Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
24/06/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11436/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to MICALI FRANCESCO giusta procura in Parte_1
atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to Pier Luigi Tomaselli Controparte_1
( - p.e.c. t ) per procura C.F._1 Email_1
generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino Persona_1
(RM)
resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATP
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5.12.2024 la ricorrente esponeva che in data 26 settembre 2023 inoltrava domanda alla Commissione Medica dell'ASL di Catania per l'accertamento degli stati di
1
In data 31.1.2024 il Collegio sanitario in parola, dopo averla esaminata, la giudicava “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 9% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88 – percentuale 67%”.
Essendo la prefata decisione basata su un errata valutazione della effettiva condizione di salute della ricorrente, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.445-bis c.p.c.
IL C.T.U. nominato confermava il giudizio espresso dalla Commissione dell'ASL, riconoscendola invalida in misura del 67%, con esclusione del diritto all'assegno di invalidità.
Considerato che la consulenza era incompleta ed imprecisa in quanto il giudizio medico-legale che esprimeva appariva inadeguato rispetto alle reali condizioni di salute dell'odierna ricorrente;
che con riferimento alle patologie diagnosticate, ricorrevano i presupposti per il positivo accertamento dei requisiti della prestazione richiesta:
chiedeva:
“in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra Parte_2
è tale da integrare i presupposti sanitari di invalidità civile al 74% ai sensi e per gli effetti
[...]
della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate.
Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta (assegno di invalidità civile) con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda”.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.
Si costituiva l' con memoria del 28.2.2025 e contestava la prospettazione avversaria. CP_1
Disposta la rinnovazione della CTU;
depositata la relazione;
disposta la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note autorizzate depositate da parte ricorrente;
la causa viene definita nei termini che seguono.
_____________
2 Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, considerate le ragioni espresse da parte ricorrente, è stato disposto l'espletamento di non nuova consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il ricorso in opposizione deve ritenersi infondato.
Come si evince dalla relazione anche del C.T.U. nominato nella presente sede, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Il CTU ha infatti concluso nel seno che la ricorrente è affetta da un quadro patologico consistente in
“Poliartropatia: spondilodiscoartrosi (C3-C4, C5-C6, C7-T1) e coxo-gonatrosi a moderata incidenza funzionale;
Cardiovalvulopatia I^ Cl. Funzionale N.Y.H.A.; Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
3 La Sig.ra ( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._2
26.08.1959, residente in [...] ed ivi domiciliata è dunque invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura <74% e più precisamente in misura pari a 68% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese di consulenza piuttosto vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' . CP_1
Catania il 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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