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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5007 /2024, promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIANDOMENICO GAETANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Rosselli 11 a Cento, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 08/04/2024, cittadino del Pakistan, ha tempestivamente Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 17/11/2023 e notificato il 20/03/2024 con il quale la Questura di
, sulla base del parere sfavorevole emesso in data 10/11/2022 dalla Commissione Territoriale CP_1 per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, gli ha negato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2 del DLvo 286/98.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio con memoria di Controparte_1 costituzione depositata in data 20/08/2024, chiedendo di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente non abbia dimostrato alcuna situazione di specifica ed individuale compromissione dei propri diritti fondamentali nel paese di origine, oltre a difettare del requisito dell'integrazione sociale e lavorativa in Italia. Ricorrendo, dunque, nel caso di specie, la condizione ostativa al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1. e 1.2., TUI.
L'istruttoria è stata svolta con l'acquisizione di documenti e l'ascolto del ricorrente, il quale, all'udienza del 03/12/2024, dinanzi a codesto Tribunale, ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni: “faccio il muratore a Cento, in provincia di , ma al momento non lavoro perché CP_1 solo dopo la conferma della sospensiva nel novembre del 2024 ho avuto la ricevuta dalla questura
pagina 1 di 5 (data 8.11.2024, documento che la difesa dice di aver prodotto), per cui al momento mi aiuta mio cugino che abita con me in un appartamento a Cento. Vivo con mio cugino da un mese e mezzo e prima stavo da un altro cugino, sempre a Cento. Sono qui dal 2019 ed ho sempre lavorato quando avevo il documento. Non ho lavorato in nero perché non ho trovato lavoro. In Pakistan ho un fratello e mia mamma, mio padre è morto l'anno scorso. Mando dei soldi quando lavoro. Se avrò il permesso troverò subito lavoro perché invece con la ricevuta non va bene perché hanno osservato che il numero di protocollo del documento è scritto a penna e non si fidano. Non ho mai avuto problemi con la giustizia a Cento c'è una bella comunità di pakistani e tra di noi ci aiutiamo”. All'udienza del 20/02/2025, fissata per la discussione delle parti, la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 19/08/2019 e ha tempestivamente avanzato domanda di protezione internazionale, la quale risulta essere stata rigettata in sede amministrativa dalla CT di Genova in data 22/11/2019, con provvedimento poi impugnato presso il Tribunale di Genova che ha confermato il diniego con provvedimento del 29.11.2022 prodotto dal . CP_1 Il 26/08/2021 lo sportello unico per l'immigrazione della con decreto Controparte_2
n.2020/104672 ha rigettato l'istanza di emersione presentata dal ricorrente. Successivamente il ricorrente, in data 31/08/2022, ha presentato alla Questura di istanza di rilascio di permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. DLvo 286/98, di cui in questa sede ha impugnato il rigetto fondato sulla mancata prova di un effettivo radicamento.
Ebbene, ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda come detto antecedente all'entrata in vigore del decreto legge nr. 20 del 2023, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
pagina 2 di 5 Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023)
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è giunto in Italia nell'agosto del 2019. È quindi sul nostro territorio da oltre sei anni.
In merito alla documentazione lavorativa in atti, il ricorrente risulta essere stato assunto in data 06/10/2022 dall'impresa “100 EDIL SRL”, sita a Cento (FE), con contratto a tempo determinato, con data di fine rapporto fissata al 28/02/2023, nella qualifica professionale di operaio-addetto alla pulizia, percependo mensilmente una retribuzione netta di circa euro 1.190-1.200 (cfr. busta paga 2022-2023). Attualmente, il ricorrente risulterebbe disoccupato per difficoltà di reperimento di un'occupazione lavorativa per ragioni di irregolarità della sua posizione sul territorio nazionale (cfr. audizione giudiziale “faccio il muratore a Cento, in provincia di , ma al momento non lavoro perché solo CP_1 dopo la conferma della sospensiva nel novembre del 2024 ho avuto la ricevuta dalla questura (data
8.11.2024, documento che la difesa dice di aver prodotto), per cui al momento mi aiuta mio cugino che abita con me in un appartamento a Cento”). Dalla documentazione fiscale in atti (cfr. CU relativa all'anno 2022 e CU relativa all'anno 2023), il ricorrente ha percepito nell'anno 2022 un guadagno complessivo di euro 3.206,42 e nell'anno 2023 di euro 1.886,42.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità in data 04/11/2024) risulta infatti che attualmente viva nel comune di Cento (FE), in Via XX Settembre nr.21/1, presso un connazionale. Con riguardo alla situazione nel Paese d'origine, il ricorrente mantiene stabili contatti con la madre e il fratello, al quale egli provvede ad inviare periodicamente denaro per il loro mantenimento (cfr. trasferimento di denaro al fratello del 28.08.2023).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza, oltre ad aver frequentato proficuamente corsi di formazione professionali (cfr. attestati di frequenza datati 29/09/2022 e
05/10/2022).
pagina 3 di 5 Appare quindi che la lunga durata di permanenza sul territorio nazionale (sei anni), l'autonomia abitativa raggiunta, l'assenza di precedenti penali, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza IE c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza AC c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per l'impegno costante nella ricerca di un impiego lavorativo, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. I corsi professionali frequentati dimostrano poi la seria intenzione d'integrazione sociale rilevante ai fini del riconoscimento di tale protezione, quantunque essa non si sia ancora concretizzata in un'attività lavorativa a tempo indeterminato, obiettivo che presenta difficoltà non irrilevanti anche per i cittadini del paese ospitante
(così Cass. 16369/2022 e, da ultimo Cass. nr. 26089/2022). Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con la madre e il fratello nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia,
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza et Dufie v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Per_1
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza HD v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte
Europea dei Diritti Umani - sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Europea dei Per_2
Diritti Umani - sentenza Slivenko v. Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49). Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Pakistan, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine pagina 4 di 5 alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 20/02/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5007 /2024, promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIANDOMENICO GAETANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Rosselli 11 a Cento, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 08/04/2024, cittadino del Pakistan, ha tempestivamente Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 17/11/2023 e notificato il 20/03/2024 con il quale la Questura di
, sulla base del parere sfavorevole emesso in data 10/11/2022 dalla Commissione Territoriale CP_1 per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, gli ha negato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2 del DLvo 286/98.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio con memoria di Controparte_1 costituzione depositata in data 20/08/2024, chiedendo di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente non abbia dimostrato alcuna situazione di specifica ed individuale compromissione dei propri diritti fondamentali nel paese di origine, oltre a difettare del requisito dell'integrazione sociale e lavorativa in Italia. Ricorrendo, dunque, nel caso di specie, la condizione ostativa al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1. e 1.2., TUI.
L'istruttoria è stata svolta con l'acquisizione di documenti e l'ascolto del ricorrente, il quale, all'udienza del 03/12/2024, dinanzi a codesto Tribunale, ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni: “faccio il muratore a Cento, in provincia di , ma al momento non lavoro perché CP_1 solo dopo la conferma della sospensiva nel novembre del 2024 ho avuto la ricevuta dalla questura
pagina 1 di 5 (data 8.11.2024, documento che la difesa dice di aver prodotto), per cui al momento mi aiuta mio cugino che abita con me in un appartamento a Cento. Vivo con mio cugino da un mese e mezzo e prima stavo da un altro cugino, sempre a Cento. Sono qui dal 2019 ed ho sempre lavorato quando avevo il documento. Non ho lavorato in nero perché non ho trovato lavoro. In Pakistan ho un fratello e mia mamma, mio padre è morto l'anno scorso. Mando dei soldi quando lavoro. Se avrò il permesso troverò subito lavoro perché invece con la ricevuta non va bene perché hanno osservato che il numero di protocollo del documento è scritto a penna e non si fidano. Non ho mai avuto problemi con la giustizia a Cento c'è una bella comunità di pakistani e tra di noi ci aiutiamo”. All'udienza del 20/02/2025, fissata per la discussione delle parti, la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 19/08/2019 e ha tempestivamente avanzato domanda di protezione internazionale, la quale risulta essere stata rigettata in sede amministrativa dalla CT di Genova in data 22/11/2019, con provvedimento poi impugnato presso il Tribunale di Genova che ha confermato il diniego con provvedimento del 29.11.2022 prodotto dal . CP_1 Il 26/08/2021 lo sportello unico per l'immigrazione della con decreto Controparte_2
n.2020/104672 ha rigettato l'istanza di emersione presentata dal ricorrente. Successivamente il ricorrente, in data 31/08/2022, ha presentato alla Questura di istanza di rilascio di permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. DLvo 286/98, di cui in questa sede ha impugnato il rigetto fondato sulla mancata prova di un effettivo radicamento.
Ebbene, ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda come detto antecedente all'entrata in vigore del decreto legge nr. 20 del 2023, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
pagina 2 di 5 Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023)
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è giunto in Italia nell'agosto del 2019. È quindi sul nostro territorio da oltre sei anni.
In merito alla documentazione lavorativa in atti, il ricorrente risulta essere stato assunto in data 06/10/2022 dall'impresa “100 EDIL SRL”, sita a Cento (FE), con contratto a tempo determinato, con data di fine rapporto fissata al 28/02/2023, nella qualifica professionale di operaio-addetto alla pulizia, percependo mensilmente una retribuzione netta di circa euro 1.190-1.200 (cfr. busta paga 2022-2023). Attualmente, il ricorrente risulterebbe disoccupato per difficoltà di reperimento di un'occupazione lavorativa per ragioni di irregolarità della sua posizione sul territorio nazionale (cfr. audizione giudiziale “faccio il muratore a Cento, in provincia di , ma al momento non lavoro perché solo CP_1 dopo la conferma della sospensiva nel novembre del 2024 ho avuto la ricevuta dalla questura (data
8.11.2024, documento che la difesa dice di aver prodotto), per cui al momento mi aiuta mio cugino che abita con me in un appartamento a Cento”). Dalla documentazione fiscale in atti (cfr. CU relativa all'anno 2022 e CU relativa all'anno 2023), il ricorrente ha percepito nell'anno 2022 un guadagno complessivo di euro 3.206,42 e nell'anno 2023 di euro 1.886,42.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità in data 04/11/2024) risulta infatti che attualmente viva nel comune di Cento (FE), in Via XX Settembre nr.21/1, presso un connazionale. Con riguardo alla situazione nel Paese d'origine, il ricorrente mantiene stabili contatti con la madre e il fratello, al quale egli provvede ad inviare periodicamente denaro per il loro mantenimento (cfr. trasferimento di denaro al fratello del 28.08.2023).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza, oltre ad aver frequentato proficuamente corsi di formazione professionali (cfr. attestati di frequenza datati 29/09/2022 e
05/10/2022).
pagina 3 di 5 Appare quindi che la lunga durata di permanenza sul territorio nazionale (sei anni), l'autonomia abitativa raggiunta, l'assenza di precedenti penali, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza IE c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza AC c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per l'impegno costante nella ricerca di un impiego lavorativo, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. I corsi professionali frequentati dimostrano poi la seria intenzione d'integrazione sociale rilevante ai fini del riconoscimento di tale protezione, quantunque essa non si sia ancora concretizzata in un'attività lavorativa a tempo indeterminato, obiettivo che presenta difficoltà non irrilevanti anche per i cittadini del paese ospitante
(così Cass. 16369/2022 e, da ultimo Cass. nr. 26089/2022). Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con la madre e il fratello nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia,
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza et Dufie v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Per_1
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza HD v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte
Europea dei Diritti Umani - sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Europea dei Per_2
Diritti Umani - sentenza Slivenko v. Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49). Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Pakistan, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine pagina 4 di 5 alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 20/02/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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