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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 residente in [...], 24 28060 SAN PIETRO MOSEZZO ITALIA Difeso dall'avv. SIMONE IVANO (c.f. ) con C.F._1 studio in VIA CLAVATURE, 18 BOLOGNA
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_2 C.F._2 VIA PADRE SERAFINO SANNA, 46 09096 SANTA GIUSTA CP_1
[...]
Contumace
– Controparte –
Ruolo: n. 192/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 4 giugno 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA:
— 1 — IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della Ditta Individuale Controparte_2
ed il legittimo esercizio del proprio diritto di
[...] risoluzione contrattuale da parte di Parte_1
[...
, condannare la Ditta Individuale Controparte_2
, in persona del titolare e legale rappresentante
[...] pro tempore, a restituire ad 'im- Parte_1 porto versato di € 16.125,96 ed a risarcirla dei maggiori costi e danni subiti nella misura che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di ri- storo, anche a seguito di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. In ogni caso, con condanna di parte avversa al pagamento di spese, competenze e onorari.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Una premessa. In tutti gli atti di parte e nella nota di iscrizione a ruolo il convenuto è individuato come Ditta Individuale Persona_1
di . La ditta individuale è solo un segno di-
[...] Controparte_2 stintivo dell'impresa, protetta in quanto valore immateriale dell'im- presa stessa. Non è un ente giuridico e non è centro di imputazione di rapporti giuridici. La persona effettivamente convenuta è quindi
[...]
. Persona_1 è una società con sede a Elmas. Parte_1 Il 20 gennaio 2023 ha chiesto a la fornitura e l'in- Controparte_2 stallazione di infissi in alluminio per due uffici: consegna entro il 20 dicembre 2023. ha pagato il corrispettivo in due soluzioni, l'8 Pt_1 e l'11 gennaio 2024. A fronte di ciò, lamenta che è stato eseguito solo il 40% del lavoro, per questo ha convenuto il sig. per la risolu- CP_2 zione del contratto, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno. Ritualmente convenuto, il sig. non si è costituito. CP_2
— 2 —
2. La risoluzione del contratto.
In via preliminare alla domanda di restituzione e risarcimento, ha formulato una domanda con cui, letteralmente, chiede l'ac- Pt_1 certamento della legittimità della risoluzione del contratto provocata dalla società prima della causa. A suo parere, tale risoluzione sarebbe avvenuta con una lettera del 4 giugno 2024, con la quale la società, la- mentatasi dell'inadempimento, «confermiamo l'intervenuta risoluzione del contratto per Vs. esclusiva colpa e responsabilità». Che il contratto concluso tra le parti sia una vendita, un contratto d'opera o un appalto, non cambia il fatto che nessuna norma, così come nessuna clausola del contratto specificamente concluso, conferisce al compratore/committente il potere di provocare in via unilaterale la ri- soluzione del contratto con una semplice dichiarazione: questo non è un appalto pubblico. Il committente, nei contratti d'appalto e d'opera, ha diritto di recedere, ma trattasi di situazione completamente diversa, espressione del diritto di ripensamento, non di autotutela contro l'ina- dempimento. La domanda di accertamento della legittimità della risoluzione, a fronte dell'inadempimento allegato, deve quindi essere riqualificata come domanda di risoluzione vera e propria, costitutiva e non dichiara- tiva, in quanto al momento nessuna risoluzione si è ancora verificata. Nel merito la domanda è fondata, in quanto, in virtù dei principi gene- rali in materia di prova, ha provato l'esistenza dell'obbliga- Pt_1 zione e ha allegato l'inadempimento grave dell'obbligazione, mentre il sig. , rendendosi contumace, non ha dimostrato l'esatto adem- CP_2 pimento.
3. La restituzione del prezzo.
Assodato che il contratto deve essere risolto e che il prezzo pagato risulta quindi indebito, occorre pronunciare sulla sua restituzione. Il contratto è stato stipulato per 13.218 €. Applicandovi l'Iva al 22% il prezzo sale a 16.125,96 €. ha dimostrato di aver eseguito Pt_1 due bonifici da 8.062,98 €, per un totale corrispondente a quello conve- nuto. Ha quindi diritto alla restituzione dell'importo pagato. Si avverte, tuttavia, che qualora abbia già detratto l'Iva pagata su quell'acquisto, una volta recuperato il prezzo indebitamente pagato dovrà versare l'Iva all'Erario, trattandosi di detrazione che a Pt_1
— 3 — posteriori è divenuta indebita.
4. Il risarcimento del danno.
In via ulteriore, ha chiesto il risarcimento «dei maggiori Pt_1 costi e danni subiti nella misura che risulterà dovuta in corso di causa a titolo di ristoro». Nessuna deduzione è stata sviluppata in tal senso, col che la domanda non può essere presa in considerazione.
5. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 16.125,98 €, complessità minima, senza istruttoria e senza difese utili in sede di trat- tazione e decisione.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1 16.125,98 €, oltre interessi dal dovuto al saldo
[...] 2. condanna al rimborso delle spese proces- Controparte_2 suali, che si liquidano in 849 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
4 giugno 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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