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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 555 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, P.I. Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Venturi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto (TR) Via Garibaldi n. 38 giusta procura in atti
Attrice/opponente
E
(P.I./C.F. ), in persona dell'Amministratore pro-tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Chiappini ed elettivamente domiciliato CP_2 presso il suo studio in Roma, Via Nizza 45, giusta delega in atti
Convenuta/opposta
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del
16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2025
[...]
(R.G. n. 174/2025) emesso in data 11/02/2025 con le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 42.322,10 oltre agli interessi come da domanda, ed oltre Controparte_1 alle spese legali del procedimento monitorio, liquidate in Euro 1.370,00 per compenso, in euro
286,00 per spese, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario 15%.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che il pagamento era subordinato ad una autorizzazione del cliente finale di . Autorizzazione che sarebbe mancata visto che i clienti finali avrebbero Pt_1 sollevato numerose contestazioni per mancanza di dettagli sulle lavorazioni, quindi, la CP_1 non avrebbe fornito la prova dell'attività svolta.
La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.5.2025, con cui, oltre a richiedere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda e la temerarietà della lite.
Con ordinanza riservata del 13.10.2025, emessa in esito alla prima udienza del 7.10.2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente.
All'udienza del 6.11.2025 il Giudice ha dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale ed ha fissato l'udienza cartolare del 16.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025, lette le note depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Venendo al caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi sussistente la prova del credito vantato dalla società opposta.
In primo luogo, infatti, deve evidenziarsi l'assoluta irrilevanza dei rapporti contrattuali dell'opponente con altri soggetti (ovvero i clienti finali) poiché dall'esame dei documenti prodotti (mail e corrispondenza) e del contratto sottoscritto tra le parti non si evince che il pagamento del compenso fosse subordinato al benestare del cliente finale di . Pt_1
In particolare, dalla lettura delle e-mail in atti non si apprende di eventuali contestazioni mosse nei confronti di in relazione ad un suo inadempimento, ma esclusivamente a difficoltà CP_1 economiche dell'opponente.
Inoltre, l'art 8 del contratto stabilisce espressamente “Il Fornitore chiederà entro il giorno 10 di ogni mese, tramite mail, il benestare alla fatturazione a per le attività riferite al mese Pt_1 precedente. , in base all'esito delle sue verifiche, autorizzerà l'emissione della fattura. Il Pt_1
Fornitore si impegna a riportare i riferimenti del P.O. e del presente contratto nella fattura. Il pagamento delle prestazioni avverrà tramite bonifico bancario secondo le seguenti modalità: - per i progetti Fibermind a 90gg dffm;
- per i progetti IQT a 60gg dffm per il primo mese;
a partire dal secondo mese, a 90 gg dffm. I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura con cadenza mensile.”
Questa procedura risulta essere stata rispettata: nella corrispondenza scambiata vi è la prova dell'autorizzazione a fatturare in relazione ai crediti azionati con il decreto ingiuntivo (si vedano documenti da 1 a 8 allegati alla comparsa di costituzione).
Dall'esame della corrispondenza mail scambiata tra le parti, in ogni caso, si evince che l'opposta ha sempre tempestivamente comunicato all'opponente ogni caricamento sul portale dei progetti richiesti e, ogni qual volta risultava necessario fare delle correzioni, risultano le relative comunicazioni delle correzioni realizzate.
Non è presente in atti alcuna documentazione che contenga contestazioni sul lavoro svolto, richieste di integrazioni o chiarimenti né da parte dell'opponente né dei suoi clienti finali.
Al contrario, risultano presenti diversi riconoscimenti di debito da parte dell'amministratore di
(mail del 19.6.2024, mail del 27.5.2024, mail del 8.10.2024) con cui lo stesso si è impegnato Pt_1
a pagare ratealmente l'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
Da ultimo non può non sottolinearsi come tutta questa corrispondenza non si stata mai disconosciuta dall'opponente e che il sig. ha deciso di non rispondere all'interrogatorio CP_3 formale con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di prova.
Alla luce di quanto affermato, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 26.001,00
e 52.000,00 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali svolte, non sussistendo i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 86/2025;
- condanna la alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore della che liquida in € 7.616,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Terni, 16.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 555 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, P.I. Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Venturi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto (TR) Via Garibaldi n. 38 giusta procura in atti
Attrice/opponente
E
(P.I./C.F. ), in persona dell'Amministratore pro-tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Chiappini ed elettivamente domiciliato CP_2 presso il suo studio in Roma, Via Nizza 45, giusta delega in atti
Convenuta/opposta
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del
16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2025
[...]
(R.G. n. 174/2025) emesso in data 11/02/2025 con le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 42.322,10 oltre agli interessi come da domanda, ed oltre Controparte_1 alle spese legali del procedimento monitorio, liquidate in Euro 1.370,00 per compenso, in euro
286,00 per spese, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario 15%.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che il pagamento era subordinato ad una autorizzazione del cliente finale di . Autorizzazione che sarebbe mancata visto che i clienti finali avrebbero Pt_1 sollevato numerose contestazioni per mancanza di dettagli sulle lavorazioni, quindi, la CP_1 non avrebbe fornito la prova dell'attività svolta.
La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.5.2025, con cui, oltre a richiedere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda e la temerarietà della lite.
Con ordinanza riservata del 13.10.2025, emessa in esito alla prima udienza del 7.10.2025, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente.
All'udienza del 6.11.2025 il Giudice ha dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale ed ha fissato l'udienza cartolare del 16.12.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025, lette le note depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Venendo al caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi sussistente la prova del credito vantato dalla società opposta.
In primo luogo, infatti, deve evidenziarsi l'assoluta irrilevanza dei rapporti contrattuali dell'opponente con altri soggetti (ovvero i clienti finali) poiché dall'esame dei documenti prodotti (mail e corrispondenza) e del contratto sottoscritto tra le parti non si evince che il pagamento del compenso fosse subordinato al benestare del cliente finale di . Pt_1
In particolare, dalla lettura delle e-mail in atti non si apprende di eventuali contestazioni mosse nei confronti di in relazione ad un suo inadempimento, ma esclusivamente a difficoltà CP_1 economiche dell'opponente.
Inoltre, l'art 8 del contratto stabilisce espressamente “Il Fornitore chiederà entro il giorno 10 di ogni mese, tramite mail, il benestare alla fatturazione a per le attività riferite al mese Pt_1 precedente. , in base all'esito delle sue verifiche, autorizzerà l'emissione della fattura. Il Pt_1
Fornitore si impegna a riportare i riferimenti del P.O. e del presente contratto nella fattura. Il pagamento delle prestazioni avverrà tramite bonifico bancario secondo le seguenti modalità: - per i progetti Fibermind a 90gg dffm;
- per i progetti IQT a 60gg dffm per il primo mese;
a partire dal secondo mese, a 90 gg dffm. I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura con cadenza mensile.”
Questa procedura risulta essere stata rispettata: nella corrispondenza scambiata vi è la prova dell'autorizzazione a fatturare in relazione ai crediti azionati con il decreto ingiuntivo (si vedano documenti da 1 a 8 allegati alla comparsa di costituzione).
Dall'esame della corrispondenza mail scambiata tra le parti, in ogni caso, si evince che l'opposta ha sempre tempestivamente comunicato all'opponente ogni caricamento sul portale dei progetti richiesti e, ogni qual volta risultava necessario fare delle correzioni, risultano le relative comunicazioni delle correzioni realizzate.
Non è presente in atti alcuna documentazione che contenga contestazioni sul lavoro svolto, richieste di integrazioni o chiarimenti né da parte dell'opponente né dei suoi clienti finali.
Al contrario, risultano presenti diversi riconoscimenti di debito da parte dell'amministratore di
(mail del 19.6.2024, mail del 27.5.2024, mail del 8.10.2024) con cui lo stesso si è impegnato Pt_1
a pagare ratealmente l'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
Da ultimo non può non sottolinearsi come tutta questa corrispondenza non si stata mai disconosciuta dall'opponente e che il sig. ha deciso di non rispondere all'interrogatorio CP_3 formale con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di prova.
Alla luce di quanto affermato, quindi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 26.001,00
e 52.000,00 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali svolte, non sussistendo i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 86/2025;
- condanna la alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore della che liquida in € 7.616,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Terni, 16.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)