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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1135/2022 r.g. vertente fra:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MILVIA Parte_1 C.F._1
FALATTI e dell'Avv. BENEDETTA BIANCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. IACOPO Controparte_1 C.F._2 ell'A
PARTE APPELLATA
*
Oggi 04/06/2025, alle ore 12.15 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Laura Cioni, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Benedetta Bianchi anche in sostituzione dell'avv. Falatti Milvia Per parte appellate, l'Avv. Iori Gabrio Jordy.
L'avv. Bianchi segnala a proprio favore sentenza Corte di Cassazione n. 12090 del 06 marzo 2024 e per il resto si riporta ai propri scritti difensivi. L'avv. Iori si riporta ai propri scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 14 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MILVIA Parte_1 C.F._1
FALATTI e dell'Avv. BENEDETTA BIANCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. IACOPO Controparte_1 C.F._2
SFORZELLINI e dell'Avv. dell'Avv. GABRIO IORI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 3165/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2021.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n 3165/2021, pubblicata il giorno 9.12.2021, nella causa iscritta avanti al Tribunale di Firenze Rg. 1915/2021, condannare la Sig.ra alla restituzione al Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 4.000,00, dell'orologio Verter QU anni 60 ed dello orologio CP_2
pagina 2 di 14 4) In via istruttoria, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ammettere le richieste istruttorie formulate da parte appellante nel giudizio di primo grado e rinnovate nella presente impugnazione, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del decidere.
Con vittoria di competenze legali e spese vive del primo grado e del secondo grado di giudizio.
Per la parte appellata:
NEL MERITO: rigettare l'appello avversario perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto e, in ogni caso, rigettare le domande avversarie perché totalmente infondate per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale dei capitoli di prova avversari, ammettere l'appellata a controprova sugli stessi con il teste ( nata il [...] in Bagno a [...] e residente in [...]
9/A) indicato in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3165/2021 pubblicata il 09/12/2021, ha così deciso:
RIGETTA tutte le domande proposte da Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 2.767,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
1.1 aveva convenuto chiedendone la condanna a Parte_1 Controparte_1 restituirgli la somma di € 4.000,00 e due orologi (un Verter QU anni '60 e un . CP_2
A sostegno della domanda, aveva dedotto di avere intrattenuto con la una CP_1 relazione di convivenza, dalla quale era nata la figlia (22.9.2018). Per_1
L'abitazione familiare era stata stabilita in Firenze Via della Chiesa 93, in un appartamento di proprietà esclusiva della CP_1
La relazione si era interrotta, per reciproche incomprensioni, il 25.7.2019, data dalla quale egli era tornato a vivere coi suoi genitori in Firenze Via Faentina 177.
La aveva promosso azione per sequestro giudiziario, avente a oggetto una serie CP_1 di oggetti di valore (orologi, monili) che, a suo avviso, ella aveva acconsentito che il compagno pagina 3 di 14 custodisse nella propria cassetta di sicurezza presso Cariparma ag. 9 di Firenze;
mentre in riconvenzione, aveva chiesto il sequestro giudiziario, fra l'altro, di un orologio Pt_1
Verter QU anni '60 e un orologio nonché la somma contante di 4mila euro. CP_2
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza resa all'udienza del 10.12.2019, aveva rigettato ogni domanda di sequestro, ma la non aveva restituito quei beni. CP_1
A seguito di un sequestro della Polizia di Stato nella casa della erano stati CP_1 rinvenuti i documenti, il vestiario e gli attrezzi di proprietà di ma non gli orologi e il Pt_1 denaro.
1.2 si era costituita tardivamente, dopo lo scadere dei termini ex art. Controparte_1
183 co. 6^ c.p.c., per resistere;
eccependo prima di tutto la tardività del deposito della 2^ memoria avversaria, in quanto avvenuta solo in data 20.1.2021, ossia dopo il termine scaduto il 7.1.2021.
1.3 Il Tribunale, non ammesse le prove articolate nella 2^ memoria dell'attore, ha respinto la domanda, perché sfornita di prova.
A tal fine, ha ritenuto che la 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. fosse stata depositata fuori termine e che, dunque, i mezzi ivi articolati non potevano essere ammessi, con decisive ripercussioni sulla domanda stessa.
Così ha motivato il primo giudice sul punto (pagg. 4-5):
L'eccezione di tardività proposta dalla convenuta in merito alle richieste istruttorie contenute nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata dall'attore il
20.1.2021, è fondata.
Difatti, all'udienza del 5.11.2021, venivano assegnati i termini perentori di cui all'art.
183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c.
Questi depositava due memorie, una il 2.12.2020, in cui precisava la sua domanda, mentre la seconda, contenente le richieste istruttorie, solo il 20.1.2021, laddove il termine perentorio previsto dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., era scaduto il 7.1.2021.
All'udienza del 25.2.2021 e nella memoria depositata in data 8.6.2021 il Difensore dell'attore, in ordine a detta eccezione, rilevava che il deposito era stato regolarmente effettuato, tramite Consolle, il 7.1.2021 alle ore 9, anche se nell'ambito del diverso fascicolo del precedente procedimento cautelare iscritto al N.R.G. 13619/2019, ed era stato accettato
pagina 4 di 14 dal sistema e scaricato dalla Cancelleria senza alcuna comunicazione circa eventuali errori, che avrebbe consentito un nuovo invio del documento entro i termini previsti. Richiamava, quindi, alcune pronunce di merito e di legittimità che a suo dire confermavano che si trattava di una semplice irregolarità e chiedeva di essere rimesso in termini.
Orbene, sotto il primo profilo deve rilevarsi, che a differenza dei casi oggetto della giurisprudenza citata dall'attore, in cui un atto era stato depositato in un fascicolo diverso da quello al quale era destinato, nel caso che ci occupa la memoria depositata il 7.1.2021 recava esattamente il numero di ruolo del fascicolo nel quale è stato depositato, sicché nella sua accettazione non è ravvisabile né un errore di Cancelleria né un'inadeguatezza del sistema.
Quanto poi alla richiesta di rimessione in termini essa è in primo luogo tardiva non essendo stata formulata nella prima difesa utile, ma per la prima volta nella memoria depositata in data 8.6.2021, e comunque infondata, essendo certamente il deposito errato avvenuto per colpa del Difensore.
Non avendo quindi questo Giudice potuto ammettere le prove richieste in suddetta memoria né i documenti alla stessa allegati, la domanda attorea è rimasta totalmente sfornita di prova e tenuto conto delle contestazioni di parte convenuta deve pertanto essere rigettata.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico motivo: “ASSOLUTA ERRONEITA' DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITA' DEL DEPOSITO DELLA MEMORIA EX ART. 183
COMMA VI N. 2 c.p.c. DI PARTE ATTRICE e DELLA CONSEGUENTE DICHIARAZIOEN DI
INAMMISSIBILITA' DEI MEZZI DI PROVA”.
Si duole, in sostanza, parte appellante che la sua 2^ memoria sia stata considerata irrimediabilmente tardiva e che, di conseguenza, non siano state ammesse le prove ivi dedotte e in questa sede reiterate.
A tal fine, ha dedotto che:
(-) la memoria era stata tempestivamente e ritualmente depositata il 7.1.2021, ossia pagina 5 di 14 entro il termine;
(-) la Cancelleria l'aveva scaricata nel fascicolo del procedimento cautelare per sequestro ante causam, avente n. 13619/2019 rg, mentre quello della causa di merito era il n. 1915/2020 rg;
(-) nessun segnale dell'ufficio o del sistema era pervenuto alla parte, sì da darle modo di effettuare un nuovo deposito;
(-) in sostanza, si era davanti a una mera irregolarità, nel senso che il deposito era stato effettuato in termini, ancorché nel fascicolo del procedimento cautelare;
(-) giurisprudenza di merito (Tr. GR dicembre 2015) e di legittimità (Cass. 15662/2019) soccorrevano la posizione dell'appellante;
(-) il deposito telematico, ai sensi dell'art. 16 bis co. 7^ D.L. 179/2012 si perfeziona al momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna e ogni dubbio in proposito era stato fugato da Cass. 21249/2021;
(-) sussisteva semmai una responsabilità del sistema informatico, che permetteva il deposito di atti in fascicoli ormai conclusi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 14 5. Dapprima. occorre sgombrare il campo da una serie di argomenti che sono del tutto irrilevanti, ossia quelli addotti dalla parte per sostenere e dimostrare di avere depositato la sua 2^ memoria entro il termine di legge.
Nessuno l'ha mai messo in dubbio.
Il problema rilevato dal Tribunale, al contrario, è che l'atto è stato depositato in un fascicolo diverso da quello della causa in corso.
6. L'errore, in tali termini delineato, è tale, ad avviso del collegio, da avere determinato la nullità dell'atto processuale, ai sensi dell'art. 156 co. 2^ c.p.c., perché l'inserimento della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. in un fascicolo diverso da quello della causa cui ineriva, ha impedito di conseguire lo scopo voluto dalla legge, che era quello di acquisire l'atto al fascicolo processuale del giudice designato e, al contempo, di comunicarlo alla controparte (art. 170 co.
3^ c.p.c.), al fine dell'esercizio del diritto di prova contraria (da riconoscersi anche al contumace, ove medio tempore costituito).
È vero che il vizio, a ben vedere, si è consumato, non tanto in seno all'atto stesso (i.e. la memoria), ma nel compimento dell'atto materiale del suo deposito, ma il deposito va considerato parte integrante e indefettibile della complessiva attività processuale consistente nella redazione della memoria e del suo inserimento nel fascicolo processuale, perché la memoria, se non venga depositata, non è neppure un atto del processo (quod non est in actis, non est in mundo).
Il successivo deposito della memoria in data 20.1.2021, come ovvio, ha sanato il vizio iniziale;
ma, come ovvio, solo con effetto ex nunc, perché solo col secondo deposito lo scopo è stato raggiunto, sì che, essendo già scaduto il termine perentorio dell'art. 183 co. 6^ n. 2)
c.p.c., è restata ferma la già maturata decadenza istruttoria.
6.1 Il vizio, poi, non può dirsi escluso, o, quanto meno, sanato, dalla pertinenza della cautela rispetto al merito.
Il sequestro ante causam è e resta un giudizio (cautelare) a sé stante e autonomo;
a differenza di quello che fosse chiesto in corso di causa, nel quale caso costituirebbe, in effetti, un processo (cautelare) incidentale rispetto al processo (di cognizione). Mentre in quest'ultimo caso la causa resterebbe unica, ancorché nel corso del processo di cognizione si pagina 7 di 14 inserisca incidentalmente una domanda cautelare;
nel primo caso abbiamo due distinti processi, uno cautelare e uno di cognizione, i quali, per quanto concernenti la stessa vicenda e fra sé sotto taluni aspetti collegati, mantengono la rispettiva autonomia. Tanto è vero che nel caso di cautela incidentale in corso di causa, nessuno potrebbe seriamente dubitare che il giudice possa accedere direttamente ai documenti già prodotti dalle parti, ancorché non nuovamente allegati al ricorso cautelare o alla memoria difensiva della controparte e ciò, appunto, perché il processo è il medesimo;
al contrario, non potrebbe il giudice del processo di cognizione utilizzare documenti e prove acquisiti nel procedimento cautelare ante causam, se la parte interessata, con un suo atto di parte, non li depositi nella causa di merito.
Allo scadere del termine perentorio dell'art. 183 co. 6^ n. 2) c.p.c., dunque, la memoria non si trovava depositata, neppure in via mediata, nel fascicolo di causa, con conseguente decadenza della parte.
6.2 La tesi della mera irregolarità, che l'appellante deduce col conforto della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 2^ civ. ord. 11.6.2019 n. 15662), non può essere recepita.
Il principio dettato dalla S.C. è il seguente: «In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex
l. n. 89 del 2001. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito - pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto - , la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal
pagina 8 di 14 raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria
l'avvenuto deposito.» (massima 654332-01).
Esso non può applicarsi alla presente fattispecie.
6.2.a Non si sta discutendo di un atto (quale l'opposizione all'ingiunzione ex L.
89/2001) destinato a introdurre una fase successiva ed eventuale a quella chiusa
(dall'ingiunzione) e, dunque, destinato anche a far iscrivere a ruolo un nuovo procedimento.
Si sta invece discutendo di una memoria endoprocessuale.
V'è una sostanziale divergenza fra le due ipotesi, quanto meno ai fini che qui interessano: nel primo caso, non esiste ancora un fascicolo nel quale l'atto si dovrebbe inserire, perché quel fascicolo, per l'appunto, dovrebbe essere aperto a richiesta della parte;
nel secondo caso, il fascicolo destinato a ricevere l'atto (il fascicolo giusto, insomma), esiste.
Sicché, mentre nel primo caso è ovvio che il deposito nel fascicolo chiuso con l'ingiunzione raggiunge comunque lo scopo di depositare presso la cancelleria dell'organo giudiziario una opposizione tempestiva, nel secondo caso l'inserimento della 2^ memoria in un fascicolo diverso non raggiunge lo scopo di depositare l'atto al giudice della causa entro il termine perentorio.
Vale a dire che l'atto endoprocessuale, al contrario di un atto introduttivo di un nuovo giudizio o di una nuova autonoma fase, non è diretto all'organo giudiziario nel suo insieme, ma allo specifico giudice che è incardinato al processo in corso.
Del resto, la S.C., nel precedente citato, ha avuto modo di elencare altre ipotesi di mera irregolarità ,m:
- meramente irregolare l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, nonché tale da legittimare la rimessione in termini a fronte del rifiuto disposto dall'ufficio (cfr. Cass. n. 22479 del 04/11/2016);
- meramente irregolare e sanato per raggiungimento dello scopo il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee nel caso di specie prescritte, dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. n. 9772 del 12/05/2016);
- suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non inesistente, la notifica di un atto processuale a mezzo p.e.c. in epoca in cui essa, in tesi, non era ancora attuabile (cfr. Cass. n. 20625 del 31/08/2017).
pagina 9 di 14 Sono ipotesi difformi e prive di analogia rispetto a quella presente.
6.2.b Dissente infine il collegio, pur dinanzi all'autorevolezza della fonte, dall'affermazione che costituisca un deficit del sistema informatico la possibilità di depositare atti in un fascicolo definito.
Un fascicolo si considera definito quando perviene alla pronuncia finale;
ma esistono varie ipotesi nelle quali può essere necessario, anche in epoca successiva, depositare altri atti,
a esempio istanze per la correzione di errori materiali, ovvero richiesto di liquidazione del g.p., o anche solo una richiesta di visibilità da parte di un nuovo avvocato successivamente incaricato da una delle parti.
L'ammissibilità del deposito, dunque, non può considerarsi un errore del sistema;
men che meno per scusare una erronea individuazione da parte di chi esegue il deposito.
6.3 Neppure l'altro precedente di legittimità invocato aiuta la parte.
Secondo Cass. 21249/2021, il reclamo, depositato in via telematica il giorno della scadenza del termine di cui all'art. 18 co. 1^ l.f. mediante spedizione all'indirizzo di posta elettronica certificata del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello del ruolo della volontaria giurisdizione, è ammissibile, del che il collegio non dubita, rilevando però, anche in questo caso, l'inesistenza di analogie rilevanti con il caso presente.
La Cancelleria del giudice, inteso quale organo giudiziario, è, dal punto di vista del rito, la stessa a prescindere dalle sue ripartizioni interne meramente ordinamentali;
ma il fascicolo di una causa di cognizione già assegnata a un singolo giudice (immutabile ex art. 174 c.p.c.) non è lo stesso di quello di un'altra causa.
6.4 Per motivi analoghi ai precedenti, neppure può valere il principio della sentenza di legittimità invocata in sede di discussione (Cass. sez. 2^ ord.
6.5.2024 n. 12090).
La S.C., in tale occasione, ha ribadito, con riguardo al caso ivi giudicato (deposito di memoria dinanzi alla S.C. in fascicolo di causa diverso):
Questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della pagina 10 di 14 ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Sez. 1, n. 15243, 12/05/2022, Rv. 664770; conforme, Cass. n.
31371/2022, in un caso in cui la Corte d'appello aveva reputato tardivo l'atto
d'impugnazione rifiutato perché rifiutato per erronea indicazione del registro “contenzioso”, anziché del registro “lavoro”)
Nel caso in esame l'errore è consistito, piuttosto che nello scambio del registro, nell'individuazione del pertinente fascicolo. Tuttavia, non vi sono ragioni per discostarsi dal condiviso riportato principio, non implicando la evidenziata diversità ripercussioni che possano assumere rilievo.
È appena il caso di soggiungere che l'errore di cui si discute non è portatore di “vulnus” alcuno alla difesa della controparte, la quale esaurisce il proprio diritto processuale a ulteriormente illustrare il proprio atto introduttivo col deposito della propria memoria, non sussistendo un diritto di replica all'altrui memoria, nel caso pervenuta nel pertinente fascicolo a scadenza avvenuta del termine.
Anche in questo caso, il principio non si attaglia alla fattispecie, perché nel caso presente, al contrario che in quello di legittimità, l'atto endoprocessuale doveva per necessità, altrimenti non potendo raggiungere il suo scopo, essere inserito nel fascicolo cui era pertinente, dal momento che solo il suo tempestivo deposito davanti al giudice designato poteva impedire la decadenza;
e perché il suo deposito era necessari alla controparte, ove costituitasi pur tardivamente, per articolare prova contraria.
Per di più, mentre nel caso di legittimità, la parte provvide a una tempestiva istanza di remissione in termine, non altrettanto è accaduto in questo caso, come si avrà modo di osservare in seguito (infra, § 8.2).
7. L'errore è, nella sua genesi, integralmente ascrivibile alla parte attrice di primo grado.
Il fascicolo della cautela, in quanto ante causam, era da tempo definito.
La difesa a ben vedere, neppure spiega come mai ha deciso di depositare la Pt_1 memoria in quel fascicolo, anziché in quello della causa giusta;
ed è a dir poco singolare che, fra l'altro, si dolga che il sistema informatico permette il deposito di atti in fascicoli definiti pagina 11 di 14 (trascurando, fra l'altro, ben note necessità, già richiamate, in tal senso: deposito di atti relativi al gratuito patrocinio, istanze di correzione di errori materiali, ecc.), come se l'origine del problema fosse quello, anziché la sua erronea individuazione del fascicolo nel quale inserire l'atto.
Per di più, l'appellante non tiene conto dell'importante elemento, giustamente valorizzato dal Tribunale, che la sua 2^ memoria, nella intestazione, recava il numero di ruolo generale del fascicolo del sequestro (13619/2019 rg) e non quello della causa di merito
(1915/2020 rg), ciò che esclude che l'errore si sia consumato tutto nella sola fase del deposito, ossia sia consistito in un mero lapsus nella operazione materiale di inserimento;
ma denuncia un errore compiuto a monte nella individuazione del fascicolo. Non è, insomma, che la parte voleva inserire il fascicolo nella causa di merito n. 1915/2020 rg, ma, all'atto materiale dell'inserimento, l'ha fatto in quello della cautela;
bensì voleva proprio inserire la memoria nel fascicolo n. 13619/2019 rg.
8. Nessuna sanatoria o circostanza utile per una remissione in termini è riscontrabile.
8.1 Va senz'altro escluso che competesse all'ufficio una qualsiasi segnalazione alla parte.
La 2^ memoria, che recava in intestazione il n. 13619/2019 rg, era stata depositata nel corrispondente fascicolo: non spettava certo al Cancelliere sindacare la scelta del difensore.
8.2 Ammesso e non concesso, poi, che sussistessero le condizioni per una remissione in termine, la parte attrice non ha effettuato alcuna richiesta in tal senso, se non tardivamente.
8.2.a Premesso che era in grado di accorgersi del problema immediatamente, Pt_1 perché la mera consultazione del fascicolo n. 1915/2020 rg, avrebbe rivelato la mancanza della
2^ memoria, sta di fatto che l'attore si è limitato, in data 20.1.2021 (a termine scaduto), a depositare nel fascicolo di merito la sua 2^ memoria, senza neppure dare atto del disguido ormai consumato, men che meno sollecitando al giudice la remissione nel termine.
In questa situazione, sarebbe erroneo reputare implicita alla 2^ memoria depositata il
20.1.2021 una istanza di remissione in termini, per il semplice fatto che il tema della tardività del deposito non era neppure allegato, né il giudice ne era informato.
8.2.b Il Tribunale ha dato atto – correttamente e senza gravame - che la prima istanza di remissione in termini è stata avanzata nella memoria difensiva dell'8.6.2021, successivamente, dunque, all'udienza del 25.2.2021, nella quale la questione era stata pagina 12 di 14 sollevata dalla difesa convenuta e il giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente (salvo poi rinviare la discussione, su istanza dell'attore).
La S.C. ha avuto modo di affermare che insito nel principio della remissione in termini
(per causa non imputabile), dovendosi esso correlare a tutti gli altri principî, primo fra tutti quello di ragionevole durata del processo, è che la parte incorsa, non per sua colpa, in decadenza, debba reagire con prontezza (cfr Cass. sez. 2^ civ.l ord. 17.2.2025 n. 4034 rv
673885-01; Cass. sez. 3^ civ. ord. 11.11.2020 n. 25289 rv 659779-01; Cass. sez. 3^ civ.
11.11.2011 n. 23561 rv 620407-01; Cass. sez. 2^ civ. 26.3.2012 n. 4841 rv 621802-01).
Non è strettamente imposto di reagire alla prima difesa utile, come ha affermato il
Tribunale, bensì in un termine ragionevolmente contenuto, qualità che, come ovvio, va parametrata in base ai dati offerti dal caso concreto: se si considera che in questa sede l'errore era immediatamente percepibile (perché la semplice consultazione del fascicolo rendeva evidente la mancanza della 2^ memoria), che ne era altresì immediatamente percepibile la causa (perché era agevole per l'attore accorgersi, a quel punto, di avere effettuato un deposito sbagliato), che il contraddittorio era stato già sfogato in udienza e che una istanza di remissione in termini poteva essere proposta anche in via autonoma e in qualsiasi momento e non necessariamente nelle difese finali, può concludersi che in questa fattispecie l'istanza, come ritenuto dal Tribunale, non è stata tempestiva;
fermo restando, a monte, che, per gli argomenti già ampiamente svolti, essa non sarebbe stata comunque accoglibile.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.735,00 fase 4
(così dimezzato il parametro medio, per la minore attività indotta dalla trattazione orale), in tutto € 6.733,50, oltre accessori.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 13 di 14
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 3165/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
[...]
09/12/2021;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali di primo grado, che liquida in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 4 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1135/2022 r.g. vertente fra:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MILVIA Parte_1 C.F._1
FALATTI e dell'Avv. BENEDETTA BIANCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. IACOPO Controparte_1 C.F._2 ell'A
PARTE APPELLATA
*
Oggi 04/06/2025, alle ore 12.15 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Laura Cioni, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Benedetta Bianchi anche in sostituzione dell'avv. Falatti Milvia Per parte appellate, l'Avv. Iori Gabrio Jordy.
L'avv. Bianchi segnala a proprio favore sentenza Corte di Cassazione n. 12090 del 06 marzo 2024 e per il resto si riporta ai propri scritti difensivi. L'avv. Iori si riporta ai propri scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 14 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1135/2022 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. MILVIA Parte_1 C.F._1
FALATTI e dell'Avv. BENEDETTA BIANCHI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. IACOPO Controparte_1 C.F._2
SFORZELLINI e dell'Avv. dell'Avv. GABRIO IORI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 3165/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/12/2021.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n 3165/2021, pubblicata il giorno 9.12.2021, nella causa iscritta avanti al Tribunale di Firenze Rg. 1915/2021, condannare la Sig.ra alla restituzione al Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 4.000,00, dell'orologio Verter QU anni 60 ed dello orologio CP_2
pagina 2 di 14 4) In via istruttoria, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ammettere le richieste istruttorie formulate da parte appellante nel giudizio di primo grado e rinnovate nella presente impugnazione, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del decidere.
Con vittoria di competenze legali e spese vive del primo grado e del secondo grado di giudizio.
Per la parte appellata:
NEL MERITO: rigettare l'appello avversario perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto e, in ogni caso, rigettare le domande avversarie perché totalmente infondate per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche parziale dei capitoli di prova avversari, ammettere l'appellata a controprova sugli stessi con il teste ( nata il [...] in Bagno a [...] e residente in [...]
9/A) indicato in comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3165/2021 pubblicata il 09/12/2021, ha così deciso:
RIGETTA tutte le domande proposte da Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 2.767,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
1.1 aveva convenuto chiedendone la condanna a Parte_1 Controparte_1 restituirgli la somma di € 4.000,00 e due orologi (un Verter QU anni '60 e un . CP_2
A sostegno della domanda, aveva dedotto di avere intrattenuto con la una CP_1 relazione di convivenza, dalla quale era nata la figlia (22.9.2018). Per_1
L'abitazione familiare era stata stabilita in Firenze Via della Chiesa 93, in un appartamento di proprietà esclusiva della CP_1
La relazione si era interrotta, per reciproche incomprensioni, il 25.7.2019, data dalla quale egli era tornato a vivere coi suoi genitori in Firenze Via Faentina 177.
La aveva promosso azione per sequestro giudiziario, avente a oggetto una serie CP_1 di oggetti di valore (orologi, monili) che, a suo avviso, ella aveva acconsentito che il compagno pagina 3 di 14 custodisse nella propria cassetta di sicurezza presso Cariparma ag. 9 di Firenze;
mentre in riconvenzione, aveva chiesto il sequestro giudiziario, fra l'altro, di un orologio Pt_1
Verter QU anni '60 e un orologio nonché la somma contante di 4mila euro. CP_2
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza resa all'udienza del 10.12.2019, aveva rigettato ogni domanda di sequestro, ma la non aveva restituito quei beni. CP_1
A seguito di un sequestro della Polizia di Stato nella casa della erano stati CP_1 rinvenuti i documenti, il vestiario e gli attrezzi di proprietà di ma non gli orologi e il Pt_1 denaro.
1.2 si era costituita tardivamente, dopo lo scadere dei termini ex art. Controparte_1
183 co. 6^ c.p.c., per resistere;
eccependo prima di tutto la tardività del deposito della 2^ memoria avversaria, in quanto avvenuta solo in data 20.1.2021, ossia dopo il termine scaduto il 7.1.2021.
1.3 Il Tribunale, non ammesse le prove articolate nella 2^ memoria dell'attore, ha respinto la domanda, perché sfornita di prova.
A tal fine, ha ritenuto che la 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. fosse stata depositata fuori termine e che, dunque, i mezzi ivi articolati non potevano essere ammessi, con decisive ripercussioni sulla domanda stessa.
Così ha motivato il primo giudice sul punto (pagg. 4-5):
L'eccezione di tardività proposta dalla convenuta in merito alle richieste istruttorie contenute nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata dall'attore il
20.1.2021, è fondata.
Difatti, all'udienza del 5.11.2021, venivano assegnati i termini perentori di cui all'art.
183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c.
Questi depositava due memorie, una il 2.12.2020, in cui precisava la sua domanda, mentre la seconda, contenente le richieste istruttorie, solo il 20.1.2021, laddove il termine perentorio previsto dall'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., era scaduto il 7.1.2021.
All'udienza del 25.2.2021 e nella memoria depositata in data 8.6.2021 il Difensore dell'attore, in ordine a detta eccezione, rilevava che il deposito era stato regolarmente effettuato, tramite Consolle, il 7.1.2021 alle ore 9, anche se nell'ambito del diverso fascicolo del precedente procedimento cautelare iscritto al N.R.G. 13619/2019, ed era stato accettato
pagina 4 di 14 dal sistema e scaricato dalla Cancelleria senza alcuna comunicazione circa eventuali errori, che avrebbe consentito un nuovo invio del documento entro i termini previsti. Richiamava, quindi, alcune pronunce di merito e di legittimità che a suo dire confermavano che si trattava di una semplice irregolarità e chiedeva di essere rimesso in termini.
Orbene, sotto il primo profilo deve rilevarsi, che a differenza dei casi oggetto della giurisprudenza citata dall'attore, in cui un atto era stato depositato in un fascicolo diverso da quello al quale era destinato, nel caso che ci occupa la memoria depositata il 7.1.2021 recava esattamente il numero di ruolo del fascicolo nel quale è stato depositato, sicché nella sua accettazione non è ravvisabile né un errore di Cancelleria né un'inadeguatezza del sistema.
Quanto poi alla richiesta di rimessione in termini essa è in primo luogo tardiva non essendo stata formulata nella prima difesa utile, ma per la prima volta nella memoria depositata in data 8.6.2021, e comunque infondata, essendo certamente il deposito errato avvenuto per colpa del Difensore.
Non avendo quindi questo Giudice potuto ammettere le prove richieste in suddetta memoria né i documenti alla stessa allegati, la domanda attorea è rimasta totalmente sfornita di prova e tenuto conto delle contestazioni di parte convenuta deve pertanto essere rigettata.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente unico motivo: “ASSOLUTA ERRONEITA' DELL'ACCOGLIMENTO
DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITA' DEL DEPOSITO DELLA MEMORIA EX ART. 183
COMMA VI N. 2 c.p.c. DI PARTE ATTRICE e DELLA CONSEGUENTE DICHIARAZIOEN DI
INAMMISSIBILITA' DEI MEZZI DI PROVA”.
Si duole, in sostanza, parte appellante che la sua 2^ memoria sia stata considerata irrimediabilmente tardiva e che, di conseguenza, non siano state ammesse le prove ivi dedotte e in questa sede reiterate.
A tal fine, ha dedotto che:
(-) la memoria era stata tempestivamente e ritualmente depositata il 7.1.2021, ossia pagina 5 di 14 entro il termine;
(-) la Cancelleria l'aveva scaricata nel fascicolo del procedimento cautelare per sequestro ante causam, avente n. 13619/2019 rg, mentre quello della causa di merito era il n. 1915/2020 rg;
(-) nessun segnale dell'ufficio o del sistema era pervenuto alla parte, sì da darle modo di effettuare un nuovo deposito;
(-) in sostanza, si era davanti a una mera irregolarità, nel senso che il deposito era stato effettuato in termini, ancorché nel fascicolo del procedimento cautelare;
(-) giurisprudenza di merito (Tr. GR dicembre 2015) e di legittimità (Cass. 15662/2019) soccorrevano la posizione dell'appellante;
(-) il deposito telematico, ai sensi dell'art. 16 bis co. 7^ D.L. 179/2012 si perfeziona al momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna e ogni dubbio in proposito era stato fugato da Cass. 21249/2021;
(-) sussisteva semmai una responsabilità del sistema informatico, che permetteva il deposito di atti in fascicoli ormai conclusi.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroestesa porzione di verbale.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 14 5. Dapprima. occorre sgombrare il campo da una serie di argomenti che sono del tutto irrilevanti, ossia quelli addotti dalla parte per sostenere e dimostrare di avere depositato la sua 2^ memoria entro il termine di legge.
Nessuno l'ha mai messo in dubbio.
Il problema rilevato dal Tribunale, al contrario, è che l'atto è stato depositato in un fascicolo diverso da quello della causa in corso.
6. L'errore, in tali termini delineato, è tale, ad avviso del collegio, da avere determinato la nullità dell'atto processuale, ai sensi dell'art. 156 co. 2^ c.p.c., perché l'inserimento della 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. in un fascicolo diverso da quello della causa cui ineriva, ha impedito di conseguire lo scopo voluto dalla legge, che era quello di acquisire l'atto al fascicolo processuale del giudice designato e, al contempo, di comunicarlo alla controparte (art. 170 co.
3^ c.p.c.), al fine dell'esercizio del diritto di prova contraria (da riconoscersi anche al contumace, ove medio tempore costituito).
È vero che il vizio, a ben vedere, si è consumato, non tanto in seno all'atto stesso (i.e. la memoria), ma nel compimento dell'atto materiale del suo deposito, ma il deposito va considerato parte integrante e indefettibile della complessiva attività processuale consistente nella redazione della memoria e del suo inserimento nel fascicolo processuale, perché la memoria, se non venga depositata, non è neppure un atto del processo (quod non est in actis, non est in mundo).
Il successivo deposito della memoria in data 20.1.2021, come ovvio, ha sanato il vizio iniziale;
ma, come ovvio, solo con effetto ex nunc, perché solo col secondo deposito lo scopo è stato raggiunto, sì che, essendo già scaduto il termine perentorio dell'art. 183 co. 6^ n. 2)
c.p.c., è restata ferma la già maturata decadenza istruttoria.
6.1 Il vizio, poi, non può dirsi escluso, o, quanto meno, sanato, dalla pertinenza della cautela rispetto al merito.
Il sequestro ante causam è e resta un giudizio (cautelare) a sé stante e autonomo;
a differenza di quello che fosse chiesto in corso di causa, nel quale caso costituirebbe, in effetti, un processo (cautelare) incidentale rispetto al processo (di cognizione). Mentre in quest'ultimo caso la causa resterebbe unica, ancorché nel corso del processo di cognizione si pagina 7 di 14 inserisca incidentalmente una domanda cautelare;
nel primo caso abbiamo due distinti processi, uno cautelare e uno di cognizione, i quali, per quanto concernenti la stessa vicenda e fra sé sotto taluni aspetti collegati, mantengono la rispettiva autonomia. Tanto è vero che nel caso di cautela incidentale in corso di causa, nessuno potrebbe seriamente dubitare che il giudice possa accedere direttamente ai documenti già prodotti dalle parti, ancorché non nuovamente allegati al ricorso cautelare o alla memoria difensiva della controparte e ciò, appunto, perché il processo è il medesimo;
al contrario, non potrebbe il giudice del processo di cognizione utilizzare documenti e prove acquisiti nel procedimento cautelare ante causam, se la parte interessata, con un suo atto di parte, non li depositi nella causa di merito.
Allo scadere del termine perentorio dell'art. 183 co. 6^ n. 2) c.p.c., dunque, la memoria non si trovava depositata, neppure in via mediata, nel fascicolo di causa, con conseguente decadenza della parte.
6.2 La tesi della mera irregolarità, che l'appellante deduce col conforto della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 2^ civ. ord. 11.6.2019 n. 15662), non può essere recepita.
Il principio dettato dalla S.C. è il seguente: «In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex
l. n. 89 del 2001. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito - pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto - , la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal
pagina 8 di 14 raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria
l'avvenuto deposito.» (massima 654332-01).
Esso non può applicarsi alla presente fattispecie.
6.2.a Non si sta discutendo di un atto (quale l'opposizione all'ingiunzione ex L.
89/2001) destinato a introdurre una fase successiva ed eventuale a quella chiusa
(dall'ingiunzione) e, dunque, destinato anche a far iscrivere a ruolo un nuovo procedimento.
Si sta invece discutendo di una memoria endoprocessuale.
V'è una sostanziale divergenza fra le due ipotesi, quanto meno ai fini che qui interessano: nel primo caso, non esiste ancora un fascicolo nel quale l'atto si dovrebbe inserire, perché quel fascicolo, per l'appunto, dovrebbe essere aperto a richiesta della parte;
nel secondo caso, il fascicolo destinato a ricevere l'atto (il fascicolo giusto, insomma), esiste.
Sicché, mentre nel primo caso è ovvio che il deposito nel fascicolo chiuso con l'ingiunzione raggiunge comunque lo scopo di depositare presso la cancelleria dell'organo giudiziario una opposizione tempestiva, nel secondo caso l'inserimento della 2^ memoria in un fascicolo diverso non raggiunge lo scopo di depositare l'atto al giudice della causa entro il termine perentorio.
Vale a dire che l'atto endoprocessuale, al contrario di un atto introduttivo di un nuovo giudizio o di una nuova autonoma fase, non è diretto all'organo giudiziario nel suo insieme, ma allo specifico giudice che è incardinato al processo in corso.
Del resto, la S.C., nel precedente citato, ha avuto modo di elencare altre ipotesi di mera irregolarità ,m:
- meramente irregolare l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, nonché tale da legittimare la rimessione in termini a fronte del rifiuto disposto dall'ufficio (cfr. Cass. n. 22479 del 04/11/2016);
- meramente irregolare e sanato per raggiungimento dello scopo il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee nel caso di specie prescritte, dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. n. 9772 del 12/05/2016);
- suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non inesistente, la notifica di un atto processuale a mezzo p.e.c. in epoca in cui essa, in tesi, non era ancora attuabile (cfr. Cass. n. 20625 del 31/08/2017).
pagina 9 di 14 Sono ipotesi difformi e prive di analogia rispetto a quella presente.
6.2.b Dissente infine il collegio, pur dinanzi all'autorevolezza della fonte, dall'affermazione che costituisca un deficit del sistema informatico la possibilità di depositare atti in un fascicolo definito.
Un fascicolo si considera definito quando perviene alla pronuncia finale;
ma esistono varie ipotesi nelle quali può essere necessario, anche in epoca successiva, depositare altri atti,
a esempio istanze per la correzione di errori materiali, ovvero richiesto di liquidazione del g.p., o anche solo una richiesta di visibilità da parte di un nuovo avvocato successivamente incaricato da una delle parti.
L'ammissibilità del deposito, dunque, non può considerarsi un errore del sistema;
men che meno per scusare una erronea individuazione da parte di chi esegue il deposito.
6.3 Neppure l'altro precedente di legittimità invocato aiuta la parte.
Secondo Cass. 21249/2021, il reclamo, depositato in via telematica il giorno della scadenza del termine di cui all'art. 18 co. 1^ l.f. mediante spedizione all'indirizzo di posta elettronica certificata del ruolo del contenzioso civile, anziché a quello del ruolo della volontaria giurisdizione, è ammissibile, del che il collegio non dubita, rilevando però, anche in questo caso, l'inesistenza di analogie rilevanti con il caso presente.
La Cancelleria del giudice, inteso quale organo giudiziario, è, dal punto di vista del rito, la stessa a prescindere dalle sue ripartizioni interne meramente ordinamentali;
ma il fascicolo di una causa di cognizione già assegnata a un singolo giudice (immutabile ex art. 174 c.p.c.) non è lo stesso di quello di un'altra causa.
6.4 Per motivi analoghi ai precedenti, neppure può valere il principio della sentenza di legittimità invocata in sede di discussione (Cass. sez. 2^ ord.
6.5.2024 n. 12090).
La S.C., in tale occasione, ha ribadito, con riguardo al caso ivi giudicato (deposito di memoria dinanzi alla S.C. in fascicolo di causa diverso):
Questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della pagina 10 di 14 ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Sez. 1, n. 15243, 12/05/2022, Rv. 664770; conforme, Cass. n.
31371/2022, in un caso in cui la Corte d'appello aveva reputato tardivo l'atto
d'impugnazione rifiutato perché rifiutato per erronea indicazione del registro “contenzioso”, anziché del registro “lavoro”)
Nel caso in esame l'errore è consistito, piuttosto che nello scambio del registro, nell'individuazione del pertinente fascicolo. Tuttavia, non vi sono ragioni per discostarsi dal condiviso riportato principio, non implicando la evidenziata diversità ripercussioni che possano assumere rilievo.
È appena il caso di soggiungere che l'errore di cui si discute non è portatore di “vulnus” alcuno alla difesa della controparte, la quale esaurisce il proprio diritto processuale a ulteriormente illustrare il proprio atto introduttivo col deposito della propria memoria, non sussistendo un diritto di replica all'altrui memoria, nel caso pervenuta nel pertinente fascicolo a scadenza avvenuta del termine.
Anche in questo caso, il principio non si attaglia alla fattispecie, perché nel caso presente, al contrario che in quello di legittimità, l'atto endoprocessuale doveva per necessità, altrimenti non potendo raggiungere il suo scopo, essere inserito nel fascicolo cui era pertinente, dal momento che solo il suo tempestivo deposito davanti al giudice designato poteva impedire la decadenza;
e perché il suo deposito era necessari alla controparte, ove costituitasi pur tardivamente, per articolare prova contraria.
Per di più, mentre nel caso di legittimità, la parte provvide a una tempestiva istanza di remissione in termine, non altrettanto è accaduto in questo caso, come si avrà modo di osservare in seguito (infra, § 8.2).
7. L'errore è, nella sua genesi, integralmente ascrivibile alla parte attrice di primo grado.
Il fascicolo della cautela, in quanto ante causam, era da tempo definito.
La difesa a ben vedere, neppure spiega come mai ha deciso di depositare la Pt_1 memoria in quel fascicolo, anziché in quello della causa giusta;
ed è a dir poco singolare che, fra l'altro, si dolga che il sistema informatico permette il deposito di atti in fascicoli definiti pagina 11 di 14 (trascurando, fra l'altro, ben note necessità, già richiamate, in tal senso: deposito di atti relativi al gratuito patrocinio, istanze di correzione di errori materiali, ecc.), come se l'origine del problema fosse quello, anziché la sua erronea individuazione del fascicolo nel quale inserire l'atto.
Per di più, l'appellante non tiene conto dell'importante elemento, giustamente valorizzato dal Tribunale, che la sua 2^ memoria, nella intestazione, recava il numero di ruolo generale del fascicolo del sequestro (13619/2019 rg) e non quello della causa di merito
(1915/2020 rg), ciò che esclude che l'errore si sia consumato tutto nella sola fase del deposito, ossia sia consistito in un mero lapsus nella operazione materiale di inserimento;
ma denuncia un errore compiuto a monte nella individuazione del fascicolo. Non è, insomma, che la parte voleva inserire il fascicolo nella causa di merito n. 1915/2020 rg, ma, all'atto materiale dell'inserimento, l'ha fatto in quello della cautela;
bensì voleva proprio inserire la memoria nel fascicolo n. 13619/2019 rg.
8. Nessuna sanatoria o circostanza utile per una remissione in termini è riscontrabile.
8.1 Va senz'altro escluso che competesse all'ufficio una qualsiasi segnalazione alla parte.
La 2^ memoria, che recava in intestazione il n. 13619/2019 rg, era stata depositata nel corrispondente fascicolo: non spettava certo al Cancelliere sindacare la scelta del difensore.
8.2 Ammesso e non concesso, poi, che sussistessero le condizioni per una remissione in termine, la parte attrice non ha effettuato alcuna richiesta in tal senso, se non tardivamente.
8.2.a Premesso che era in grado di accorgersi del problema immediatamente, Pt_1 perché la mera consultazione del fascicolo n. 1915/2020 rg, avrebbe rivelato la mancanza della
2^ memoria, sta di fatto che l'attore si è limitato, in data 20.1.2021 (a termine scaduto), a depositare nel fascicolo di merito la sua 2^ memoria, senza neppure dare atto del disguido ormai consumato, men che meno sollecitando al giudice la remissione nel termine.
In questa situazione, sarebbe erroneo reputare implicita alla 2^ memoria depositata il
20.1.2021 una istanza di remissione in termini, per il semplice fatto che il tema della tardività del deposito non era neppure allegato, né il giudice ne era informato.
8.2.b Il Tribunale ha dato atto – correttamente e senza gravame - che la prima istanza di remissione in termini è stata avanzata nella memoria difensiva dell'8.6.2021, successivamente, dunque, all'udienza del 25.2.2021, nella quale la questione era stata pagina 12 di 14 sollevata dalla difesa convenuta e il giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente (salvo poi rinviare la discussione, su istanza dell'attore).
La S.C. ha avuto modo di affermare che insito nel principio della remissione in termini
(per causa non imputabile), dovendosi esso correlare a tutti gli altri principî, primo fra tutti quello di ragionevole durata del processo, è che la parte incorsa, non per sua colpa, in decadenza, debba reagire con prontezza (cfr Cass. sez. 2^ civ.l ord. 17.2.2025 n. 4034 rv
673885-01; Cass. sez. 3^ civ. ord. 11.11.2020 n. 25289 rv 659779-01; Cass. sez. 3^ civ.
11.11.2011 n. 23561 rv 620407-01; Cass. sez. 2^ civ. 26.3.2012 n. 4841 rv 621802-01).
Non è strettamente imposto di reagire alla prima difesa utile, come ha affermato il
Tribunale, bensì in un termine ragionevolmente contenuto, qualità che, come ovvio, va parametrata in base ai dati offerti dal caso concreto: se si considera che in questa sede l'errore era immediatamente percepibile (perché la semplice consultazione del fascicolo rendeva evidente la mancanza della 2^ memoria), che ne era altresì immediatamente percepibile la causa (perché era agevole per l'attore accorgersi, a quel punto, di avere effettuato un deposito sbagliato), che il contraddittorio era stato già sfogato in udienza e che una istanza di remissione in termini poteva essere proposta anche in via autonoma e in qualsiasi momento e non necessariamente nelle difese finali, può concludersi che in questa fattispecie l'istanza, come ritenuto dal Tribunale, non è stata tempestiva;
fermo restando, a monte, che, per gli argomenti già ampiamente svolti, essa non sarebbe stata comunque accoglibile.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.735,00 fase 4
(così dimezzato il parametro medio, per la minore attività indotta dalla trattazione orale), in tutto € 6.733,50, oltre accessori.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 3165/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
[...]
09/12/2021;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali di primo grado, che liquida in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 4 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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