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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 736/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo mandatario con rappresentanza Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentata dall'avv. Marco Silvestri per mandato in atti
[...] P.IVA_2
APPELLANTE
contro
c.f. ) e (c.f. ), quali Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
chiamati all'eredità di , rappresentati dall'avv. Antonino Ardagna per mandato in atti Persona_1
1 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Savona, n.
602/22 pubbl. il 1/07/22, notificata in pari data, nel giudizio RG n. 2865/22, Repert. N. 756/22 del 1/07/22, Per_ nella parte in cui dichiara la nullità parziale della fideiussione rilasciata dalla signora in data 18.10.91 poiché riproduttiva delle clausole 2-6-8 dello schema ABI e “la conseguente decadenza dell'odierna convenuta in opposizione dalla garanzia fideiussoria prestata nel 1991”; in accoglimento del presente atto di appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, rigettare l'opposizione proposta dai Signori CP_1
Per_
e nella qualità di chiamati all'eredità della signora avverso il decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo n. 558/20 del Tribunale di Savona in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata, confermando il decreto opposto;
in ogni caso - previe le declaratorie del caso in merito a validità ed efficacia dei finanziamenti erogati, se del caso in via subordinata previa riqualificazione dei finanziamenti fondiari quali mutui ipotecari ovvero conversione in mutui ipotecari, per la quale si insta, costituenti debito attuale verso il garante indipendentemente dalla natura degli stessi;
accertare e dichiarare tenuti e conseguentemente condannare Signori e nella qualità di chiamati all'eredità della signora Controparte_1 Controparte_2 Per_
al pagamento dell'importo di €.159.026,24 o quello maggiore o minore risultante in corso di causa.
Vinte le spese.”
Per gli Appellati:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, rigettare perché infondato e/o comunque, inaccoglibile in fatto e in diritto il gravame proposto avverso la sentenza nr. 602/2022 pubblicata il 01/07/22 nel giudizio R.G. n. 2865/20, confermando in ogni sua parte la suddetta sentenza ovvero riformandola in parte motiva in accoglimento delle eccezioni assorbite in primo grado;
condannare la appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avendo proposto il gravame in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale in materia, da considerarsi univoco e vincolante a seguito dell'emissione della sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, danno da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di essere antistatario, per aver anticipato le spese e non aver percepito compensi.
2 In via subordinata: dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio a seguito del decesso della Sig.ra e del subentro dei chiamati all'eredità Sigg.ri e Persona_1 Controparte_1
nella relativa obbligazione, cui erano già solidalmente tenuti, con ogni determinazione in Controparte_2 ordine alle spese.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata pronunciata a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n.558/2020 emesso dal Tribunale di Savona a favore di e nei confronti della soc. nonché dei Parte_1 Controparte_3
fideiussori e per l'importo di € 159.026,24 Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
(derivante da tre contratti di mutuo, due fondiari di cui uno del 18.12.2008, con residuo di € 125.314,70, e l'altro del 22.3.2012, con un residuo di € 86.869,08 ed il terzo chirografo del 1.3.2013, con un residuo di €
28.884,44) promosso da , il Tribunale di Savona ha così deciso: Persona_1
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo qui opposto;
- condanna , in ragione della fideiussione prestata in data 1.3.2013, a corrispondere in Persona_1 favore di la somma complessiva di 28.884,44 €., oltre interessi come per legge;
Parte_1
- spese compensate.
Per_ In particolare con detta pronuncia il Tribunale ha ritenuto a) che la aveva rilasciato in data 18.10.1991 una fideiussione omnibus a favore della società debitrice principale fino alla concorrenza di lire 280.000.000, nonché una fideiussione specifica in data 1.3.2013 per il finanziamento chirografo;
b) che nei riguardi del decreto ingiuntivo notificato l'opponente aveva lamentato i) l'invalidità originaria delle fideiussioni in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale, ii) la prescrizione del credito;
iii) la non riferibilità delle fideiussioni ai successivi contratti mutuo atteso il trascorso del tempo;
iv) l'intervenuta estinzione della fideiussione ex art.1956 c.c.; v) l'illegittimità dei mutui fondiari concessi in frode alla legge;
vi) la non autenticità della sottoscrizione apposta sulla seconda fideiussione del 2013 (poi -in corso di causa- rinunciata); vii) Per_ l'indeterminatezza o la mancata prova del credito azionato;
c) che la garanzia prestata dalla , prevista
“a semplice richiesta”, ma non anche con la dicitura “senza eccezioni”, e cioè senza la presenza di entrambe le locuzioni caratterizzanti una garanzia autonoma, individuava una fideiussione;
d) che con la sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite (n.41994/2021) era stata sancita la parziale nullità dei contratti di fideiussione stipulati “a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”, in relazione alle clausole i) di reviviscenza;
ii) di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.; iii) di sopravvivenza, tutte presenti nella fideiussione azionata;
e) che tali clausole, riconducibili allo schema
3 contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarate contrastanti dall'ABI alla normativa indicata, erano nulle e conseguentemente andava accolta l'eccezione dell'opponente sull'invalidità della fideiussione, anche se sottoscritta in precedenza rispetto alla pronuncia di Banca d'Italia in quanto le clausole in questione erano conformi al modello ABI e tale circostanza costituiva prova privilegiata;
f) che considerato che la CP_3 era fallita nell'anno 2014 e che il fallimento determinava la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione e quindi il termine da cui far decorrere le istanze di pagamento, mentre la banca opposta si era insinuata al passivo solo nell'anno 2017 e non aveva proposto istanze nei confronti della garante, l'opposta Per_ era decaduta dall'azione proposta nei confronti della in relazione ai due contratti di mutuo fondiario, mentre tale decadenza non poteva pronunciarsi per il mutuo chirografo, per il quale l'opponente aveva rilasciato una garanzia specifica.
Con atto di appello notificato in data 16 luglio 2022 ha impugnato parzialmente la sentenza Parte_1 gravata, chiedendone la sua parziale riforma.
Alla prima udienza del 7 dicembre 2022, atteso che era emerso che dopo la notifica dell'impugnazione e prima dell'udienza l'appellata era deceduta, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2022, l'appellante ha chiesto la riassunzione del giudizio e la Corte ha fissato una nuova udienza alla data del 29 marzo 2023.
Notificato l'atto di riassunzione nell'ultimo domicilio della defunta, si sono costituiti e Controparte_1
, quali chiamati all'eredità di , opponendosi al gravame. Controparte_2 Persona_1
Con ordinanza del 6 aprile 2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 22 maggio 2024 e quindi in tale sede ha rinviato la causa sempre per il predetto adempimento all'udienza del 6 novembre 2024.
Sulle note depositate dalle parti contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, con ordinanza depositata in data 4 dicembre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini brevi di 40 giorni per il deposito delle conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
Entrambe le parti costituite hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Sui motivi d'appello
La soc. rappresentata da ha impugnato la sentenza gravata: Parte_1 Parte_2
1) per essere la garanzia prestata in data 10.10.1991 un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, per cui non troverebbe applicazione l'art.1957 c.c.;
4 2) per aver deciso il giudice di prime cure su una nullità mai dedotta, in quanto con la sua opposizione aveva evocato esclusivamente la nullità assoluta della fideiussione omnibus per violazione della disciplina anticoncorrenziale e la prescrizione ex art.1957 c.c., formulando solo con la prima memoria ex art.183 c.p.c.
l'eccezione corretta e non alla prima udienza, termine ultimo ammissibile;
3) per aver ricondotto la garanzia prestata allo schema ABI in violazione dell'onere probatorio, in quanto l'opponente non aveva prodotto lo schema ABI ed il provvedimento della Banca d'Italia ed il giudice di prime cure aveva provveduto alla verifica d'ufficio del contenuto, ma soprattutto non ha dimostrato che la banca applicasse in modo uniforme e indiscriminato la scheda contestata;
4) per aver ricondotto la garanzia prestata allo schema ABI in violazione dell'onere probatorio, in quanto il
Tribunale avrebbe considerato la violazione dello schema ABI (non prodotto) come prova presuntiva qualificata in generale, quando in realtà tale efficacia dovrebbe considerarsi limitata al periodo in cui si è svolta l'indagine di Banca d'Italia, mentre nel caso di specie le clausole censurate -da sole- non sarebbero dimostrative di una pratica uniforme a livello nazionale di voler impedire, restringere o falsare la concorrenza e/o di attuazione di siffatta pratica, anziché espressione di mera convenienza di utilizzo;
5) per errata applicazione dell'art.1957 c.c., in quanto a) non può ravvisarsi la nullità dell'intero contratto;
b) in caso di nullità parziale, deve essere allegata la concreta incidenza della pronuncia sulla pretesa giudiziale azionata ed in ipotesi di contratto autonomo di garanzia, il riferimento all'art.1957 c.c. ed il relativo termine semestrale deve essere inteso come attuato con una semplice diffida stragiudiziale, proprio in virtù del tenore delle restanti clausole non soggette alla sanzione di nullità; c) comunque il termine di riferimento, in caso di fallimento, è quello della effettiva conoscenza.
Per il resto la società appellante reitera le deduzioni, già espresse in primo grado e rimaste assorbite, in ordine i) all'avvenuta prova del credito;
ii) all'infondatezza dell'eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità.
* * * * * *
B. RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. –
Gli argomenti svolti dall'appellante, con i cinque motivi, sono già stati integralmente esaminati dalla Corte nella sentenza n.1045/2024 pubblicata in data 26.7.20024, resa nel procedimento n.735/2022, avente ad oggetto il medesimo credito, il medesimo contenuto della pronuncia gravata e, a seguito del decesso della Per_
e della riassunzione del giudizio, anche le medesime parti processuali.
Infatti, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.558/2020 emesso in data 20.7.2020 dal Tribunale di
Savona, i fideiussori hanno proposto separata opposizione, per cui in primo grado si sono instaurati due distinti giudizi, quello promosso da portante il n. di R.G. 2864/2020, Controparte_1 Controparte_2
5 definito con la sentenza del Tribunale di Savona n.492/2022 del 20.5.2022 e quello promosso da Persona_1
portante il n. di R.G. 2865/2020 e definito con la sentenza n.756/2022 del 1.7.2022.
[...]
Per_ Le due opposizioni erano del tutto sovrapponibili (salvo che in quella proposta dalla era stata proposta l'eccezione di non autenticità della firma apposta sulla seconda fideiussione, a cui poi l'opponente ha rinunciato e comunque relativa ad un credito su cui ormai si è formato il giudicato), così come le motivazioni che hanno accolto parzialmente la domanda ed i motivi d'appello spiegati da Parte_1
Il citato precedente, pertanto, si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , anche relativamente alle domande della parte opponente richiamate ex art. 346 c.p.c. e si ritrascrive il relativo contenuto.
“ 1. sui motivi di appello principale Occorre preliminarmente esaminare i motivi nr. 2,3 e 4 dell'atto di appello che meritano una trattazione congiunta, per la stretta connessione delle doglianze, accomunate come sono dal tema della nullità negoziale in rapporto alla sicura anteriorità del contratto rispetto alla pronuncia dell'Autorità garante (la Banca d'Italia).
Il Tribunale ha statuito la nullità delle fideiussioni onmibus rilasciate nel 1991 e 1992 in quanto corrispondenti al c.d.
“schema ABI” in applicazione di principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “ I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021.
1.1. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA ALLORCHÈ DECIDE DELLA -MAI DEDOTTA- NULLITÀ RELATIVA DELLA FIDEIUSSIONE
L'appellante deduce la tardività dell'eccezione proposta solo (“forse”) contenuta nella prima memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c. (atto di appello primo motivo, pagine non numerate).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Nell'atto di citazione in opposizione alla pagina nr. 3 punto nr. 1 è dedotta la nullità in esame per violazione della normativa antitrust.
1.2 PRETESA “RICONDUCIBILITÀ” DELLA GARANZIA ALLO SCHEMA ABI VIOLAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
L'appellante ritiene la decisione erronea laddove il Tribunale, decidendo su domanda priva di supporto probatorio, ha ritenuto: “si tratta appunto delle clausole riconducibili allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarate con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 contrastanti, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990. Clausole di cui la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza sopra già citata, in forza del principio di conservazione degli atti negoziali, ha sancito la nullità sul presupposto che “la nullità dell'intesa a monte determina … la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono” – come quelle che vengono in rilievo nel caso di specie – “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli”.
L'appellante deduce che gli opponenti non hanno dimostrato tale “riconducibilità” non avendo allegato copia del provvedimento antitrust né provato la sussistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto in esame.
Il Tribunale non avrebbe potuto constatare d'ufficio la conformità delle clausole del contratto in esame allo schema ABI, sanzionato dall'Autorità, e in ogni caso non era provato né dedotto che all'epoca della sottoscrizione dei contratti la
Cassa di Risparmio di Savona applicasse in modo uniforme lo schema contestato.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
6 Preliminarmente si osserva che non sussiste alcuna impugnazione circa “la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ.
n. 6523 del 10/03/2021)”.
In effetti nel caso in esame la questione è sollevata in via di eccezione e dunque nel rispetto dei principi espressi dalla
Suprema Corte in materia secondo cui “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (
Cass. Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).Inoltre “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice
è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (Cass. Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022 ).
Nel merito questa Corte pur aderendo ai principi di diritto pronunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, posta a fondamento del provvedimento impugnato, rileva in fatto:
- che le fideiussioni contestate sono state stipulate nel 1991 e nel 1992 , quindi, risalenti a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia il 2/5/2005 - posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-on - ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla Banca d'Italia in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la Banca d'Italia intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002;
- che trattandosi di fidejussioni sottoscritte nel 1991 e 1992, manca un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che grava sulla parte attrice in opposizione , come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990; per vero “il provvedimento con cui la Banca d'Italia ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” ( Cass. Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7);
- che gli opponenti non hanno assolto tale onere e non hanno neppure fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già nel 1991, al momento della sottoscrizione, vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta opposta o comunque delle clausole delle fideiussioni controverse.”
Ritenuto :
- che la semplice produzione di fideiussioni antecedenti alla istruttoria della Banca d'Italia prodromica al provvedimento n. 55/2005, non sia idonea a comprovare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale alla data della stipulazione delle medesime fideiussioni oggetto del giudizio;
- che nel caso in esame la prestazione della fideiussione è anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte dell'Istituto;
- - che non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa e nel caso in esame non è neppure allegato;
- che in mancanza di prova che le fideiussioni controverse siano contratti a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo gli opponenti fornito elementi utili ai fini dell'accertamento di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello dai medesimi sottoscritto, la domanda di nullità delle fideiussioni deve essere respinta. Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbenti degli altri motivi di appello.
7 Conseguente i fideiussori devono essere condannati al pagamento delle somme come indicate nel ricorso per ingiunzione per un ammontare di € 130.141,80, per i mutui ivi indicati, oltre interessi come in ricorso dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
2. Sulle domande ed eccezioni della parte attrice in opposizione
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 346 c.p.c. “ La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” ( Cass. Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023).
Nel caso in esame sono state “espressamente riproposte” solo le seguenti, dovendo ritenersi rinunziate le altre.
2.1. Intervenuta prescrizione del rapporto ex art. 2946 c.c. per decorso del termine decennale di validità del contratto di fideiussione/garanzia.
Le fideiussioni sono state rilasciate in data 18/10/1991 e 22/6/1992 a garanzia dell'esposizione bancaria della CP_3
[...]
Gli opponenti deducono di avere “immediatamente” eccepito sin dall'atto di citazione che – non essendo mai state escusse le garanzie e non essendo mai stato comunicato alcunché ai fideiussori, nonostante il conto corrente della Controparte_ fosse in passivo sin dalla data del rilascio della fideiussione – il rapporto di garanzia si era definitivamente estinto alla data del 18/10/2001 e 22/6/2002 per decorrenza del termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Sostengono “Trattandosi di una prescrizione estintiva, applicabile a qualunque tipo di contratto, la prescrizione dovrà essere pronunciata anche qualora la fideiussione dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia.
L'eccezione di prescrizione estintiva, peraltro, non è mai stata confutata dalla opposta, che non ha dimostrato in alcun modo né una diversa decorrenza del termine iniziale di esigibilità della garanzia né l'effettuazione di alcun atto interruttivo della prescrizione” (comparsa di costituzione in appello pag. 14,15).
La difesa è infondata e deve essere respinta.
Infatti “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” . (Cass. Sentenza
n. 5720 del 23/03/2004).
Nel caso in esame la revoca del credito risale, pacificamente, al 27.05.2014 e pertanto le azioni della banca non risultano prescritte alla data di presentazione del ricorso per ingiunzione.
2.2. Estinzione delle fideiussioni per fatto del creditore ex art. 1956 c.c.
La parte appellata deduce che “le fideiussioni del 18/10/1991 si sono estinte a sensi art. 1956 c.c. a seguito della mancata comunicazione da parte della banca dell'erogazione dei mutui fondiari del 18/12/2008 e del 22/03/2013, nonché dei mutui e finanziamenti intermedi, erogati nel 2009 per € 180.000.00 e nel 2012 per € 65.000,00” ( comparsa di costituzione in appello pag. 15).
Il motivo è infondato.
ra amministratore della società in favore della quale ha prestato garanzia personale ed era pertanto Controparte_1 al corrente, in quanto richiedente, del mutuo stipulato dalla stessa (Cass.
7444/2017, 31227/2019; 31509/21).
non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente. Controparte_2
8 Infatti “ Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 34685 del
24/11/2022).
L'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio in proposito.
In ogni caso la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.
(Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 ).
Nella specie deve essere escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. attesi i rapporti tra i fideiussori legati da rapporti di parentela e di cui uno era amministratore.”
* * * * * * *
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, i chiamati all'eredità di , e , devono essere condannati al Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle somme come indicate nel ricorso per ingiunzione per un importo di € 130.141,80, per i mutui ivi indicati, oltre interessi come in ricorso fino al saldo.
C. sulle spese di giudizio
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame attesa la soccombenza delle parti appellate esse sono tenute al pagamento di tutte le fasi di giudizio, secondo i parametri di cui al dm 55/2014, e succ. mod, in ragione del valore della causa (valore della causa inferiore ad € 260.000,00). In particolare, atteso che la fase monitoria è già stata liquidata nel citato precedente, per le fasi di primo e secondo grado, ivi compresa la fase di trattazione per entrambi i gradi:
A. Davanti al Tribunale:
1. Studio controversia: € 2.552,00=
2. Fase introduttiva: € 1.628,00=
9 3. Fase trattazione: € 5.670,00=
3. Fase decisionale: € 4.253,00 =totale per compensi avvocato € 14.103,00;
B. Davanti alla Corte
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00=totale per compensi avvocato: € 14.317,00=
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata :
a. dichiara tenuto e condanna e , quali chiamati all'eredità di Controparte_1 Controparte_4
al pagamento della somma di € 130.141,80 (già detratto quanto percepito dalla parte Persona_1
appellata in sede di riparto), oltre interessi come in ricorso per ingiunzione fino al saldo;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) dichiara tenuti e condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell'intero giudizio di merito che liquida:
I. per il giudizio davanti al Tribunale in € 14.103,00 per compensi di avvocato;
II. per il giudizio davanti alla Corte in € 14.317,0 per compensi di avvocato;
oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge per tutte le fasi;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 11/2/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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