Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6086/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI ENRICA
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI ENRICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'intestato Tribunale, al fine di ottenere l'omologazione della loro separazione, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto come già fanno, infatti, i predetti di comune accordo e dopo la vendita della casa familiare hanno trasferito la propria residenza in Sermide e EL (MN), Via Martiri Della Libertà n. 23quanto a mentre, la signora in Sermide e Controparte_1 Parte_1
EL (MN),Via Martiri Della Libertà n. 9ove risiede unitamente al figli minore. 2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi Controparte_1
i genitori con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, Parte_2
9. Il padre,
[...] CP_1
potrà vedere e tenere con sé il: -almeno due giorni alla settimana
[...] individuati nel mercoledì e venerdì dalle ore 19,00 con possibilità di pernotto e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico –sportivi del figlio, in ogni caso con ampia flessibilità; -un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina o venerdì sera sino alla domenica serao eventualmente lunedì mattina con ampia flessibilità; -quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo anche in luogo di villeggiatura (con reciproco impegno per i coniugi a comunarsi entro il 31 maggio di ogni anno l'organizzazione delle vacanze estive); -una settimana anche non consecutiva nel periodo natalizio;
-tre giorni anche non conseguivi nel periodo pasquale;
-le festività quali Natale, Vigilia, Santo Stefano, 31 dicembre, primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, nonché, altre festività da calendario ad anni alterni con un genitore e con l'altro. 3) Il signor verserà alla signora la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 250,00 mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore importo Persona_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà versata alle coordinate bancarie della signora che avrà cura di comunicare al Parte_1 signora Controparte_1
4) Vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: -1a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
SSN, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi
(sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola nido/infanzia, elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastiche universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese Babysitter (solo se entrambi i genitori lavorano o sono impossibilitati); spese per il conseguimento della patente di guida;
-2 c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria
(a titolo meramente esemplificativo: per cure –anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche –erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ecc..) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro
2 genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego motivato di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. 5) I coniugi concordemente pattuiscono che l'Assegno Unico verrà interamente riscosso dalla signora con impegno di entrambe le parti di Parte_1 adempiere a tutte le pratiche necessarie in tal senso entro e non oltre il
31.12.2024;
6) Detrazioni fiscali al 50%
7) Spese legali del presente procedimento divise a metà per ciascun coniuge.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MI E LO in data 30/08/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 2 parte II, serie C, anno 2014) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI E LO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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