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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8700 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26625 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CARLO GARGANO E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A.M.INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.12.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione preceduta da rituale e Per_1 tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo. L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento ed handicap con connotazione di gravità ex art 3 comma 3 Legge 104/92; e la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento delle invocate prestazioni. Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P.. Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica. Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da non determinare nella stessa una invalidità utile ai fini della concessione delle prestazioni richieste. Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice. Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Nel merito la domanda attrice non è fondata. Il ctu ha così chiarito: “….In risposta ai quesiti posti ed alle Per_1 osservazioni contenute nel ricorso presentato dall'avvocato Carlo Gargano, si rappresenta quanto segue: In primo luogo, si rileva che le patologie evidenziate erano già presenti alla data di inoltro della domanda amministrativa. Esse corrispondono alle stesse infermità riportate nella relazione tecnica che lo scrivente ha depositato nella fase di ATP. In merito all'aggravamento dedotto dal difensore del ricorrente, si precisa che, per quanto riguarda la cardiopatia, dallo studio eseguito risulta una situazione sostanzialmente immodificata. In assenza di fenomeni clinici di rilievo, in particolare di angor e dispnea, la condizione resta riconducibile ad una seconda classe funzionale NYHA, quindi, ad una forma di entità moderata, pertanto, del tutto priva di incidenza sull'autonomia personale. Analoghe considerazioni valgono per la patologia vascolare toracica, in assenza di criticità a carico della protesi endovascolare precedentemente impiantata, così come per la malattia osteoarticolare, della quale non viene descritto alcun peggioramento. Allo stesso modo, per quanto attiene alla cerebropatia, nonostante la permanenza di fenomeni ostruttivi a carico dei vasi sopraortici, non risultano alterazioni significative dei flussi ematici cerebrali né sono descritti sintomi clinici che possano suggerire il peggioramento dell'encefalopatia ipossica da cui il signor è affetto. Diversamente, gli accertamenti esibiti Pt_1 rilevano la comparsa di una ipertrofia prostatica di frequente riscontro nell'anziano che rappresenta una patologia benigna di scarso rilievo e, soprattutto, un peggioramento della preesistente malattia aterosclerotica per l'interessamento degli arti inferiori da parte di fenomeni occlusivi, solo in parte emendati da circoli collaterali, in presenza di varicosità reticolari e teleangectasie. Dall'esame della suddetta documentazione, in assenza di elementi clinici significativi, è da ritenere che il peggioramento determinato dall'evoluzione di tale patologia sia del tutto ininfluente ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, in quanto non sono riscontrabili elementi tali da giustificare una perdita dell'autonomia personale, per cui non appare possibile modificare il giudizio precedentemente espresso”. Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione. Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico. Val la pena ricordare, peraltro, che le conclusioni cui è giunto il ctu del giudizio di opposizione sono confermative di quelle già espresse dallo stesso in precedenza. Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Napoli, 25.11.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Stefania BORRELLI)