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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/09/2025, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3171/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/01/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 15/10/1957 a BARLETTA (BT) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. CONTI LUCA MARIA contro 2) Parte_2
Nato il 31/10/1968 in BARLETTA (BT) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. COMELLI SILVIA
con i seguenti figli maggiorenni: (nato il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2
FATTO
Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti e rilevato che con note depositate il 20.06.2025 e il 26.06.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di Milano di recepire – a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7133/2023 emessa in data 14/09/2023 e pubblicata in data 19/09/2023, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
- in parziale modifica della sentenza n. 7133/2023 pubblicata in data 19.9.2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano, nella causa RG 13192/2023, revocare l'assegno di mantenimento ivi stabilito nell'interesse della figlia
a far data dal mese di luglio 2025. Per_2
Le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza e all'impugnazione della presente sentenza. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7133/2023 emessa in data 14/09/2023 e pubblicata in data
19/09/2023, passata in giudicato 1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Laura Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/01/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 15/10/1957 a BARLETTA (BT) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. CONTI LUCA MARIA contro 2) Parte_2
Nato il 31/10/1968 in BARLETTA (BT) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. COMELLI SILVIA
con i seguenti figli maggiorenni: (nato il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2
FATTO
Letti gli atti introduttivi depositati dalle parti e rilevato che con note depositate il 20.06.2025 e il 26.06.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di Milano di recepire – a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7133/2023 emessa in data 14/09/2023 e pubblicata in data 19/09/2023, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
- in parziale modifica della sentenza n. 7133/2023 pubblicata in data 19.9.2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano, nella causa RG 13192/2023, revocare l'assegno di mantenimento ivi stabilito nell'interesse della figlia
a far data dal mese di luglio 2025. Per_2
Le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza e all'impugnazione della presente sentenza. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia maggiorenne e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7133/2023 emessa in data 14/09/2023 e pubblicata in data
19/09/2023, passata in giudicato 1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Laura Cosmai