Articolo 5 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 maggio 1980
Art. 5.
L'assegnazione di lire 326 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per l'anno finanziario 1980, e' comprensiva della somma di lire 80.000.000.000 da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Il Ministro, incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980