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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11884/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11884/2024 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avvocato Alfio Giuseppe Aureliano come da procure in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro PA CP_2
tempore,
CONTUMACE
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di contratti CP_1
a tempo determinato, negli anni scolastici e presso gli Istituti scolastici segnatamente indicati in ricorso, senza tuttavia avere ottenuto la c.d. Carta docenti, per gli anni dedotti, ossia la pagina 1 di 11 somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e riservata, dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
Le docenti hanno dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, ampiamente argomentando al riguardo.
Hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni al fine di “
1. accertare e dichiarare - previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121 e ss., L. 107/2015, nonché del
D.P.C.M. del 23.09.2015, della Nota del n. 15219 del 15.10.2015 e del D.P.C.M. CP_3 del 28.11.2016 nella parte in cui prescrivono che la nominata “Carta elettronica del docente” debba essere garantita al solo personale di ruolo - che le sig.re , Parte_1
e hanno diritto ad usufruire della menzionata Parte_2 Parte_2
“Carta elettronica del docente”, al pari degli insegnanti a tempo indeterminato, per gli incarichi a termine alle dipendenze del Controparte_4
afferenti agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (sig.re
[...]
e ) e 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Pt_1 Parte_2
(sig.ra );
2. condannare, per gli effetti, il Parte_2 PA
( a corrispondere la predetta “Carta elettronica del docente” alla sig.ra
[...] CP_4
nel valore complessivo di €. 2.000,00 (duemila/00) per i contratti a tempo Parte_1
determinato stipulati con il menzionato relativi agli anni scolastici 2021/2022, CP_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, alla sig.ra nel valore complessivo Parte_2 di €. 2.000,00 (duemila/00) per i contratti a tempo determinato stipulati con il menzionato
relativi agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, CP_1 nonché alla sig.ra nel valore complessivo di €. 2.500,00 Parte_2
(duemilacinquecento/00) per i contratti a tempo determinato stipulati con il menzionato
relativi agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e CP_1
2024/2025, oltre rivalutazione e interessi;
3. condannare, inoltre, il PA
( a riconoscere alle ricorrenti la nominata “Carta elettronica del
[...] CP_4 docente”, nei limiti di Legge, per gli eventuali contratti a termine che le stesse, in qualità di docenti, stipuleranno in futuro con la prefata Amministrazione;
4. in subordine, in alternativa al rilascio della citata “Carta elettronica del docente”, condannare il
[...]
a pagare, per perdita di chances formative e di Controparte_4
pagina 2 di 11 aggiornamento, a titolo risarcitorio per equivalente alla sig.ra l'importo di Parte_1
€. 2.000,00 (duemila/00), alla sig.ra l'importo di €. 2.000,00 Parte_2
(duemila/00), nonché alla sig.ra l'importo di €. 2.500,00 Parte_2
(duemilacinquecento/00) o quell'altra somma che secondo l'Ill.mo Decidente sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e di compensi professionali come per Legge da distrarsi in favore del procuratore in atti ex art. 93 c.p.c..”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto inoltrata a mezzo PEC del 24.12.2024, il non si è costituito in Controparte_4
giudizio rimanendo contumace.
In esito all'udienza del 21 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente – a seguito del deposito di note scritte, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito CP_1
nel presente giudizio.
Preliminarmente va dato atto, altresì, della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che dalla documentazione in atti emerge che, alla data del deposito del ricorso,
a tutte le ricorrenti è stato conferito l'incarico per l'espletamento di supplenze temporanee sino al 30.06.2025 presso istituti scolastici situati nel circondario del Tribunale di Catania.
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo
Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n.
pagina 3 di 11 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/201522) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_3 magistrale,specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e CP_3 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione della identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative CP_3 di categoria.»
pagina 4 di 11 destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_4 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
pagina 5 di 11 è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere
pagina 6 di 11 che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1
elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini UE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, UE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
pagina 7 di 11 Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le pagina 8 di 11 medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
Nello specifico, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa delle ricorrenti, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che: ha prestato servizio di insegnamento con contratto a tempo Parte_1
determinato nell'a.s. 2021/22 dal 6.09.2019 al 30.06.2020, nell'a. s. 2022/23 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 sta espletando servizio per l'incarico conferito dal 9.09.2024 al 30.06.2025 sempre presso la scuola primaria
C.D. Teresa di Calcutta di Belpasso (CT) (cfr. doc. 1 contratti e buste paga allegati); ha prestato servizio di insegnamento con contratto a tempo Parte_2
determinato nell'a.s. 2021/22 dal 6.09.2019 al 30.06.2020, nell'a. s. 2022/23 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 sta espletando servizio per l'incarico conferito dal 9.09.2024 al 30.06.2025 sempre presso la scuola primaria
C.D. Teresa di Calcutta di Belpasso (CT) (cfr. doc. 2, contratti e buste paga allegati);
pagina 9 di 11 ha prestato servizio di insegnamento con contratto a tempo Parte_2 determinato nell'a.s. 2020/21 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/22 dal 6.09.2019 al 30.06.2020, nell'a. s. 2022/23 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 sta espletando servizio per l'incarico conferito dal 9.09.2024 al 30.06.2025 sempre presso il medesimo I.C. (cfr. doc. 3 contratti e buste Controparte_5
paga allegati).
La situazione lavorativa delle ricorrenti nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Va, in definitiva, accertato quanto segue:
- ha diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Parte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 – e dunque per complessivi € 2000,00;
ha diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Parte_2
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 – e dunque per complessivi € 2000,00;
ha diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_2 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 – e dunque per complessivi € 2500,00.
Ne consegue la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine CP_1
di rendere effettivamente fruibile alle dette parti la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore complessivo della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria,
pagina 10 di 11 del carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con riduzione del 30% ex art. 4, comma
4 d.m. 55/2014 tenuto conto che la prestazione professionale nei confronti dei singoli soggetti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ed aumento del compenso così rideterminato nella misura di poco meno del 30 % per ogni ricorrente oltre il primo.
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11884/2024 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
PA
accerta il diritto delle ricorrenti di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il PA
, in persona del pro tempore, alla attribuzione della Carta elettronica nei
[...] CP_2 termini e per le ragioni di cui in motivazione in favore di per € 2000,00, di Parte_1 per € 2000,00, di per € 2.500,00, tutte oltre Parte_2 Parte_2 accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994. condanna il alla rifusione delle spese di lite in PA favore delle ricorrenti, spese che si liquidano in complessivi € 1217,4 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e CU come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Catania, 21/03/2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda)
2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 21 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11884/2024 e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avvocato Alfio Giuseppe Aureliano come da procure in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro PA CP_2
tempore,
CONTUMACE
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n.
107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di contratti CP_1
a tempo determinato, negli anni scolastici e presso gli Istituti scolastici segnatamente indicati in ricorso, senza tuttavia avere ottenuto la c.d. Carta docenti, per gli anni dedotti, ossia la pagina 1 di 11 somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e riservata, dalla normativa vigente in materia, al solo personale docente di ruolo.
Le docenti hanno dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, ampiamente argomentando al riguardo.
Hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni al fine di “
1. accertare e dichiarare - previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121 e ss., L. 107/2015, nonché del
D.P.C.M. del 23.09.2015, della Nota del n. 15219 del 15.10.2015 e del D.P.C.M. CP_3 del 28.11.2016 nella parte in cui prescrivono che la nominata “Carta elettronica del docente” debba essere garantita al solo personale di ruolo - che le sig.re , Parte_1
e hanno diritto ad usufruire della menzionata Parte_2 Parte_2
“Carta elettronica del docente”, al pari degli insegnanti a tempo indeterminato, per gli incarichi a termine alle dipendenze del Controparte_4
afferenti agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (sig.re
[...]
e ) e 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Pt_1 Parte_2
(sig.ra );
2. condannare, per gli effetti, il Parte_2 PA
( a corrispondere la predetta “Carta elettronica del docente” alla sig.ra
[...] CP_4
nel valore complessivo di €. 2.000,00 (duemila/00) per i contratti a tempo Parte_1
determinato stipulati con il menzionato relativi agli anni scolastici 2021/2022, CP_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, alla sig.ra nel valore complessivo Parte_2 di €. 2.000,00 (duemila/00) per i contratti a tempo determinato stipulati con il menzionato
relativi agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, CP_1 nonché alla sig.ra nel valore complessivo di €. 2.500,00 Parte_2
(duemilacinquecento/00) per i contratti a tempo determinato stipulati con il menzionato
relativi agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e CP_1
2024/2025, oltre rivalutazione e interessi;
3. condannare, inoltre, il PA
( a riconoscere alle ricorrenti la nominata “Carta elettronica del
[...] CP_4 docente”, nei limiti di Legge, per gli eventuali contratti a termine che le stesse, in qualità di docenti, stipuleranno in futuro con la prefata Amministrazione;
4. in subordine, in alternativa al rilascio della citata “Carta elettronica del docente”, condannare il
[...]
a pagare, per perdita di chances formative e di Controparte_4
pagina 2 di 11 aggiornamento, a titolo risarcitorio per equivalente alla sig.ra l'importo di Parte_1
€. 2.000,00 (duemila/00), alla sig.ra l'importo di €. 2.000,00 Parte_2
(duemila/00), nonché alla sig.ra l'importo di €. 2.500,00 Parte_2
(duemilacinquecento/00) o quell'altra somma che secondo l'Ill.mo Decidente sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese e di compensi professionali come per Legge da distrarsi in favore del procuratore in atti ex art. 93 c.p.c..”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto inoltrata a mezzo PEC del 24.12.2024, il non si è costituito in Controparte_4
giudizio rimanendo contumace.
In esito all'udienza del 21 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente – a seguito del deposito di note scritte, viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto al bonus docente tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito CP_1
nel presente giudizio.
Preliminarmente va dato atto, altresì, della competenza territoriale del Tribunale adito, stante che dalla documentazione in atti emerge che, alla data del deposito del ricorso,
a tutte le ricorrenti è stato conferito l'incarico per l'espletamento di supplenze temporanee sino al 30.06.2025 presso istituti scolastici situati nel circondario del Tribunale di Catania.
Nel merito, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso debba essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già ripetutamente espresse da questo
Ufficio alla cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva1, tanto più alla luce della sentenza n.
pagina 3 di 11 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 con la quale la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Tribunale, almeno con riguardo alle supplenze annuali con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi
(n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/201522) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma
1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_3 magistrale,specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e CP_3 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione della identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatorio, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative CP_3 di categoria.»
pagina 4 di 11 destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” Cons.
Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“Giova … richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_4 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con
l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che
pagina 5 di 11 è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”
(Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato
e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere
pagina 6 di 11 che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che
l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza…». (…) 38- La circostanza che la carta CP_1
elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini UE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C- Persona_1
556/11, punto 38, e, in senso conforme, UE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto Per_2
35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre
2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 Persona_4 punto 45)”.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
pagina 7 di 11 Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato
è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE.
Appare, inoltre, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le pagina 8 di 11 medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale decidendo in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici dedotti in ricorso, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno).
Nello specifico, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa delle ricorrenti, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che: ha prestato servizio di insegnamento con contratto a tempo Parte_1
determinato nell'a.s. 2021/22 dal 6.09.2019 al 30.06.2020, nell'a. s. 2022/23 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 sta espletando servizio per l'incarico conferito dal 9.09.2024 al 30.06.2025 sempre presso la scuola primaria
C.D. Teresa di Calcutta di Belpasso (CT) (cfr. doc. 1 contratti e buste paga allegati); ha prestato servizio di insegnamento con contratto a tempo Parte_2
determinato nell'a.s. 2021/22 dal 6.09.2019 al 30.06.2020, nell'a. s. 2022/23 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 sta espletando servizio per l'incarico conferito dal 9.09.2024 al 30.06.2025 sempre presso la scuola primaria
C.D. Teresa di Calcutta di Belpasso (CT) (cfr. doc. 2, contratti e buste paga allegati);
pagina 9 di 11 ha prestato servizio di insegnamento con contratto a tempo Parte_2 determinato nell'a.s. 2020/21 dal 28.09.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/22 dal 6.09.2019 al 30.06.2020, nell'a. s. 2022/23 dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 sta espletando servizio per l'incarico conferito dal 9.09.2024 al 30.06.2025 sempre presso il medesimo I.C. (cfr. doc. 3 contratti e buste Controparte_5
paga allegati).
La situazione lavorativa delle ricorrenti nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Va, in definitiva, accertato quanto segue:
- ha diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Parte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 – e dunque per complessivi € 2000,00;
ha diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Parte_2
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 – e dunque per complessivi € 2000,00;
ha diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_2 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 – e dunque per complessivi € 2500,00.
Ne consegue la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine CP_1
di rendere effettivamente fruibile alle dette parti la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura e del valore complessivo della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria,
pagina 10 di 11 del carattere seriale della controversia, delle modalità e della brevità del giudizio svoltosi interamente a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con riduzione del 30% ex art. 4, comma
4 d.m. 55/2014 tenuto conto che la prestazione professionale nei confronti dei singoli soggetti non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ed aumento del compenso così rideterminato nella misura di poco meno del 30 % per ogni ricorrente oltre il primo.
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11884/2024 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
PA
accerta il diritto delle ricorrenti di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il PA
, in persona del pro tempore, alla attribuzione della Carta elettronica nei
[...] CP_2 termini e per le ragioni di cui in motivazione in favore di per € 2000,00, di Parte_1 per € 2000,00, di per € 2.500,00, tutte oltre Parte_2 Parte_2 accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994. condanna il alla rifusione delle spese di lite in PA favore delle ricorrenti, spese che si liquidano in complessivi € 1217,4 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e CU come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Catania, 21/03/2025
Il giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (ex multis Trib. Catania del 15 novembre 2022 n. 3929, est. dott.ssa Laura Renda e Trib. Catania del 9 novembre 2022 n. 3798, est. dott. Mario Fiorentino;
sentenza del 10 gennaio 2023 n.r.g. 10413/2023 est. Mirenda)
2 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,