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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19123/2024, decisa all'udienza di discussione del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Patrizia Comite;
ATTORE
E
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_2
n. 8;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso che aveva concesso in locazione ad uso abitativo con contratto a Parte_1
decorrere dal 01.05.2018 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 6
(serie 3T, numero 5810, codice identificativo: ), a l'immobile CodiceFiscale_3 CP_1
sito in Milano (MI), alla Via Cascina Barocco n. 8, riportato in catasto al Foglio 420, Mappale 42,
Subalterno 16, Categoria A/3, per la durata di anni tre dal 01.05.2018 al 30.04.2021, con rinnovazione tacita alla prima scadenza per un periodo di ulteriori due anni, salva la facoltà di disdetta da parte del locatore nelle ipotesi previste dall'art. 3 comma 1 della Legge 431/98, da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi mediante l'invio di raccomandata, che veniva pattuito un canone annuo di € 6.000,00
pagina 1 di 4 da corrispondersi in 12 rate eguali anticipate di € 500,00, ciascuna con scadenza al giorno primo di ogni mese, oltre € 200,00 mensili salvo conguaglio per oneri accessori, che era stato consegnato un deposito cauzionale di € 1.000,00 da restituire al termine della locazione, che il mancato pagamento anche di una sola rata del canone costituiva in mora il conduttore, che il contratto di locazione, scaduto in data 30.04.2021, veniva rinnovato per ulteriori due anni, con nuova scadenza fissata il 30.04.2023,
che con raccomandata del 24.10.2022 aveva comunicato formale disdetta del contratto di locazione e chiesto la restituzione dell'appartamento, senza esito, che la conduttrice aveva altresì omesso il pagamento delle mensilità di canoni ed oneri accessori di ottobre, novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, per un totale complessivo di € 3.500,00, che si riservava ogni azione in separata sede per il danno al campanello della porta e per la modifica senza autorizzazione alla porta finestra della cucina, intimava a lo sfratto per finita locazione convenendola nel contempo in giudizio CP_1
per la relativa convalida, e nel merito, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426
c.p.c., accertare e dichiarare la morosità di non scarsa importanza e, per l'effetto, risolvere il contratto di locazione per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. con emissione del decreto ingiuntivo.
Disposto il mutamento del rito sul rilievo che la disdetta era stata comunicata tardivamente, con memoria depositata nel rispetto del termine concesso lamentava la Parte_1
persistente morosità della conduttrice pari ad € 6.000,00 ed insisteva nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni, oltre interessi.
All'esito della notifica della memoria integrativa e dell'ordinanza di mutamento del rito, CP_1
restava contumace.
All'udienza di discussione del 12.02.2025 causa viene decisa.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate
– Ufficio Territoriale di Milano 6 (serie 3T, numero 5810, codice identificativo:
), ha concesso in locazione ad uso abitativo a CodiceFiscale_3 Parte_1 CP_1
l'immobile sito in Milano (MI), alla Via Cascina Barocco n. 8, riportato in catasto al Foglio
[...]
420, Mappale 42, Subalterno 16, Categoria A/3, per un canone annuo di € 6.000,00, da corrispondere pagina 2 di 4 rate anticipate di € 500,00, ciascuna con scadenza al giorno primo di ogni mese, oltre oneri accessori pari ad € 200,00 mensili salvo conguaglio.
Tanto premesso, la domanda di risoluzione per inadempimento prospettata in citazione e coltivata nella memoria integrativa é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone e degli oneri accessori da ottobre 2023, in difetto di prova del pagamento da parte della conduttrice, gravata dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., per cui supera abbondantemente il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione per morosità del contratto e la convenuta dev'essere condannata di pagamento di € 11.900,00 oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni e degli oneri accessori azionati all'attualità, dovendosi ritenere che la domanda di condanna al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato sia implicitamente contenuta in quella originaria,
oltre interessi sino al soddisfo.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento della convenuta, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 14.03.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 14.03.2025
- Condanna al pagamento di € 11.900,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri CP_1
accessori maturati all'attualità oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 240,00 per esborsi ed € 1701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 4 Milano, 12 febbraio 2025.
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19123/2024, decisa all'udienza di discussione del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Patrizia Comite;
ATTORE
E
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_2
n. 8;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso che aveva concesso in locazione ad uso abitativo con contratto a Parte_1
decorrere dal 01.05.2018 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Milano 6
(serie 3T, numero 5810, codice identificativo: ), a l'immobile CodiceFiscale_3 CP_1
sito in Milano (MI), alla Via Cascina Barocco n. 8, riportato in catasto al Foglio 420, Mappale 42,
Subalterno 16, Categoria A/3, per la durata di anni tre dal 01.05.2018 al 30.04.2021, con rinnovazione tacita alla prima scadenza per un periodo di ulteriori due anni, salva la facoltà di disdetta da parte del locatore nelle ipotesi previste dall'art. 3 comma 1 della Legge 431/98, da comunicarsi con preavviso di almeno sei mesi mediante l'invio di raccomandata, che veniva pattuito un canone annuo di € 6.000,00
pagina 1 di 4 da corrispondersi in 12 rate eguali anticipate di € 500,00, ciascuna con scadenza al giorno primo di ogni mese, oltre € 200,00 mensili salvo conguaglio per oneri accessori, che era stato consegnato un deposito cauzionale di € 1.000,00 da restituire al termine della locazione, che il mancato pagamento anche di una sola rata del canone costituiva in mora il conduttore, che il contratto di locazione, scaduto in data 30.04.2021, veniva rinnovato per ulteriori due anni, con nuova scadenza fissata il 30.04.2023,
che con raccomandata del 24.10.2022 aveva comunicato formale disdetta del contratto di locazione e chiesto la restituzione dell'appartamento, senza esito, che la conduttrice aveva altresì omesso il pagamento delle mensilità di canoni ed oneri accessori di ottobre, novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, per un totale complessivo di € 3.500,00, che si riservava ogni azione in separata sede per il danno al campanello della porta e per la modifica senza autorizzazione alla porta finestra della cucina, intimava a lo sfratto per finita locazione convenendola nel contempo in giudizio CP_1
per la relativa convalida, e nel merito, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426
c.p.c., accertare e dichiarare la morosità di non scarsa importanza e, per l'effetto, risolvere il contratto di locazione per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. con emissione del decreto ingiuntivo.
Disposto il mutamento del rito sul rilievo che la disdetta era stata comunicata tardivamente, con memoria depositata nel rispetto del termine concesso lamentava la Parte_1
persistente morosità della conduttrice pari ad € 6.000,00 ed insisteva nella domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni, oltre interessi.
All'esito della notifica della memoria integrativa e dell'ordinanza di mutamento del rito, CP_1
restava contumace.
All'udienza di discussione del 12.02.2025 causa viene decisa.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate
– Ufficio Territoriale di Milano 6 (serie 3T, numero 5810, codice identificativo:
), ha concesso in locazione ad uso abitativo a CodiceFiscale_3 Parte_1 CP_1
l'immobile sito in Milano (MI), alla Via Cascina Barocco n. 8, riportato in catasto al Foglio
[...]
420, Mappale 42, Subalterno 16, Categoria A/3, per un canone annuo di € 6.000,00, da corrispondere pagina 2 di 4 rate anticipate di € 500,00, ciascuna con scadenza al giorno primo di ogni mese, oltre oneri accessori pari ad € 200,00 mensili salvo conguaglio.
Tanto premesso, la domanda di risoluzione per inadempimento prospettata in citazione e coltivata nella memoria integrativa é fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione del canone e degli oneri accessori da ottobre 2023, in difetto di prova del pagamento da parte della conduttrice, gravata dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., per cui supera abbondantemente il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione per morosità del contratto e la convenuta dev'essere condannata di pagamento di € 11.900,00 oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni e degli oneri accessori azionati all'attualità, dovendosi ritenere che la domanda di condanna al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato sia implicitamente contenuta in quella originaria,
oltre interessi sino al soddisfo.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento della convenuta, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 14.03.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità della conduttrice;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 14.03.2025
- Condanna al pagamento di € 11.900,00 a titolo di canoni di locazione ed oneri CP_1
accessori maturati all'attualità oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 240,00 per esborsi ed € 1701,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 4 Milano, 12 febbraio 2025.
Il giudice
Antonio Sammarro
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