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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 01/02/2024, promossa con atto di citazione da
(C. F.: , con sede in Roma (RM), Via Salaria n. 292 in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico, Rag. , assistita e difesa Controparte_1
dall'Avv. Giuseppe Maiolino del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliato (C.F.:
[...]
pec: fax: 0424- C.F._1 Email_1
220402), con Studio in Bassano del Grappa (VI), Via Schiavonetti n. 14
Impugnante/parte convenuta nel procedimento arbitrale
Contro
(C.F.: , con sede legale in Quinto di Controparte_2 P.IVA_2
Treviso (TV), Via Castellana n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing.
, assistita e difesa dall'Avv. Andrea Gumina (C.F.: Controparte_2 C.F._2
pec: del Foro di Treviso e dall'Avv.
[...] Email_2
Stefano Simion (C.F.: pec: CodiceFiscale_3
del Foro di Treviso, ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il studio dell'Avv. Andrea Gumina in Treviso (TV), Piazza San
Leonardo n. 15; Fax 0422/410950.
Impugnata/parte attrice nel procedimento arbitrale
*
Oggetto: Appello avverso il lodo del Collegio Arbitrale costituito in Treviso vicolo
Pescatori n.1, presso lo studio dell'avv. A. Romoli, emesso in data 22.12.2023 tra
-1- e reso esecutivo con decreto del Tribunale di Controparte_2 Parte_1
Treviso del 04.01.2024, a definizione del procedimento N. 6438/2023 V.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Nel merito:
-Accogliere l'impugnazione e dichiarare la nullità del Lodo 22.12.2023 per i quattro motivi dedotti in narrativa.
-Per l'effetto, rinviare la causa ad altro Collegio Arbitrale, se accolto il 1° motivo di impugnazione, ovvero decidere nel merito secondo equità, se accolti, in tutto o anche solo in parte, gli altri tre motivi e, quindi, ravvisato l'inadempimento contrattuale della
liquidare i danni subiti da nell'importo Controparte_2 Parte_1
principale di Euro 106.730,70, ovvero in quello subordinato di Euro 62.870,50, ovvero in quello ancora diverso di giustizia, e per l'effetto respingerne la domanda ovvero accoglierla nella minor misura di giustizia.
-Con vittoria di spese e competenze legali di 1° e 2° grado.
In via istruttoria:
-Chiedesi la ammissione di C.T.U. volta a verificare la esistenza dei vizi lamentati e a quantificare il costo per la loro eliminazione.”
Per parte appellata:
“Voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, e previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentali, del caso e di legge:
A. in via principale: rigettare, per tutte le ragioni descritte in narrativa, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione promossa da Parte_1
al lodo in data 22.12.2023 e tutte le domande da questa svolta nel presente
[...]
procedimento;
B. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accolto uno dei motivi di nullità di cui all'atto di impugnazione, accogliere le conclusioni già formulate da
[...]
nel giudizio arbitrale, ovverosia accertare e dichiarare Controparte_2
l'inadempimento di al contratto in data 09.12.2021 e agli accordi Parte_1
-2- successivi tra le parti e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore Parte_1
di della somma capitale di Euro 100.000,00, o di quella Controparte_2
diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi moratori dalla maturazione del credito al saldo;
C. in ogni caso: condannare alla rifusione delle spese e delle Parte_1
competenze del presente procedimento a favore di Parte_2
n via istruttoria: senza inversione degli oneri probatori rispettivamente incombenti
[...]
sulle parti e con la più ampia riserva di formulare ulteriori istanze, si richiamano i documenti offerti in comunicazione alla Corte con l'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello, tutti già oggetto di deposito nel procedimento arbitrale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto. -
1. Con atto di nomina d'arbitro, datato 28.03.2023, notificato via pec ad il Parte_1
29.03.2023, la società ”) deduceva di aver ricevuto Controparte_2
da parte della (già denominata conferma d'ordine, in Parte_1 Controparte_3
data 09.11.2021, per l'esecuzione di calcoli statistici e relativi elaborati grafici per l'edificio prefabbricato 551 denominato “locale Soffianti e cabina elettrica” nel cantiere di Padova (PD), Via Asconio Pediano n. 18/20.
Tale conferma d'ordine prevedeva un corrispettivo a corpo per la di euro CP_2
3.000,00, inteso che l'importo definitivo sarebbe stato quello risultante dal “prodotto dei prezzi unitari per le quantità effettivamente fornite”.
Alla commessa d'ordine seguiva la stipula di un contratto di subaffidamento, avvenuta in data 09.12.2021 (n. 21.084/CPPC/AN/DG), con il quale la Parte_1
subappaltava alla “i lavori di completamento e di ampliamento dell'impianto di CP_2
depurazione Ca' a Padova – II Lotto”, a sua volta oggetto del contratto di appalto Pt_3
n. 2070102788 in essere tra la committente e la CP_4 Parte_1
Per i lavori oggetto del contratto di subaffidamento era previsto un importo corrispettivo
“a corpo” di euro 99.000,00 e il pagamento sarebbe stato suddiviso in quattro s.a.l.
Con comunicazione del 15.06.2022 la chiedeva una revisione dei prezzi in CP_2
aumento, in ragione del ritardo nella conferma di produzione e del generale aumento dei costi di produzione.
-3- 1.1. A fronte degli importi previsti dalla conferma d'ordine, dal contratto di affidamento, dai s.a.l., aumentati con la comunicazione di revisione prezzi, la emetteva, dal CP_2
29.11.2021 al 09.09.2022, n. 8 fatture, per una somma totale dovuta di euro 134.634,20.
1.2. La saldava solamente le prime quattro fatture e, parzialmente, la Parte_1
quinta fattura emessa, versando alla la somma complessiva di 34.634,20 euro e CP_2
residuando, quindi, un credito in capo alla di 100.000,00 Controparte_2
euro, oltre interessi.
1.3. A seguito di solleciti rimasti inadempiuti, la instaurava il procedimento CP_2
arbitrale a tutela delle proprie pretese creditorie, in attuazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 del contratto di subaffidamento, secondo cui:
“Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse pacificamente risolta tra le parti, sarà deferita ad un collegio di arbitri composto da tre membri, nominati uno dall'Appaltatore, uno dalla Ditta
Esecutrice, ed il terzo dagli altri due o, in difetto, e si istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine degli Avvocati di Treviso (TV), al quale spetterà anche, in caso di omissione, la nomina dell'arbitro di parte.
Gli arbitri decideranno secondo equità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dal loro insediamento, ed i lodi non saranno impugnabili. L'arbitrato avrà sede a Treviso
(TV).
Eventuali materie che non potessero essere devolute in arbitrato, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso (TV).
Saranno in ogni caso di competenza del predetto foro giudiziale gli atti esecutivi e le procedure di urgenza, sottratte alla competenza arbitrale”.
1.4. La nominava come arbitro di propria designazione il Notaio CP_2 [...]
chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento della Per_1
e la condanna al pagamento della somma capitale di euro 100.000,00, o Parte_1
di quella diversa, anche maggiore, ritenuta dovuta, oltre agli interessi moratori dalla maturazione del credito al saldo, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di e alle spese di funzionamento del collegio arbitrale, oltre a quelle dei diritti e CP_2
onorari di patrocinio.
1.5. In data 22.05.2023 la designava quale proprio arbitro di parte l'Avv. Parte_1
Giuseppe Cassese. L'Avv. Alessandro Romoli veniva designato quale terzo arbitro dal
-4- Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. A seguito della regolare costituzione del collegio arbitrale, le parti si costituivano formalmente, accettando di versare il fondo spese richiesto.
2. Con memoria di costituzione del 07.11.2023, deduceva di aver Parte_1
verificato l'esistenza di vizi nei lavori realizzati dalla Controparte_2
Affermava che i vizi, descritti nella memoria ed oggetto di rappresentazione fotografica, riguardavano sia le strutture, che l'involucro dell'edificio, e potevano avere un impatto negativo sulla durabilità dei manufatti nel tempo. La sosteneva che i costi Parte_1
per il ripristino dei vizi differivano a seconda che fosse assicurata la durabilità originariamente prevista in progetto o che il ripristino si limitasse ai profili estetici. Nella prima ipotesi, la spesa prevista ammontava ad euro 106.730,70, con eccedenza del controcredito opposto dalla su quello preteso della Parte_1 Controparte_2
Nella seconda ipotesi la spesa prevista ammontava ad euro 62.870,50, con
[...]
obbligo di di corrispondere alla il solo residuo dovuto. Parte_1 CP_2
formulava istanza di CTU, volta a verificare l'esistenza di eventuali vizi Parte_1
nella prestazione resa e la loro quantificazione. Quindi, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della nell'importo Controparte_2
principale di euro 106.730,70, ovvero, in quello subordinato di euro 62.870,50, ovvero in quello ancora diverso di giustizia e, per l'effetto, di respingerne la domanda ovvero accoglierla nella minor misura di giustizia;
con vittoria di spese.
3. Il Collegio arbitrale ha rilevato che, nonostante la avesse terminato i lavori a CP_2
luglio 2022, la non aveva mosso alcuna contestazione sull'esistenza dei Parte_1
vizi prima della memoria di costituzione del 07.11.2023 e che la non Parte_1
aveva dedotto o documentato di aver ricevuto contestazioni sull'opera da parte della stazione appaltante, Parte_4
Quindi, in accoglimento delle domande formulate da ha Controparte_2
accertato l'inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte, Parte_1
condannando a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_2
di 100.000,00 euro, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo. Inoltre, ha condannato a rifondere a Parte_1 Controparte_2
le spese legali sostenute per la costituzione e difesa in arbitrato, e al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, detratto quanto già versato a titolo di
-5- fondo spese nel corso del giudizio arbitrale.
4. Il lodo emesso dal collegio arbitrale in data 22.12.2023 è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Treviso in data 04.02.2024.
5. La ha impugnato tale lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, Parte_1
chiedendone la declaratoria di nullità, per i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 4 c.p.c., per
“eccesso di potere” (e cioè perché il Lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato). In particolare, ritiene che il collegio arbitrale abbia negato aprioristicamente di decidere secondo equità, pur essendovi obbligato in virtù di quanto previsto nella clausola compromissoria, per decidere secondo diritto. Il rifiuto di ricorrere al giudizio di equità sarebbe evidente dall'aver applicato i termini decadenziali previsti dagli artt. 1667 e 1670 c.c. per la denuncia dei vizi, pur avendo precisato la possibilità di ritenerli superabili nel giudizio di equità.
5.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 5 c.p.c. per insanabile contraddittorietà della motivazione. L'appellante sostiene che il lodo sia contraddittorio, avendo in premessa affermato la doverosità di decidere secondo equità
e la possibilità di valutare i vizi anche se dedotti oltre i termini decadenziali, per poi concludere che le norme di legge impositive dei ridetti termini impediscano di apprezzare l'esistenza di tali vizi.
5.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 11 c.p.c. per la presenza di punti decisori contraddittori. Tale motivo di impugnazione è proposto in alternativa al secondo. Nel caso in cui la denunciata contraddizione non dovesse essere ritenuta tale da determinare l'inesistenza della struttura motivazionale del , Per_2
l'appellante reputa che la stessa dia evidenza dell'esistenza di disposizioni contraddittorie.
5.4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 12 c.p.c., perché il lodo non avrebbe pronunziato sulla eccezione che la ha tempestivamente Pt_1
sollevato circa l'esistenza dei vizi costruttivi. L'appellante ritiene che gli arbitri avrebbero dovuto decidere secondo equità anche l'eccezione relativa alla denuncia tardiva dei vizi.
5.5. Nel caso di accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, l'appellante chiede che la Corte d'Appello ammetta la C.T.U. estimativa per la valutazione dei vizi. Inoltre,
-6- chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo impugnato.
6. Si è costituita in giudizio la società deducendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta poiché generica e tesa ad un'illegittima rivalutazione dei fatti e contestando la fondatezza dei motivi di gravame.
6.1. Sul primo motivo di impugnazione, parte impugnata sostiene che la decisione del collegio arbitrale, sulla tardività della denuncia dei vizi, derivi dall'aver reputato equo tenere in considerazione la rilevante distanza temporale intercorsa tra il momento di consegna dell'opera e quello della denuncia dei vizi (sedici mesi) e non da una mera applicazione delle norme di diritto.
Sostiene la non pertinenza del richiamo effettuato ex adverso alla violazione dell'art. 829, c. 1, n. 4 c.p.c., potendosi censurare, nell'ipotesi in cui gli arbitri abbiano deciso secondo diritto e non secondo equità, il solo caso in cui tale decisione fosse emanata nell'erronea convinzione di dover decidere secondo diritto.
Infine, afferma che, in ogni caso, non sarebbe demandabile ad un giudizio di equità la valutazione sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
6.2. Parte impugnata deduce l'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione, nonché l'infondatezza, sostenendo la non contraddittorietà dell'affermazione degli arbitri, che hanno valutato la ratio complessiva dei termini decadenziali dell'azione di garanzia per vizi.
6.3. Sul terzo motivo di impugnazione, deduce che, ai fini della declaratoria di nullità, la contraddittorietà debba essere ravvisata nel dispositivo della decisione, nel caso di specie scevro da contraddizioni.
6.4. Parte impugnata l'inammissibilità del quarto motivo di appello, atteso che la fattispecie di cui all'art. 829, c. 1, n. 12 c.p.c. riguarda il caso di omessa pronuncia.
Inoltre, contesta l'affermazione proposta ex adverso secondo cui sarebbe stata adottata una decisione diversa se il collegio arbitrale avesse fatto ricorso al criterio di equità. In tesi di parte appellata, avrebbe assunto valore dirimente per il collegio, ai fini della valutazione di infondatezza delle pretese creditorie di il lasso di Parte_1
tempo trascorso senza comunicazioni sull'esistenza dei vizi, nonché l'assenza di allegazioni sull'esatto momento di scoperta degli stessi.
6.5. Nella denegata ipotesi della declaratoria di nullità del lodo, parte impugnata espone alcune argomentazioni nel merito della controversia.
-7- In primis, enuclea gli elementi di prova a sostegno dell'effettivo svolgimento della prestazione da parte della società appellata. Inoltre, deduce l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento formulata da per difetto di interesse ad Parte_1
agire e ad eccepire, non avendo la stazione appaltante mosso alcuna contestazione sull'esecuzione dell'opera e avendo già saldato ad il corrispettivo Parte_1
previsto dal contratto di appalto. Parte impugnata deduce la tardività della denuncia dei pretesi vizi effettuata dall'appellante, sia nell'ipotesi di qualificazione del contratto come contratto di appalto, che nell'ipotesi di sua qualificazione come contratto di compravendita. Contesta inoltre che i vizi asseritamente rilevati siano effettivamente sussistenti, che siano “strutturali” e/o possano pregiudicare la durata dell'opera e che, nella denegata ipotesi in cui sussistano, siano imputabili alla responsabilità della
Contesta, inoltre, la stima dei costi per l'ipotetico ripristino. Controparte_2
Infine, ripercorre i plurimi contatti intercorsi tra le parti al termine dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dei quali la aveva sollecitato la ad effettuare i CP_2 Parte_1
pagamenti, precisando che questa mai aveva sollevato contestazioni sui lavori svolti dall'appellata.
6.6. Si oppone all'ammissione di CTU e all'accoglimento della richiesta di sospensione de\ll'efficacia esecutiva del lodo.
7.7. Con ordinanza del 27.06.2024 è stata rigettata l'istanza di inibitoria. La causa è stata rimessa in decisione il 17.07.2025.
In diritto. -
1. Il primo motivo è privo di pregio.
La tesi per cui se la clausola compromissoria ha previsto che gli arbitri decidano
“secondo equità” gli arbitri avrebbero “l'obbligo di decidere secondo equità” e non potrebbero risolvere la contesa secondo diritto non tiene conto che la devoluzione agli arbitri di decidere “secondo equità” comporta che è rimessa alla loro valutazione
(anche) se l'equità corrisponda, nel caso loro sottoposto, al diritto.
Né si richiede una particolare motivazione sulla ritenuta corrispondenza nella concreta fattispecie del diritto all'equità.
La s Corte “ha già in passato chiarito che legittimamente gli arbitri rituali autorizzati a pronunciare secondo equità risolvono la controversia ad essi devoluta applicando le norme di diritto, ritenute coincidenti con l'equità, senza indicare le ragioni dell'evocata
-8- coincidenza, giacché il potere di decidere secondo equità non esclude affatto la possibilità di decidere secondo diritto allorché gli arbitri ritengano che nella fattispecie al loro esame diritto ed equità coincidono, senza dover affermare e dimostrare tale coincidenza, desumibile anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendo configurarsi l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti (Cass. 25 maggio 2007,
n. 12319; Cass. 7 maggio 2003, n. 6933; ed altre conformi)” (così Cass., Sez. I,
08.09.2011, n. 18452).
2. Privo di fondamento è anche il motivo incentrato sulla mancanza di motivazione (art. 829, co. 1, n. 5, c.p.c.), ma adducendo una sua contraddittorietà, ossia un'ipotesi che viene esplicitamente considerata al n. 11 dell'art. 829 c.p.c. (oggetto del successivo motivo di impugnazione).
In ogni caso, va esclusa una mancanza-inesistenza della motivazione in ragione della denunciata contraddittorietà delle argomentazioni svolte, in quanto è chiaro il ragionamento adottato dagli arbitri, che ha valorizzato il lungo termine intercorso per la denuncia dei vizi per ritenere, nella specie, corrispondente ad equità valorizzare nondimeno una tale rilevante “tardività”.
3. Anche la denuncia di contraddittorietà della motivazione veicolata con il terzo motivo di impugnazione è del tutto priva di fondamento.
Mette conto ricordare l'ambito del vizio di cui al n. 11 dell'art. 829 c.p.c., come interpretato dal consolidato orientamento di legittimità.
Con specifico riguardo alla ipotesi di nullità del lodo di cui al n. 11 dell'art. 829 c.p.c. ossia “se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”, il giudice di legittimità ha chiarito che tale vizio richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 15136/2000).
Nell'ambito di tale orientamento si è affermato il principio per cui, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie “non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della
-9- motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass.
11895/2014; 1258/2016).
Nella descritta cornice ricostruttiva dell'ambito di rilevanza del vizio previsto dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c., la deduzione di una nullità ai sensi della ora citata disposizione normativa esige la positiva verifica di una contraddittorietà fra i vari capi del dispositivo ovvero fra quanto statuito nel dispositivo del lodo e quanto ritenuto in motivazione.
Nel caso di specie, per converso, non è stata neppure dedotta alcuna contraddittorietà fra le varie statuizioni del dispositivo né tra la motivazione e il dispositivo del lodo, essendosi l'impugnante limitato con il terzo motivo, espresso in sette righe (v. atto di impugnazione, pag. 11), ad evidenziare quella che – a suo avviso – sarebbe una contraddittorietà della motivazione.
4. Infondato è anche il quarto motivo.
Con esso si torna a ribadire l'assunto secondo cui gli arbitri avrebbero dovuto decidere secondo equità anche l'eccezione sollevata dalla qui impugnante in ordine ai vizi costruttivi. Si tratta, in altri termini, della medesima doglianza già sopra esaminata in sede di scrutinio del primo motivo, alla cui motivazione può dunque farsi richiamo per evidenziare la mancanza di fondatezza anche di tale doglianza.
Gli arbitri hanno preso in esame la questione dei difetti e vizi costruttivi, ma l'hanno ritenuta preclusa dalla mancata contestazione per un lungo tempo e, inoltre, dalla mancata deduzione e prova da parte della qui impugnante di “aver ricevuto contestazioni circa l'opera realizzata da da parte della stazione appaltante” CP_2
(lodo impugnato, pag. 9, ove la precisazione che si tratta di “aspetto decisivo”).
5. L'impugnazione per nullità del lodo va pertanto respinta, il che preclude la disamina del merito della controversia e inaccoglibili le connesse istanze istruttorie.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte impugnante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000) e in ragione delle
-10- attività difensive effettivamente espletate nel presente grado, dato atto del mancato deposito di nota spese.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale emesso Parte_1
in data 22-12-2023 dal collegio arbitrale con sede in Treviso, vicolo Pescatori n.1, presso lo studio dell'avv. A. Romoli, fra le parti e lo Controparte_2 Parte_1
respinge; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Controparte_2
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1, quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 23 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 01/02/2024, promossa con atto di citazione da
(C. F.: , con sede in Roma (RM), Via Salaria n. 292 in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico, Rag. , assistita e difesa Controparte_1
dall'Avv. Giuseppe Maiolino del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliato (C.F.:
[...]
pec: fax: 0424- C.F._1 Email_1
220402), con Studio in Bassano del Grappa (VI), Via Schiavonetti n. 14
Impugnante/parte convenuta nel procedimento arbitrale
Contro
(C.F.: , con sede legale in Quinto di Controparte_2 P.IVA_2
Treviso (TV), Via Castellana n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing.
, assistita e difesa dall'Avv. Andrea Gumina (C.F.: Controparte_2 C.F._2
pec: del Foro di Treviso e dall'Avv.
[...] Email_2
Stefano Simion (C.F.: pec: CodiceFiscale_3
del Foro di Treviso, ed elettivamente Email_3
domiciliata presso il studio dell'Avv. Andrea Gumina in Treviso (TV), Piazza San
Leonardo n. 15; Fax 0422/410950.
Impugnata/parte attrice nel procedimento arbitrale
*
Oggetto: Appello avverso il lodo del Collegio Arbitrale costituito in Treviso vicolo
Pescatori n.1, presso lo studio dell'avv. A. Romoli, emesso in data 22.12.2023 tra
-1- e reso esecutivo con decreto del Tribunale di Controparte_2 Parte_1
Treviso del 04.01.2024, a definizione del procedimento N. 6438/2023 V.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Nel merito:
-Accogliere l'impugnazione e dichiarare la nullità del Lodo 22.12.2023 per i quattro motivi dedotti in narrativa.
-Per l'effetto, rinviare la causa ad altro Collegio Arbitrale, se accolto il 1° motivo di impugnazione, ovvero decidere nel merito secondo equità, se accolti, in tutto o anche solo in parte, gli altri tre motivi e, quindi, ravvisato l'inadempimento contrattuale della
liquidare i danni subiti da nell'importo Controparte_2 Parte_1
principale di Euro 106.730,70, ovvero in quello subordinato di Euro 62.870,50, ovvero in quello ancora diverso di giustizia, e per l'effetto respingerne la domanda ovvero accoglierla nella minor misura di giustizia.
-Con vittoria di spese e competenze legali di 1° e 2° grado.
In via istruttoria:
-Chiedesi la ammissione di C.T.U. volta a verificare la esistenza dei vizi lamentati e a quantificare il costo per la loro eliminazione.”
Per parte appellata:
“Voglia codesta Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, e previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentali, del caso e di legge:
A. in via principale: rigettare, per tutte le ragioni descritte in narrativa, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione promossa da Parte_1
al lodo in data 22.12.2023 e tutte le domande da questa svolta nel presente
[...]
procedimento;
B. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accolto uno dei motivi di nullità di cui all'atto di impugnazione, accogliere le conclusioni già formulate da
[...]
nel giudizio arbitrale, ovverosia accertare e dichiarare Controparte_2
l'inadempimento di al contratto in data 09.12.2021 e agli accordi Parte_1
-2- successivi tra le parti e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore Parte_1
di della somma capitale di Euro 100.000,00, o di quella Controparte_2
diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi moratori dalla maturazione del credito al saldo;
C. in ogni caso: condannare alla rifusione delle spese e delle Parte_1
competenze del presente procedimento a favore di Parte_2
n via istruttoria: senza inversione degli oneri probatori rispettivamente incombenti
[...]
sulle parti e con la più ampia riserva di formulare ulteriori istanze, si richiamano i documenti offerti in comunicazione alla Corte con l'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello, tutti già oggetto di deposito nel procedimento arbitrale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto. -
1. Con atto di nomina d'arbitro, datato 28.03.2023, notificato via pec ad il Parte_1
29.03.2023, la società ”) deduceva di aver ricevuto Controparte_2
da parte della (già denominata conferma d'ordine, in Parte_1 Controparte_3
data 09.11.2021, per l'esecuzione di calcoli statistici e relativi elaborati grafici per l'edificio prefabbricato 551 denominato “locale Soffianti e cabina elettrica” nel cantiere di Padova (PD), Via Asconio Pediano n. 18/20.
Tale conferma d'ordine prevedeva un corrispettivo a corpo per la di euro CP_2
3.000,00, inteso che l'importo definitivo sarebbe stato quello risultante dal “prodotto dei prezzi unitari per le quantità effettivamente fornite”.
Alla commessa d'ordine seguiva la stipula di un contratto di subaffidamento, avvenuta in data 09.12.2021 (n. 21.084/CPPC/AN/DG), con il quale la Parte_1
subappaltava alla “i lavori di completamento e di ampliamento dell'impianto di CP_2
depurazione Ca' a Padova – II Lotto”, a sua volta oggetto del contratto di appalto Pt_3
n. 2070102788 in essere tra la committente e la CP_4 Parte_1
Per i lavori oggetto del contratto di subaffidamento era previsto un importo corrispettivo
“a corpo” di euro 99.000,00 e il pagamento sarebbe stato suddiviso in quattro s.a.l.
Con comunicazione del 15.06.2022 la chiedeva una revisione dei prezzi in CP_2
aumento, in ragione del ritardo nella conferma di produzione e del generale aumento dei costi di produzione.
-3- 1.1. A fronte degli importi previsti dalla conferma d'ordine, dal contratto di affidamento, dai s.a.l., aumentati con la comunicazione di revisione prezzi, la emetteva, dal CP_2
29.11.2021 al 09.09.2022, n. 8 fatture, per una somma totale dovuta di euro 134.634,20.
1.2. La saldava solamente le prime quattro fatture e, parzialmente, la Parte_1
quinta fattura emessa, versando alla la somma complessiva di 34.634,20 euro e CP_2
residuando, quindi, un credito in capo alla di 100.000,00 Controparte_2
euro, oltre interessi.
1.3. A seguito di solleciti rimasti inadempiuti, la instaurava il procedimento CP_2
arbitrale a tutela delle proprie pretese creditorie, in attuazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 del contratto di subaffidamento, secondo cui:
“Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse pacificamente risolta tra le parti, sarà deferita ad un collegio di arbitri composto da tre membri, nominati uno dall'Appaltatore, uno dalla Ditta
Esecutrice, ed il terzo dagli altri due o, in difetto, e si istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine degli Avvocati di Treviso (TV), al quale spetterà anche, in caso di omissione, la nomina dell'arbitro di parte.
Gli arbitri decideranno secondo equità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dal loro insediamento, ed i lodi non saranno impugnabili. L'arbitrato avrà sede a Treviso
(TV).
Eventuali materie che non potessero essere devolute in arbitrato, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso (TV).
Saranno in ogni caso di competenza del predetto foro giudiziale gli atti esecutivi e le procedure di urgenza, sottratte alla competenza arbitrale”.
1.4. La nominava come arbitro di propria designazione il Notaio CP_2 [...]
chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di inadempimento della Per_1
e la condanna al pagamento della somma capitale di euro 100.000,00, o Parte_1
di quella diversa, anche maggiore, ritenuta dovuta, oltre agli interessi moratori dalla maturazione del credito al saldo, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di e alle spese di funzionamento del collegio arbitrale, oltre a quelle dei diritti e CP_2
onorari di patrocinio.
1.5. In data 22.05.2023 la designava quale proprio arbitro di parte l'Avv. Parte_1
Giuseppe Cassese. L'Avv. Alessandro Romoli veniva designato quale terzo arbitro dal
-4- Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. A seguito della regolare costituzione del collegio arbitrale, le parti si costituivano formalmente, accettando di versare il fondo spese richiesto.
2. Con memoria di costituzione del 07.11.2023, deduceva di aver Parte_1
verificato l'esistenza di vizi nei lavori realizzati dalla Controparte_2
Affermava che i vizi, descritti nella memoria ed oggetto di rappresentazione fotografica, riguardavano sia le strutture, che l'involucro dell'edificio, e potevano avere un impatto negativo sulla durabilità dei manufatti nel tempo. La sosteneva che i costi Parte_1
per il ripristino dei vizi differivano a seconda che fosse assicurata la durabilità originariamente prevista in progetto o che il ripristino si limitasse ai profili estetici. Nella prima ipotesi, la spesa prevista ammontava ad euro 106.730,70, con eccedenza del controcredito opposto dalla su quello preteso della Parte_1 Controparte_2
Nella seconda ipotesi la spesa prevista ammontava ad euro 62.870,50, con
[...]
obbligo di di corrispondere alla il solo residuo dovuto. Parte_1 CP_2
formulava istanza di CTU, volta a verificare l'esistenza di eventuali vizi Parte_1
nella prestazione resa e la loro quantificazione. Quindi, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della nell'importo Controparte_2
principale di euro 106.730,70, ovvero, in quello subordinato di euro 62.870,50, ovvero in quello ancora diverso di giustizia e, per l'effetto, di respingerne la domanda ovvero accoglierla nella minor misura di giustizia;
con vittoria di spese.
3. Il Collegio arbitrale ha rilevato che, nonostante la avesse terminato i lavori a CP_2
luglio 2022, la non aveva mosso alcuna contestazione sull'esistenza dei Parte_1
vizi prima della memoria di costituzione del 07.11.2023 e che la non Parte_1
aveva dedotto o documentato di aver ricevuto contestazioni sull'opera da parte della stazione appaltante, Parte_4
Quindi, in accoglimento delle domande formulate da ha Controparte_2
accertato l'inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte, Parte_1
condannando a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_2
di 100.000,00 euro, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo. Inoltre, ha condannato a rifondere a Parte_1 Controparte_2
le spese legali sostenute per la costituzione e difesa in arbitrato, e al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, detratto quanto già versato a titolo di
-5- fondo spese nel corso del giudizio arbitrale.
4. Il lodo emesso dal collegio arbitrale in data 22.12.2023 è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Treviso in data 04.02.2024.
5. La ha impugnato tale lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, Parte_1
chiedendone la declaratoria di nullità, per i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 4 c.p.c., per
“eccesso di potere” (e cioè perché il Lodo ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato). In particolare, ritiene che il collegio arbitrale abbia negato aprioristicamente di decidere secondo equità, pur essendovi obbligato in virtù di quanto previsto nella clausola compromissoria, per decidere secondo diritto. Il rifiuto di ricorrere al giudizio di equità sarebbe evidente dall'aver applicato i termini decadenziali previsti dagli artt. 1667 e 1670 c.c. per la denuncia dei vizi, pur avendo precisato la possibilità di ritenerli superabili nel giudizio di equità.
5.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 5 c.p.c. per insanabile contraddittorietà della motivazione. L'appellante sostiene che il lodo sia contraddittorio, avendo in premessa affermato la doverosità di decidere secondo equità
e la possibilità di valutare i vizi anche se dedotti oltre i termini decadenziali, per poi concludere che le norme di legge impositive dei ridetti termini impediscano di apprezzare l'esistenza di tali vizi.
5.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 11 c.p.c. per la presenza di punti decisori contraddittori. Tale motivo di impugnazione è proposto in alternativa al secondo. Nel caso in cui la denunciata contraddizione non dovesse essere ritenuta tale da determinare l'inesistenza della struttura motivazionale del , Per_2
l'appellante reputa che la stessa dia evidenza dell'esistenza di disposizioni contraddittorie.
5.4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 829, c. 1, n. 12 c.p.c., perché il lodo non avrebbe pronunziato sulla eccezione che la ha tempestivamente Pt_1
sollevato circa l'esistenza dei vizi costruttivi. L'appellante ritiene che gli arbitri avrebbero dovuto decidere secondo equità anche l'eccezione relativa alla denuncia tardiva dei vizi.
5.5. Nel caso di accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, l'appellante chiede che la Corte d'Appello ammetta la C.T.U. estimativa per la valutazione dei vizi. Inoltre,
-6- chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del Lodo impugnato.
6. Si è costituita in giudizio la società deducendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta poiché generica e tesa ad un'illegittima rivalutazione dei fatti e contestando la fondatezza dei motivi di gravame.
6.1. Sul primo motivo di impugnazione, parte impugnata sostiene che la decisione del collegio arbitrale, sulla tardività della denuncia dei vizi, derivi dall'aver reputato equo tenere in considerazione la rilevante distanza temporale intercorsa tra il momento di consegna dell'opera e quello della denuncia dei vizi (sedici mesi) e non da una mera applicazione delle norme di diritto.
Sostiene la non pertinenza del richiamo effettuato ex adverso alla violazione dell'art. 829, c. 1, n. 4 c.p.c., potendosi censurare, nell'ipotesi in cui gli arbitri abbiano deciso secondo diritto e non secondo equità, il solo caso in cui tale decisione fosse emanata nell'erronea convinzione di dover decidere secondo diritto.
Infine, afferma che, in ogni caso, non sarebbe demandabile ad un giudizio di equità la valutazione sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
6.2. Parte impugnata deduce l'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione, nonché l'infondatezza, sostenendo la non contraddittorietà dell'affermazione degli arbitri, che hanno valutato la ratio complessiva dei termini decadenziali dell'azione di garanzia per vizi.
6.3. Sul terzo motivo di impugnazione, deduce che, ai fini della declaratoria di nullità, la contraddittorietà debba essere ravvisata nel dispositivo della decisione, nel caso di specie scevro da contraddizioni.
6.4. Parte impugnata l'inammissibilità del quarto motivo di appello, atteso che la fattispecie di cui all'art. 829, c. 1, n. 12 c.p.c. riguarda il caso di omessa pronuncia.
Inoltre, contesta l'affermazione proposta ex adverso secondo cui sarebbe stata adottata una decisione diversa se il collegio arbitrale avesse fatto ricorso al criterio di equità. In tesi di parte appellata, avrebbe assunto valore dirimente per il collegio, ai fini della valutazione di infondatezza delle pretese creditorie di il lasso di Parte_1
tempo trascorso senza comunicazioni sull'esistenza dei vizi, nonché l'assenza di allegazioni sull'esatto momento di scoperta degli stessi.
6.5. Nella denegata ipotesi della declaratoria di nullità del lodo, parte impugnata espone alcune argomentazioni nel merito della controversia.
-7- In primis, enuclea gli elementi di prova a sostegno dell'effettivo svolgimento della prestazione da parte della società appellata. Inoltre, deduce l'inammissibilità dell'eccezione di inadempimento formulata da per difetto di interesse ad Parte_1
agire e ad eccepire, non avendo la stazione appaltante mosso alcuna contestazione sull'esecuzione dell'opera e avendo già saldato ad il corrispettivo Parte_1
previsto dal contratto di appalto. Parte impugnata deduce la tardività della denuncia dei pretesi vizi effettuata dall'appellante, sia nell'ipotesi di qualificazione del contratto come contratto di appalto, che nell'ipotesi di sua qualificazione come contratto di compravendita. Contesta inoltre che i vizi asseritamente rilevati siano effettivamente sussistenti, che siano “strutturali” e/o possano pregiudicare la durata dell'opera e che, nella denegata ipotesi in cui sussistano, siano imputabili alla responsabilità della
Contesta, inoltre, la stima dei costi per l'ipotetico ripristino. Controparte_2
Infine, ripercorre i plurimi contatti intercorsi tra le parti al termine dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dei quali la aveva sollecitato la ad effettuare i CP_2 Parte_1
pagamenti, precisando che questa mai aveva sollevato contestazioni sui lavori svolti dall'appellata.
6.6. Si oppone all'ammissione di CTU e all'accoglimento della richiesta di sospensione de\ll'efficacia esecutiva del lodo.
7.7. Con ordinanza del 27.06.2024 è stata rigettata l'istanza di inibitoria. La causa è stata rimessa in decisione il 17.07.2025.
In diritto. -
1. Il primo motivo è privo di pregio.
La tesi per cui se la clausola compromissoria ha previsto che gli arbitri decidano
“secondo equità” gli arbitri avrebbero “l'obbligo di decidere secondo equità” e non potrebbero risolvere la contesa secondo diritto non tiene conto che la devoluzione agli arbitri di decidere “secondo equità” comporta che è rimessa alla loro valutazione
(anche) se l'equità corrisponda, nel caso loro sottoposto, al diritto.
Né si richiede una particolare motivazione sulla ritenuta corrispondenza nella concreta fattispecie del diritto all'equità.
La s Corte “ha già in passato chiarito che legittimamente gli arbitri rituali autorizzati a pronunciare secondo equità risolvono la controversia ad essi devoluta applicando le norme di diritto, ritenute coincidenti con l'equità, senza indicare le ragioni dell'evocata
-8- coincidenza, giacché il potere di decidere secondo equità non esclude affatto la possibilità di decidere secondo diritto allorché gli arbitri ritengano che nella fattispecie al loro esame diritto ed equità coincidono, senza dover affermare e dimostrare tale coincidenza, desumibile anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendo configurarsi l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti (Cass. 25 maggio 2007,
n. 12319; Cass. 7 maggio 2003, n. 6933; ed altre conformi)” (così Cass., Sez. I,
08.09.2011, n. 18452).
2. Privo di fondamento è anche il motivo incentrato sulla mancanza di motivazione (art. 829, co. 1, n. 5, c.p.c.), ma adducendo una sua contraddittorietà, ossia un'ipotesi che viene esplicitamente considerata al n. 11 dell'art. 829 c.p.c. (oggetto del successivo motivo di impugnazione).
In ogni caso, va esclusa una mancanza-inesistenza della motivazione in ragione della denunciata contraddittorietà delle argomentazioni svolte, in quanto è chiaro il ragionamento adottato dagli arbitri, che ha valorizzato il lungo termine intercorso per la denuncia dei vizi per ritenere, nella specie, corrispondente ad equità valorizzare nondimeno una tale rilevante “tardività”.
3. Anche la denuncia di contraddittorietà della motivazione veicolata con il terzo motivo di impugnazione è del tutto priva di fondamento.
Mette conto ricordare l'ambito del vizio di cui al n. 11 dell'art. 829 c.p.c., come interpretato dal consolidato orientamento di legittimità.
Con specifico riguardo alla ipotesi di nullità del lodo di cui al n. 11 dell'art. 829 c.p.c. ossia “se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”, il giudice di legittimità ha chiarito che tale vizio richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 15136/2000).
Nell'ambito di tale orientamento si è affermato il principio per cui, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie “non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della
-9- motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass.
11895/2014; 1258/2016).
Nella descritta cornice ricostruttiva dell'ambito di rilevanza del vizio previsto dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c., la deduzione di una nullità ai sensi della ora citata disposizione normativa esige la positiva verifica di una contraddittorietà fra i vari capi del dispositivo ovvero fra quanto statuito nel dispositivo del lodo e quanto ritenuto in motivazione.
Nel caso di specie, per converso, non è stata neppure dedotta alcuna contraddittorietà fra le varie statuizioni del dispositivo né tra la motivazione e il dispositivo del lodo, essendosi l'impugnante limitato con il terzo motivo, espresso in sette righe (v. atto di impugnazione, pag. 11), ad evidenziare quella che – a suo avviso – sarebbe una contraddittorietà della motivazione.
4. Infondato è anche il quarto motivo.
Con esso si torna a ribadire l'assunto secondo cui gli arbitri avrebbero dovuto decidere secondo equità anche l'eccezione sollevata dalla qui impugnante in ordine ai vizi costruttivi. Si tratta, in altri termini, della medesima doglianza già sopra esaminata in sede di scrutinio del primo motivo, alla cui motivazione può dunque farsi richiamo per evidenziare la mancanza di fondatezza anche di tale doglianza.
Gli arbitri hanno preso in esame la questione dei difetti e vizi costruttivi, ma l'hanno ritenuta preclusa dalla mancata contestazione per un lungo tempo e, inoltre, dalla mancata deduzione e prova da parte della qui impugnante di “aver ricevuto contestazioni circa l'opera realizzata da da parte della stazione appaltante” CP_2
(lodo impugnato, pag. 9, ove la precisazione che si tratta di “aspetto decisivo”).
5. L'impugnazione per nullità del lodo va pertanto respinta, il che preclude la disamina del merito della controversia e inaccoglibili le connesse istanze istruttorie.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte impugnante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000) e in ragione delle
-10- attività difensive effettivamente espletate nel presente grado, dato atto del mancato deposito di nota spese.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale emesso Parte_1
in data 22-12-2023 dal collegio arbitrale con sede in Treviso, vicolo Pescatori n.1, presso lo studio dell'avv. A. Romoli, fra le parti e lo Controparte_2 Parte_1
respinge; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Controparte_2
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1, quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 23 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-