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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/07/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1573/2024 promossa da:
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Fuardo (codice fiscale ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia,Piazza della Vittoria n. 2
ATTRICE
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede in Roma, via Tiburtina n. 1116,
Rappresentata e difesa dagli Avvocati Gino D. Grilli (C.F.: ) e C.F._3 (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il loro Controparte_2 C.F._4 studio sito in Roma, P.le delle Belle Arti n. 8
CONVENUTA
Oggetto: appalto e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva nanti il Parte_1 Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue: Controparte_1 in data 26/03/2021, stipulava con un contratto di appalto Controparte_1 (documento n. 01) avente ad oggetto la ristrutturazione di un appartamento sito in Pavia, Corso Strada Nuova n. 86.
I lavori pattuiti tra le parti erano quelli indicati nel capitolato che si produceva come documento n. 02 (punti A,C,S) e successive modifiche (doc. 3 e 4).
eseguiva male ed in ritardo numerosi lavori ed altri ne lasciava Controparte_1 incompiuti come in atti meglio specificato.
Chiedeva pertanto ,previe le opportune declaratorie,il risarcimento dei danni come in atti meglio specificato.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e sostenendo la Controparte_1 corettezza del proprio operato in particolare producendo documentazione asseritamente firmata dalla controparte (doc. 3 e doc. 4) con cui l'attrice avrebbe accettato di posticipare i lavori e successivamente in data 23 marzo 2022 avrebbe firmato la scheda di fine lavori.
Chiedeva pertanto il rigetto delle avversarie domande.
Nel corso dell'istruttoria parte convenuta non produceva gli originali dei doc. 3 e 4 le cui firme erano state disconosciute da parte attrice e venivano escussi i testi Tes_1 idraulico, elettricista, ,elettricista,
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 geometra,progettista e Direttore Lavori.
[...]
Precisate le conclusioni e depositate le memorie di rito la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento in data 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si premette che non può essere dato alcun valore ai documenti n. 3 e 4 di parte convenuta posto che l'originale delle scritture disconosciute dall'attrice non è stato prodotto in giudizio nonostante la richiesta del Giudice e non è stato pertanto possibile procedere alla perizia grafica ed in ogni caso la convenuta è decaduta dall'istanza di verificazione.
pagina 2 di 5 Il teste ha comunque confermato di aver assistito al rifiuto della Sig.ra di Tes_4 Parte_1 firmare la scheda di fine lavori a marzo 2022 e riconosciuto che i lavori effettivamente non erano finiti.
Parte attrice con le fatture in atti ha documentato le seguenti spese per lavori malfatti:
€ 492,80 per l'acquisto di una parte del box doccia danneggiato in cantiere da un incaricato della convenuta (doc. 19);
• € 2.379,00 per una serie di lavorazioni effettuate da un artigiano (pulizia profonda di 3 porte raso muro tinteggiate in maniera errata, ritinteggiatura di dette porte, compreso smontaggio e montaggio, smontaggio prese elettrice e stuccatura intorno a prese elettriche danneggiate e sistemazione delle prese elettriche posate storte, stuccatura e tinteggio di parte della facciata della parte esterna del balcone su cui era stata fatta una tagliata per l'installazione del condizionatore, ripresa e tinteggiatura di bordi plafoni e angolari che presentavano plurime sbavature, pulizia di diverse porte che presentavano macchie di vernice, rasatura e stuccatura muri ove non eseguita e conseguente ritinteggiatura degli stessi).(doc. 18 parte attrice ).
Con mail del 19/5/2022 offriva, a titolo risarcitorio, la somma di € Controparte_1
1.220,15 non satisfattiva, ma comunque idonea a riconoscere l'esistenza dei danni (doc. 5 parte attrice).
La parte convenuta viene pertanto dichiarate tenuta e condannata a pagare all'attrice la maggior somma di € 2871,80 per tale voce di danno oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda la durata dei lavori la data di inizio dei lavori contrattualmente prevista era quella del 18/05/2021 e le opere dovevano concludersi entro i successivi 90 giorni. A tali giorni dovevano aggiungersi 38 giorni per gli ulteriori interventi aggiunti in corso d'opera. (doc. 1art. 5 e 6 e doc. 3 parte attrice).
In base alla testimonianza del Direttore Lavori la comunicazione di fine Tes_4 lavori è stata depositata presso il in data 22 novembre 2022 ma il Giudice Controparte_3 ritiene che a prescindere dalla comunicazione ufficiale successivamente intervenuta,i lavori siano terminati in data 20/6/2022 come indicato dall'attrice nell'atto di citazione.
pagina 3 di 5 E' pertanto dovuta la penale contrattualmente pattuita di € 50,00 per ogni giorno di ritardo
(punto 6 contratto di appalto doc. 1 parte attrice) pari a n. 239,00 giorni .La penale è quindi pari ad € 11.950,00 (50 x 239).
Per quanto riguarda l'impianto elettrico dalla deposizione dei testi risulta che la certificazione non è stata rilasciata perché il vecchio impianto è stato semplicemente messo in sicurezza ma non a norma (testi e . Tes_2 Tes_3
Come osservato dall'attrice in comparsa conclusionale nel contratto d'appalto (doc. 1)era infatti previsto il rifacimento completo dell'impianto elettrico, come chiaramente desumibile dalla voce 28 del capitolato (doc. 2 parte attrice).
L'art. 11 del contratto di appalto prevedeva che il rilascio delle certificazioni era dovuto nel caso di rifacimento integrale degli impianti da cui logicamente conseguiva l'obbligo di di consegnare le dichiarazioni di conformità. Controparte_1
Inoltre con mail 28/10/2022 (documento n. 14 parte attrice ), l'arch. di Persona_1
scriveva: “Per quanto riguarda le certificazioni datemi il tempo di Controparte_1 prepararle e le invio”
All'attrice è pertanto dovuta la somma corrispondente ai costi di sistemazione dell'impianto elettrico che a pagina 4 del capitolato (documento n. 02), viene quantificata in € 4.259,21, oltre I.V.A. e dunque € 5.196,24.
Parte convenuta viene pertanto dichiarata tenuta e condannata a pagare all'attrice le somme sopra indicate oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste nella misura indicata in dispositivo a carico di parte convenuta
Non sussistono i presupposti per il risarcimento dei danni per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
DICHIARA per la causale di cui in motivazione e conseguentemente Pt_2
NN
pagina 4 di 5 La parte convenuta a corrispondere alle attrice le seguenti somme: € 2871,80 per i lavori in motivazione descritti;
€11.950,00 per penale relativa al ritardo nei lavori;
€ 5.196,24.per costi relativi alla sistemazione dell'impianto elettrico.In tutti i casi oltre interessi dal dovuto al saldo.
NN Parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di giudizio che liquida in € 264,00 per spese,€ 9.900,80 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA. Pavia, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1573/2024 promossa da:
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Fuardo (codice fiscale ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia,Piazza della Vittoria n. 2
ATTRICE
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede in Roma, via Tiburtina n. 1116,
Rappresentata e difesa dagli Avvocati Gino D. Grilli (C.F.: ) e C.F._3 (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il loro Controparte_2 C.F._4 studio sito in Roma, P.le delle Belle Arti n. 8
CONVENUTA
Oggetto: appalto e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva nanti il Parte_1 Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue: Controparte_1 in data 26/03/2021, stipulava con un contratto di appalto Controparte_1 (documento n. 01) avente ad oggetto la ristrutturazione di un appartamento sito in Pavia, Corso Strada Nuova n. 86.
I lavori pattuiti tra le parti erano quelli indicati nel capitolato che si produceva come documento n. 02 (punti A,C,S) e successive modifiche (doc. 3 e 4).
eseguiva male ed in ritardo numerosi lavori ed altri ne lasciava Controparte_1 incompiuti come in atti meglio specificato.
Chiedeva pertanto ,previe le opportune declaratorie,il risarcimento dei danni come in atti meglio specificato.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e sostenendo la Controparte_1 corettezza del proprio operato in particolare producendo documentazione asseritamente firmata dalla controparte (doc. 3 e doc. 4) con cui l'attrice avrebbe accettato di posticipare i lavori e successivamente in data 23 marzo 2022 avrebbe firmato la scheda di fine lavori.
Chiedeva pertanto il rigetto delle avversarie domande.
Nel corso dell'istruttoria parte convenuta non produceva gli originali dei doc. 3 e 4 le cui firme erano state disconosciute da parte attrice e venivano escussi i testi Tes_1 idraulico, elettricista, ,elettricista,
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 geometra,progettista e Direttore Lavori.
[...]
Precisate le conclusioni e depositate le memorie di rito la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento in data 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si premette che non può essere dato alcun valore ai documenti n. 3 e 4 di parte convenuta posto che l'originale delle scritture disconosciute dall'attrice non è stato prodotto in giudizio nonostante la richiesta del Giudice e non è stato pertanto possibile procedere alla perizia grafica ed in ogni caso la convenuta è decaduta dall'istanza di verificazione.
pagina 2 di 5 Il teste ha comunque confermato di aver assistito al rifiuto della Sig.ra di Tes_4 Parte_1 firmare la scheda di fine lavori a marzo 2022 e riconosciuto che i lavori effettivamente non erano finiti.
Parte attrice con le fatture in atti ha documentato le seguenti spese per lavori malfatti:
€ 492,80 per l'acquisto di una parte del box doccia danneggiato in cantiere da un incaricato della convenuta (doc. 19);
• € 2.379,00 per una serie di lavorazioni effettuate da un artigiano (pulizia profonda di 3 porte raso muro tinteggiate in maniera errata, ritinteggiatura di dette porte, compreso smontaggio e montaggio, smontaggio prese elettrice e stuccatura intorno a prese elettriche danneggiate e sistemazione delle prese elettriche posate storte, stuccatura e tinteggio di parte della facciata della parte esterna del balcone su cui era stata fatta una tagliata per l'installazione del condizionatore, ripresa e tinteggiatura di bordi plafoni e angolari che presentavano plurime sbavature, pulizia di diverse porte che presentavano macchie di vernice, rasatura e stuccatura muri ove non eseguita e conseguente ritinteggiatura degli stessi).(doc. 18 parte attrice ).
Con mail del 19/5/2022 offriva, a titolo risarcitorio, la somma di € Controparte_1
1.220,15 non satisfattiva, ma comunque idonea a riconoscere l'esistenza dei danni (doc. 5 parte attrice).
La parte convenuta viene pertanto dichiarate tenuta e condannata a pagare all'attrice la maggior somma di € 2871,80 per tale voce di danno oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda la durata dei lavori la data di inizio dei lavori contrattualmente prevista era quella del 18/05/2021 e le opere dovevano concludersi entro i successivi 90 giorni. A tali giorni dovevano aggiungersi 38 giorni per gli ulteriori interventi aggiunti in corso d'opera. (doc. 1art. 5 e 6 e doc. 3 parte attrice).
In base alla testimonianza del Direttore Lavori la comunicazione di fine Tes_4 lavori è stata depositata presso il in data 22 novembre 2022 ma il Giudice Controparte_3 ritiene che a prescindere dalla comunicazione ufficiale successivamente intervenuta,i lavori siano terminati in data 20/6/2022 come indicato dall'attrice nell'atto di citazione.
pagina 3 di 5 E' pertanto dovuta la penale contrattualmente pattuita di € 50,00 per ogni giorno di ritardo
(punto 6 contratto di appalto doc. 1 parte attrice) pari a n. 239,00 giorni .La penale è quindi pari ad € 11.950,00 (50 x 239).
Per quanto riguarda l'impianto elettrico dalla deposizione dei testi risulta che la certificazione non è stata rilasciata perché il vecchio impianto è stato semplicemente messo in sicurezza ma non a norma (testi e . Tes_2 Tes_3
Come osservato dall'attrice in comparsa conclusionale nel contratto d'appalto (doc. 1)era infatti previsto il rifacimento completo dell'impianto elettrico, come chiaramente desumibile dalla voce 28 del capitolato (doc. 2 parte attrice).
L'art. 11 del contratto di appalto prevedeva che il rilascio delle certificazioni era dovuto nel caso di rifacimento integrale degli impianti da cui logicamente conseguiva l'obbligo di di consegnare le dichiarazioni di conformità. Controparte_1
Inoltre con mail 28/10/2022 (documento n. 14 parte attrice ), l'arch. di Persona_1
scriveva: “Per quanto riguarda le certificazioni datemi il tempo di Controparte_1 prepararle e le invio”
All'attrice è pertanto dovuta la somma corrispondente ai costi di sistemazione dell'impianto elettrico che a pagina 4 del capitolato (documento n. 02), viene quantificata in € 4.259,21, oltre I.V.A. e dunque € 5.196,24.
Parte convenuta viene pertanto dichiarata tenuta e condannata a pagare all'attrice le somme sopra indicate oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste nella misura indicata in dispositivo a carico di parte convenuta
Non sussistono i presupposti per il risarcimento dei danni per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,
DICHIARA per la causale di cui in motivazione e conseguentemente Pt_2
NN
pagina 4 di 5 La parte convenuta a corrispondere alle attrice le seguenti somme: € 2871,80 per i lavori in motivazione descritti;
€11.950,00 per penale relativa al ritardo nei lavori;
€ 5.196,24.per costi relativi alla sistemazione dell'impianto elettrico.In tutti i casi oltre interessi dal dovuto al saldo.
NN Parte convenuta a corrispondere all'attrice le spese di giudizio che liquida in € 264,00 per spese,€ 9.900,80 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA. Pavia, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 5 di 5