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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2709/2024, pubblicata il 5 luglio 2024, iscritto al n. 4386/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA la (c.f.: , in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante p.t., con sede in Terni, Via A. Bartocci 22, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Muzi del Foro di Terni (c.f. ) APPELLANTE C.F._1
E
la (c.f.: ,, con sede legale in Parete (CE), alla P.zza CP_1 P.IVA_2
Garibaldi n. 5, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Federica Saetta (c.f. , APPELLATA C.F._2
NONCHE'
( ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(c.f.: ); (c.f.: ) e C.F._4 Parte_2 C.F._5 [...]
(c.f.: APPELLATI NON COSTITUITI Pt_3 C.F._6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2024 la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2709/2024 con la quale il
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(contraddistinto dal n. 4033/2012 r.g.a.c.c.) revocava il decreto ingiuntivo n. 262/2012 ottenuto dalla - quale appaltatrice dei lavori affidatile dalla Controparte_5
committente - poi ceduto con contratto del 9/17 Parte_1
aprile 2014 per notar alla riducendo, tramite l'ausilio di un Persona_1 CP_1
Part ctu, l'importo alla prima dovuto dalla , inizialmente indicato nel provvedimento monitorio in 83.045,93 €, a 63.045,93 € con decurtazione dal primo importo di quello di 20.000,00 € già incassati dalla prima società, e condannando la committente, in relazione all'altro giudizio riunito al primo (contraddistinto dal n. 272/2012 r.g.a.c.c.), a pagare all' l'ulteriore importo di 41.000,36 € oltre interessi legali dal 3 CP_1
febbraio 2011 sino al soddisfo.
Con l'impugnazione la Svm ha contestato: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c. sostenendo che anche i due giudizi riuniti (il n. 272/2012 ed il n.
40233/2012) dovevano essere dichiarati estinti per effetto della ritardata riassunzione di altro giudizio contraddistinto dal n. 2595/2012, pure esso riunito agli altri, dichiarato esso solo estinto per mancata tempestiva riassunzione a seguito del decesso di una parte di tale procedimento, tale non costituita negli altri due Persona_2
procedimenti, giacché si trattava di cause divenute inscindibili a seguito della disposta riunione dei tre processi ex art. 331 c.p.c.; b) il difetto di legittimazione attiva in capo alla avendo ereditato dalla crediti ancora sub iudice, e CP_1 Controparte_5
dunque, non esigibili all'epoca della cancellazione della società cedente in liquidazione dal R.I.; c) la violazione e la falsa applicazione del d.lgs 163/2006 e della direttiva comunitaria n. 93/37/Ce. Ha concluso chiedendo: “1) IN VIA DI RITO, Piaccia all'Ill.mo
Intestato Ufficio, per quanto esposto al motivo d'appello 3.1) che precede, accertare e dichiarare la tardiva riassunzione del Giudizio RG 277/2012 Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e, conseguentemente, dei Giudizi ad esso riuniti RG 3595/2012 e
4033/2012; per l'effetto, piaccia riformare e/o cassare la Sentenza impugnata dichiarando l'avvenuta estinzione dei Giudizi in parola od in subordine la cessazione della materia del contendere in ordine al presente Giudizio.2) Per quanto esposto al punto 3.2) dei motivi d'Appello piaccia in ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla e/o l'inesistenza del credito da questa CP_1
reclamato, con ciò riformando e/o cassando la Sentenza impugnata. 3) NEL MERITO, per quanto esposto nel punto 3.3) dei motivi d'appello, piaccia all'Ill.mo Intestato
Proc. n.4386/2024 r.g.a.c.c. Pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Ufficio, accertare e dichiarare l'applicabilità del D.Lgs.163/06 (vigente all'epoca degli instaurati Procedimenti) al contratto d'appalto inter partes e, pertanto, l'inesigibilità delle somme reclamate dalla (oggi cedute alla .4) Il tutto CP_5 CP_1
con vittoria di spese di lite ed onorari”.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 19 febbraio 2025 la CP_1
così concludendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare
l'appello, in quanto pretestuoso ed infondato, e confermare integralmente l'impugnata
Sentenza n° 2709/2024 (R.G.277/2012), emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data
05.07.2024. Vittoria di spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 18 marzo 2025, nessuno è comparso per l'appellante e la Corte ha rinviato la causa ex art. 348, co. 2, c.p.c. all'udienza collegiale del 29 aprile 2025, ritualmente comunicata all'appellante in pari data;
anche a tale udienza nessuno è comparso per l'appellante e per l'appellata costituita e la Corte ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
Va, pertanto, dichiarata, in via preliminare ed assorbente - previa dichiarazione di contumacia di , e , e di - CP_3 CP_4 Parte_2 Parte_3
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c.
Segue la condanna dell'appellante a rifondere al procuratore dell'unica appellata costituita, avv. Federica Saetta, dichiaratosi anticipatario, le spese del processo d'appello, che, in assenza di nota specifica, vanno liquidate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal valore della controversia (da 52.000,01
€ a 260.000,00 €), tenendo conto che nessuna attività istruttoria è stata svolta nel corso di tale processo e che la fase decisoria si è conclusa con una pronunzia di improcedibilità (da tanto conseguendo un calcolo dei compensi ai minimi) – nel complessivo importo di 5.744,82 €, di cui 4.955,50 € per il compenso (1.488,50 € per la fase di studio, 955,50 € per la fase introduttiva, 2.551,50 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), e 749,32 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto
Proc. n.4386/2024 r.g.a.c.c. Pagina 3 di 4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2709/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 5 luglio
2024 proposto da con citazione notificata il 30 settembre 2024 Parte_1
alla nonché a , e , e di CP_1 CP_3 CP_4 Parte_2 Parte_3
così provvede:
1. dichiara la contumacia di , e , e di CP_3 CP_4 Parte_2 [...]
Pt_3
2. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
3. condanna l'appellante a rifondere all'avv. Federica Saetta, procuratore antistatario dell'appellata costituita, le spese del processo d'appello, che liquida in complessivi 5.744,82 €, di cui 4.955,50 € per il compenso e 749,32 € per il rimborso forfettario delle spese generali
4. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.4386/2024 r.g.a.c.c. Pagina 4 di 4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.2709/2024, pubblicata il 5 luglio 2024, iscritto al n. 4386/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA la (c.f.: , in persona del Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante p.t., con sede in Terni, Via A. Bartocci 22, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Muzi del Foro di Terni (c.f. ) APPELLANTE C.F._1
E
la (c.f.: ,, con sede legale in Parete (CE), alla P.zza CP_1 P.IVA_2
Garibaldi n. 5, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Federica Saetta (c.f. , APPELLATA C.F._2
NONCHE'
( ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(c.f.: ); (c.f.: ) e C.F._4 Parte_2 C.F._5 [...]
(c.f.: APPELLATI NON COSTITUITI Pt_3 C.F._6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2024 la Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2709/2024 con la quale il
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(contraddistinto dal n. 4033/2012 r.g.a.c.c.) revocava il decreto ingiuntivo n. 262/2012 ottenuto dalla - quale appaltatrice dei lavori affidatile dalla Controparte_5
committente - poi ceduto con contratto del 9/17 Parte_1
aprile 2014 per notar alla riducendo, tramite l'ausilio di un Persona_1 CP_1
Part ctu, l'importo alla prima dovuto dalla , inizialmente indicato nel provvedimento monitorio in 83.045,93 €, a 63.045,93 € con decurtazione dal primo importo di quello di 20.000,00 € già incassati dalla prima società, e condannando la committente, in relazione all'altro giudizio riunito al primo (contraddistinto dal n. 272/2012 r.g.a.c.c.), a pagare all' l'ulteriore importo di 41.000,36 € oltre interessi legali dal 3 CP_1
febbraio 2011 sino al soddisfo.
Con l'impugnazione la Svm ha contestato: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c. sostenendo che anche i due giudizi riuniti (il n. 272/2012 ed il n.
40233/2012) dovevano essere dichiarati estinti per effetto della ritardata riassunzione di altro giudizio contraddistinto dal n. 2595/2012, pure esso riunito agli altri, dichiarato esso solo estinto per mancata tempestiva riassunzione a seguito del decesso di una parte di tale procedimento, tale non costituita negli altri due Persona_2
procedimenti, giacché si trattava di cause divenute inscindibili a seguito della disposta riunione dei tre processi ex art. 331 c.p.c.; b) il difetto di legittimazione attiva in capo alla avendo ereditato dalla crediti ancora sub iudice, e CP_1 Controparte_5
dunque, non esigibili all'epoca della cancellazione della società cedente in liquidazione dal R.I.; c) la violazione e la falsa applicazione del d.lgs 163/2006 e della direttiva comunitaria n. 93/37/Ce. Ha concluso chiedendo: “1) IN VIA DI RITO, Piaccia all'Ill.mo
Intestato Ufficio, per quanto esposto al motivo d'appello 3.1) che precede, accertare e dichiarare la tardiva riassunzione del Giudizio RG 277/2012 Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere e, conseguentemente, dei Giudizi ad esso riuniti RG 3595/2012 e
4033/2012; per l'effetto, piaccia riformare e/o cassare la Sentenza impugnata dichiarando l'avvenuta estinzione dei Giudizi in parola od in subordine la cessazione della materia del contendere in ordine al presente Giudizio.2) Per quanto esposto al punto 3.2) dei motivi d'Appello piaccia in ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla e/o l'inesistenza del credito da questa CP_1
reclamato, con ciò riformando e/o cassando la Sentenza impugnata. 3) NEL MERITO, per quanto esposto nel punto 3.3) dei motivi d'appello, piaccia all'Ill.mo Intestato
Proc. n.4386/2024 r.g.a.c.c. Pagina 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Ufficio, accertare e dichiarare l'applicabilità del D.Lgs.163/06 (vigente all'epoca degli instaurati Procedimenti) al contratto d'appalto inter partes e, pertanto, l'inesigibilità delle somme reclamate dalla (oggi cedute alla .4) Il tutto CP_5 CP_1
con vittoria di spese di lite ed onorari”.
Si è costituita in giudizio con comparsa del 19 febbraio 2025 la CP_1
così concludendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, comunque, rigettare
l'appello, in quanto pretestuoso ed infondato, e confermare integralmente l'impugnata
Sentenza n° 2709/2024 (R.G.277/2012), emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data
05.07.2024. Vittoria di spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 18 marzo 2025, nessuno è comparso per l'appellante e la Corte ha rinviato la causa ex art. 348, co. 2, c.p.c. all'udienza collegiale del 29 aprile 2025, ritualmente comunicata all'appellante in pari data;
anche a tale udienza nessuno è comparso per l'appellante e per l'appellata costituita e la Corte ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
Va, pertanto, dichiarata, in via preliminare ed assorbente - previa dichiarazione di contumacia di , e , e di - CP_3 CP_4 Parte_2 Parte_3
l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c.
Segue la condanna dell'appellante a rifondere al procuratore dell'unica appellata costituita, avv. Federica Saetta, dichiaratosi anticipatario, le spese del processo d'appello, che, in assenza di nota specifica, vanno liquidate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal valore della controversia (da 52.000,01
€ a 260.000,00 €), tenendo conto che nessuna attività istruttoria è stata svolta nel corso di tale processo e che la fase decisoria si è conclusa con una pronunzia di improcedibilità (da tanto conseguendo un calcolo dei compensi ai minimi) – nel complessivo importo di 5.744,82 €, di cui 4.955,50 € per il compenso (1.488,50 € per la fase di studio, 955,50 € per la fase introduttiva, 2.551,50 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), e 749,32 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto
Proc. n.4386/2024 r.g.a.c.c. Pagina 3 di 4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2709/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 5 luglio
2024 proposto da con citazione notificata il 30 settembre 2024 Parte_1
alla nonché a , e , e di CP_1 CP_3 CP_4 Parte_2 Parte_3
così provvede:
1. dichiara la contumacia di , e , e di CP_3 CP_4 Parte_2 [...]
Pt_3
2. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
3. condanna l'appellante a rifondere all'avv. Federica Saetta, procuratore antistatario dell'appellata costituita, le spese del processo d'appello, che liquida in complessivi 5.744,82 €, di cui 4.955,50 € per il compenso e 749,32 € per il rimborso forfettario delle spese generali
4. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.4386/2024 r.g.a.c.c. Pagina 4 di 4