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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1651/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
4.9.2023
da
, Parte_1
- opponente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati MARCHESI ELENA e FEDERICA GEI, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trieste, via San
Lazzaro, n. 15
con tro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- opposta –
rappresentata e difesa dagli Avvocati ROTELLA LAMBERTO e PICCIN DANILA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Div. Nino Nannetti 81 - Vittorio Veneto ( T V)
OG GET TO: Rap port o di agenzi a e al t r i r appor t i di col l abor azi one ex ar t . 409, n. 3
c.p.c..
1 CO NC LU SIO NI
Per l'opponente:
In via principale di merito
- dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 387/2023, emesso nei confronti del dott. in data 19/07/2023 per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
In via subordinata di merito
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa ripetizione della somma di € 29.000,00 e per l'effetto condannare . al pagamento delle somme Controparte_2
trattenute in compensazione a titolo di provvigioni e quantificata oggi in € 6.920,26 o altra maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa per le ragioni esposte in narrativa;
In via riconvenzionale
- accertare e dichiarare il diritto del dott. ad ottenere da parte di Pt_1 Controparte_2
. il pagamento delle somme non percepite nel corso del rapporto a titolo di importi
[...]
fissi previsti nell'incarico dd. 01/05/2018 e quindi condannare Controparte_2
al pagamento della somma quantificata in € 22.840,00 o altra maggiore e/o minor somma
[...]
che verrà accertata in corso di causa per le ragioni esposte in narrativa
- accertare e dichiarare il diritto del dott. ad ottenere il pagamento delle somme maturate Pt_1
a titolo di provvigioni dirette ed indirette per i suoi ruoli di agente, Group Manager e Area Manager,
che verranno quantificate in corso di causa all'esito della verifica della documentazione richiesta con istanza di esibizione e per l'effetto condannare a quanto risulterà non essere stato riconosciuto a tale titolo
- accertare e dichiarare il diritto del dott. ad ottenere il pagamento delle somme maturate Pt_1
a titolo di provvigioni per i finanziamenti erogati con la sua mediazione con Banca Monte dei
Paschi di Siena e per l'effetto condannare al Controparte_2
pagamento della somma di € 146.247,81 o altra maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa con vittoria di spese, anche relative alla pregressa fase sommaria
Per l'opposta:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
2 respingersi per i motivi esposti in narrativa l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte,
in quanto infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermarsi il d.i. opposto del Tribunale di
Venezia n. 387/2023 per cui è causa
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, Parte_2
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie e/o di revoca del decreto ingiuntivo opposto limitarsi gli importi spettanti al dr. al 2020 e a quanto verrà ex adverso provato in corso Pt_1
di causa accertati gli importi spettanti a per cui è causa, e fatte le eventuali Controparte_2
dovute compensazioni dare/avere tra le parti, condannarsi l'opponente dr. a Parte_1
pagare a la somma di imponibili € 22.079,74, o in subordine, Controparte_2
salvo gravame, la diversa somma da accertarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 387/2023 Parte_1
Contr notificatogli da (di seguito: , con il quale gli si intimava Controparte_3
il pagamento di € 22.079,74 per provvigioni allo stesso versate ed asseritamente non maturate.
Sosteneva in primo luogo la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, premesso che tra le parti era intercorso dal 17.7.2017 contratto di agenzia per la vendita di prodotti “retail” con connesso incarico di Group Manager e dall'1.5.2018 di
Area Manager, per il quale era concordato un compenso fisso mensile di € 4.000,00 ed un rimborso spese forfetario di € 750,00 mensili, deduceva che in assenza di formali modifiche di
Contr quanto pattuito non potesse mutare le condizioni economiche, considerando parte delle somme erogate come anticipazioni, irrilevanti le indicazioni contenute nelle fatture. Quindi,
Contr considerato che aveva corrisposto per l'attività di Area Manager un compenso inferiore rispetto al dovuto e nulla per il periodo da novembre 2020 nonostante il rapporto fosse cessato
Contr il 3.3.2021, sosteneva che fosse a dovergli la differenza rispetto al compenso
3 originariamente pattuito (per € 22.840,00), oltre che le provvigioni spettanti indicate dalla stessa
Contr (per € 6.920,26) ed a quelle dovute per le pratiche intermediate in affiancamento ad alcuni colleghi ( e (per € 146.247,81). Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Contr Costituendosi in giudizio la società sosteneva la legittimità formale e sostanziale del decreto ingiuntivo opposto, con il quale si intimava la restituzione di importi corrisposti come
“anticipo provvigionale” soggetti a conguaglio per il caso del mancato raggiungimento del budget, non avvenuto, a seguito di rideterminazione del compenso originariamente pattuito nel contratto di Area Manager del maggio 2018 ma solo per 12 mesi. Negava inoltre la debenza sia dell'importo fisso che di quello correlato al raggiungimento del budget per il periodo successivo al recesso dell'agente, avvenuto nel dicembre 2020. In ordine alle provvigioni, deduceva di avere conteggiato a suo favore compensandole con l'importo da restituire quelle indicate negli e/c e la non debenza di ulteriori compensi per il suo intervento a supporto di colleghi.
Concludeva dunque come indicato in epigrafe, istando per la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto
Concessa la provvisoria esecutività come da ordinanza del 3.1.2024 in relazione all'importo di € 16.079,74 oltre accessori, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze e – discussa sull'an anche attraverso memorie autorizzate - CTU contabile, al cui esito perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § § § §
Contr Il decreto ingiuntivo opposto è riferito a somme che ha versato al a suo dire Pt_1
indebitamente in relazione all'incarico di Area Manager, in particolare da febbraio 2020 a novembre 2020.
Il contratto in questione (doc. 4 opponente), del maggio 2018, attribuiva al - che Pt_1
Contr all'epoca già era agente di (doc. 2 opponente) e General Manager (doc. 3 opponente) -,
incarico di coordinamento e formazione di specifici collaboratori nell'ambito di vasta area comprendente Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria per la stessa durata del contratto di agenzia. Il compenso quale Area Manager veniva ivi pattuito in un fisso
4 mensile di € 4.000,00 lordi ed un rimborso spese forfetario di € 750,00, importo pacificamente aggiuntivo rispetto alle cd. “over” ovvero alle provvigioni aggiuntive sulle attività svolte dai propri collaboratori. In contratto si precisava la spettanza dell'importo di € 4.000,00 + € 750,00
“a decorrere dalla data del 1 maggio 2018 e per i successivi 12 mesi….”, precisandosi altresì
che “tale compenso fisso potrà essere rinnovato esclusivamente in via esplicita, tramite comunicazione scritta da parte di a mezzo raccomandata AR Controparte_2
o PEC…..”.
L'importo in questione venne comunque corrisposto al anche dopo maggio 2019, Pt_1
in assenza di alcuna modifica contrattuale, fino a gennaio 2020 (cfr. fattura 1 del 2020, riferita a dicembre 2019).
Contr A far data da febbraio 2020 tuttavia proponeva per gli Area Manager una remunerazione fissa mensile di € 1.500,00 ed un importo variabile legato ai volumi di budget di € 2.900,00 (doc. 5 opponente). Tale modifica non venne formalizzata in un testo sottoscritto
Contr anche dal , il quale però la accettò con mail del 9.2.2020 (doc. 7 e, da febbraio Pt_1
2020 (quindi con riferimento alla mensilità di gennaio 2020), emise fatture in cui riportava importo di € 2.900,00 quale “anticipo provvigionale gennaio 2020” e di € 1.500,00 quale “fisso mensile” (doc. 8 opponente). Tali importi gli sono stati pagati per tutte le successive mensilità,
fino a novembre 2020 (confronti fattura n. 30/2020, riferita ad ottobre 2020); tutti i rapporti contrattuali risultano poi cessati per effetto della risoluzione del dal contratto di Pt_1
agenzia in data 3.12.2020, con efficacia dal 3.3.2021 (docc. 12 e 13 opponente).
Contr Ora con il decreto ingiuntivo opposto chiede in restituzione l'importo dello “anticipo provvigionale gennaio 2020”, in realtà riferito al compenso variabile legato al budget previsto con le comunicazioni di febbraio 2020, versato da febbraio a novembre 2020.
Contr La tesi dell'opponente per cui anche dopo dicembre 2019 avrebbe dovuto continuare ad erogargli il compenso come pattuito nel contratto originario di Area Manager non è
condivisibile. Ivi infatti si prevedeva esplicitamente che il compenso di € 4.000,00 di fisso mensile ed € 750,00 di rimborso forfetario mensile avrebbe riguardato solo un periodo di 12
5 mesi, salvo rinnovo esplicito con comunicazione da inviare tramite raccomandata o PEC. Il che significa che parte resistente aveva facoltà di modificare il compenso, come avvenuto a febbraio
2020, e del resto il pur non avendo mai sottoscritto una modifica contrattuale a questo Pt_1
proposito ha comunque accettato la proposta fatta dalla committente, con la sintetica ma chiara mail del 9.2.2020, e coerentemente da quel momento ha inviato fatture indicando il minore
Contr importo fisso e l'importo variabile così come prospettato da sulla premessa di un'attività
che nel corso del 2019 si era rivelata meno redditizia rispetto a quanto previsto dalla proprietà.
Contr Né assume rilevanza a favore dell'opponente la circostanza che prima del novembre 2020
non abbia mai operato conguagli rispetto al cd. “anticipo provvigionale” nonostante questo fosse legato a budget trimestrali, in quanto si prevedeva che l'eventuale mancato raggiungimento del budget nel singolo trimestre avrebbe comunque consentito l'erogazione del compenso variabile in caso di raggiungimento di un budget cumulativo nel trimestre successivo
Contr ( è disponibile ad erogare l'anticipo provigionale per ogni mese fino al consolidamento
del trimestre. Se il risultato è raggiunto alla fine del trimestre anche il variabile viene
trasformato in consolidato alla fine di ogni trimestre. Se non si raggiunge nel trimestre, non è
perso, si può recuperare sempre nel successivo o successivi fino a fine anno”.).
Quindi, deve ritenersi che da gennaio 2020 al quale Area Manager fosse dovuto Pt_1
non il compenso originariamente previsto nel contratto del maggio 2018, bensì l'importo mensile fisso di € 1.500,00 e quello variabile legato al raggiungimento del budget di € 2.900,00.
Con riferimento al momento di operatività della modifica contrattuale riferita al compenso,
non è applicabile il disposto dell'art. 2 AEC, che richiede un preavviso pari a quello stabilito per la risoluzione del rapporto a fronte di modifiche che impattino sulla misura delle provvigioni dovute per oltre il 20%: la norma collettiva riguarda gli agenti e le provvigioni, non il personale cui sono assegnati incarichi di coordinamento aggiuntivi ed il relativo compenso. Al Pt_1
come agente non sono state mutate le condizioni economiche né sono venute meno o state ridotte le cd. over, cioè le provvigioni maturate sugli affari posti in essere dai suoi collaboratori.
6 L'importo variabile di € 2.900,00 che è stato versato non risultava peraltro dovuto, in quanto come emerso dalla CTU il non ha raggiunto il budget assegnato né valutato Pt_1
complessivamente il 2020, né in relazione ai singoli trimestri.
A questo proposito occorre considerare che nel contratto di Area Manager al Pt_1
veniva affidata attività di coordinamento rispetto a specifici collaboratori, individuati in apposito elenco allegato al contratto (punto 7 del contratto ed allegato sub 1 doc. opponente),
per cui la verifica del raggiungimento del budget è stata condotta solo in relazione a detta rete vendite, cui del resto si faceva anche riferimento nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
Analogamente, i budget assegnati nel contratto di maggio 2018 facevano riferimento a contratti conclusi dai soli collaboratori coordinati dal . Pt_1
Da ciò l'obbligo di restituzione dell'importo azionato nei suoi confronti nel decreto ingiuntivo.
Contr Per contro risulta documentalmente che non ha corrisposto al in relazione al Pt_1
periodo da novembre 2020 neppure l'importo fisso di € 1.500,00 mensili, che invece era dovuto fino alla cessazione del rapporto in data 3 marzo 2021 (si veda il doc. 13 opponente), per cui all'opponente avrebbero dovuto spettare in relazione a questo periodo € 6.000,00. Sicuramente
è dovuto il fisso mensile di € 1.500,00 per le mensilità di novembre e dicembre 2020; si reputano peraltro dovute al anche le mensilità di gennaio e febbraio 2021, relative a periodo nel Pt_1
quale il contratto di Area Manager era ancora operativo (essendo legato al contratto di agenzia),
nonostante gli accordi di modifica contrattuale del febbraio 2020 si riferissero al solo anno
Contr 2020: escluderle significherebbe ammettere che potesse non solo modificare il compenso per l'attività di Area Manager, ma anche completamente annullarlo, nonostante l'attività
aggiuntiva a quella di agente e di General Manager obiettivamente richiesta, in assenza peraltro di un limite temporale preciso stabilito per le nuove condizioni economiche. Conclusione che striderebbe non solo con il principio di corrispettività delle prestazioni, ma anche con il comportamento adottato dalle parti le quali hanno sempre ritenuto di compensare l'attività di
7 Area Manager, e questo anche nel periodo da maggio 2019 a dicembre 2019 nonostante la scadenza della pattuizione relativa al compenso di € 4.000,00 + € 750,00.
Quanto al mancato pagamento a favore del di ulteriori provvigioni, le pretese di Pt_1
cui al ricorso in opposizione sono infondate in quanto:
- non vi è alcuna specifica deduzione né prova della debenza a favore del per Pt_1
provvigioni non pagate per la propria attività di agente o di General Manager, mentre
Contr ha documentato di aver tenuto conto delle provvigioni indicate negli e/c nel determinare la somma concretamente azionata nel decreto ingiuntivo, operando le dovute compensazioni;
- alcun importo aggiuntivo è dovuto al per il suo intervento a supporto di altri Pt_1
agenti per le pratiche di mutuo presso Montepaschi: l'istruttoria ha sì consentito di provare che in talune occasioni il suo intervento ha permesso la conclusione di affari a
Contr favore di poiché alcuni agenti non erano accreditati presso detto istituto di credito
– in queste occasioni il ha firmato la documentazione necessaria ed in taluni Pt_1
casi si è recato personalmente presso l'istituto di credito e dal notaio –, ma l'incarico,
l'istruzione della pratica ed il rapporto con il cliente rimanevano comunque in capo all'agente, di tal che deve ritenersi che la conclusione dell'affare sia “da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta” (cfr. art. 1748, co. 3, c.c.), circostanza che rendeva lecita l'assegnazione dell'intera provvigione al solo agente. In questo senso è
esplicito anche il punto 7 del contratto di agenzia del (doc. 2 opponente), Pt_1
laddove al punto 7.4 prevede il diritto a provvigione “a prescindere dalla quantità e qualità dell'attività prestata” solo a fronte di finanziamenti/contratti “promossi …. verso clienti dallo stesso procurati, e per i quali …. abbia fornito tutta la documentazione e informazioni richieste dalla preponente o dall'Ente Erogante”.
In conclusione, operata la compensazione atecnica tra i reciproci crediti, Parte_1
Contr
va condannato a restituire a l'importo di € 16.079,74, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda stragiudiziale al saldo.
8 Il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato, essendo stato emesso per importo superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Si dà atto che, secondo quanto concordemente dichiarato dai procuratori, l'importo dovuto in quanto già oggetto di ordinanza di concessione della provvisoria esecutività è già stato in parte pagato dal , sulla base di accordo di rateizzazione intervenuto tra le parti. Pt_1
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di un terzo, e per il residuo sono poste in capo all'opponente per la sua prevalente soccombenza, per l'importo di cui al dispositivo;
si confermano in capo all'opponente anche le spese di CTU, per l'importo già
oggetto di liquidazione provvisoria, attesa l'infondatezza della prospettazione che è stato necessario vagliare attraverso detto strumento istruttorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a restituire alla società opposta l'importo di € Parte_1
16.079,74, oltre interessi legali dalla domanda stragiudiziale al saldo.
- rigetta le ulteriori domande di cui al ricorso in opposizione;
- compensa per un terzo le spese di lite, e condanna l'opponente a rifondere alla società
opposta le residue spese di lite, quantificate in € 5.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 21/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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