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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott. Michele Magliulo presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2747/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
712/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 13/05/2020,
t r a dei fratelli (P. IVA , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico , elett.te dom.ta in S. Lorenzo Controparte_1
Maggiore (BN) presso l'avv. Carmine Lombardi (c.f.
) dal quale è rapp.ta e difesa unitamente all'avv. C.F._1
Antonio Di Maria (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_2 C.F._3
Cervinara (AV) alla via Carlo Del Balzo n. 103 presso l'avv. Riccardo
Bruno Del Balzo (c.f. ) dal quale è rapp.to e difeso. C.F._4
APPELLATO
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da note di udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 01.10.2015, dei Parte_1 fratelli in persona dell'amministratore unico Parte_2 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, CP_2
chiedendo: “A) pronunciare ordinanza di pagamento ex art. 186
[...] ter c.p.c. di € 20.000,00 nei confronti di;
B) dichiarare la Controparte_2
risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 23.03.2015 tra la dei fratelli e ; C) Parte_1 Parte_2 Controparte_2 condannare a pagare alla la somma di € Controparte_2 Parte_1
20.000,00 per titoli risarcitori;
D) dichiarare che le somme, come sopra accertate, quali debiti di valore vanno rivalutati secondo la variazione degli indici ISTAT e su esse decorrono interessi nella misura di legge;
E) condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_2 difensive con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- in data 23.03.2015, aveva concluso un contratto con Controparte_2
per la vendita di mezzi ed attrezzi agricoli;
- Il prezzo della vendita era stato convenuto in € 48.379,22 oltre I.V.A., da versare a mezzo bonifico bancario, prima della consegna della merce da effettuarsi entro 90 gg. dall'avvenuto pagamento;
- in conseguenza di tale vendita, aveva proceduto all'acquisto dei mezzi ed attrezzi venduti, pagandone il relativo prezzo alle rispettive case costruttrici, e mettendoli, poi, a disposizione del compratore presso il proprio deposito in S. Lorenzo Maggiore (BN) fin dall'inizio del mese di giugno 2015;
- a nulla erano valse le reiterate sollecitazioni verbali rivolte al compratore affinché provvedesse al pagamento del prezzo ed al Controparte_2
ritiro dei mezzi e degli attrezzi acquistati;
- era stata, pertanto, costretta a diffidare il compratore, ex art. 1454 c.c., a mezzo lettera raccomandata a.r., ad adempiere entro e non oltre il termine di giorni 15, pena la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- , nonostante i numerosi solleciti e la successiva diffida, Controparte_2
2 non aveva mai provveduto ad adempiere al contratto.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “1) preliminarmente, Controparte_2 in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 del D.L. 132/2014 così come modificato dalla legge 10 novembre 2014
n162; 2) sempre preliminarmente, accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difetto di valida procura ad litem in favore del patrono della lite della società attrice e, per l'effetto, emettere sentenza di rigetto in rito;
3) nel merito, rigettare tutte le domande (di risoluzione, di risarcimento dei danni) avanzate dalla nei confronti del convenuto Parte_1 CP_2
, perché assolutamente improponibili, inammissibili e comunque
[...]
infondate; 4) condannare la parte attrice alla rivalsa delle spese e competenze di giudizio, con gli accessori tutti di legge, in favore del sottoscritto patrono di lite antistatario”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “•accoglie la domanda principale attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita “proposta di commissione n. 1” del 23.03.2015 tra le parti
• rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla •condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € Controparte_3
400,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisoria, per un totale di € 3.400,00 con compensazione al
50% di tale importo, oltre € 264,00 per spese non imponibili, ed oltre Iva, spese generali e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Antonio Di Maria e Giuseppe Cacciano•”.
Il giudizio di appello
dei fratelli , con atto di appello notificato in data Parte_1 Parte_2
23/07/2020 a , ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_2 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) riformare la sentenza n. 712/2020, pronunciata dal Tribunale di Benevento il 13/5/2020 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 4184/2015 nella parte in cui ha omesso di disporre in ordine alle spese della consulenza grafologica ed in accoglimento del presente appello condannare il sig.
, soccombente in ordine a tale accertamento incidentale, al CP_2
3 pagamento delle spese della consulenza grafologica e nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento al contratto da parte del sig. ; B) accogliere CP_2
conseguenzialmente la domanda di risarcimento danni proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e condannare la controparte al pagamento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale da liquidarsi in via equitativa;
C) condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, modificando sul punto la condanna delle spese compensate nella misura del 50% e disponendo la condanna delle spese per intero a carico del sig.
”. CP_2
Si è costituito in giudizio , chiedendo: “1) previa Controparte_2
integrazione, se del caso, della statuizione di prime cure in ordine alle spese della consulenza tecnica di ufficio, nel senso che in ordine ad esse va disposta la compensazione al 50 % tra le parti, rigettare per il resto
l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 712/2020 del Parte_1
Tribunale di Benevento perché inammissibile e, comunque, assolutamente infondato;
2) condannare l'appellante alla rivalsa delle spese e competenze del presente grado con attribuzione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
4 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'omessa decisione del giudice di prime cure in ordine alle spese relative alla CTU grafologica, le quali sono state poste a carico delle parti in solido, con decreto di liquidazione della CTU.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto provvedere sulle spese di c.t.u., ponendole interamente a carico dell'appellato, il quale aveva reso necessario l'espletamento della CTU, eccependo inutilmente la non autenticità della propria sottoscrizione, rivelatasi, poi, autentica.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento come proposta nel primo grado del giudizio, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare la sua qualità di società rivenditrice e concessionaria per la vendita di mezzi e prodotti agricoli, circostanza idonea ex se a comprovare le spese e i costi da essa sostenuti per l'adempimento del contratto, senza necessità di ulteriori prove volte alla dimostrazione dei danni patiti per effetto della risoluzione del contratto.
Sostiene, inoltre, che, trattandosi di inadempimento contrattuale, l'onere della prova, sul punto, gravasse sull'appellato.
L'appello può essere solo parzialmente accolto.
5 Ritiene il collegio che, senza dubbio, le spese di CTU, relative alla consulenza grafologica, avrebbero dovuto essere poste a carico di
. Difatti, è stato quest'ultimo a richiedere tale Controparte_2 consulenza, rendendo necessario l'espletamento della stessa, rivelatosi poi superfluo, dato l'accertamento finale dell'autenticità della sua sottoscrizione.
Sul punto, la sentenza di primo grado deve essere dunque, senz'altro, emendata, ponendo definitivamente a carico di le spese Controparte_2
di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio di primo grado.
Sebbene, infatti, in linea generale, in materia di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente può essere posto solidalmente a carico di tutte le parti, giacché l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, è pacifico che tale assunto attenga al solo rapporto delle parti con il consulente, mentre non rileva nei rapporti interni tra le parti stesse, in cui le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.
Infondato si rivela, invece, il secondo motivo di appello.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: «Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità» (Cass. civ., sez. III, 03/12/2015,
n.24632).
Inconferenti si rivelano, dunque, le non corrette deduzioni dell'appellante in punto di onere della prova, essendosi lo stesso limitato ad asserire di aver provveduto ad acquistare, a seguito del contratto concluso con il
, gli attrezzi agricoli senza, tuttavia, offrire alcuna dimostrazione CP_2
dei suoi assunti.
Appare evidente, poi, che del tutto insufficiente si rivela la deduzione, da parte dell'appellante, della sua qualità di società concessionaria o rivenditrice, al fine di dimostrare gli asseriti danni subiti e la loro entità.
Atteso l'esito complessivo della lite e la conferma del rigetto della
6 domanda risarcitoria proposta dall'odierna impugnante, si ritiene equa la compensazione per la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, per la residua metà devono essere poste a carico di CP_2
e sono liquidate come da dispositivo, lasciando ferma, per il
[...] giudizio di primo grado, la liquidazione, con attribuzione ai procuratori antistatari, effettuata dal Tribunale ed operando, per il presente grado, una quantificazione secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dei fratelli Parte_1
, con atto di appello notificato in data 23/07/2020, avverso la Parte_2
sentenza n. 712/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13/05/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da er quanto di ragione e, Parte_1 per l'effetto, pone a carico di le spese di c.t.u. Controparte_2
come liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti, per la metà, le spese del doppio grado del giudizio e condanna a rifondere alla parte appellante la Controparte_2
residua metà delle suddette spese, liquidate, per il primo grado, in conformità a quanto statuito nell'impugnata sentenza, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Di Maria e Giuseppe Cacciano e, per il secondo grado, in tale già ridotta misura, in € 1.500,00 a titolo di compensi professionali ed euro 177,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Napoli nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott. Michele Magliulo presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2747/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
712/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 13/05/2020,
t r a dei fratelli (P. IVA , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico , elett.te dom.ta in S. Lorenzo Controparte_1
Maggiore (BN) presso l'avv. Carmine Lombardi (c.f.
) dal quale è rapp.ta e difesa unitamente all'avv. C.F._1
Antonio Di Maria (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_2 C.F._3
Cervinara (AV) alla via Carlo Del Balzo n. 103 presso l'avv. Riccardo
Bruno Del Balzo (c.f. ) dal quale è rapp.to e difeso. C.F._4
APPELLATO
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da note di udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 01.10.2015, dei Parte_1 fratelli in persona dell'amministratore unico Parte_2 Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, CP_2
chiedendo: “A) pronunciare ordinanza di pagamento ex art. 186
[...] ter c.p.c. di € 20.000,00 nei confronti di;
B) dichiarare la Controparte_2
risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 23.03.2015 tra la dei fratelli e ; C) Parte_1 Parte_2 Controparte_2 condannare a pagare alla la somma di € Controparte_2 Parte_1
20.000,00 per titoli risarcitori;
D) dichiarare che le somme, come sopra accertate, quali debiti di valore vanno rivalutati secondo la variazione degli indici ISTAT e su esse decorrono interessi nella misura di legge;
E) condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_2 difensive con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- in data 23.03.2015, aveva concluso un contratto con Controparte_2
per la vendita di mezzi ed attrezzi agricoli;
- Il prezzo della vendita era stato convenuto in € 48.379,22 oltre I.V.A., da versare a mezzo bonifico bancario, prima della consegna della merce da effettuarsi entro 90 gg. dall'avvenuto pagamento;
- in conseguenza di tale vendita, aveva proceduto all'acquisto dei mezzi ed attrezzi venduti, pagandone il relativo prezzo alle rispettive case costruttrici, e mettendoli, poi, a disposizione del compratore presso il proprio deposito in S. Lorenzo Maggiore (BN) fin dall'inizio del mese di giugno 2015;
- a nulla erano valse le reiterate sollecitazioni verbali rivolte al compratore affinché provvedesse al pagamento del prezzo ed al Controparte_2
ritiro dei mezzi e degli attrezzi acquistati;
- era stata, pertanto, costretta a diffidare il compratore, ex art. 1454 c.c., a mezzo lettera raccomandata a.r., ad adempiere entro e non oltre il termine di giorni 15, pena la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- , nonostante i numerosi solleciti e la successiva diffida, Controparte_2
2 non aveva mai provveduto ad adempiere al contratto.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “1) preliminarmente, Controparte_2 in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 3 del D.L. 132/2014 così come modificato dalla legge 10 novembre 2014
n162; 2) sempre preliminarmente, accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difetto di valida procura ad litem in favore del patrono della lite della società attrice e, per l'effetto, emettere sentenza di rigetto in rito;
3) nel merito, rigettare tutte le domande (di risoluzione, di risarcimento dei danni) avanzate dalla nei confronti del convenuto Parte_1 CP_2
, perché assolutamente improponibili, inammissibili e comunque
[...]
infondate; 4) condannare la parte attrice alla rivalsa delle spese e competenze di giudizio, con gli accessori tutti di legge, in favore del sottoscritto patrono di lite antistatario”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “•accoglie la domanda principale attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita “proposta di commissione n. 1” del 23.03.2015 tra le parti
• rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla •condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2 [...]
, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € Controparte_3
400,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisoria, per un totale di € 3.400,00 con compensazione al
50% di tale importo, oltre € 264,00 per spese non imponibili, ed oltre Iva, spese generali e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Antonio Di Maria e Giuseppe Cacciano•”.
Il giudizio di appello
dei fratelli , con atto di appello notificato in data Parte_1 Parte_2
23/07/2020 a , ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_2 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) riformare la sentenza n. 712/2020, pronunciata dal Tribunale di Benevento il 13/5/2020 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 4184/2015 nella parte in cui ha omesso di disporre in ordine alle spese della consulenza grafologica ed in accoglimento del presente appello condannare il sig.
, soccombente in ordine a tale accertamento incidentale, al CP_2
3 pagamento delle spese della consulenza grafologica e nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento al contratto da parte del sig. ; B) accogliere CP_2
conseguenzialmente la domanda di risarcimento danni proposta in primo grado dall'appellante e ribadita in questa sede e condannare la controparte al pagamento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale da liquidarsi in via equitativa;
C) condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, modificando sul punto la condanna delle spese compensate nella misura del 50% e disponendo la condanna delle spese per intero a carico del sig.
”. CP_2
Si è costituito in giudizio , chiedendo: “1) previa Controparte_2
integrazione, se del caso, della statuizione di prime cure in ordine alle spese della consulenza tecnica di ufficio, nel senso che in ordine ad esse va disposta la compensazione al 50 % tra le parti, rigettare per il resto
l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 712/2020 del Parte_1
Tribunale di Benevento perché inammissibile e, comunque, assolutamente infondato;
2) condannare l'appellante alla rivalsa delle spese e competenze del presente grado con attribuzione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
4 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'omessa decisione del giudice di prime cure in ordine alle spese relative alla CTU grafologica, le quali sono state poste a carico delle parti in solido, con decreto di liquidazione della CTU.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto provvedere sulle spese di c.t.u., ponendole interamente a carico dell'appellato, il quale aveva reso necessario l'espletamento della CTU, eccependo inutilmente la non autenticità della propria sottoscrizione, rivelatasi, poi, autentica.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento come proposta nel primo grado del giudizio, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare la sua qualità di società rivenditrice e concessionaria per la vendita di mezzi e prodotti agricoli, circostanza idonea ex se a comprovare le spese e i costi da essa sostenuti per l'adempimento del contratto, senza necessità di ulteriori prove volte alla dimostrazione dei danni patiti per effetto della risoluzione del contratto.
Sostiene, inoltre, che, trattandosi di inadempimento contrattuale, l'onere della prova, sul punto, gravasse sull'appellato.
L'appello può essere solo parzialmente accolto.
5 Ritiene il collegio che, senza dubbio, le spese di CTU, relative alla consulenza grafologica, avrebbero dovuto essere poste a carico di
. Difatti, è stato quest'ultimo a richiedere tale Controparte_2 consulenza, rendendo necessario l'espletamento della stessa, rivelatosi poi superfluo, dato l'accertamento finale dell'autenticità della sua sottoscrizione.
Sul punto, la sentenza di primo grado deve essere dunque, senz'altro, emendata, ponendo definitivamente a carico di le spese Controparte_2
di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio di primo grado.
Sebbene, infatti, in linea generale, in materia di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente può essere posto solidalmente a carico di tutte le parti, giacché l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, è pacifico che tale assunto attenga al solo rapporto delle parti con il consulente, mentre non rileva nei rapporti interni tra le parti stesse, in cui le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.
Infondato si rivela, invece, il secondo motivo di appello.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: «Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità» (Cass. civ., sez. III, 03/12/2015,
n.24632).
Inconferenti si rivelano, dunque, le non corrette deduzioni dell'appellante in punto di onere della prova, essendosi lo stesso limitato ad asserire di aver provveduto ad acquistare, a seguito del contratto concluso con il
, gli attrezzi agricoli senza, tuttavia, offrire alcuna dimostrazione CP_2
dei suoi assunti.
Appare evidente, poi, che del tutto insufficiente si rivela la deduzione, da parte dell'appellante, della sua qualità di società concessionaria o rivenditrice, al fine di dimostrare gli asseriti danni subiti e la loro entità.
Atteso l'esito complessivo della lite e la conferma del rigetto della
6 domanda risarcitoria proposta dall'odierna impugnante, si ritiene equa la compensazione per la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio che, per la residua metà devono essere poste a carico di CP_2
e sono liquidate come da dispositivo, lasciando ferma, per il
[...] giudizio di primo grado, la liquidazione, con attribuzione ai procuratori antistatari, effettuata dal Tribunale ed operando, per il presente grado, una quantificazione secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dei fratelli Parte_1
, con atto di appello notificato in data 23/07/2020, avverso la Parte_2
sentenza n. 712/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13/05/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da er quanto di ragione e, Parte_1 per l'effetto, pone a carico di le spese di c.t.u. Controparte_2
come liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti, per la metà, le spese del doppio grado del giudizio e condanna a rifondere alla parte appellante la Controparte_2
residua metà delle suddette spese, liquidate, per il primo grado, in conformità a quanto statuito nell'impugnata sentenza, con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Di Maria e Giuseppe Cacciano e, per il secondo grado, in tale già ridotta misura, in € 1.500,00 a titolo di compensi professionali ed euro 177,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Napoli nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
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