità di mandataria di ha proposto ricorso CP_1 Controparte_2 monitorio nei confronti di esponendo: Parte_1
- che, con contratto CS 1467786 stipulato il 18.12.2002, Controparte_4
(successivamente fusasi per incorporazione in , ha concesso in Controparte_5 locazione finanziaria a l'immobile sito in Carpi (RE), meglio descritto in atti;
Controparte_6
- che, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice,
[...]
ha prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di € 1.448.428,11; Parte_1
- che, stante l'inadempimento dell'obbligata principale, il contratto si è risolto e l'immobile è stato riconsegnato alla locatrice, quindi rivenduto a terzi nel novembre 2019 al corrispettivo di
€ 392.962,00;
- che, in base alle condizioni contrattuali, è maturata in favore di Controparte_5 una penale risarcitoria pari a € 161.867,31;
1 - che quest'ultima ha poi ceduto il relativo credito a nell'ambito di Controparte_2 una operazione di cartolarizzazione. In accoglimento del ricorso, questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1497/23 per l'importo capitale sopra indicato, oltre a interessi e spese, nei confronti del fideiussore
. Parte_1
Il titolo è stato regolarmente notificato al debitore e, con provvedimento del 10.11.2023, il Giudice del monitorio gli ha attribuito l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. La creditrice ha quindi provveduto alla notifica del precetto e avviato l'azione esecutiva presso terzi.
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. Parte_1 deducendo:
- di avere prestato la fideiussione in parola in qualità di consumatore, come peraltro riconosciuto dalla stessa ingiungente;
- che il Giudice del monitorio si è limitato a verificare solamente il rispetto del foro del consumatore, mentre nessun esame ha svolto sulla fonte negoziale del credito, ossia il contratto di fideiussione, e sulla abusività delle clausole ivi contenute, contravvenendo così ai dettami di cui alla nota sentenza n. 9479/23 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- che, in particolare, la clausola f) del predetto contratto – la quale dispensa il creditore dall'onere di agire nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dall'art. 1957 c.c., mantenendo così intatti i diritti nei confronti del garante – è vessatoria poiché contrastante con l'art. 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo;
- che, in ogni caso, essa è conforme al modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'AL del 2005;
- che detta clausola è quindi nulla e, conseguentemente, opera il termine di 6 mesi stabilito dall'art. 1957 c.c. citato;
- che però la creditrice non ha dimostrato di averlo rispettato e, pertanto, è decaduta da ogni azione nei confronti del garante;
- che, comunque, egli non ha mai sottoscritto il contratto di fideiussione allegato al ricorso monitorio. Disconosciuta formalmente la propria firma ai sensi dell'art. 214 c.p.c.,
[...]
ha quindi chiesto: Parte_1
- in via preliminare, sospendersi l'azione esecutiva e concedersi il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia sopra citata;
- nel merito, dichiarare l'insussistenza del diritto di a procedere ad Controparte_2 esecuzione forzata nei suoi confronti. Il G.E., con ordinanza del 20.10.2024, ha rigettato l'istanza di sospensiva e assegnato all'esecutato il termine di giorni 40 per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Nel rispetto di questo termine, ha instaurato il presente giudizio di Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo eccependo la vessatorietà di svariate clausole contenute nel contratto di fideiussione: “i) la clausola di limitazione delle eccezioni, relativamente al recesso della banca
2 dal rapporto garantito;
ii) la clausola di reviviscenza;
iii) la clausola di sopravvenienza;
iv) la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta;
v) la clausola di dispensa della banca dall'onere di agire nel termine di cui all'art. 1957 c.c.; vi) la clausola sull'imputazione dei pagamenti;
vii) le clausole sulla compensazione”. Fatta questa premessa, ha riproposto le medesime censure già svolte con l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – ivi compreso il disconoscimento delle firme apposte al contratto – e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituita l'opposta, eccependo:
- l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., poiché il Giudice del monitorio aveva già verificato l'eventuale abusività delle clausole contrattuali, avendo richiesto alla ricorrente ben due integrazioni documentali a tale scopo;
- l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 1957 c.c., atteso che il contratto stipulato da non è una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia;
Parte_1
- la non vessatorietà della clausola f) del contratto, che deroga al termine di decadenza stabilito dalla predetta disposizione;
- l'inconferenza del provvedimento della Banca d'AL che ha dichiarato l'illegittimità dello schema ABI. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza 10.04.2025 è stata sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e la causa è stata rinviata all'udienza del 9.07.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria. Va poi dato atto che nel presente giudizio è intervenuta anche
[...] terza pignorata nel procedimento esecutivo avviato da Controparte_3 la quale ha chiesto di essere estromessa, con compensazione delle spese di Controparte_2 lite. Va dato atto, inoltre, che con la memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. parte opponente ha dedotto di avere parallelamente introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., anche il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, attualmente pendente dinanzi ad altro giudice di questo Tribunale (n. 3675/2024 R.G.), chiedendone quindi la riunione e insistendo per la richiesta anche nelle note finali. 2. Partendo da quest'ultima questione, la richiesta di riunione non può essere accolta per due ragioni:
- i due procedimenti sono relativi a cause connesse (art. 274 c.p.c.), dunque la loro riunione presuppone una valutazione di opportunità – rimessa al potere esclusivo e insindacabile del giudice di merito – che nel caso di specie è negativa, atteso che essi si trovano in due fasi diverse (questo in fase decisoria e l'altro in fase di introduttiva/istruttoria) e la loro trattazione unitaria sarebbe contraria al principio di economia processuale;
- non sussiste, in ogni caso, il rischio di un contrasto di giudicati;
- la connessione soggettiva è solo parziale, posto che nel presente procedimento le uniche due parti necessarie sono ingiungente e ingiunto (rispettivamente opposto e opponente), mentre nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono litisconsorti necessari anche i terzi pignorati.
3 3.
Passando, quindi, ad esaminare la presente opposizione ex art. 650 c.p.c., sul piano processuale, è infondata l'eccezione preliminare, formulata da parte opposta, di inammissibilità dell'opposizione, posto che:
- con la nota sentenza n. 9479/23, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, partendo dalle (altrettanto note) pronunce della CGUE del 17.05.2022 (cause riunite C-693/19 e C- 831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19), hanno espressamente stabilito che, al fine di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, il giudice della fase monitoria e il giudice dell'esecuzione sono tenuti a procedere d'ufficio a verificarne d'ufficio la vessatorietà;
- quindi, hanno dettato ex professo una serie di regole processuali per garantire il rispetto di tale principio;
- in particolare, con riferimento al procedimento monitorio, hanno affermato che, laddove il ricorso sia stato proposto da un creditore “non consumatore” e un debitore “consumatore”, il giudice “a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”;
- nel caso di specie, è senz'altro vero – come risulta dall'esame dello storico del fascicolo relativo alla fase monitoria – che il Tribunale, proprio richiamando i principi sanciti dalle Sezioni Unite, ha chiesto alla parte creditrice ben 2 integrazioni ex art. 640 c.p.c. allo scopo di svolgere il controllo da queste prescritto;
- tuttavia, è un dato di fatto che il decreto ingiuntivo poi emesso non contiene lo specifico avvertimento che “in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”;
- tale omissione legittima quindi l'ingiunto-consumatore a proporre la presente opposizione, la cui ammissibilità sotto questo profilo è stata anche vagliata ex ante dal Giudice dell'Esecuzione, che ha assegnato il relativo termine ex art. 650 c.p.c. 4. Passando al merito dell'opposizione, e premesso che non è in discussione la qualifica di consumatore in capo a (del tutto pacifica), si osserva: Parte_1
4 - l'art. 1957 c.c., in materia di fideiussione, prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- la clausola f) del contratto di fideiussione sottoscritto da Parte_1 contiene una espressa deroga a tale termine, nell'esclusivo interesse della parte creditrice, poiché stabilisce che “il fideiussore dispensa inoltre codesta Società dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. accettando di rimanere obbligato in deroga a tale disposizione anche se la Società non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate”;
- tale pattuizione, quindi, integra una palese limitazione della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria, determinando, a svantaggio del primo, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- per tale motivo, essa si pone in diretto contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo, in base al quale si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che ha per oggetto o per effetto quello di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”;
- parte opposta era quindi tenuta a dimostrare che la clausola in esame era stata oggetto di una specifica trattativa individuale tra le parti, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 34, comma 4, Codice del Consumo;
- tale onere, tuttavia, non è stato assolto, in quanto non ha fornito Controparte_2 alcuna prova sul punto;
- conseguentemente, la clausola in esame è nulla e trova applicazione la regola generale contenuta nell'art. 1957 c.c.;
- a questo proposito, va rilevato che l'opposta - sulla quale, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dall'opponente, gravava il relativo onere probatorio - non ha dimostrato di avere esercitato e diligentemente proseguito nei confronti della debitrice principale iniziative giudiziali recuperatorie;
- pertanto, essa deve ritenersi decaduta da ogni azione nei confronti del fideiussore;
Parte_1
- l'opposta ha sostenuto poi che il contratto stipulato da quest'ultimo non sarebbe qualificabile come fideiussione, bensì come contratto autonomo di garanzia, sicché l'obbligo del garante sarebbe del tutto svincolato da quello del debitore principale e non troverebbe quindi applicazione l'art. 1957 c.c.;
- la tesi è però infondata, essendo palese il contrasto sia con il nomen iuris (“fidejussione”) utilizzato dalla concedente nella modulistica contrattuale, sia con i plurimi riferimenti alle obbligazioni garantite contenuti nel contratto: elementi che depongono nel senso della accessorietà - e non della autonomia - della garanzia prestata;
- non è peraltro superfluo evidenziare come il contratto autonomo di garanzia sia una figura negoziale di creazione giurisprudenziale/dottrinale comunque successiva (cfr. C. Sez. U. 3957/10) alla stipulazione del contratto oggetto di causa, risalente al 2002. In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. 5.
5 Quanto alla posizione di va CP_3 Controparte_3 evidenziato che:
- essa non è stata citata né dall'opponente né dall'opposta, ma si è volontariamente costituita in questo giudizio, probabilmente per mero errore, essendo stata invece convenuta nel procedimento di opposizione all'esecuzione;
- non ha svolto domande nei confronti di alcuna delle parti, né queste hanno a loro volta proposto domande nei suoi confronti;
- la non riveste quindi la qualità di litisconsorte facoltativo, né tantomeno CP_3 necessario;
- conseguentemente, deve dichiararsi la carenza, in capo a quest'ultima, della legittimazione a intervenire nel presente giudizio e nulla deve disporsi sulle spese di lite relative al rapporto processuale con le altre due parti, che non hanno in concreto svolto alcuna attività difensiva rispetto alla posizione di CP_3
6. Le spese di lite (limitatamente al rapporto processuale fra opponente e opposta) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1497/23 emesso da questo Tribunale;
DICHIARA il difetto, in capo a Controparte_3 della legittimazione a intervenire nel presente giudizio;
CONDANNA l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 406,50 per anticipazioni, € 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 14/07/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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