Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1329 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
vertente
TRA
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Caltanissetta nel Viale Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Dario Maria Martorana, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all' atto di citazione
OPPONENTE
E
Cod. Fisc , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Paola Lunetta, presso il cui studio in Caltanissetta, piazza Trento n. 27 è elettivamente domiciliato,
giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_2
Milano al n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
in forza di procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Grosseto in data Persona_1
23/05/20141, dall'Avv. Giada Isidori ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocato Francesca
D'Angelo in Caltanissetta (CT), Via Sicilia 26
OPPOSTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
sede in Roma, via Tiburtina n. 1159
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2020, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 29-
30/06/2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
12.258,05 per sorte capitale, oltre interessi e spese, formulando le seguenti conclusioni: “VOGLIA
L'ILL.MO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa. -
In via principale, ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione per i motivi esposti ai punti 1) e
2) della narrativa e per l'effetto revocare e/o rendere inefficace, con qualunque statuizione, il
decreto ingiuntivo n. 279/2020 del Tribunale Civile di Caltanissetta, ritenendo e dichiarando
l'estraneità del rispetto ai rapporti dedotti o, comunque, l'inesistenza in Parte_1
capo allo stesso di qualsivoglia obbligo di pagamento, a qualunque titolo. - In subordine, ritenuto
affermativamente quanto esposto ai punti 3) e 4) della narrativa, revocare e/o rendere inefficace,
con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo n. 279/2020 del Tribunale Civile di Caltanissetta perché illegittimo, infondato ed errato e dichiarare l'intervenuta estinzione di ogni pretesa
creditoria derivante dai rapporti per cui è causa perché integralmente soddisfatta. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 22.01.21, si costituiva la che nel contestare Controparte_2
contestava integralmente il contenuto dell'opposizione, a sua volta chiedeva: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Caltanissetta, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in
via incidentale e istruttoria, e quindi respinta ogni domanda o eccezione ex adverso proposta ed
esperiti gli incombenti di rito, e per tutte le ragioni dedotte e documentate in atti così giudicare: in
via preliminare a) Disporre la riunione al presente procedimento del procedimento n.1333/2020
del Tribunale di Caltanissetta ad avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo ed il medesimo
diritto di credito e quindi per evidente connessione oggettiva tra i due procedimenti;
b) Concedere
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: c) in via principale,
rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso
proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto,
confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto numero 279/2020 (RG 566/2020) del
Tribunale di Caltanissetta depositato il 30/06/2020; d) in via subordinata, in denegata ipotesi di
revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello
stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare l'opponente, signor Parte_1
al pagamento, in favore dell'esponente, dell'importo di € 12.258,05 o la diversa somma che
[...]
sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data della
cessione del 9/10/2019 al saldo effettivo;
e) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite,
oltre rimborso forfettario e accessori di legge. ”
Altresì, proponeva ulteriore opposizione al decreto ingiuntivo de quo al Controparte_1
fine di far accogliere le seguenti conclusioni:“ -Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via preliminare, in ipotesi di contestazione da parte di delle eccezioni sub Controparte_2 I.d), secondo punto, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Tiburtina 1159, 00156
[...]
.Nel merito, ritenuto affermativamente quanto esposto ai punti I. e II della narrativa, revocare e/o
rendere inefficace, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo n. 279/2020 del Tribunale
Civile di Caltanissetta perché illegittimo, infondato ed errato e dichiarare l'intervenuta estinzione
di ogni pretesa creditoria derivante dai rapporti per cui è causa perché integralmente soddisfatta.
In via riconvenzionale, in ipotesi di contestazione da parte di delle eccezioni sub Controparte_2
I.d), secondo punto, ritenuto affermativamente quanto esposto in narrativa, dichiarare il diritto del
di essere garantito e manlevato dalla di quanto Controparte_1 Controparte_3
dovesse essere chiamato a corrispondere alla comunque nei limiti della somma Controparte_2
di € 8.100,00, oppure in subordine della somma di € 6.131,65, oppure in ulteriore subordine di
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta, equa e/o provata avuto riguardo alla
differenza tra il prezzo di vendita del veicolo da essa praticato (€ 5.000,00) ed il maggior prezzo
che avrebbe potuto e dovuto applicare;
In via gradata, nella denegata ipotesi in cui non dovessero
ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'invocazione della garanzia nei confronti di
[...]
ritenuto affermativamente quanto esposto in narrativa, accertare il diritto del sig. CP_3
ad ottenere dalla il risarcimento del danno patito Controparte_1 Controparte_3
per la condotta da essa tenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno in
musa pari ad € 8.100,00, oppure in subordine ad € 6.131,65, oppure in ulteriore subordine in
misura pari a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta, equa e/o provata, avuto
riguardo alla differenza tra il prezzo di vendita del veicolo da essa praticato (€ 5.000,00) ed il
maggior prezzo che avrebbe potuto e dovuto applicare. Vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio.”
La si costituiva anche nel secondo giudizio di opposizione chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, la riunione del procedimento con quello avente n. RG. 1329/2020 nonchè
l'accoglimento delle seguenti domande: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Caltanissetta, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, esperiti
gli incombenti di rito, e per tutte le ragioni dedotte e documentate in atti così giudicare: in via
preliminare a) Disporre la riunione del presente procedimento al procedimento n.1329/2020 del
Tribunale di Caltanissetta ad avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo ed il medesimo
diritto di credito e quindi per evidente connessione oggettiva tra i due procedimenti;
b) Respingere
la richiesta di chiamata in causa del terzo per le ragioni dedotte e documentate in CP_3
atti; c) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. non
essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: d) in via
principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex
adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto,
confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto numero 279/2020 (RG 566/2020) del
Tribunale di Caltanissetta depositato il 30/06/2020; e) in via subordinata, in denegata ipotesi di
revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello
stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare l'opponente, signor Controparte_1
al pagamento, in favore dell'esponente, dell'importo di € 12.258,05 o la diversa somma che
[...]
sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data della
cessione del 9/10/2019 al saldo effettivo;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite,
oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”
Con ordinanza del 05/03/2021 veniva disposta la riunione dei giudizi, autorizzata la chiamata in causa del terzo e rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo
opposto.
La non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_4
citazione con chiamata di terzo, veniva dichiarata contumace con provvedimento del 17.06.22.
Ultimata l'attività istruttoria la causa veniva posta in decisione. Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c. e, pertanto, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale bisogna, innanzitutto, accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
La legittimazione, infatti, attiene ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con orientamento ormai costante, ha chiarito che,
al di là delle eccezioni formulate dalla parte opponente, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante nel giudizio monitorio è rilevabile di ufficio, infatti “la
titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo
della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e
la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello” (Cass. SS.UU. 2951/2016; Cass.
8758/2016; Cass. 943/2017; Cass. 11744/2018).
La legittimazione ad agire presuppone il diritto di agire in giudizio. Occorre, pertanto, verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio,
appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto. La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita, come sopra osservato, in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Sul punto, con la decisione n.2951/16 le SS.UU., ponendo fine ai contrasti interpretativi, hanno affermato come tutte le questioni che non si risolvono in una eccezione in senso stretto non sono assoggettabili alle preclusioni processuali e possono essere proposte in ogni fase del giudizio, anche in Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità e sempreché non si sia formato il giudicato;
possono essere in ogni fase del giudizio, anche in Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità e sempreché non si sia formato il giudicato;
possono essere proposte in ogni fase del giudizio, anche in Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità e sempreché non si sia formato il giudicato;
possono essere sollevate d'ufficio dal giudice ed anche essere oggetto di motivo di appello in quanto l'art. 345 c.p.c. prevede il divieto solo per le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio.
Tanto esposto in termini generali, va rilevato che nel caso di trattato ed alla luce della documentazione versata in atti l'odierna opposta non abbia adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
La ha agito in via monitoria assumendo di essere cessionaria del credito vantato dalla CP_2
e, onde sostenere la titolarità della pretesa di pagamento nei Controparte_3
confronti di parte opponente, ha allegato il fatto storico di una di cessione pro soluto di crediti in blocco. Il credito preteso dalla società opposta è sorto in virtù del contratto di locazione finanziaria n.
5F199254, tra e la , dunque, di Controparte_1 Controparte_3
un contratto stipulato con un soggetto giuridico diverso e distinto dalla stessa opposta.
Ebbene, non vi è prova alcuna della asserita cessione del credito in oggetto.
Sul punto, l'opposta ha dedotto che con atto del 09/10/2019la cedeva pro Controparte_5
soluto " parte dei suoi crediti” (All. 4, pag.1, fasc. opposta) a Controparte_2
Altresì, ha prodotto le racc a/r datate 05.11.19 con la quali veniva comunicata agli opponenti la cessione del credito contratto con la a (All. 5 fasc. opposta) Controparte_3 Controparte_2
Tale documentazione, tuttavia non è idonea a provare l'inclusione del credito azionato nei confronti dell'opponente tra quelli oggetto di cessione.
Come osservato, il cessionario è tenuto a dimostrare la titolarità del rapporto all'esito della cessione con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di dimostrare documentalmente la sua legittimazione, quindi dell'effettività della cessione proprio del credito azionato in via monitoria.
Ed invece, nel caso di specie, parte opposta produce copia dell' atto di cessione del 09.10.19,
tuttavia, il contratto non prova in alcun modo quali siano i debiti effettivamente ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che possano consentire di individuare i debiti ed i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta.
L' atto di cessione, in ordine ai crediti ceduti, alla pag. 7, fa espresso riferimento ad “Allegato A –
Elenco Crediti Ceduti di pagine 25”, ma di tale allegato non vi è traccia in atti.
Alla pag. 13 è presente una copia fotostatica scansionata contenente esclusivamente il nominativo di e l'importo di € 12.258,05. Trattasi di copia priva sottoscrizione, Controparte_1
certificazione, numerazione, timbro o di alcun elemento che ne attesti il collegamento con l'atto di alla cessione de quo e come tale non può assumere alcun rilievo probatorio. Appare, pertanto, impossibile ricondurre la titolarità del credito in questione alla opposta
[...]
e, pertanto, deve emettersi una declaratoria di carenza di legittimazione attiva della CP_2
stessa con conseguente revoca del titolo impugnato.
Assorbite tutte le altre questioni.
In ultimo, quanto alle spese di lite, tenuto conto della particolarità della controversia ed alle esito del giudizio, si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, di , Parte_1
e la in via solidale. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 279/2020, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 29-
30/06/2022;
- compensa interamente le spese del giudizio;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di , Parte_1 Controparte_1
e la in via solidale.
[...] Controparte_2
Così deciso in Caltanissetta, il 26 Marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì