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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.6710/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Maiore Presidente
dott. Giacomo Rota Giudice
dott. Alessia Romeo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6710/2018
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1
tempore; , (C.F. ), domiciliato in indirizzo Parte_2 C.F._1
telematico; rappresentato e difeso dall'avv. MANENTI FERDINANDO giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA, Controparte_1 P.IVA_2
136/C 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINA FABIO giusta procura in atti.
IN PERSONA DEL CURATORE AVV. Controparte_2
GABRIELE GALOTA (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
in proprio e nella qualità di liquidatore, legale rappresentante della società Parte_2 Pt_1
liquidazione, ha proposto, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, querela di falso incidentale
[...]
eccependo la falsità della sottoscrizione apposta alla raccomandata ex art. 140 cpc con la quale è stata perfezionata la notifica della cartella di pagamento n.29820160001373592000, deducendo che la raccomandata integrativa “riportava una firma affatto riferibile al liquidatore e legale rapp.te della società sig. (id est nell'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 Parte_1 Parte_2 spedito in data 8.4.2016)”.
In particolare, parte attrice ha rappresentato che su istanza di – sede di Controparte_1
Siracusa, la società è stata dichiarata fallita con la sentenza n.26/2018 e che Parte_1
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 26/2018 emessa dal Tribunale di Siracusa in data
8.5.2018, depositata in data 10.05.2018, è stato proposto reclamo ex art. 18 L.Fall. iscritto al n.
1334/2018 R.G. Corte d'Appello di Catania, dinanzi alla quale è stata eccepita la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento attestante la regolare notifica della cartella n.
29820160001373592000. Con ordinanza del 20.11.2018, comunicata in data 23.11.2018, la Corte di
Appello di Catania, ha ritenuto ammissibile la querela di falso e sospeso il giudizio. Indi, Parte_2
in proprio e nella qualità di liquidatore, legale rappresentante della società
[...] Parte_1 liquidazione, ha riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di “accertare e dichiarare la falsità e non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 riguardante la notifica della cartella di pagamento n. 2982016000137359200; dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla ed inesistente la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postala sopra specificata e, dunque, della notifica della cartella di pagamento sopra mentovata”.
, costituendosi in giudizio ha contestato l'avversa pretesa chiedendone il rigetto. Controparte_1
La curatela del , sebbene regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_2
giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il presente giudizio è stato istruito attraverso CTU grafologica avente ad oggetto la riferibilità a della firma apposta sul documento per cui è causa. Parte_2
All'esito del deposito della consulenza tecnica il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle pagina 2 di 6 conclusioni.
All'udienza del 2.10.2024, la prima dinanzi a questo giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il procedimento per querela di falso ha la preminente finalità di privare “un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cass. n. 8362/2000 e Cass. n. 18323/2007).
La finalità dell'istituto in esame è, invero, quella di escludere che un documento (atto pubblico o scrittura privata) possa continuare ad avere quella fede riconosciutagli dall'ordinamento.
Va in primo luogo vagliata l'eccezione di inammissibilità della presente querela di falso.
Il Collegio Giudicante non ignora l'orientamento invocato dalla convenuta in materia di CP_3 inammissibilità della querela di falso, nelle ipotesi nelle quali questa sia inidonea, quand'anche accolta,
a sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice.
Nondimeno, nei giudizi nei quali la querela di falso venga proposta in via incidentale, la valutazione in merito alla rilevanza del documento e dunque alla sua efficacia probatoria, compete a norma dell'art. 222 c.p.c. al giudice del giudizio principale – nel caso di specie alla Corte d'Appello di Catania– e dunque una tale valutazione deve intendersi sottratta al presente giudizio.
Nel caso in esame, pertanto, non compete a questo Collegio valutare la regolarità del procedimento notificatorio.
Il Collegio giudicante dovrà infatti limitarsi a valutare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 spedito in data 8.4.2016, si appartenga o meno a , Parte_2
quale soggetto in essi indicato come destinatario e dunque, in parte qua, la verità o falsità dei predetti atti fidefacienti a norma dell'art. 2700 c.c.
Ciò posto, nel corso dell'istruttoria è stata disposta perizia calligrafica e il CTU nominato, attraverso una indagine esaustiva e scevra da vizi logici e metodologici – ha esaminato la firma apposta in calce alla ricevuta di ritorno di cui alla raccomandata n. 152358278768 dello 08/04/2016 e, tenuto conto pagina 3 di 6 delle scritture di comparazione utilizzate, ha concluso accertando la non riconducibilità della firma in verifica a . Parte_2
In particolare, l'ausiliario del giudice ha accertato che “Le forme illeggibili comuni and entrambe le grafie non sono un momento di collegamento tra i due scritti, quanto piuttosto di cesura stante
l'aspetto cruciale volto a sottolinearne la loro strutturale differenza. Infatti, mentre nella firma in verifica l'illeggibilità è associata a forme asfittiche ed a lettere addossate le une alle altre, nella grafia in comparazione l'illeggibilità è figlia diretta della ghirlanda inanellata che sorregge tutta la zona media. Sul punto, mentre il testo in verifica è associabile ad una molla pre-compressa che nulla cede allo spazio, quello in comparazione si ammorbidisce lungo la componente orizzontale, come se la molla fosse già stata scaricata. Tale aspetto - già da solo sufficiente a concludere l'esame grafologico
- trova conferma nel genere della continuità poiché mentre nella firma in verifica le lettere sono singolarmente vergate (se non addossate e compenetrate tra loro) nella firma in comparazione il filo grafico si snoda senza soluzione di continuità. Tale diversa modalità costruttiva diventa la cartine al tornasole attraverso cui filtrare in controluce l'analisi grafologica dei due gruppi di firme. Non solo;
le chiavi di volta del sistema vanno rintracciate anche nella diversa costruzione del filo grafico: giustapposto e costretto lungo l'asse orizzontale per le firme in verifica, continuo ed esteso lungo la medesima componente per la firma in comparazione. Linguaggio assolutamente diverso per ognuno dei soggetti che hanno vergato le firme in esame….In chiusura è d'uopo precisare che (a parere dello scrivente) nella vergatura della firma in verifica non si sia voluto imitare la firma del sig. Pt_2
quanto piuttosto buttar giù lo scritto, in modo autonomo secondo i canoni grafologici della propria scrittura..”.
L'ausiliario del Giudice ha quindi concluso ritenendo che “la sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata ar n. 152358278768 dello 08/04/2016 pinzata al fascicolo di parte convenuta non è stata vergata dal sig. .ed è Controparte_1 Persona_1
riconducibile ad un terzo soggetto che ha apposto la sottoscrizione e che può essere identificato solo individuando chi ha materialmente ritirato la raccomandata”.
Sotto questo profilo va evidenziato che l'agente postale non ha alcun dovere di accertarsi dell'effettiva qualità della persona che riceve l'atto, dovendo egli piuttosto attestare la dichiarazione di costui, elemento essenziale per il perfezionamento e la validità della notifica in quanto consente appunto di presumere un rapporto (famiglia, servizio, impiego) tra il destinatario e il consegnatario dell'atto e di controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui esso può esser pagina 4 di 6 legittimamente consegnato per la notifica. L'ufficiale giudiziario è dunque tenuto ad attestare la qualifica di chi riceve l'atto e la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ciò che non è oggetto della domanda come formulata in questa sede, in quanto la firma che l'odierno attore intende contestare è riferibile a persona diversa.
E da ciò, secondo il Collegio, deriva che l'attore non può far valere la falsità della firma di soggetto terzo non in causa, salva la possibilità di contestare nel merito, nella causa in cui la notifica così perfezionata è fatta valere, la inopponibilità al debitore degli effetti della notifica.
Tale conclusione determina il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenendo conto, dell'attività svolta in causa, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, esse vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla istanza per querela di falso proposta in via incidentale da in proprio e nella qualità di liquidatore e legale Parte_2
rappresentante della società in liquidazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_2
della Società Target srl in Liquidazione, applicando al querelante soccombente, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., la sanzione pecuniaria di Euro 20,00;
- visto ed applicato l'art. 226 c.p.c. dispone che la cancelleria faccia menzione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del documento oggetto della querela;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_3
7.616,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile 2 del Tribunale, il 9 gennaio
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Alessia Romeo dott. Concetta Maiore
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Maiore Presidente
dott. Giacomo Rota Giudice
dott. Alessia Romeo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6710/2018
PROMOSSA DA
, (C.F. ), in persona del rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1
tempore; , (C.F. ), domiciliato in indirizzo Parte_2 C.F._1
telematico; rappresentato e difeso dall'avv. MANENTI FERDINANDO giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA, Controparte_1 P.IVA_2
136/C 96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINA FABIO giusta procura in atti.
IN PERSONA DEL CURATORE AVV. Controparte_2
GABRIELE GALOTA (C.F. ), C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
in proprio e nella qualità di liquidatore, legale rappresentante della società Parte_2 Pt_1
liquidazione, ha proposto, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, querela di falso incidentale
[...]
eccependo la falsità della sottoscrizione apposta alla raccomandata ex art. 140 cpc con la quale è stata perfezionata la notifica della cartella di pagamento n.29820160001373592000, deducendo che la raccomandata integrativa “riportava una firma affatto riferibile al liquidatore e legale rapp.te della società sig. (id est nell'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 Parte_1 Parte_2 spedito in data 8.4.2016)”.
In particolare, parte attrice ha rappresentato che su istanza di – sede di Controparte_1
Siracusa, la società è stata dichiarata fallita con la sentenza n.26/2018 e che Parte_1
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 26/2018 emessa dal Tribunale di Siracusa in data
8.5.2018, depositata in data 10.05.2018, è stato proposto reclamo ex art. 18 L.Fall. iscritto al n.
1334/2018 R.G. Corte d'Appello di Catania, dinanzi alla quale è stata eccepita la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento attestante la regolare notifica della cartella n.
29820160001373592000. Con ordinanza del 20.11.2018, comunicata in data 23.11.2018, la Corte di
Appello di Catania, ha ritenuto ammissibile la querela di falso e sospeso il giudizio. Indi, Parte_2
in proprio e nella qualità di liquidatore, legale rappresentante della società
[...] Parte_1 liquidazione, ha riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di “accertare e dichiarare la falsità e non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 riguardante la notifica della cartella di pagamento n. 2982016000137359200; dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla ed inesistente la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postala sopra specificata e, dunque, della notifica della cartella di pagamento sopra mentovata”.
, costituendosi in giudizio ha contestato l'avversa pretesa chiedendone il rigetto. Controparte_1
La curatela del , sebbene regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_2
giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il presente giudizio è stato istruito attraverso CTU grafologica avente ad oggetto la riferibilità a della firma apposta sul documento per cui è causa. Parte_2
All'esito del deposito della consulenza tecnica il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle pagina 2 di 6 conclusioni.
All'udienza del 2.10.2024, la prima dinanzi a questo giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il procedimento per querela di falso ha la preminente finalità di privare “un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cass. n. 8362/2000 e Cass. n. 18323/2007).
La finalità dell'istituto in esame è, invero, quella di escludere che un documento (atto pubblico o scrittura privata) possa continuare ad avere quella fede riconosciutagli dall'ordinamento.
Va in primo luogo vagliata l'eccezione di inammissibilità della presente querela di falso.
Il Collegio Giudicante non ignora l'orientamento invocato dalla convenuta in materia di CP_3 inammissibilità della querela di falso, nelle ipotesi nelle quali questa sia inidonea, quand'anche accolta,
a sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice.
Nondimeno, nei giudizi nei quali la querela di falso venga proposta in via incidentale, la valutazione in merito alla rilevanza del documento e dunque alla sua efficacia probatoria, compete a norma dell'art. 222 c.p.c. al giudice del giudizio principale – nel caso di specie alla Corte d'Appello di Catania– e dunque una tale valutazione deve intendersi sottratta al presente giudizio.
Nel caso in esame, pertanto, non compete a questo Collegio valutare la regolarità del procedimento notificatorio.
Il Collegio giudicante dovrà infatti limitarsi a valutare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 15235827876-8 spedito in data 8.4.2016, si appartenga o meno a , Parte_2
quale soggetto in essi indicato come destinatario e dunque, in parte qua, la verità o falsità dei predetti atti fidefacienti a norma dell'art. 2700 c.c.
Ciò posto, nel corso dell'istruttoria è stata disposta perizia calligrafica e il CTU nominato, attraverso una indagine esaustiva e scevra da vizi logici e metodologici – ha esaminato la firma apposta in calce alla ricevuta di ritorno di cui alla raccomandata n. 152358278768 dello 08/04/2016 e, tenuto conto pagina 3 di 6 delle scritture di comparazione utilizzate, ha concluso accertando la non riconducibilità della firma in verifica a . Parte_2
In particolare, l'ausiliario del giudice ha accertato che “Le forme illeggibili comuni and entrambe le grafie non sono un momento di collegamento tra i due scritti, quanto piuttosto di cesura stante
l'aspetto cruciale volto a sottolinearne la loro strutturale differenza. Infatti, mentre nella firma in verifica l'illeggibilità è associata a forme asfittiche ed a lettere addossate le une alle altre, nella grafia in comparazione l'illeggibilità è figlia diretta della ghirlanda inanellata che sorregge tutta la zona media. Sul punto, mentre il testo in verifica è associabile ad una molla pre-compressa che nulla cede allo spazio, quello in comparazione si ammorbidisce lungo la componente orizzontale, come se la molla fosse già stata scaricata. Tale aspetto - già da solo sufficiente a concludere l'esame grafologico
- trova conferma nel genere della continuità poiché mentre nella firma in verifica le lettere sono singolarmente vergate (se non addossate e compenetrate tra loro) nella firma in comparazione il filo grafico si snoda senza soluzione di continuità. Tale diversa modalità costruttiva diventa la cartine al tornasole attraverso cui filtrare in controluce l'analisi grafologica dei due gruppi di firme. Non solo;
le chiavi di volta del sistema vanno rintracciate anche nella diversa costruzione del filo grafico: giustapposto e costretto lungo l'asse orizzontale per le firme in verifica, continuo ed esteso lungo la medesima componente per la firma in comparazione. Linguaggio assolutamente diverso per ognuno dei soggetti che hanno vergato le firme in esame….In chiusura è d'uopo precisare che (a parere dello scrivente) nella vergatura della firma in verifica non si sia voluto imitare la firma del sig. Pt_2
quanto piuttosto buttar giù lo scritto, in modo autonomo secondo i canoni grafologici della propria scrittura..”.
L'ausiliario del Giudice ha quindi concluso ritenendo che “la sottoscrizione presente sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata ar n. 152358278768 dello 08/04/2016 pinzata al fascicolo di parte convenuta non è stata vergata dal sig. .ed è Controparte_1 Persona_1
riconducibile ad un terzo soggetto che ha apposto la sottoscrizione e che può essere identificato solo individuando chi ha materialmente ritirato la raccomandata”.
Sotto questo profilo va evidenziato che l'agente postale non ha alcun dovere di accertarsi dell'effettiva qualità della persona che riceve l'atto, dovendo egli piuttosto attestare la dichiarazione di costui, elemento essenziale per il perfezionamento e la validità della notifica in quanto consente appunto di presumere un rapporto (famiglia, servizio, impiego) tra il destinatario e il consegnatario dell'atto e di controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui esso può esser pagina 4 di 6 legittimamente consegnato per la notifica. L'ufficiale giudiziario è dunque tenuto ad attestare la qualifica di chi riceve l'atto e la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ciò che non è oggetto della domanda come formulata in questa sede, in quanto la firma che l'odierno attore intende contestare è riferibile a persona diversa.
E da ciò, secondo il Collegio, deriva che l'attore non può far valere la falsità della firma di soggetto terzo non in causa, salva la possibilità di contestare nel merito, nella causa in cui la notifica così perfezionata è fatta valere, la inopponibilità al debitore degli effetti della notifica.
Tale conclusione determina il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenendo conto, dell'attività svolta in causa, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, esse vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla istanza per querela di falso proposta in via incidentale da in proprio e nella qualità di liquidatore e legale Parte_2
rappresentante della società in liquidazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da , in proprio e nella qualità di rappresentante Parte_2
della Società Target srl in Liquidazione, applicando al querelante soccombente, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., la sanzione pecuniaria di Euro 20,00;
- visto ed applicato l'art. 226 c.p.c. dispone che la cancelleria faccia menzione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del documento oggetto della querela;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_3
7.616,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile 2 del Tribunale, il 9 gennaio
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Alessia Romeo dott. Concetta Maiore
pagina 5 di 6
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