Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2024, proposto da Cetola S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche (Usr) – Sezione Distaccata Suam Lavori Pubblici, Regione Marche - Soggetto Aggregatore Suam, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Comune di Montemonaco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Net Insurance S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 3431 del 7.6.2024 con cui il Comune di Montemonaco ha chiesto l’escussione della polizza fideiussoria rilasciata dalla NET Insurance S.p.A. in favore della Società ricorrente a titolo di garanzia definitiva “per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’ esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento denominato “Riqualificazione Area Ex-Mattatoio per Centro Sportivo Polifunzionale e riqualificazione Rifugio Sibilla””, CIG 49570687A;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e di Comune di Montemonaco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AB EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso all’esame riguarda le vicende successive alla revoca dell’aggiudicazione della procedura aperta “per l ’ affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico - economica, relativi all’intervento denominato “Riqualificazione Area Ex -Mattatoio per Centro Sportivo Polifunzionale e riqualificazione Rifugio Sibilla”, ricorso R.G. 38/2024”, indetta con Bando del 25.11.2022 della Sezione Distaccata SUAM Lavori Pubblici dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, per conto dell’amministrazione aggiudicatrice Comune di Montemonaco.
La commessa è stata aggiudicata con Decreto SUAM n. 171 del 28.12.2022 alla ricorrente.
Il comune ha richiesto il 26/4/2023 la documentazione propedeutica alla stipula del contratto.
In data 8/9/2023 il comune richiedeva alla SUAM l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione e l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, adducendo il rifiuto della ricorrente alla stipula del contratto.
La revoca a fronte di cui la PA ha disposto la qui contestata escussione, è stata giudicata corretta con sentenza del Consiglio di Stato n. 887/2025, che ha confermato la sentenza di questo Tar per le Marche n. 547/24.
Dopo la sentenza di primo grado, il Comune disponeva l’escussione della garanzia definitiva.
Tale escussione è qui contestata mediante il ricorso all’esame.
A sostegno del mezzo di gravame è proposto un unico motivo di diritto, così rubricato, “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 del D.lgs.n. 50/2016 eccesso di potere sotto i concorrenti profili dello sviamento, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto d’ istruttoria e di motivazione, ingiustizia e irragionevolezza manifeste.
Si dice, in sintesi, che l’impugnato provvedimento di escussione della garanzia definitiva prestata dalla ricorrente, adottato a fronte della disposta revoca dell’aggiudicazione, è manifestamente illegittimo per avere il Comune travisato la ratio e la funzione dell’istituto di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni in epigrafe indicate.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come da avviso dato in udienza ex art. 73 c. 3 cpa il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Anche ai sensi dell’art. 74 cpa si richiama quanto già da questo Tribunale affermato in caso analogo, secondo cui “ Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione, rientrando la potestas decidendi in capo al Giudice ordinario. Tale questione è stata trattata all’udienza pubblica e deve essere risolta alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite, da ultimo, dal Giudice della giurisdizione, con sentenza Corte di cass. civ. sez. un. 29 febbraio 2024, n. 5441, secondo cui la responsabilità precontrattuale dell'aggiudicatario per la mancata stipula del contratto affidato a seguito di procedura di evidenza pubblica, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, non rilevando in senso contrario che l'aggiudicazione abbia avuto luogo o che si sia provveduto alla revoca della stessa, dal momento che il giudizio non verte sull'accertamento della legittimità o illegittimità di tali atti.
In termini e per un caso analogo a quello all’esame cfr. anche Corte di cass. civ. sez. un. 4 gennaio 2023, n. 111 e giurisprudenza ivi citata, tra cui Cass., sez. un., n. 11257/2022, che ha affermato come “nella c.d. fase intermedia tra l'aggiudicazione e il contratto, vi possa essere un'ampia gamma di situazioni «che possono collocarsi in una fase sì prenegoziale, ma nella quale l'esercizio di poteri discrezionali pubblicistici non viene (più) in rilievo» e che «ove si discuta dell'affidamento di un pubblico servizio, la giurisdizione amministrativa esclusiva indicata dall'art. 133, primo comma, lett. e), n. 1), c.p.a. concerne le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l'aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull'attività successiva, anche se precedente alla stipula del contratto, debbono di necessità seguire l'ordinario criterio di riparto”.
Nel caso di specie, viene in rilievo il mero comportamento del soggetto privato, di rifiuto alla stipula negoziale per asserite ragioni economico aziendali interne all’impresa partecipante alla gara pubblica, senza che venga direttamente o indirettamente implicata la spendita di potere pubblico, né sotto il profilo provvedimentale, né sotto quello comportamentale.
Sulla base dell’ordinario criterio di riparto, quindi, che torna a riespandersi nella “terra di mezzo” tra aggiudicazione e sottoscrizione, venendo qui in rilievo un rapporto paritetico implicante una posizione di diritto soggettivo, non si radica la giurisdizione amministrativa” (T.A.R. per le Marche, 1° ottobre 2025, n. 710, non appellata; in termini, T.A.R. per le Marche, 11 novembre 2024, n. 874, non appellata).
In conclusione, va declinata la giurisdizione a favore dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, innanzi alla quale parte ricorrente potrà riproporre la domanda, nei termini di legge.
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, vista la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
AB EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EL | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO