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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6748 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7499/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai consiglieri: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7499 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 04.07.2025 e vertente TRA
, (C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore, dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata nei locali dell'Avvocatura Capitolina sita in Via del Tempio di Giove n. Pt_1
21 APPELLANTE E
CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA N. 1003 in Roma, (c.f.
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Danilo De Angelis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Pasquale Revoltella n. 35 Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11591/2021, depositata in data 06.07.2021 e notificata in data 26.11.2021 CONCLUSIONI: Per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 11591/2021, depositata in cancelleria in data 06.07.2021 e, per l'effetto rigettare la domanda di rimborso della somma già versata di Euro 13.982,12 (riferita alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011) e confermare la legittimità del pagamento effettuato, dall'odierno appellato, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini, per le ragioni meglio specificate in narrativa. In caso di accoglimento del presente appello si chiede, altresì, la condanna del Condominio di Via Tuscolana n. 1003 alla restituzione delle somme medio tempore recuperate in forza della Sentenza gravata.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: – in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della eventuale richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e del proposto appello, per i motivi sopra illustrati;
– in via subordinata, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata;
– in via ulteriormente subordinata, dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, condannare al rimborso della somma già Parte_1 pagata di €. 13.982,12, o nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia od equità, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria delle integrali spese e compensi del giudizio di primo grado (come da nota spese giudiziaria depositata in data 02/04/2021) e delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, con aumento del 30% per atti informatici che consentono la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto (ex co.
1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014) e con aumento di un terzo per manifesta fondatezza della presente difesa (ex co. 8 dell'art. 4 del D.M. 55/2014), con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti richiamati nel presente atto (ossia ben 500 Sentenze del Tribunale di Roma e 100 Sentenze della Corte d'Appello di Roma) e dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi dell'art. 96 cpc e (eventualmente) del comma 2 dell'art. 283 cpc”. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova contraria a quella dell'appellante, nonché, senza inversione dell'onere della prova, prova diretta sui motivi di cui alla presente comparsa. Chiede ammettersi quindi prova documentale, prova per interrogatorio dell'appellante e prova testimoniale, con riserva di articolare e di integrare la lista testimoniale. Con ulteriore riserva di meglio articolare e concludere all'esito delle richieste istruttorie di controparte. “ MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 11591/2021, emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 06.07.2021, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA n. 1003 di Roma avverso le ingiunzioni di pagamento della complessiva somma di euro 13.982,12, richiesta a titolo di canone di occupazione relativo alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 per spazi ed aree pubbliche COSAP, con riguardo alle griglie e intercapedini di pertinenza dell'edificio. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado ha ritenuto che:
“nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, né è stata fornita la prova del contrario conseguendone che il non poteva pretendere somme a titolo di CP_1 canone di concessione né ad altro titolo con riferimento alle intercapedini in questione, mancandone il presupposto. Sussiste pertanto il presupposto perché il condominio ottenga la ripetizione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. La somma di € 13.982,12 deve essere maggiorata degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa di rimborso (23/02/2016), e non dalle date dei singoli pagamenti, dovendo presumersi la buona fede di in difetto di prova contraria. Non può Parte_1 riconoscersi, infine, la rivalutazione monetaria in considerazione della natura del debito (di valuta). Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.” Avverso la sentenza ha proposto appello adducendo Parte_1
l'erroneità della statuizione ed ha per l'effetto richiesto l'annullamento e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, l'accertamento della legittimità della richiesta di pagamento formulata dall'Amministrazione. In particolare, con il gravame ha rilevato:
- che il provvedimento concessorio non costituisce un requisito imprescindibile per la richiesta del COSAP in quanto il canone può essere richiesto anche in caso di c.d. occupazione abusiva o di fatto del suolo pubblico;
- di aver provato la natura demaniale dell'area o quantomeno l'asservimento all'uso pubblico, mentre il Condominio non aveva fornito la prova contraria della natura privata dell'area in questione;
che è priva di pregio l'eccezione del Condominio sull'applicazione del giudicato esterno. Il CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA N. 1003 si è costituito contestando il gravame e chiedendone il rigetto. L'appellato ha anche eccepito la formazione del giudicato esterno (a fronte dell'accoglimento di analoga opposizione formulata dallo stesso appellato avverso avvisi di pagamento riferibili a diverse annualità Cosap), l'illegittimità delle cartelle di pagamento opposte (in assenza dei necessari titoli esecutivi, trattandosi di entrata patrimoniale riconducibile ad un rapporto privatistico) e comunque l'insussistenza dei presupposti posti a fondamento della pretesa impositiva, per le ragioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, recepite nell'impugnata pronuncia. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04/07/2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali.
L'eccezione di giudicato formulata dal CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA N. 1003 è fondata, dal che discende la necessità di rigetto dell'appello proposto da (con assorbimento di tutte le Parte_1 altre questioni dibattute tra le parti). Risulta per tabulas l'accoglimento, con la pronuncia n. 5791 del 2020 del Tribunale Ordinario di Roma, oramai divenuta definitiva, di precedente opposizione formulata dall'odierno appellato con riguardo alla debenza delle somme richieste da a titolo di Cosap per le annualità Parte_1
2011 - 2012, con le quali è stata accertata l'insussistenza dei relativi presupposti impositivi;
detta pronuncia spiega efficacia preclusiva rispetto alla decisione di merito invocata dall'Ente in questa sede. La Suprema Corte, con riguardo ad un caso del tutto analogo a quello di specie, dopo aver premesso che “nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera … a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili”, ha ritenuto che
“il fatto costitutivo del diritto di a percepire il COSAP” sia Parte_1
“il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di … griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio”, con conseguente configurabilità del giudicato esterno nel caso di precedenti pronunce sul punto, riferibili a diverse annualità Cosap. In dettaglio la Suprema Corte ha ritenuto che “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”; tanto ribadito, ha precisato che “per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo – intendersi… una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (in questi termini, da ultimo, Cass., ord., 19 aprile 2023, n. 10430). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, essendo rimasti immutati i relativi presupposti impositivi, ogni considerazione sulla debenza della Cosap, con riguardo alle griglie e intercapedini ubicate nel CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA n. 1003 è in questa sede preclusa, essendo la relativa questione ormai coperta dal giudicato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. R.G. 7499/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell'appellata che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%; Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai consiglieri: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7499 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 04.07.2025 e vertente TRA
, (C.F. ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore, dell'Avvocatura Capitolina e presso lo stesso elettivamente domiciliata nei locali dell'Avvocatura Capitolina sita in Via del Tempio di Giove n. Pt_1
21 APPELLANTE E
CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA N. 1003 in Roma, (c.f.
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Danilo De Angelis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Pasquale Revoltella n. 35 Pt_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11591/2021, depositata in data 06.07.2021 e notificata in data 26.11.2021 CONCLUSIONI: Per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 11591/2021, depositata in cancelleria in data 06.07.2021 e, per l'effetto rigettare la domanda di rimborso della somma già versata di Euro 13.982,12 (riferita alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011) e confermare la legittimità del pagamento effettuato, dall'odierno appellato, a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini, per le ragioni meglio specificate in narrativa. In caso di accoglimento del presente appello si chiede, altresì, la condanna del Condominio di Via Tuscolana n. 1003 alla restituzione delle somme medio tempore recuperate in forza della Sentenza gravata.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: – in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della eventuale richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e del proposto appello, per i motivi sopra illustrati;
– in via subordinata, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata;
– in via ulteriormente subordinata, dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, condannare al rimborso della somma già Parte_1 pagata di €. 13.982,12, o nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia od equità, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria delle integrali spese e compensi del giudizio di primo grado (come da nota spese giudiziaria depositata in data 02/04/2021) e delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, con aumento del 30% per atti informatici che consentono la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto (ex co.
1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014) e con aumento di un terzo per manifesta fondatezza della presente difesa (ex co. 8 dell'art. 4 del D.M. 55/2014), con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti richiamati nel presente atto (ossia ben 500 Sentenze del Tribunale di Roma e 100 Sentenze della Corte d'Appello di Roma) e dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi dell'art. 96 cpc e (eventualmente) del comma 2 dell'art. 283 cpc”. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova contraria a quella dell'appellante, nonché, senza inversione dell'onere della prova, prova diretta sui motivi di cui alla presente comparsa. Chiede ammettersi quindi prova documentale, prova per interrogatorio dell'appellante e prova testimoniale, con riserva di articolare e di integrare la lista testimoniale. Con ulteriore riserva di meglio articolare e concludere all'esito delle richieste istruttorie di controparte. “ MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 11591/2021, emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 06.07.2021, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA n. 1003 di Roma avverso le ingiunzioni di pagamento della complessiva somma di euro 13.982,12, richiesta a titolo di canone di occupazione relativo alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 per spazi ed aree pubbliche COSAP, con riguardo alle griglie e intercapedini di pertinenza dell'edificio. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado ha ritenuto che:
“nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione in relazione all'occupazione in esame, né è stata fornita la prova del contrario conseguendone che il non poteva pretendere somme a titolo di CP_1 canone di concessione né ad altro titolo con riferimento alle intercapedini in questione, mancandone il presupposto. Sussiste pertanto il presupposto perché il condominio ottenga la ripetizione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. La somma di € 13.982,12 deve essere maggiorata degli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa di rimborso (23/02/2016), e non dalle date dei singoli pagamenti, dovendo presumersi la buona fede di in difetto di prova contraria. Non può Parte_1 riconoscersi, infine, la rivalutazione monetaria in considerazione della natura del debito (di valuta). Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.” Avverso la sentenza ha proposto appello adducendo Parte_1
l'erroneità della statuizione ed ha per l'effetto richiesto l'annullamento e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, l'accertamento della legittimità della richiesta di pagamento formulata dall'Amministrazione. In particolare, con il gravame ha rilevato:
- che il provvedimento concessorio non costituisce un requisito imprescindibile per la richiesta del COSAP in quanto il canone può essere richiesto anche in caso di c.d. occupazione abusiva o di fatto del suolo pubblico;
- di aver provato la natura demaniale dell'area o quantomeno l'asservimento all'uso pubblico, mentre il Condominio non aveva fornito la prova contraria della natura privata dell'area in questione;
che è priva di pregio l'eccezione del Condominio sull'applicazione del giudicato esterno. Il CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA N. 1003 si è costituito contestando il gravame e chiedendone il rigetto. L'appellato ha anche eccepito la formazione del giudicato esterno (a fronte dell'accoglimento di analoga opposizione formulata dallo stesso appellato avverso avvisi di pagamento riferibili a diverse annualità Cosap), l'illegittimità delle cartelle di pagamento opposte (in assenza dei necessari titoli esecutivi, trattandosi di entrata patrimoniale riconducibile ad un rapporto privatistico) e comunque l'insussistenza dei presupposti posti a fondamento della pretesa impositiva, per le ragioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, recepite nell'impugnata pronuncia. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04/07/2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali.
L'eccezione di giudicato formulata dal CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA N. 1003 è fondata, dal che discende la necessità di rigetto dell'appello proposto da (con assorbimento di tutte le Parte_1 altre questioni dibattute tra le parti). Risulta per tabulas l'accoglimento, con la pronuncia n. 5791 del 2020 del Tribunale Ordinario di Roma, oramai divenuta definitiva, di precedente opposizione formulata dall'odierno appellato con riguardo alla debenza delle somme richieste da a titolo di Cosap per le annualità Parte_1
2011 - 2012, con le quali è stata accertata l'insussistenza dei relativi presupposti impositivi;
detta pronuncia spiega efficacia preclusiva rispetto alla decisione di merito invocata dall'Ente in questa sede. La Suprema Corte, con riguardo ad un caso del tutto analogo a quello di specie, dopo aver premesso che “nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera … a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili”, ha ritenuto che
“il fatto costitutivo del diritto di a percepire il COSAP” sia Parte_1
“il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di … griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio”, con conseguente configurabilità del giudicato esterno nel caso di precedenti pronunce sul punto, riferibili a diverse annualità Cosap. In dettaglio la Suprema Corte ha ritenuto che “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”; tanto ribadito, ha precisato che “per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo – intendersi… una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (in questi termini, da ultimo, Cass., ord., 19 aprile 2023, n. 10430). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, essendo rimasti immutati i relativi presupposti impositivi, ogni considerazione sulla debenza della Cosap, con riguardo alle griglie e intercapedini ubicate nel CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA n. 1003 è in questa sede preclusa, essendo la relativa questione ormai coperta dal giudicato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n. R.G. 7499/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell'appellata che liquida in € 5.800,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%; Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto