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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA MA, nella causa iscritta al N. 14149/2024 R.G..L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. LA VENUTA Parte_1
TA e dall'avv. ZITO PLAIA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in VIA MARIANO STABILE N. 182 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla ingiunzione di pagamento opposta n. 1018 del 04.09.2024, prot. n. 81310 del 10.09.2024.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari avv. LA VENUTA TA e avv. ZITO PLAIA MARIA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ingiunzione di pagamento opposta, n. 1018 del 04.09.2024, prot.
n. 81310 del 10.09.2024, notificatagli il 18.09.2024, emessa dall'Amministrazione per il recupero di aumenti contrattuali asseritamente non dovuti, eccependone la prescrizione quinquennale o decennale, oltre che l'insussistenza dell'indebito e comunque la sua irripetibilità. Atteso che si trattava di somme che l'Amministrazione aveva corrisposto sulla scorta di un accordo sindacale, che aveva poi manifestato la volontà di non ripetere.
Esponeva che il ricorrente è stato dipendente dell'ingiungente fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro aveva a quest'ultimo corrisposto le somme di cui ora viene ingiunta la restituzione,
a titolo di “arretrati contrattuali CCNL 2006/2009”, che solo in data
18/09/2024 a mezzo posta raccomandata nota prt 81310 del 10.09.2024 il ricorrente ha ricevuto da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, servizio 14 servizio per il territorio di Palermo una “ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D.
639/1910, portante il n. 1018 del 4.09.2024”, senza mai avere prima ricevuto alcuna richiesta, in particolare non la nota del 10/07/2020 citata dall'intimante.
Eccepiva, inoltre, oltre all'insussistenza o irripetibilità dell'indebito, per le ragioni dette, l'irregolarità dell'ingiunzione e la circostanza che non erano noti i criteri di calcolo della somma ingiunta, superiore a quella ricevuta dal ricorrente
Ritualmente citata, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che le somme erano state indebitamente corrisposte e si trattava di indebito oggettivo, né il 2017 aveva previsto che le CP_2 stesse non dovessero essere oggetto di ripetizione. Formulava altresì domanda riconvenzionale per il pagamento di altre somme corrisposte per il medesimo titolo in modo indebito.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale – attesa la posizione sostanziale di attore dell'Amministrazione – con provvedimenti che integralmente si richiamano, la causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Esaminati gli atti e le note depositate, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Osserva il Tribunale che l'Amministrazione non ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione con la predetta nota del 10.07.2020, atteso che la cartolina prodotta in atti al fine di dimostrare la ricezione della medesima non fa alcun riferimento alla nota predetta, dimostrando così solo che il
12.08.2020 una raccomandata proveniente dall resistente venne CP_1
consegnata all'indirizzo del ricorrente, ma non che detta raccomandata contenesse la nota di diffida di cui sopra, in assenza di alcun segno o numero identificativo della stessa riportato sull'avviso di ricevimento, consegnato del resto dopo oltre un mese rispetto alla data riportata nella nota in questione.
Non vi sono, quindi, neppure elementi indiziari, che potrebbero essere costituiti dalla coincidenza temporale fra la data della nota e quella della sua ricezione, da cui poter desumere che la diffida venne effettivamente recapitata al destinatario, che contesta di averla mai ricevuta, con effetto interruttivo della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c..
Atteso che l'Amministrazione ha dimostrato di aver corrisposto le somme ingiunte fra il 2011 e il 2012, non vi è dubbio che sia maturata integralmente la prescrizione decennale del diritto alla sua restituzione, alla data della ricezione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, del
18.09.2024. Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025.
LA GIUDICE
PA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA MA, nella causa iscritta al N. 14149/2024 R.G..L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. LA VENUTA Parte_1
TA e dall'avv. ZITO PLAIA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in VIA MARIANO STABILE N. 182 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla ingiunzione di pagamento opposta n. 1018 del 04.09.2024, prot. n. 81310 del 10.09.2024.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei suoi procuratori antistatari avv. LA VENUTA TA e avv. ZITO PLAIA MARIA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/10/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ingiunzione di pagamento opposta, n. 1018 del 04.09.2024, prot.
n. 81310 del 10.09.2024, notificatagli il 18.09.2024, emessa dall'Amministrazione per il recupero di aumenti contrattuali asseritamente non dovuti, eccependone la prescrizione quinquennale o decennale, oltre che l'insussistenza dell'indebito e comunque la sua irripetibilità. Atteso che si trattava di somme che l'Amministrazione aveva corrisposto sulla scorta di un accordo sindacale, che aveva poi manifestato la volontà di non ripetere.
Esponeva che il ricorrente è stato dipendente dell'ingiungente fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro aveva a quest'ultimo corrisposto le somme di cui ora viene ingiunta la restituzione,
a titolo di “arretrati contrattuali CCNL 2006/2009”, che solo in data
18/09/2024 a mezzo posta raccomandata nota prt 81310 del 10.09.2024 il ricorrente ha ricevuto da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, servizio 14 servizio per il territorio di Palermo una “ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D.
639/1910, portante il n. 1018 del 4.09.2024”, senza mai avere prima ricevuto alcuna richiesta, in particolare non la nota del 10/07/2020 citata dall'intimante.
Eccepiva, inoltre, oltre all'insussistenza o irripetibilità dell'indebito, per le ragioni dette, l'irregolarità dell'ingiunzione e la circostanza che non erano noti i criteri di calcolo della somma ingiunta, superiore a quella ricevuta dal ricorrente
Ritualmente citata, l'Amministrazione resistente chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che le somme erano state indebitamente corrisposte e si trattava di indebito oggettivo, né il 2017 aveva previsto che le CP_2 stesse non dovessero essere oggetto di ripetizione. Formulava altresì domanda riconvenzionale per il pagamento di altre somme corrisposte per il medesimo titolo in modo indebito.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento e dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale – attesa la posizione sostanziale di attore dell'Amministrazione – con provvedimenti che integralmente si richiamano, la causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Esaminati gli atti e le note depositate, la causa viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Osserva il Tribunale che l'Amministrazione non ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione con la predetta nota del 10.07.2020, atteso che la cartolina prodotta in atti al fine di dimostrare la ricezione della medesima non fa alcun riferimento alla nota predetta, dimostrando così solo che il
12.08.2020 una raccomandata proveniente dall resistente venne CP_1
consegnata all'indirizzo del ricorrente, ma non che detta raccomandata contenesse la nota di diffida di cui sopra, in assenza di alcun segno o numero identificativo della stessa riportato sull'avviso di ricevimento, consegnato del resto dopo oltre un mese rispetto alla data riportata nella nota in questione.
Non vi sono, quindi, neppure elementi indiziari, che potrebbero essere costituiti dalla coincidenza temporale fra la data della nota e quella della sua ricezione, da cui poter desumere che la diffida venne effettivamente recapitata al destinatario, che contesta di averla mai ricevuta, con effetto interruttivo della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c..
Atteso che l'Amministrazione ha dimostrato di aver corrisposto le somme ingiunte fra il 2011 e il 2012, non vi è dubbio che sia maturata integralmente la prescrizione decennale del diritto alla sua restituzione, alla data della ricezione dell'ingiunzione di pagamento qui opposta, del
18.09.2024. Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/10/2025.
LA GIUDICE
PA MA