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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Laura Petitti , nel procedimento iscritto al n. 490 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
CP_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7/3/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 5/3/2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero nato in [...] il CP_1
12/9/1986, codice C.U.I. , di cittadinanza senegalese. Nume_1
2. In data 7/3/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Elena Luda di Cortemiglia. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 5/3/2025 alle ore 15:50 ed è
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile stato trasmesso a questa Corte in data 6/3/2025 alle ore 13:02. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero è entrato irregolarmente CP_1 nel territorio italiano il 13/8/2010 ed è stato rintracciato irregolarmente il 26/2/2025 a Padova;
- in sede di pre-identificazione ha dichiarato di CP_1 aver fatto ingresso nel territorio italiano per “altri motivi”, senza ulteriore specificazione;
- a carico dello straniero risultano precedenti penali e precedenti provvedimenti espulsivi non ottemperati (come emergente dal decreto di trattenimento emesso dal Questore di Padova);
- si trova trattenuto presso il C.P.R. di in CP_1 Pt_1 esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Padova del 26/2/2025 e del contestuale decreto di trattenimento emesso in data 26/2/2025 dal Questore di Padova, convalidato dal Giudice di Pace di Pt_1
- nel corso dell'udienza di convalida del 28/2/2025 lo straniero ha avanzato richiesta di protezione internazionale;
- la richiesta di protezione internazionale deve essere trattata nelle forme della “procedura accelerata”, essendo CP_1 proveniente da paese (Senegal) considerato sicuro per i richiedenti P.I.;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 6 comma 3 del d. lgs. n. 145/2015, “in quanto [il richiedente protezione] si trova in un centro di cui all'art. 14 del D. Lgs 286/98, motivo per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento”.
6. Nel corso dell'udienza il richiedente P.I. ha dichiarato:
- di essere entrato in Italia nel 2010, arrivando dapprima con un aereo fino in Francia e dà lì a Milano, con il treno;
- di essere rimasto sempre in Italia e di non essere stato mai espulso;
- di aver sempre lavorato, nel corso dei quindici anni trascorsi in Italia, ma “in nero”, non avendo il permesso di soggiorno;
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile - di essere stato controllato a Padova e di essere stato trovato senza documenti;
- di essere stato quindi, portato nel C.P.R. di Pt_1
- di aver commesso “solo un piccolo reato” (spaccio di stupefacenti) e di aver scontato la pena con arresti domiciliari, di cinque mesi e 15 gg., perché ha avuto uno sconto sulla pena di otto mesi inflittagli;
- di aver chiesto la protezione internazionale solo nel 2025 perché non sapeva che poteva chiederla e non sapeva “come si faceva”;
- di aver chiesto la protezione internazionale problemi nel suo paese: (cfr. verbale di udienza: “nel mio paese i problemi sono iniziati nel 2007/2008; nel mio quartiere c'era un gruppo criminale che voleva facessi parte di loro e loro mi hanno perseguitato, perché ho detto di no;
da allora ho cominciato a cercare il visto e ho cercato di lasciare il mio paese”);
- di essere arrivato, nel 2010, con un visto;
- di avere un passaporto, “che è rimasto a Padova”;
- di aver chiesto, nel 2022, il permesso di soggiorno e di non averlo tuttavia ottenuto;
- che quando è stato fermato, a Padova, viveva ospite di amici ma non aveva un contratto di affitto.
7. Orbene, il notevole lasso di tempo decorso tra l'ingresso nel territorio nazionale (2010) e la presentazione della domanda di Protezione Internazionale (28/2/2025) e gli elementi emersi inducono a ritenere strumentale la domanda stessa.
8. Ed invero, risulta incontestato che il richiedente asilo, sebbene sia entrato nel territorio dello Stato nel 2010, non abbia proposto, in circa quindici anni di permanenza sul territorio, alcuna richiesta di protezione internazionale, formulando tale richiesta, per la prima volta, solo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione del Prefetto di Padova del 26/2/2025 e del contestuale decreto di trattenimento emesso in data 26/2/2025 dal Questore di Padova, convalidato dal Giudice di Pace di Pt_1
9. Risulta dal provvedimento del Prefetto di Padova, inoltre, che è stato destinatario, il 18/6/2014, di un Parte_2 provvedimento di espulsione, con contestuale ordine di lasciare il territorio entro sette giorni dalla notifica (avvenuta in data 18/6/2014), cui non ha ottemperato e di cui non Parte_2 ha, all'evidenza, ignorato la portata precettiva (cfr. verbale di
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile udienza, in cui il trattenuto ha dichiarato di non essere mai stato espulso, e la precisazione resa, sul punto, dal difensore, secondo cui
“il trattenuto ha detto di non essere stato espulso perché non è stato mai fisicamente rimpatriato”).
9. Per sua stessa ammissione, peraltro, si è reso Parte_2 responsabile del reato di spaccio di stupefacenti, per il quale ha riferito di aver scontato la pena.
9. inoltre, nel corso della sua audizione in Parte_2 udienza, non ha fornito alcuna valida giustificazione al ritardo nella proposizione dell'istanza, la quale, per i suoi contenuti, appare incongrua alla luce del ritardo nella sua proposizione (i fatti narrati si riferiscono agli anni 2007-2008).
10. Quanto alle contestazioni mosse dal difensore alla validità del provvedimento di espulsione, si rileva, sul punto, la totale estraneità al thema dedicendum, essendo questa Corte di Appello chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità del provvedimento di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 cmma 3 del d. lgs. n. 142/2015, che, nel caso di specie, sussistono, tenuto conto che il ha formulato Parte_2 domanda di protezione internazionale mentre si trovava in un centro di cui all'art. 14 del D. Lgs 286/98: domanda da ritenere, per quanto esposto, meramente strumentale, poiché finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento.
11. Allo stesso modo, appaiono inconducenti e, in ogni caso, infondati, i rilievi mossi dal difensore con riferimento al segmento temporale antecedente all'emissione del decreto di trattenimento ex art. 6 del d. lgs. n. 142/2015, e segnatamente al ritardo con cui sarebbe stato emesso il decreto di trattenimento ex art. 6 del d. lgs. n. 142/2015 (5 marzo 2025, a fronte del provvedimento del Giudice di Pace di che ha convalidato “il trattenimento del cittadino Pt_1 extracomunitario precedente alla suddetta richiesta di protezione internazionale formalizzata all'udienza di convalida”, e quindi fino al 28/2/2025). Ed invero, la Suprema Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 212/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art.14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nuovamente ivi trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo ». Il termine in questione, come già premesso, risulta rispettato nel caso in esame.
12. Infine, osta al vaglio di opportunità di misure alternative al trattenimento (sollecitate dal difensore con la produzione documentale in atti) la circostanza che il richiedente protezione internazionale non abbia fornito prova di essere in possesso di un valido passaporto o documento equipollente, essendo inidona, allo scopo, la mera fotocopia esibita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento emesso dal Questore di Trapani il 5/3/2025, con cui è stato disposto il trattenimento presso il C.P.R. di dello straniero nato in [...] il Pt_1 CP_1
12/9/1986, codice C.U.I. , di cittadinanza senegalese;
C.F._1
- nulla sulle spese;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, l'8 marzo 2025
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Laura Petitti , nel procedimento iscritto al n. 490 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
CP_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7/3/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 5/3/2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero nato in [...] il CP_1
12/9/1986, codice C.U.I. , di cittadinanza senegalese. Nume_1
2. In data 7/3/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Elena Luda di Cortemiglia. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole alla convalida.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 5/3/2025 alle ore 15:50 ed è
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile stato trasmesso a questa Corte in data 6/3/2025 alle ore 13:02. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero è entrato irregolarmente CP_1 nel territorio italiano il 13/8/2010 ed è stato rintracciato irregolarmente il 26/2/2025 a Padova;
- in sede di pre-identificazione ha dichiarato di CP_1 aver fatto ingresso nel territorio italiano per “altri motivi”, senza ulteriore specificazione;
- a carico dello straniero risultano precedenti penali e precedenti provvedimenti espulsivi non ottemperati (come emergente dal decreto di trattenimento emesso dal Questore di Padova);
- si trova trattenuto presso il C.P.R. di in CP_1 Pt_1 esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Padova del 26/2/2025 e del contestuale decreto di trattenimento emesso in data 26/2/2025 dal Questore di Padova, convalidato dal Giudice di Pace di Pt_1
- nel corso dell'udienza di convalida del 28/2/2025 lo straniero ha avanzato richiesta di protezione internazionale;
- la richiesta di protezione internazionale deve essere trattata nelle forme della “procedura accelerata”, essendo CP_1 proveniente da paese (Senegal) considerato sicuro per i richiedenti P.I.;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 6 comma 3 del d. lgs. n. 145/2015, “in quanto [il richiedente protezione] si trova in un centro di cui all'art. 14 del D. Lgs 286/98, motivo per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento”.
6. Nel corso dell'udienza il richiedente P.I. ha dichiarato:
- di essere entrato in Italia nel 2010, arrivando dapprima con un aereo fino in Francia e dà lì a Milano, con il treno;
- di essere rimasto sempre in Italia e di non essere stato mai espulso;
- di aver sempre lavorato, nel corso dei quindici anni trascorsi in Italia, ma “in nero”, non avendo il permesso di soggiorno;
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile - di essere stato controllato a Padova e di essere stato trovato senza documenti;
- di essere stato quindi, portato nel C.P.R. di Pt_1
- di aver commesso “solo un piccolo reato” (spaccio di stupefacenti) e di aver scontato la pena con arresti domiciliari, di cinque mesi e 15 gg., perché ha avuto uno sconto sulla pena di otto mesi inflittagli;
- di aver chiesto la protezione internazionale solo nel 2025 perché non sapeva che poteva chiederla e non sapeva “come si faceva”;
- di aver chiesto la protezione internazionale problemi nel suo paese: (cfr. verbale di udienza: “nel mio paese i problemi sono iniziati nel 2007/2008; nel mio quartiere c'era un gruppo criminale che voleva facessi parte di loro e loro mi hanno perseguitato, perché ho detto di no;
da allora ho cominciato a cercare il visto e ho cercato di lasciare il mio paese”);
- di essere arrivato, nel 2010, con un visto;
- di avere un passaporto, “che è rimasto a Padova”;
- di aver chiesto, nel 2022, il permesso di soggiorno e di non averlo tuttavia ottenuto;
- che quando è stato fermato, a Padova, viveva ospite di amici ma non aveva un contratto di affitto.
7. Orbene, il notevole lasso di tempo decorso tra l'ingresso nel territorio nazionale (2010) e la presentazione della domanda di Protezione Internazionale (28/2/2025) e gli elementi emersi inducono a ritenere strumentale la domanda stessa.
8. Ed invero, risulta incontestato che il richiedente asilo, sebbene sia entrato nel territorio dello Stato nel 2010, non abbia proposto, in circa quindici anni di permanenza sul territorio, alcuna richiesta di protezione internazionale, formulando tale richiesta, per la prima volta, solo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione del Prefetto di Padova del 26/2/2025 e del contestuale decreto di trattenimento emesso in data 26/2/2025 dal Questore di Padova, convalidato dal Giudice di Pace di Pt_1
9. Risulta dal provvedimento del Prefetto di Padova, inoltre, che è stato destinatario, il 18/6/2014, di un Parte_2 provvedimento di espulsione, con contestuale ordine di lasciare il territorio entro sette giorni dalla notifica (avvenuta in data 18/6/2014), cui non ha ottemperato e di cui non Parte_2 ha, all'evidenza, ignorato la portata precettiva (cfr. verbale di
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile udienza, in cui il trattenuto ha dichiarato di non essere mai stato espulso, e la precisazione resa, sul punto, dal difensore, secondo cui
“il trattenuto ha detto di non essere stato espulso perché non è stato mai fisicamente rimpatriato”).
9. Per sua stessa ammissione, peraltro, si è reso Parte_2 responsabile del reato di spaccio di stupefacenti, per il quale ha riferito di aver scontato la pena.
9. inoltre, nel corso della sua audizione in Parte_2 udienza, non ha fornito alcuna valida giustificazione al ritardo nella proposizione dell'istanza, la quale, per i suoi contenuti, appare incongrua alla luce del ritardo nella sua proposizione (i fatti narrati si riferiscono agli anni 2007-2008).
10. Quanto alle contestazioni mosse dal difensore alla validità del provvedimento di espulsione, si rileva, sul punto, la totale estraneità al thema dedicendum, essendo questa Corte di Appello chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità del provvedimento di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 cmma 3 del d. lgs. n. 142/2015, che, nel caso di specie, sussistono, tenuto conto che il ha formulato Parte_2 domanda di protezione internazionale mentre si trovava in un centro di cui all'art. 14 del D. Lgs 286/98: domanda da ritenere, per quanto esposto, meramente strumentale, poiché finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento.
11. Allo stesso modo, appaiono inconducenti e, in ogni caso, infondati, i rilievi mossi dal difensore con riferimento al segmento temporale antecedente all'emissione del decreto di trattenimento ex art. 6 del d. lgs. n. 142/2015, e segnatamente al ritardo con cui sarebbe stato emesso il decreto di trattenimento ex art. 6 del d. lgs. n. 142/2015 (5 marzo 2025, a fronte del provvedimento del Giudice di Pace di che ha convalidato “il trattenimento del cittadino Pt_1 extracomunitario precedente alla suddetta richiesta di protezione internazionale formalizzata all'udienza di convalida”, e quindi fino al 28/2/2025). Ed invero, la Suprema Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 212/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art.14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nuovamente ivi trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo ». Il termine in questione, come già premesso, risulta rispettato nel caso in esame.
12. Infine, osta al vaglio di opportunità di misure alternative al trattenimento (sollecitate dal difensore con la produzione documentale in atti) la circostanza che il richiedente protezione internazionale non abbia fornito prova di essere in possesso di un valido passaporto o documento equipollente, essendo inidona, allo scopo, la mera fotocopia esibita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento emesso dal Questore di Trapani il 5/3/2025, con cui è stato disposto il trattenimento presso il C.P.R. di dello straniero nato in [...] il Pt_1 CP_1
12/9/1986, codice C.U.I. , di cittadinanza senegalese;
C.F._1
- nulla sulle spese;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, l'8 marzo 2025
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile