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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2024, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 50 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Mariscotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 50/2021 pendente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI GENNARO RICO
Ricorrente
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), quali eredi di CodiceFiscale_3 Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antero Ovoli C.F._4
Resistente
Controparte_3
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la signora conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Tivoli, la signora per sentirla condannare al Parte_2
pagamento della somma di euro 30.803,45 previo accertamento del rapporto di lavoro domestico intercorso fra le parti a far data dal 1° ottobre 2015 al 19 novembre 2019.
Il giudizio veniva interrotto per decesso della signora avvenuto in data Parte_2
30 ottobre 2021.
La parte ricorrente, quindi, riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi della signora e cioè e Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 [...]
. Persona_1
Si costituivano in giudizio solo le signore e CP_2 Controparte_1
rimanendo, quindi, il signor contumace e la causa veniva rinviata al Controparte_3
18 aprile 2023 per l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale della parte convenuta.
Il signor , pur non costituendosi in giudizio, proponeva di transigere Controparte_3
la controversia con il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 4.000,00
(quattromila/00); in data 11 ottobre 2022 veniva sottoscritto dalle parti un verbale di conciliazione stragiudiziale, a seguito del quale la parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio soltanto nei confronti del signor con atto depositato nel Controparte_3
fascicolo telematico.
Pertanto, il giudizio è proseguito nei confronti delle signore e CP_2 Controparte_1
, quali eredi della signora
[...] Parte_2
All'udienza del 20 settembre 2022 la difesa di parte resistente non si presentava in udienza ed il Giudice ammetteva le prove richieste dalla parte ricorrente nonché
l'interrogatorio formale della parte convenuta, rinviando all'udienza del 18 aprile 2023 per l'assunzione dei mezzi di prova. All'udienza del 18 aprile 2023 la difesa della parte resistente, previo deposito dell'istanza di remissione in termini, reiterava tale istanza ed il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza.
All'odierna udienza tenutasi mediante lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Ebbene, non sembra essere messo in dubbio tra le parti che la ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in favore della de cuius quanto piuttosto Parte_2
l'inquadramento dato nonché la corresponsione di una retribuzione adeguata alle ore effettivamente svolte.
In particolare, le resistenti hanno chiarito che – contrariamente a quanto indicato nel ricorso introduttivo la ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle 9.30 (spesso anche le 10.00) sino alle 13.00 (quindi, 21 ore settimanali, spesso non completamente lavorate) e solo nel 2019 si sono aggiunte le due ore serali dalle 19 alle 21 (portando il totale orario settimanale a circa 33 ore).
Mentre la ricorrente sostiene di essere tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro:
- dal 1.10.2015 al 31.10 2015, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al sabato compresi, pari a 24 ore settimanali;
- dal 1.11.2015 al 28.2 2017 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 19 alle ore 21 dal lunedì al sabato compresi, pari a 36 ore settimanali;
- dal 1.3.2017 al 19.11 2019 dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 19 alle ore 21 dal lunedì al sabato compresi, pari a 39 ore settimanali.
Parimenti, le resistenti hanno affermato che sulla base delle mansioni concretamente svolte la ricorrente aveva diritto ad un inquadramento nel livello B del CCNL
LAVORO DOMESTICO. In particolare, nell'ambito dell'interrogatorio formale la sig.ra ha Controparte_1
dichiarato quanto segue: sul cap.1) E' vero;
cap.2) Non è proprio così, puliva, accompagnava e cucinava;
cap 3 e 4) All'inizio ha iniziato con 450 perché faceva solo la mattina e poi abbiamo aumentato anche al pomeriggio e poi siamo arrivata a 1000.
Cap. 5) Si mi risulta più o meno questo orario;
a volte sono intervenute anche altre badanti per la sera;
a volte andavo io;
sui cap. 7, e 8) Noi nel darle di più abbiamo incluso anche ferie perché se no non le avremmo dato di più e le abbiamo incluso anche la tredicesima;
e poi a Natale mia madre stava con me dieci gironi e la ricorrente si riposava. Sugli altri capitoli). Il tfr era compreso nella paga mensile perché prendeva più del dovuto;
le domeniche venivano pagate a parte anche qualche straordinario in contanti”.
Ora, al fine di condurre un'indagine sui punti in contestazione tra le parti, risultano senz'altro utili le testimonianze rese nel corso del giudizio.
La teste ha chiarito “Io ho lavorato per la per un breve Tes_1 Parte_2
periodo non ricordo esattamente quando. Io facevo lavori domestici ho assistito la
SI.ra penso nel periodo 2017. Non mi ricordo. Per più di un mese. Io andavo Pt_1
per fare la puntura alla SI.ra . Io le punture sono state prima di sostituire la Pt_2
SI.ra . Quando sono andata c'era la ricorrente che lavorava li, accudiva la Pt_1
SI.ra e faceva le faccende domestiche. Preparavi la colazione, accudivi la SI.ra dopo il pranzo dovevi ritornare: dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 21 (quando ho sostituito la ricorrente). ADR per accudire intendo la dovevi lavare, vestire, preparare colazione, rifare il letto e ordine dentro casa. Il tempo dovevi darlo a lei perché ha bisogno, portarla fuori e praparare pranzo cena e colazione. Dalle 13 fino alle 18,00 stava sola
e penso che venisse la figlia che ogni tanto si affacciava.”
Il teste ha chiarito “Io conosco nel 2018 perché conoscevo Testimone_2 Pt_2
e ci incontravamo per la strada e mi diceva che sto male e ho leucemia e sono Pt_1
andata ad aiutare. Per l'autunno 2018 fino al 2019 fin quando è andata via. Dalle 9 fino a 12 e poi dalle 18,00 fino alle 21 perché dovevi cambiare il pannolone e fare la cena. Io andavo un giorno la mattina e un giorno la sera e mi alternavo con . Io Pt_1
non ho cause contro la SI.ra. io ho aiutato solo che stava male ed era disperata. Pt_1
Bisognava fare le pulizie, polvere, lavare per terra e vedere SI.ra lavare il catetere ed il pannolone e da mangiare. Io ho lavorato inizialmente con la ricorrente nello stesso momento mi faceva vedere cosa c'era da fare”.
La teste ha evidenziato “Sono amica della ricorrente da tempo.Ho Testimone_3
lavorato di fronte a dove lavorava lei a Sant'Oreste. Ci ho lavorato nel 2017; facevo la badante alla signora che stava nel palazzo di fronte. A volte uscivamo con Tes_4
le rispettive signore e la vedevo. Non sono mai entrata dentro a dove lavorava la ricorrente. Io andavo tutti i giorni ma la signora aveva il marito che stava a letto quindi ero fissa. Dormivo anche li. Sarò stata un po' di mesi. Spesso la incontravo la ricorrente per il periodo in cui stavo io. Sentivo urla e strilli della sua signora per esempio.La ricorrente aveva i suoi orari mattina e pomeriggio non so dire di preciso
La potevo incontrare sia di mattina che di pomeriggio. Quando poi è stata male la sua signora e non poteva più uscire. Incontravo solo la ricorrente a fare le spese. Capitava che la vedessi non tutti i giorni”.
Ora a ben vedere, per quanto attiene all'orario superiore lamentato dalla ricorrente, le testimonianze non sono risultate particolarmente precise sul punto.
Mentre le resistenti sostengono che l'orario sarebbe variato nel 2019, la ricorrente evidenzia che vi sarebbe stato un primo aumento nel 2017 ed uno successivo nel 2019.
Ebbene, dalle testimonianze rese non si riesce a comprendere con precisione quando la ricorrente avrebbe iniziato a lavorare anche la sera né tantomeno se tale circostanza sia stata appresa con contezza diretta oppure de relato.
L'unica testimonianza dalla quale è possibile desumere validi ed attendibili elementi di prova è quella della SI.ra nella misura in cui ha chiarito che “Per Testimone_2
l'autunno 2018 fino al 2019 fin quando è andata via dalle 9 fino a 12 e poi dalle 18,00 fino alle 21 perché doveva cambiare il pannolone e fare la cena. Io andavo un giorno la mattina e un giorno la sera e mi alternavo con . Pt_1 Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'aumento orario si sia registrato nell'autunno del 2018 e non nel 2019 come argomentato dalle resistenti e che, pertanto, la ricorrente abbia osservato il seguente orario: dal 1.10.2015 al 01/10/2018 per 24 ore settimanali e dal 01/10/2018 al 19.11 2019 per 36 ore settimanali.
Per quanto attiene l'inquadramento contrattuale si ritiene che le mansioni della ricorrente fossero da qualificarsi come livello B Super del relativo CCNL in forza del quale rientrano in detto livello “a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Per quanto attiene all'indennità sostitutiva di vitto e alloggio richiesto si ritiene che la ricorrente in forza dell'orario su accertato non ne abbia diritto in quanto il relativo
CCNL più volte invocato sul punto prevede: “8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito”.
Parimenti non può darsi riconoscimento alle somme richieste a titolo di lavoro domenicale, ferie e permessi non goduti e lavoro festivo non essendoci prove sufficienti per ritenere che la ricorrente abbia lavorato per tutte le giornate festive indicate né che non abbia goduto di ferie e permessi nella misura asserita.
Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente avrà diritto alle differenze retributive, tredicesima e TFR (detratte le somme già percepite nel corso del rapporto ed a titolo conciliativo) tenendo a mente i seguenti parametri: Livello B Super – CCNL LAVORO
DOMESTICO per 24 ore settimanali sino al 01/10/2018 e 36 ore settimanali dal
01/10/2018 sino al 19/11/2019 per una somma di € 4226,12 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Stante l'accoglimento parziale le spese di lite vengono compensate per la metà.
P.Q.M
Il Tribunale disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta che tra la ricorrente ed la de cuius è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato con Livello B Super – CCNL LAVORO DOMESTICO per 24 ore settimanali dal 01/10/2015 sino al 01/10/2018 e 36 ore settimanali dal
01/10/2018 sino al 19/11/2019 e, per l'effetto, condanna le resistenti in solido a corrispondere in favore della ricorrente la somma di Euro 4.226,12;
2. Rigetta per la restante parte il ricorso;
3. Compensa per la metà le spese di lite;
4. Condanna le resistenti in solido a corrispondere in favore della ricorrente la somma di Euro 657,00 a titolo di compensi di avvocato oltre spese, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, 21/02/2024
Il Giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Roberta Mariscotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 50/2021 pendente tra
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI GENNARO RICO
Ricorrente
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), quali eredi di CodiceFiscale_3 Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antero Ovoli C.F._4
Resistente
Controparte_3
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la signora conveniva in giudizio, Parte_1 avanti il Tribunale di Tivoli, la signora per sentirla condannare al Parte_2
pagamento della somma di euro 30.803,45 previo accertamento del rapporto di lavoro domestico intercorso fra le parti a far data dal 1° ottobre 2015 al 19 novembre 2019.
Il giudizio veniva interrotto per decesso della signora avvenuto in data Parte_2
30 ottobre 2021.
La parte ricorrente, quindi, riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi della signora e cioè e Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 [...]
. Persona_1
Si costituivano in giudizio solo le signore e CP_2 Controparte_1
rimanendo, quindi, il signor contumace e la causa veniva rinviata al Controparte_3
18 aprile 2023 per l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale della parte convenuta.
Il signor , pur non costituendosi in giudizio, proponeva di transigere Controparte_3
la controversia con il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 4.000,00
(quattromila/00); in data 11 ottobre 2022 veniva sottoscritto dalle parti un verbale di conciliazione stragiudiziale, a seguito del quale la parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio soltanto nei confronti del signor con atto depositato nel Controparte_3
fascicolo telematico.
Pertanto, il giudizio è proseguito nei confronti delle signore e CP_2 Controparte_1
, quali eredi della signora
[...] Parte_2
All'udienza del 20 settembre 2022 la difesa di parte resistente non si presentava in udienza ed il Giudice ammetteva le prove richieste dalla parte ricorrente nonché
l'interrogatorio formale della parte convenuta, rinviando all'udienza del 18 aprile 2023 per l'assunzione dei mezzi di prova. All'udienza del 18 aprile 2023 la difesa della parte resistente, previo deposito dell'istanza di remissione in termini, reiterava tale istanza ed il Giudice, a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza.
All'odierna udienza tenutasi mediante lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
Ebbene, non sembra essere messo in dubbio tra le parti che la ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in favore della de cuius quanto piuttosto Parte_2
l'inquadramento dato nonché la corresponsione di una retribuzione adeguata alle ore effettivamente svolte.
In particolare, le resistenti hanno chiarito che – contrariamente a quanto indicato nel ricorso introduttivo la ricorrente lavorava dal lunedì al sabato dalle 9.30 (spesso anche le 10.00) sino alle 13.00 (quindi, 21 ore settimanali, spesso non completamente lavorate) e solo nel 2019 si sono aggiunte le due ore serali dalle 19 alle 21 (portando il totale orario settimanale a circa 33 ore).
Mentre la ricorrente sostiene di essere tenuta all'osservanza, e di fatto ha osservato, il seguente orario di lavoro:
- dal 1.10.2015 al 31.10 2015, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al sabato compresi, pari a 24 ore settimanali;
- dal 1.11.2015 al 28.2 2017 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 19 alle ore 21 dal lunedì al sabato compresi, pari a 36 ore settimanali;
- dal 1.3.2017 al 19.11 2019 dalle ore 9 alle ore 13,30 e dalle ore 19 alle ore 21 dal lunedì al sabato compresi, pari a 39 ore settimanali.
Parimenti, le resistenti hanno affermato che sulla base delle mansioni concretamente svolte la ricorrente aveva diritto ad un inquadramento nel livello B del CCNL
LAVORO DOMESTICO. In particolare, nell'ambito dell'interrogatorio formale la sig.ra ha Controparte_1
dichiarato quanto segue: sul cap.1) E' vero;
cap.2) Non è proprio così, puliva, accompagnava e cucinava;
cap 3 e 4) All'inizio ha iniziato con 450 perché faceva solo la mattina e poi abbiamo aumentato anche al pomeriggio e poi siamo arrivata a 1000.
Cap. 5) Si mi risulta più o meno questo orario;
a volte sono intervenute anche altre badanti per la sera;
a volte andavo io;
sui cap. 7, e 8) Noi nel darle di più abbiamo incluso anche ferie perché se no non le avremmo dato di più e le abbiamo incluso anche la tredicesima;
e poi a Natale mia madre stava con me dieci gironi e la ricorrente si riposava. Sugli altri capitoli). Il tfr era compreso nella paga mensile perché prendeva più del dovuto;
le domeniche venivano pagate a parte anche qualche straordinario in contanti”.
Ora, al fine di condurre un'indagine sui punti in contestazione tra le parti, risultano senz'altro utili le testimonianze rese nel corso del giudizio.
La teste ha chiarito “Io ho lavorato per la per un breve Tes_1 Parte_2
periodo non ricordo esattamente quando. Io facevo lavori domestici ho assistito la
SI.ra penso nel periodo 2017. Non mi ricordo. Per più di un mese. Io andavo Pt_1
per fare la puntura alla SI.ra . Io le punture sono state prima di sostituire la Pt_2
SI.ra . Quando sono andata c'era la ricorrente che lavorava li, accudiva la Pt_1
SI.ra e faceva le faccende domestiche. Preparavi la colazione, accudivi la SI.ra dopo il pranzo dovevi ritornare: dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 21 (quando ho sostituito la ricorrente). ADR per accudire intendo la dovevi lavare, vestire, preparare colazione, rifare il letto e ordine dentro casa. Il tempo dovevi darlo a lei perché ha bisogno, portarla fuori e praparare pranzo cena e colazione. Dalle 13 fino alle 18,00 stava sola
e penso che venisse la figlia che ogni tanto si affacciava.”
Il teste ha chiarito “Io conosco nel 2018 perché conoscevo Testimone_2 Pt_2
e ci incontravamo per la strada e mi diceva che sto male e ho leucemia e sono Pt_1
andata ad aiutare. Per l'autunno 2018 fino al 2019 fin quando è andata via. Dalle 9 fino a 12 e poi dalle 18,00 fino alle 21 perché dovevi cambiare il pannolone e fare la cena. Io andavo un giorno la mattina e un giorno la sera e mi alternavo con . Io Pt_1
non ho cause contro la SI.ra. io ho aiutato solo che stava male ed era disperata. Pt_1
Bisognava fare le pulizie, polvere, lavare per terra e vedere SI.ra lavare il catetere ed il pannolone e da mangiare. Io ho lavorato inizialmente con la ricorrente nello stesso momento mi faceva vedere cosa c'era da fare”.
La teste ha evidenziato “Sono amica della ricorrente da tempo.Ho Testimone_3
lavorato di fronte a dove lavorava lei a Sant'Oreste. Ci ho lavorato nel 2017; facevo la badante alla signora che stava nel palazzo di fronte. A volte uscivamo con Tes_4
le rispettive signore e la vedevo. Non sono mai entrata dentro a dove lavorava la ricorrente. Io andavo tutti i giorni ma la signora aveva il marito che stava a letto quindi ero fissa. Dormivo anche li. Sarò stata un po' di mesi. Spesso la incontravo la ricorrente per il periodo in cui stavo io. Sentivo urla e strilli della sua signora per esempio.La ricorrente aveva i suoi orari mattina e pomeriggio non so dire di preciso
La potevo incontrare sia di mattina che di pomeriggio. Quando poi è stata male la sua signora e non poteva più uscire. Incontravo solo la ricorrente a fare le spese. Capitava che la vedessi non tutti i giorni”.
Ora a ben vedere, per quanto attiene all'orario superiore lamentato dalla ricorrente, le testimonianze non sono risultate particolarmente precise sul punto.
Mentre le resistenti sostengono che l'orario sarebbe variato nel 2019, la ricorrente evidenzia che vi sarebbe stato un primo aumento nel 2017 ed uno successivo nel 2019.
Ebbene, dalle testimonianze rese non si riesce a comprendere con precisione quando la ricorrente avrebbe iniziato a lavorare anche la sera né tantomeno se tale circostanza sia stata appresa con contezza diretta oppure de relato.
L'unica testimonianza dalla quale è possibile desumere validi ed attendibili elementi di prova è quella della SI.ra nella misura in cui ha chiarito che “Per Testimone_2
l'autunno 2018 fino al 2019 fin quando è andata via dalle 9 fino a 12 e poi dalle 18,00 fino alle 21 perché doveva cambiare il pannolone e fare la cena. Io andavo un giorno la mattina e un giorno la sera e mi alternavo con . Pt_1 Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'aumento orario si sia registrato nell'autunno del 2018 e non nel 2019 come argomentato dalle resistenti e che, pertanto, la ricorrente abbia osservato il seguente orario: dal 1.10.2015 al 01/10/2018 per 24 ore settimanali e dal 01/10/2018 al 19.11 2019 per 36 ore settimanali.
Per quanto attiene l'inquadramento contrattuale si ritiene che le mansioni della ricorrente fossero da qualificarsi come livello B Super del relativo CCNL in forza del quale rientrano in detto livello “a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Per quanto attiene all'indennità sostitutiva di vitto e alloggio richiesto si ritiene che la ricorrente in forza dell'orario su accertato non ne abbia diritto in quanto il relativo
CCNL più volte invocato sul punto prevede: “8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito”.
Parimenti non può darsi riconoscimento alle somme richieste a titolo di lavoro domenicale, ferie e permessi non goduti e lavoro festivo non essendoci prove sufficienti per ritenere che la ricorrente abbia lavorato per tutte le giornate festive indicate né che non abbia goduto di ferie e permessi nella misura asserita.
Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente avrà diritto alle differenze retributive, tredicesima e TFR (detratte le somme già percepite nel corso del rapporto ed a titolo conciliativo) tenendo a mente i seguenti parametri: Livello B Super – CCNL LAVORO
DOMESTICO per 24 ore settimanali sino al 01/10/2018 e 36 ore settimanali dal
01/10/2018 sino al 19/11/2019 per una somma di € 4226,12 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Stante l'accoglimento parziale le spese di lite vengono compensate per la metà.
P.Q.M
Il Tribunale disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta che tra la ricorrente ed la de cuius è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato con Livello B Super – CCNL LAVORO DOMESTICO per 24 ore settimanali dal 01/10/2015 sino al 01/10/2018 e 36 ore settimanali dal
01/10/2018 sino al 19/11/2019 e, per l'effetto, condanna le resistenti in solido a corrispondere in favore della ricorrente la somma di Euro 4.226,12;
2. Rigetta per la restante parte il ricorso;
3. Compensa per la metà le spese di lite;
4. Condanna le resistenti in solido a corrispondere in favore della ricorrente la somma di Euro 657,00 a titolo di compensi di avvocato oltre spese, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Tivoli, 21/02/2024
Il Giudice
Roberta Mariscotti