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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3387/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3387/2015 promossa da:
Il dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con Parte_1 sentenza n. 32/2012 del 23.10.012, in persona del Curatore p.t. Dott. Parte_2
, rappr.to e difeso dall'Avv. Valeria Strino giusta mandato ed elezione di
[...] domicilio in atti, ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Angri alla via Ardinghi, cortile Mauri (p.i.: P.IVA_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.05.2017 alla convenuta CP_2 [...]
la curatela fallimentare chiedeva di dichiarare inefficace nei Parte_3 confronti della massa dei creditori e per l'effetto revocare ex art. 67 comma 2 L.F. il pagamento della somma di € 5000,00 effettuata con l'assegno n.840 tratto su MPS del 17.9.2012 a favore della Eccepiva che l'assegno transitava Parte_4 sul conto della fallita società all'epoca in bonis a titolo di conto-finanziamento. In data 05.10.2012 la Vis.Con srl effettuava rimborso di finanziamento a favore del socio
Rilevava quindi che, essendo all'epoca del pagamento lo stato di Persona_1 decozione della ormai assolutamente noto e conclamato, trovava piena CP_3
pagina 1 di 3 applicazione l'art. 67 2° comma L.F. Vinte le spese e competenze del giudizio. La Società convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si Controparte_1 costituiva in giudizio. Instaurato il contraddittorio, all'esito delle verifiche sulla regolarità della notifica, venivano concessi i termini ex art. 183 cpc 6° comma. Ordinata l'esibizione della copia telematica dell'assegno nr. 835223840 di € 5000,00 negoziato in modalità check truncation (intestato a ex art. 211 cpc all'istituto di Persona_2
Credito Banca INTESA SA SPA la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2025 ed assegnata in decisione con la concessone dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta società la quale, seppur regolarmente citata, non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio.
Ciò posto in punto di fatto, la domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati. L'attrice ha promosso la presente azione ai sensi dell'art. 67, II comma LF, il quale testualmente prevede: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Ebbene, nel caso di specie certamente ricorre il requisito temporale previsto dalla norma, essendo il pagamento di cui è causa, intervenuto nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento intervenuta il 23.10.12. Quanto all'elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione va osservato che per consolidata giurisprudenza la prova della scientia decoctionis in capo al creditore può essere fornita anche mediante presunzioni. In particolare, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore. (cfr. ex multis Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 25635 del 27/10/2017). Ora, venendo al caso di specie, la curatela – su cui grava l'onere di provare tale elemento soggettivo – ha dedotto la sussistenza di sufficienti indizi da cui desumere la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte della Parte_3 dimostrata dalla modalità della transazione effettuata: pagamento della somma di €. 5.000,00, versato a favore della convenuta a mezzo assegno n. 840 tratto su MPS del 17.9.2012 dal socio , il quale la recuperava, in pari data, dalla società Persona_2 Cont in bonis a titolo di “c/finanziamento”, nonché situazione di indebitamento della Con. così come risultante dai bilanci e dalla presenza di protesti e segnalazioni a Pt_1 carico della medesima. pagina 2 di 3 Dette circostanze risultano provate dai documenti prodotti in atti.
Da ciò il l'accoglimento della domanda, con conseguente declaratoria di inefficacia del pagamento oggetto di lite nei confronti della curatela, per l'importo complessivo di euro 5.000,00.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo nei minimi tariffari vigenti, tenuto conto dell'assenza di rilevati questioni di fatto e di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale, nella persona del gop dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1. dichiara la contumacia della in persona del legale Parte_3 rapp.te p.t.;
2. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace il pagamento oggetto di lite nei confronti della curatela, per l'importo complessivo di euro 5.000,00 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3. Condanna la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite in favore della
, liquidate in euro 2.540,00, per compensi ed euro 125,00 per spese vive, Pt_5 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e successive occorrenti,
Così deciso in Nocera Inferiore 5.12.2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3387/2015 promossa da:
Il dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con Parte_1 sentenza n. 32/2012 del 23.10.012, in persona del Curatore p.t. Dott. Parte_2
, rappr.to e difeso dall'Avv. Valeria Strino giusta mandato ed elezione di
[...] domicilio in atti, ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Angri alla via Ardinghi, cortile Mauri (p.i.: P.IVA_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.05.2017 alla convenuta CP_2 [...]
la curatela fallimentare chiedeva di dichiarare inefficace nei Parte_3 confronti della massa dei creditori e per l'effetto revocare ex art. 67 comma 2 L.F. il pagamento della somma di € 5000,00 effettuata con l'assegno n.840 tratto su MPS del 17.9.2012 a favore della Eccepiva che l'assegno transitava Parte_4 sul conto della fallita società all'epoca in bonis a titolo di conto-finanziamento. In data 05.10.2012 la Vis.Con srl effettuava rimborso di finanziamento a favore del socio
Rilevava quindi che, essendo all'epoca del pagamento lo stato di Persona_1 decozione della ormai assolutamente noto e conclamato, trovava piena CP_3
pagina 1 di 3 applicazione l'art. 67 2° comma L.F. Vinte le spese e competenze del giudizio. La Società convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si Controparte_1 costituiva in giudizio. Instaurato il contraddittorio, all'esito delle verifiche sulla regolarità della notifica, venivano concessi i termini ex art. 183 cpc 6° comma. Ordinata l'esibizione della copia telematica dell'assegno nr. 835223840 di € 5000,00 negoziato in modalità check truncation (intestato a ex art. 211 cpc all'istituto di Persona_2
Credito Banca INTESA SA SPA la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2025 ed assegnata in decisione con la concessone dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta società la quale, seppur regolarmente citata, non ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio.
Ciò posto in punto di fatto, la domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati. L'attrice ha promosso la presente azione ai sensi dell'art. 67, II comma LF, il quale testualmente prevede: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Ebbene, nel caso di specie certamente ricorre il requisito temporale previsto dalla norma, essendo il pagamento di cui è causa, intervenuto nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento intervenuta il 23.10.12. Quanto all'elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione va osservato che per consolidata giurisprudenza la prova della scientia decoctionis in capo al creditore può essere fornita anche mediante presunzioni. In particolare, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore. (cfr. ex multis Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 25635 del 27/10/2017). Ora, venendo al caso di specie, la curatela – su cui grava l'onere di provare tale elemento soggettivo – ha dedotto la sussistenza di sufficienti indizi da cui desumere la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte della Parte_3 dimostrata dalla modalità della transazione effettuata: pagamento della somma di €. 5.000,00, versato a favore della convenuta a mezzo assegno n. 840 tratto su MPS del 17.9.2012 dal socio , il quale la recuperava, in pari data, dalla società Persona_2 Cont in bonis a titolo di “c/finanziamento”, nonché situazione di indebitamento della Con. così come risultante dai bilanci e dalla presenza di protesti e segnalazioni a Pt_1 carico della medesima. pagina 2 di 3 Dette circostanze risultano provate dai documenti prodotti in atti.
Da ciò il l'accoglimento della domanda, con conseguente declaratoria di inefficacia del pagamento oggetto di lite nei confronti della curatela, per l'importo complessivo di euro 5.000,00.
Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo nei minimi tariffari vigenti, tenuto conto dell'assenza di rilevati questioni di fatto e di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale, nella persona del gop dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e reietta, così definitivamente dispone:
1. dichiara la contumacia della in persona del legale Parte_3 rapp.te p.t.;
2. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace il pagamento oggetto di lite nei confronti della curatela, per l'importo complessivo di euro 5.000,00 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3. Condanna la convenuta contumace al pagamento delle spese di lite in favore della
, liquidate in euro 2.540,00, per compensi ed euro 125,00 per spese vive, Pt_5 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge e successive occorrenti,
Così deciso in Nocera Inferiore 5.12.2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3