TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PE CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1888 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 10 Settembre 2025, vertente
TRA
(C.F.: nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 01.06.1969, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fortunato Cicciù, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla Via Caserma Trav. Priv. N.7, ha eletto domicilio
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria il 27.09.1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Battaglia, presso il cui studio
1 in Reggio Calabria, alla via Argine Dx Calopinace n.20, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 settembre 2025 i procuratori delle parti chiedevano l'emissione della sentenza parziale sulla questione di stato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
entrambe le parti chiedevano, altresì, la pronuncia in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti e alle richieste istruttorie.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
assumendo che:
[...]
-il 15.06.1991 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati 4 figli: (25.03.1992), Per_1
PE (26.05.1994), (15.11.2000) e (05.09.2013) Per_2 Per_3
ancora minorenne;
2 -con sentenza n.512/2024, depositata il 15.04.2024, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi, a seguito di accettazione di proposta conciliativa del Giudice.
Sulla scorta di tali premesse, essendosi la predetta condizione di separazione protratta ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
chiedeva, altresì, che la figlia minore venisse affidata ad Per_3
entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna;
chiedeva, poi, che venisse posto a suo carico un assegno pari ad euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia da versare alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
formulava, infine, domanda di revoca dell'assegno a titolo di mantenimento per la previsto nella misura di 200,00 euro, essendo la CP_1
stessa potenzialmente capace di inserirsi nel mondo del lavoro;
quanto alla casa coniugale, chiedeva che rimanesse assegnata alla moglie per potervi abitare unitamente alla figlia minore.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M., che vi apponeva il visto in data 21/11/2024.
3 Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dalla controparte, assumeva che non vi fossero i presupposti per richiedere la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in proprio favore.
Aderiva, pertanto, alla richiesta di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente, chiedeva che le venisse corrisposto un assegno divorzile nella misura di 500,00 euro mensili, di disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, con diritto di visita del così come nei termini invocati in ricorso dal ricorrente e Pt_1
di disporre che il padre versasse alla figlia, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di 300,00 euro mensili, indicizzati
ISTAT.
All'udienza del 10 settembre 2025, tenutasi davanti al Giudice delegato, entrambe le parti, presenti personalmente, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi, fornendo delle precisazioni in ordine ai rapporti intercorrenti tra ciascuno dei genitori e la figlia minore e sulle rispettive condizioni economiche;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, entrambe le parti chiedevano che venisse emessa sentenza parziale sulla sola questione di stato, precisando le conclusioni sul punto.
4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e appare meritevole di Controparte_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza parziale n.
926/2023, pubblicata il 07.07.2023, con la quale è stata dichiarata la separazione personale consensuale, essendo,
d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, più di dodici mesi dall'intervenuta predetta pronuncia, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
5 Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 06.05.2015
n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
15.06.1991 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.312 parte 2 serie A, U. 1, anno 1991.
Ed allora, alla stregua delle considerazioni che precedono, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non resta che rimettere le parti davanti al giudice delegato per il prosieguo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da Pt_1
nei confronti di con ricorso
[...] Controparte_1
depositato il 22.07.2024, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15.06.1991 tra e , il cui atto risulta iscritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria al n.312 parte 2, U.1, serie A anno 1991;
6 -dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.09.2025
Il Giudice rel. Est. dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. PE Campagna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. PE CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1888 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 10 Settembre 2025, vertente
TRA
(C.F.: nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria il 01.06.1969, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fortunato Cicciù, presso il cui studio in
Reggio Calabria, alla Via Caserma Trav. Priv. N.7, ha eletto domicilio
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria il 27.09.1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Battaglia, presso il cui studio
1 in Reggio Calabria, alla via Argine Dx Calopinace n.20, ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 10 settembre 2025 i procuratori delle parti chiedevano l'emissione della sentenza parziale sulla questione di stato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
entrambe le parti chiedevano, altresì, la pronuncia in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti e alle richieste istruttorie.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
assumendo che:
[...]
-il 15.06.1991 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale erano nati 4 figli: (25.03.1992), Per_1
PE (26.05.1994), (15.11.2000) e (05.09.2013) Per_2 Per_3
ancora minorenne;
2 -con sentenza n.512/2024, depositata il 15.04.2024, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi, a seguito di accettazione di proposta conciliativa del Giudice.
Sulla scorta di tali premesse, essendosi la predetta condizione di separazione protratta ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
chiedeva, altresì, che la figlia minore venisse affidata ad Per_3
entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna;
chiedeva, poi, che venisse posto a suo carico un assegno pari ad euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia da versare alla moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
formulava, infine, domanda di revoca dell'assegno a titolo di mantenimento per la previsto nella misura di 200,00 euro, essendo la CP_1
stessa potenzialmente capace di inserirsi nel mondo del lavoro;
quanto alla casa coniugale, chiedeva che rimanesse assegnata alla moglie per potervi abitare unitamente alla figlia minore.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M., che vi apponeva il visto in data 21/11/2024.
3 Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dalla controparte, assumeva che non vi fossero i presupposti per richiedere la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in proprio favore.
Aderiva, pertanto, alla richiesta di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente, chiedeva che le venisse corrisposto un assegno divorzile nella misura di 500,00 euro mensili, di disporre l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di lei, con diritto di visita del così come nei termini invocati in ricorso dal ricorrente e Pt_1
di disporre che il padre versasse alla figlia, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di 300,00 euro mensili, indicizzati
ISTAT.
All'udienza del 10 settembre 2025, tenutasi davanti al Giudice delegato, entrambe le parti, presenti personalmente, insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi, fornendo delle precisazioni in ordine ai rapporti intercorrenti tra ciascuno dei genitori e la figlia minore e sulle rispettive condizioni economiche;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, entrambe le parti chiedevano che venisse emessa sentenza parziale sulla sola questione di stato, precisando le conclusioni sul punto.
4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e appare meritevole di Controparte_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza parziale n.
926/2023, pubblicata il 07.07.2023, con la quale è stata dichiarata la separazione personale consensuale, essendo,
d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, più di dodici mesi dall'intervenuta predetta pronuncia, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
5 Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 06.05.2015
n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
15.06.1991 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.312 parte 2 serie A, U. 1, anno 1991.
Ed allora, alla stregua delle considerazioni che precedono, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non resta che rimettere le parti davanti al giudice delegato per il prosieguo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da Pt_1
nei confronti di con ricorso
[...] Controparte_1
depositato il 22.07.2024, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15.06.1991 tra e , il cui atto risulta iscritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria al n.312 parte 2, U.1, serie A anno 1991;
6 -dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.09.2025
Il Giudice rel. Est. dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. PE Campagna
7