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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1627/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 14/10/2025, alle ore 10:07, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. LUCIFORA FABIO FRANCO;
Parte_1 C.F._1 per (ora, Parte_2 Parte_3
), l'avv. DI PAOLA ANTONIO.
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa riportandosi alle conclusioni di cui al piaccia dell'atto di citazione.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e riportandosi alle note conclusive, ribadendo la disponibilità conciliativa della banca, come da precedente disposizione del giudice istruttore.
L'avv. LUCIFORA rappresenta che le ipoteche persistono tutt'ora e l'interesse ad agire è ancora attuale e concreto. Si riporta alle note conclusive debitamente depositate.
L'avv. DI PAOLA replica che le ipoteche non sono state ancora cancellate poiché, nonostante sia stata manifestata una volontà transattiva da parte della banca, non è stato ancora raggiunto un accordo in cui era proposto dall'istituto sia di assumersi gli oneri della cancellazione, sia un forfettario in termini risarcitori. Quanto alla controversia, non vi è prova né del danno, né delle ragioni poste alla base della richiesta: la c.d. transazione era una mera dilazione di credito.
L'avv. LUCIFORA dichiara che per fortuna non c'è stato, ancora, un contratto preliminare, che avrebbe comportato una lesione ulteriore, per inadempimento del suo assistito;
è sufficiente anche che vi fossero delle trattative e la rinuncia dell'agenzia all'incarico, per provare il danno.
L'avv. DI PAOLA ribadisce che l'esistenza del gravame non impedisce la circolazione del bene, potendo fare un preliminare con condizione risolutiva, o altre soluzioni negoziali.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1627/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Lucifora, in forza Parte_1 CodiceFiscale_2 di procura speciale alle liti depositata in atti, presso il cui studio in Scicli, Via Caneva n.6, ha eletto domicilio;
ATTORE contro
, già Parte_3 [...] con sede in Viale Europa n. 65 (P. Iva ), in Controparte_1 Pt_2 P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Di Paola giusto mandato in atti, presso il cui studio in via G.Fucà n.1/A è elettivamente domiciliata;
Pt_2
CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice:” [P]IACCIA AL TRIBUNALE DI RAGUSA respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione :
- accertare e dichiarare estinto il credito di Controparte_2 di cui in narrativa in virtù dell'esecuzione degli accordi transattivi dedotti e provate in atti;
[...]
- conseguentemente, disporre con sentenza che tenga luogo del mancato consenso, la cancellazione delle seguenti ipoteche : 1 ) – ipoteca volontaria del 18/03/2004 iscritta ai nn° 5166/1748 presso la
Conservatoria dei RR.II. di;
2 ) – ipoteca giudiziale del 10/06/2011 iscritta ai nn° 10439/2135 Pt_2 presso la Conservatoria dei RR.II. di;
ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliare di Pt_2
, la cancellazione con esonero da ogni responsabilità; Pt_2
pagina 2 di 8 - condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro - tempore , al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa nella misura di €. 15.000,00 o in quell'altra minore misura ben visa al Decidente.
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché delle spese e compensi del procedimento di mediazione.”
Parte convenuta:” [P]iaccia al Tribunale, Disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa, - nel merito, rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, o con ogni idonea statuizione, le domande tutte formulate dal sig. nei confronti della Banca convenuta;
con salvezza di modificare le Parte_1 illustrate conclusioni e di ogni integrazione ai sensi di legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2020 l'odierno attore conveniva in giudizio
[...]
l fine di: a) fare accertare l'estinzione (satisfattoria) Controparte_1 CP_3 della propria posizione debitoria nei confronti della convenuta;
b) ottenere un titolo giudiziale idoneo alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia del credito e c) la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente alla mancata vendita degli immobili oggetto di gravame, quale conseguenza della condotta omissiva illegittimamente tenuta dalla rispetto al dovere di CP_3 cancellazione delle ipoteche.
Premetteva l'attore:
- di avere ottenuto dall'istituto di credito convenuto la concessione di un mutuo fondiario per euro
80.000,00 (con iscrizione di ipoteca volontaria del 18/03/2004 ai nn. 5166/1748 presso la Conservatoria dei RR.ll. di oltre alla concessione di una ulteriore linea di credito;
Pt_2
- che, a causa del mancato pagamento di alcune rate del mutuo, veniva richiesto ed emesso in favore della decreto ingiuntivo e iscritta ipoteca giudiziale (del 10/06/2011 iscritta ai nn° 10439/2135) CP_3 sugli immobili dell'attore già oggetto della ipoteca volontaria (oltre che sulle particelle confinanti identificate foglio 122 p.lle 276-277 del NCT); quindi gli veniva notificato, in forza del decreto ingiuntivo, l'atto di precetto per la somma di euro 71.374,01 oltre interessi di mora;
- al fine di impedire l'espropriazione dei propri beni e raggiungere un accordo per estinguere la posizione debitoria (comprensiva della ulteriore esposizione di euro 9.876,41 per altra linea di credito concessa dal medesimo istituto di credito) avanzava una proposta per euro 75.000,00, che la Parte_1 CP_3 riscontrava a mezzo comunicazioni fax del 26/03/2012 e del 12/04/2012, con le quali quantificava l'importo richiesto per addivenire all'accordo in euro 78.000,00, di cui euro 65.000,00 in unica soluzione, ed euro 13.000,00 in rate mensili di 200,00 euro al mese, oltre interessi al tasso del 4% annuo;
pagina 3 di 8 - che in data 01/08/2018 l'attore, avendo provveduto ad effettuare tutti i pagamenti con regolarità, chiedeva alla banca (a mezzo p.e.c.) indicazioni circa lo stato dei pagamenti e il debito residuo mancante alla chiusura della posizione debitoria, richiesta poi reiterata in data 04/10/2018, senza ricevere alcun riscontro da parte della banca. Successivamente, a mezzo pec del 6/11/2019, reiterava la richiesta di dichiarazione di consenso alla cancellazione delle ipoteche, ma ancora una volta la non CP_3 provvedeva a riscontrare la richiesta.
- allegava inoltre l'attore che, in conseguenza del comportamento colpevolmente omissivo della CP_3 al dovere di collaborazione per la cancellazione dei gravami (identificati al foglio 122 particelle 276-
277- 278-279-280 del Catasto Terreni del comune di Scicli), perdeva l'occasione di vendere, al prezzo di euro 82.500,00 gli immobili ipotecati;
- l'attore adiva quindi questo giudice al fine di far accertare l'estinzione del suo debito nei confronti della in conseguenza dei pagamenti effettuati e allegati, di ottenere l'ordine di cancellazione delle CP_3 ipoteche oltre al risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante quantificato equitativamente nell'importo di euro 15.000,00, per la mancata vendita dei terreni oggetto di ipoteca.
Costituitasi in giudizio, la contestava la qualificazione giuridica in termini di transazione CP_3 dell'accordo intervenuto tra l'attore e l'istituto di credito, in quanto non riteneva sussistenti gli elementi costitutivi del negozio tipico, sostenendo che trattavasi piuttosto di “una diversa fattispecie che ha concretizzato una dilazione di pagamento concessa da parte della con , all'esito , una parziale Pt_3 remissione del debito da valutarsi in ragione del tempestivo e corretto adempimento di parte debitrice nella esecuzione dei versamenti “, deducendo altresì che i versamenti effettuati non avevano integrato le somme complessivamente dovute, e dunque comportato l'estinzione del credito che giustificasse la cancellazione delle garanzie reali. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con il deposito delle memorie istruttorie e l'escussione del teste richiesto da parte attrice, il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato l'odierna udienza, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, all'esito della quale pronunciava la seguente sentenza
Nel merito
La domanda è parzialmente fondata.
Attraverso la documentazione prodotta in atti l'attore ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo intervenuto con la banca convenuta, in forza del quale la BAPR, pur dotata di titolo esecutivo, non ha proceduto a far espropriare gli immobili dell'attore, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento ripartito secondo le modalità pattuite. L'attore ha altresì dato prova dei pagamenti Pt_1 effettuati, per un ammontare complessivo di euro 80.000,00.
pagina 4 di 8 Per contro le eccezioni di mancata estinzione del debito sollevate dalla banca convenuta risultano formulate in maniera generica, non avendo la specificato, quantificato e dimostrato il fondamento CP_3 della sollevata eccezione riguardo l'esistenza residua del credito, con la conseguente operatività dell'effetto di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Si dichiara pertanto estinto il credito vantato dalla nei confronti dell'attore, in forza del titolo CP_3 esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 632/2010 emesso dal tribunale di Ragusa, ex tribunale di
Modica in data 14/12/2010.
Con riferimento all'eccezione di parte convenuta sulla qualificazione giuridica in termini di transazione dell'accordo intervenuto tra le parti, e sui conseguenti limiti probatori dettati dall'art. 1967 c.c., si osserva che la prova dell'accordo è comunque stata data per iscritto, attraverso lo scambio di corrispondenza a mezzo fax (cfr., “Proposta definizione transattiva” del 16/2/2012), con atti tutti sottoscritti (cfr., la nota del 26/2/2012 della convenuta, a cui fa seguito la nota del 10/4/2012), circostanza che consente di delineare con certezza i confini e il contenuto dell'accordo siglato dalle parti, che ha previsto un pagamento non completamente satisfattivo, se esaminato dal punto di vista del titolo.
A fronte dunque della prova di adempimento fornita dall'attore circa i pagamenti a copertura della somma pattuita con l'accordo dell'aprile 2012, può ritenersi sorta a carico della l'obbligazione di prestare CP_3 il proprio consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà dell' , Pt_1 detto obbligo riveste natura contrattuale: “[i]n materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso, una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale;
ne consegue che nel giudizio promosso dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per converso, l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile.” (Cass. civ., Sez. III, 20/06/2013, n. 15435).
La condotta ingiustificatamente (oltre che ostinatamente) omissiva tenuta dalla a fronte delle CP_3 richieste avanzate dal debitore è pertanto certamente censurabile alla luce di principi di correttezza e buona fede che devono regolare il comportamento delle parti coinvolte nel rapporto giuridico di natura contrattuale.
L'attore ha altresì fornito la prova dell'evento di danno (perdita dell'affare della vendita dei terreni) attraverso l'escussione del teste titolare dell'agenzia immobiliare TuttoCasa, il quale, all'udienza del 26 aprile 2022 ha reso testimonianza anche sul nesso causale tra la condotta (mancato consenso alla cancellazione) imputabile alla banca e l'evento di danno (perdita dell'affare), oltre che sulla offerta formalizzata dal potenziale acquirente nell'importo di 82.500,00 euro. pagina 5 di 8 Sul danno da incommerciabilità del bene la giurisprudenza si è più volte pronunziata (sebbene principalmente in materia di inadempimento di contratti preliminari di vendita nei quali il vincolo alla libera circolazione del bene ha natura contrattuale, ma i cui principi sono estensibili al caso oggetto di esame) riconoscendo l'esistenza del danno in re ipsa subito dal promittente venditore a causa dell'inadempimento del promissario acquirente:” [s]econdo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, al promittente venditore, ritenuto adempiente essendone stata provata la disponibilità alla stipulazione del contratto definitivo, è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall'inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi invece alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso;
a tal fine, infatti, deve rilevarsi che la perdita determinata dalla sostanziale incommerciabilità del bene, in ragione della vigenza del preliminare e per tutto il periodo intercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è "in re ipsa" e, quindi, non necessita di prova (Sez. 3, Sentenza n. 25411 del 03/12/2009,
Rv. 610360; Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 05/11/2001, Rv. 549989).” Cass. civ., Sez. II, 10/03/2016, n. 4713.
In riferimento alla quantificazione del danno è intervenuta di recente nella stessa materia la sez. II della
Suprema Corte (Cass. Civ. sez II 03/04/2025, n. 8905) la quale ha precisato che: “[c]on riferimento al quantum debeatur, invece, nella vicenda in esame, il rivendicato danno da lucro cessante (la cui liquidazione può avvenire, d'ufficio, in via equitativa) avrebbe dovuto essere parametrato all'eventuale differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34073 del 18/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26042 del 17/11/2020, quest'ultima pronuncia riferita all'ipotesi in cui il danno subito dal promittente venditore sia provocato da un terzo che, con la sua condotta, abbia impedito la stipulazione del definitivo), normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto
[………]Sicché avrebbe dovuto essere determinato il valore di mercato del bene alla data in cui
l'inadempimento è divenuto definitivo, ossia al momento in cui il contratto si è risolto per effetto dell'inutile decorso del termine concesso con la diffida ad adempiere, come accertato - con statuizione
pagina 6 di 8 meramente dichiarativa - dalla pronuncia impugnata. E all'esito tale valore avrebbe dovuto essere confrontato con il prezzo stabilito nel preliminare rimasto inadempiuto”.
La Corte di Cassazione indica dunque quali parametri a cui fare riferimento al fine di quantificare il danno a due elementi numerici comparabili, consistenti nel valore commerciale del bene nei due momenti storici in cui la condotta inadempiente (nel nostro caso del terzo estraneo all'affare) si è interposta impedendo il realizzarsi del trasferimento della proprietà.
Nel caso sottoposto all'esame di questo giudice l'attore, tuttavia, non ha fornito i dati necessari per poter apprezzare una differenza di valore commerciale dei terreni che consenta di giustificare un danno equiparabile a quello formulato in domanda.
Si ritiene pertanto equo (in assenza di elementi diversi forniti da parte attrice) quantificare il danno subito da , quale conseguenza dalla condotta negligente attribuibile alla , nella somma di Parte_1 CP_3 euro 2.000, pari alla offerta conciliativa formulata dalla stessa convenuta in corso di causa.
Alla luce delle risultanze processuali si ritiene pertanto di accogliere la domanda giudiziale disponendo, altresì, riguardo alla cancellazione delle seguenti ipoteche:
- Ipoteca Volontaria con presentazione n. 131 del 18/03/2004, Registro generale n.5166- Registro
Particolare 1748, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280;
- Ipoteca Giudiziale con presentazione n. 116 del 10/06/2011, Registro generale n.10439- Registro
Particolare 2135, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280; iscritte a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc coop p.a. e contro . Parte_1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della convenuta. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m.
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50%, in virtù dell'esiguità del numero di questioni controverse, si liquidano in euro 1.276,00 per compensi per compensi fase di studio, euro 814,00 per compensi per compensi fase introduttiva, euro 2.835,00 per compensi di trattazione ed euro 2.127,00 per compensi decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi, da corrispondersi direttamente in favore dell'erario.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda di ordina al competente dei registri immobiliari di Parte_1 la cancellazione dei seguenti gravami: Pt_2
- ipoteca Volontaria con presentazione n. 131 del 18/03/2004, Registro generale n.5166- Registro
Particolare 1748, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280; pagina 7 di 8 - ipoteca Giudiziale con presentazione n. 116 del 10/06/2011, Registro generale n.10439- Registro
Particolare 2135, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280; iscritte a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc coop p.a. e
contro
; Parte_1
• condanna, altresì, (già, Banca Agricola Popolare di Ragusa) a Parte_3 risarcire pagando l'importo di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi, nella misura di Parte_1 cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 1/8/2018, sino al saldo;
• condanna, infine, (già, Banca Agricola Popolare di Ragusa) a Parte_3 rimborsare all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre s.p.a.d. (tra cui, euro 759,00 di c.u.).
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 14/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 14/10/2025, alle ore 10:07, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. LUCIFORA FABIO FRANCO;
Parte_1 C.F._1 per (ora, Parte_2 Parte_3
), l'avv. DI PAOLA ANTONIO.
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa riportandosi alle conclusioni di cui al piaccia dell'atto di citazione.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e riportandosi alle note conclusive, ribadendo la disponibilità conciliativa della banca, come da precedente disposizione del giudice istruttore.
L'avv. LUCIFORA rappresenta che le ipoteche persistono tutt'ora e l'interesse ad agire è ancora attuale e concreto. Si riporta alle note conclusive debitamente depositate.
L'avv. DI PAOLA replica che le ipoteche non sono state ancora cancellate poiché, nonostante sia stata manifestata una volontà transattiva da parte della banca, non è stato ancora raggiunto un accordo in cui era proposto dall'istituto sia di assumersi gli oneri della cancellazione, sia un forfettario in termini risarcitori. Quanto alla controversia, non vi è prova né del danno, né delle ragioni poste alla base della richiesta: la c.d. transazione era una mera dilazione di credito.
L'avv. LUCIFORA dichiara che per fortuna non c'è stato, ancora, un contratto preliminare, che avrebbe comportato una lesione ulteriore, per inadempimento del suo assistito;
è sufficiente anche che vi fossero delle trattative e la rinuncia dell'agenzia all'incarico, per provare il danno.
L'avv. DI PAOLA ribadisce che l'esistenza del gravame non impedisce la circolazione del bene, potendo fare un preliminare con condizione risolutiva, o altre soluzioni negoziali.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1627/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Lucifora, in forza Parte_1 CodiceFiscale_2 di procura speciale alle liti depositata in atti, presso il cui studio in Scicli, Via Caneva n.6, ha eletto domicilio;
ATTORE contro
, già Parte_3 [...] con sede in Viale Europa n. 65 (P. Iva ), in Controparte_1 Pt_2 P.IVA_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Di Paola giusto mandato in atti, presso il cui studio in via G.Fucà n.1/A è elettivamente domiciliata;
Pt_2
CONVENUTA
Conclusioni
Parte attrice:” [P]IACCIA AL TRIBUNALE DI RAGUSA respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione :
- accertare e dichiarare estinto il credito di Controparte_2 di cui in narrativa in virtù dell'esecuzione degli accordi transattivi dedotti e provate in atti;
[...]
- conseguentemente, disporre con sentenza che tenga luogo del mancato consenso, la cancellazione delle seguenti ipoteche : 1 ) – ipoteca volontaria del 18/03/2004 iscritta ai nn° 5166/1748 presso la
Conservatoria dei RR.II. di;
2 ) – ipoteca giudiziale del 10/06/2011 iscritta ai nn° 10439/2135 Pt_2 presso la Conservatoria dei RR.II. di;
ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliare di Pt_2
, la cancellazione con esonero da ogni responsabilità; Pt_2
pagina 2 di 8 - condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro - tempore , al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa nella misura di €. 15.000,00 o in quell'altra minore misura ben visa al Decidente.
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché delle spese e compensi del procedimento di mediazione.”
Parte convenuta:” [P]iaccia al Tribunale, Disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa, - nel merito, rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, o con ogni idonea statuizione, le domande tutte formulate dal sig. nei confronti della Banca convenuta;
con salvezza di modificare le Parte_1 illustrate conclusioni e di ogni integrazione ai sensi di legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2020 l'odierno attore conveniva in giudizio
[...]
l fine di: a) fare accertare l'estinzione (satisfattoria) Controparte_1 CP_3 della propria posizione debitoria nei confronti della convenuta;
b) ottenere un titolo giudiziale idoneo alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia del credito e c) la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente alla mancata vendita degli immobili oggetto di gravame, quale conseguenza della condotta omissiva illegittimamente tenuta dalla rispetto al dovere di CP_3 cancellazione delle ipoteche.
Premetteva l'attore:
- di avere ottenuto dall'istituto di credito convenuto la concessione di un mutuo fondiario per euro
80.000,00 (con iscrizione di ipoteca volontaria del 18/03/2004 ai nn. 5166/1748 presso la Conservatoria dei RR.ll. di oltre alla concessione di una ulteriore linea di credito;
Pt_2
- che, a causa del mancato pagamento di alcune rate del mutuo, veniva richiesto ed emesso in favore della decreto ingiuntivo e iscritta ipoteca giudiziale (del 10/06/2011 iscritta ai nn° 10439/2135) CP_3 sugli immobili dell'attore già oggetto della ipoteca volontaria (oltre che sulle particelle confinanti identificate foglio 122 p.lle 276-277 del NCT); quindi gli veniva notificato, in forza del decreto ingiuntivo, l'atto di precetto per la somma di euro 71.374,01 oltre interessi di mora;
- al fine di impedire l'espropriazione dei propri beni e raggiungere un accordo per estinguere la posizione debitoria (comprensiva della ulteriore esposizione di euro 9.876,41 per altra linea di credito concessa dal medesimo istituto di credito) avanzava una proposta per euro 75.000,00, che la Parte_1 CP_3 riscontrava a mezzo comunicazioni fax del 26/03/2012 e del 12/04/2012, con le quali quantificava l'importo richiesto per addivenire all'accordo in euro 78.000,00, di cui euro 65.000,00 in unica soluzione, ed euro 13.000,00 in rate mensili di 200,00 euro al mese, oltre interessi al tasso del 4% annuo;
pagina 3 di 8 - che in data 01/08/2018 l'attore, avendo provveduto ad effettuare tutti i pagamenti con regolarità, chiedeva alla banca (a mezzo p.e.c.) indicazioni circa lo stato dei pagamenti e il debito residuo mancante alla chiusura della posizione debitoria, richiesta poi reiterata in data 04/10/2018, senza ricevere alcun riscontro da parte della banca. Successivamente, a mezzo pec del 6/11/2019, reiterava la richiesta di dichiarazione di consenso alla cancellazione delle ipoteche, ma ancora una volta la non CP_3 provvedeva a riscontrare la richiesta.
- allegava inoltre l'attore che, in conseguenza del comportamento colpevolmente omissivo della CP_3 al dovere di collaborazione per la cancellazione dei gravami (identificati al foglio 122 particelle 276-
277- 278-279-280 del Catasto Terreni del comune di Scicli), perdeva l'occasione di vendere, al prezzo di euro 82.500,00 gli immobili ipotecati;
- l'attore adiva quindi questo giudice al fine di far accertare l'estinzione del suo debito nei confronti della in conseguenza dei pagamenti effettuati e allegati, di ottenere l'ordine di cancellazione delle CP_3 ipoteche oltre al risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante quantificato equitativamente nell'importo di euro 15.000,00, per la mancata vendita dei terreni oggetto di ipoteca.
Costituitasi in giudizio, la contestava la qualificazione giuridica in termini di transazione CP_3 dell'accordo intervenuto tra l'attore e l'istituto di credito, in quanto non riteneva sussistenti gli elementi costitutivi del negozio tipico, sostenendo che trattavasi piuttosto di “una diversa fattispecie che ha concretizzato una dilazione di pagamento concessa da parte della con , all'esito , una parziale Pt_3 remissione del debito da valutarsi in ragione del tempestivo e corretto adempimento di parte debitrice nella esecuzione dei versamenti “, deducendo altresì che i versamenti effettuati non avevano integrato le somme complessivamente dovute, e dunque comportato l'estinzione del credito che giustificasse la cancellazione delle garanzie reali. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa con il deposito delle memorie istruttorie e l'escussione del teste richiesto da parte attrice, il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato l'odierna udienza, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, all'esito della quale pronunciava la seguente sentenza
Nel merito
La domanda è parzialmente fondata.
Attraverso la documentazione prodotta in atti l'attore ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo intervenuto con la banca convenuta, in forza del quale la BAPR, pur dotata di titolo esecutivo, non ha proceduto a far espropriare gli immobili dell'attore, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento ripartito secondo le modalità pattuite. L'attore ha altresì dato prova dei pagamenti Pt_1 effettuati, per un ammontare complessivo di euro 80.000,00.
pagina 4 di 8 Per contro le eccezioni di mancata estinzione del debito sollevate dalla banca convenuta risultano formulate in maniera generica, non avendo la specificato, quantificato e dimostrato il fondamento CP_3 della sollevata eccezione riguardo l'esistenza residua del credito, con la conseguente operatività dell'effetto di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Si dichiara pertanto estinto il credito vantato dalla nei confronti dell'attore, in forza del titolo CP_3 esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 632/2010 emesso dal tribunale di Ragusa, ex tribunale di
Modica in data 14/12/2010.
Con riferimento all'eccezione di parte convenuta sulla qualificazione giuridica in termini di transazione dell'accordo intervenuto tra le parti, e sui conseguenti limiti probatori dettati dall'art. 1967 c.c., si osserva che la prova dell'accordo è comunque stata data per iscritto, attraverso lo scambio di corrispondenza a mezzo fax (cfr., “Proposta definizione transattiva” del 16/2/2012), con atti tutti sottoscritti (cfr., la nota del 26/2/2012 della convenuta, a cui fa seguito la nota del 10/4/2012), circostanza che consente di delineare con certezza i confini e il contenuto dell'accordo siglato dalle parti, che ha previsto un pagamento non completamente satisfattivo, se esaminato dal punto di vista del titolo.
A fronte dunque della prova di adempimento fornita dall'attore circa i pagamenti a copertura della somma pattuita con l'accordo dell'aprile 2012, può ritenersi sorta a carico della l'obbligazione di prestare CP_3 il proprio consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà dell' , Pt_1 detto obbligo riveste natura contrattuale: “[i]n materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso, una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale;
ne consegue che nel giudizio promosso dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per converso, l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile.” (Cass. civ., Sez. III, 20/06/2013, n. 15435).
La condotta ingiustificatamente (oltre che ostinatamente) omissiva tenuta dalla a fronte delle CP_3 richieste avanzate dal debitore è pertanto certamente censurabile alla luce di principi di correttezza e buona fede che devono regolare il comportamento delle parti coinvolte nel rapporto giuridico di natura contrattuale.
L'attore ha altresì fornito la prova dell'evento di danno (perdita dell'affare della vendita dei terreni) attraverso l'escussione del teste titolare dell'agenzia immobiliare TuttoCasa, il quale, all'udienza del 26 aprile 2022 ha reso testimonianza anche sul nesso causale tra la condotta (mancato consenso alla cancellazione) imputabile alla banca e l'evento di danno (perdita dell'affare), oltre che sulla offerta formalizzata dal potenziale acquirente nell'importo di 82.500,00 euro. pagina 5 di 8 Sul danno da incommerciabilità del bene la giurisprudenza si è più volte pronunziata (sebbene principalmente in materia di inadempimento di contratti preliminari di vendita nei quali il vincolo alla libera circolazione del bene ha natura contrattuale, ma i cui principi sono estensibili al caso oggetto di esame) riconoscendo l'esistenza del danno in re ipsa subito dal promittente venditore a causa dell'inadempimento del promissario acquirente:” [s]econdo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, al promittente venditore, ritenuto adempiente essendone stata provata la disponibilità alla stipulazione del contratto definitivo, è dovuto il risarcimento del danno causatogli dall'inadempimento del promissario acquirente, ingiustificatamente sottrattosi invece alla stipulazione, anche se non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete di vendere l'immobile compromesso;
a tal fine, infatti, deve rilevarsi che la perdita determinata dalla sostanziale incommerciabilità del bene, in ragione della vigenza del preliminare e per tutto il periodo intercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione della domanda di risoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza è "in re ipsa" e, quindi, non necessita di prova (Sez. 3, Sentenza n. 25411 del 03/12/2009,
Rv. 610360; Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 05/11/2001, Rv. 549989).” Cass. civ., Sez. II, 10/03/2016, n. 4713.
In riferimento alla quantificazione del danno è intervenuta di recente nella stessa materia la sez. II della
Suprema Corte (Cass. Civ. sez II 03/04/2025, n. 8905) la quale ha precisato che: “[c]on riferimento al quantum debeatur, invece, nella vicenda in esame, il rivendicato danno da lucro cessante (la cui liquidazione può avvenire, d'ufficio, in via equitativa) avrebbe dovuto essere parametrato all'eventuale differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34073 del 18/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26042 del 17/11/2020, quest'ultima pronuncia riferita all'ipotesi in cui il danno subito dal promittente venditore sia provocato da un terzo che, con la sua condotta, abbia impedito la stipulazione del definitivo), normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall'art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto
[………]Sicché avrebbe dovuto essere determinato il valore di mercato del bene alla data in cui
l'inadempimento è divenuto definitivo, ossia al momento in cui il contratto si è risolto per effetto dell'inutile decorso del termine concesso con la diffida ad adempiere, come accertato - con statuizione
pagina 6 di 8 meramente dichiarativa - dalla pronuncia impugnata. E all'esito tale valore avrebbe dovuto essere confrontato con il prezzo stabilito nel preliminare rimasto inadempiuto”.
La Corte di Cassazione indica dunque quali parametri a cui fare riferimento al fine di quantificare il danno a due elementi numerici comparabili, consistenti nel valore commerciale del bene nei due momenti storici in cui la condotta inadempiente (nel nostro caso del terzo estraneo all'affare) si è interposta impedendo il realizzarsi del trasferimento della proprietà.
Nel caso sottoposto all'esame di questo giudice l'attore, tuttavia, non ha fornito i dati necessari per poter apprezzare una differenza di valore commerciale dei terreni che consenta di giustificare un danno equiparabile a quello formulato in domanda.
Si ritiene pertanto equo (in assenza di elementi diversi forniti da parte attrice) quantificare il danno subito da , quale conseguenza dalla condotta negligente attribuibile alla , nella somma di Parte_1 CP_3 euro 2.000, pari alla offerta conciliativa formulata dalla stessa convenuta in corso di causa.
Alla luce delle risultanze processuali si ritiene pertanto di accogliere la domanda giudiziale disponendo, altresì, riguardo alla cancellazione delle seguenti ipoteche:
- Ipoteca Volontaria con presentazione n. 131 del 18/03/2004, Registro generale n.5166- Registro
Particolare 1748, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280;
- Ipoteca Giudiziale con presentazione n. 116 del 10/06/2011, Registro generale n.10439- Registro
Particolare 2135, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280; iscritte a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc coop p.a. e contro . Parte_1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della convenuta. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m.
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50%, in virtù dell'esiguità del numero di questioni controverse, si liquidano in euro 1.276,00 per compensi per compensi fase di studio, euro 814,00 per compensi per compensi fase introduttiva, euro 2.835,00 per compensi di trattazione ed euro 2.127,00 per compensi decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 759,00 per esborsi, da corrispondersi direttamente in favore dell'erario.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda di ordina al competente dei registri immobiliari di Parte_1 la cancellazione dei seguenti gravami: Pt_2
- ipoteca Volontaria con presentazione n. 131 del 18/03/2004, Registro generale n.5166- Registro
Particolare 1748, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280; pagina 7 di 8 - ipoteca Giudiziale con presentazione n. 116 del 10/06/2011, Registro generale n.10439- Registro
Particolare 2135, relativa ai seguenti immobili: Foglio 122, Particelle 276-277-278-279-280; iscritte a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc coop p.a. e
contro
; Parte_1
• condanna, altresì, (già, Banca Agricola Popolare di Ragusa) a Parte_3 risarcire pagando l'importo di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi, nella misura di Parte_1 cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 1/8/2018, sino al saldo;
• condanna, infine, (già, Banca Agricola Popolare di Ragusa) a Parte_3 rimborsare all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, oltre s.p.a.d. (tra cui, euro 759,00 di c.u.).
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 14/10/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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