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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3429
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 3429/2024 promossa da:
o in Santa Lucia, Provincia di S. Juan, Argentina, il Parte_1
23.09.1992; ato in Córdoba, Argentina, il 18.04.1990; Controparte_1 Controparte_2
nata in [...]́rdoba, Argentina, il 21.08.1991; ata in Córdoba, Argentina, CP_3 Parte_2
il 01.11.1990; nato in [...], Provincia di Córdoba, Argentina, Persona_1
il 10.10.1993; nata in [...], Provincia di Córdoba, Argentina, il 17.02.2022 CP_4
rappresentata dai genitori, e tutti elettivamente domiciliati in CP_5 Persona_2
Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell'avv. Patrizia Giannini, (C.F. ) e C.F._1 dell'avv. Silvia Giannini (C.F. ) pec C.F._2 Email_1
e come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti - to in Santa Lucia, Provincia di S. Juan, Argentina, il Parte_1
23.09.1992 (D.N.I. 36.864.780); - ato in Córdoba, Argentina, il 18.04.1990 Controparte_1
pagina 1 di 7 (D.N.I. 35.089.634); - nata in [...]́rdoba,, Argentina, il 21.08.1991 (D.N.I. Controparte_2
35.967.742); - nata in [...]́rdoba, Argentina, il 01.11.1990 (D.N.I. Persona_2
35.572.793); nato in [...], Provincia di Córdoba, Argentina, il Persona_1
10.10.1993 (D.N.I. 37.627.123); - nata in [...], Provincia di Córdoba, CP_4
Argentina, il 17.02.2022 (D.N.I. ) rappresentata dai genitori, il sig. e la sig.ra NumeroD_1 CP_5 cittadini italiani;
ordinare al , in persona del Persona_2 Controparte_6 Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata Persona_3
il 25.07.1889 in Torino, figlia di e (cfr. doc. in atti n. 1); la quale, Persona_4 Per_5
emigrata in Argentina, in data 24.08.1907 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_6
atti n. 2) e, successivamente, decedeva in Argentina in data 4.07.1982 senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere
Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nel Registro
Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non si trova iscritta fino alla data odierna la signora o , o , nata il giorno Per_3 Per_7 Persona_3 Per_3
25/07/1889 in Italia – Torino. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 1.1).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_6
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_7
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 12.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
pagina 2 di 7 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dalla relazione coniugale tra l'avo e nascevano Persona_3 Persona_6
in Argentina due figli: in data 20.07.1908, cfr. doc. in atti n. 4) e in Persona_8
data 19.06.1928 cfr. doc. in atti n. 11); Parte_3
- in data 21.12.1940, contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 5), e dalla loro unione, in data 30.09.1941, a Córdoba, Argentina, nasceva la
[...]
loro figlia cfr. doc. in atti n. 7), dalla cui unione in data 30.09.1965, Persona_10
in Cordoba, nasceva una figlia di nome cfr. doc. in atti n. 8); Persona_11
- in data 12.03.1985, nella città di Córdoba, Argentina, contraeva Persona_11
matrimonio con cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione, in data 23.09.1992, Persona_12
in Santa Lucia, San Juan, nasceva il ricorrente r. doc. in atti Parte_1
n. 10);
- in data 08.11.1957, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_3 Persona_13
doc. in atti n. 12) e dalla loro unione nascevano due figli: in data 27.02.1961 in Persona_14
Córdoba, Argentina (cfr. doc. in atti n. 14) e n data 25.08.1958 in Córdoba, Persona_15
Argentina (cfr. doc. in atti n. 19);
- , in data 17.02.1989 contraeva matrimonio con cfr. doc. in Persona_14 Persona_16
atti n.15) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in data 18.04.1990 in Córdoba, Argentina,
[...]
cfr. doc. in atti n. 17) e in data 21.08.1991, nasceva, in Córdoba, Argentina, CP_1 [...]
cfr. doc. in atti n. 18); Persona_17
- in data 27.11.1987 contraeva matrimonio con (cfr. Persona_15 Persona_18
doc. in atti n. 20) e dalla loro unione nascevano gli ulteriori ricorrenti: in data 01.11.1990 in Córdoba,
Argentina, nasceva cfr. doc. in atti n. 21) e in data 10.10.1993, Persona_2
nasceva, in Villa Allende, Córdoba, Argentina, (cfr. doc. in atti n. 22); Persona_1
pagina 3 di 7 - in data 17.02.2022, in Villa Allende, Córdoba, Argentina, ebbe una Persona_2
figlia di nome oggi ricorrente (cfr. doc. in atti n. 23); CP_4
- in data 13.01.1972 moriva (cfr. doc. in atti n. 6), in data 20.03.1998 Persona_19
decedeva (cfr. doc. in atti n. 13) e in data 4.06.2007 Persona_20 Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 16).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della pagina 4 di 7 Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di Persona_3
nascita (cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1.1). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai figli Persona_3
ato in data 20.07.1908 (cfr. doc. in atti n. 4) e Persona_8 Parte_3
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 11).
[...]
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_3 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Persona_3
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si pagina 5 di 7 esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta ai propri figli Persona_3
nonché ai relativi discendenti, compresi Persona_8 Parte_3
gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Persona_2 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la Persona_1 CP_4
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
ato in Argentina, il 23.09.1992; ato in Argentina, il 18.04.1990;
[...] Controparte_1
pagina 6 di 7 ata in Argentina, il 21.08.1991; nata in Controparte_2 Persona_2
Argentina, il 01.11.1990; nato in [...], il [...]; Persona_1 CP_4
nata in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 30 gennaio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
R
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pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 3429/2024 promossa da:
o in Santa Lucia, Provincia di S. Juan, Argentina, il Parte_1
23.09.1992; ato in Córdoba, Argentina, il 18.04.1990; Controparte_1 Controparte_2
nata in [...]́rdoba, Argentina, il 21.08.1991; ata in Córdoba, Argentina, CP_3 Parte_2
il 01.11.1990; nato in [...], Provincia di Córdoba, Argentina, Persona_1
il 10.10.1993; nata in [...], Provincia di Córdoba, Argentina, il 17.02.2022 CP_4
rappresentata dai genitori, e tutti elettivamente domiciliati in CP_5 Persona_2
Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell'avv. Patrizia Giannini, (C.F. ) e C.F._1 dell'avv. Silvia Giannini (C.F. ) pec C.F._2 Email_1
e come da procura in atti Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti - to in Santa Lucia, Provincia di S. Juan, Argentina, il Parte_1
23.09.1992 (D.N.I. 36.864.780); - ato in Córdoba, Argentina, il 18.04.1990 Controparte_1
pagina 1 di 7 (D.N.I. 35.089.634); - nata in [...]́rdoba,, Argentina, il 21.08.1991 (D.N.I. Controparte_2
35.967.742); - nata in [...]́rdoba, Argentina, il 01.11.1990 (D.N.I. Persona_2
35.572.793); nato in [...], Provincia di Córdoba, Argentina, il Persona_1
10.10.1993 (D.N.I. 37.627.123); - nata in [...], Provincia di Córdoba, CP_4
Argentina, il 17.02.2022 (D.N.I. ) rappresentata dai genitori, il sig. e la sig.ra NumeroD_1 CP_5 cittadini italiani;
ordinare al , in persona del Persona_2 Controparte_6 Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
in ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_6
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata Persona_3
il 25.07.1889 in Torino, figlia di e (cfr. doc. in atti n. 1); la quale, Persona_4 Per_5
emigrata in Argentina, in data 24.08.1907 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_6
atti n. 2) e, successivamente, decedeva in Argentina in data 4.07.1982 senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere
Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nel Registro
Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non si trova iscritta fino alla data odierna la signora o , o , nata il giorno Per_3 Per_7 Persona_3 Per_3
25/07/1889 in Italia – Torino. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 1.1).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_6
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_7
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 12.03.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 30.01.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
pagina 2 di 7 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dalla relazione coniugale tra l'avo e nascevano Persona_3 Persona_6
in Argentina due figli: in data 20.07.1908, cfr. doc. in atti n. 4) e in Persona_8
data 19.06.1928 cfr. doc. in atti n. 11); Parte_3
- in data 21.12.1940, contraeva matrimonio con Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 5), e dalla loro unione, in data 30.09.1941, a Córdoba, Argentina, nasceva la
[...]
loro figlia cfr. doc. in atti n. 7), dalla cui unione in data 30.09.1965, Persona_10
in Cordoba, nasceva una figlia di nome cfr. doc. in atti n. 8); Persona_11
- in data 12.03.1985, nella città di Córdoba, Argentina, contraeva Persona_11
matrimonio con cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione, in data 23.09.1992, Persona_12
in Santa Lucia, San Juan, nasceva il ricorrente r. doc. in atti Parte_1
n. 10);
- in data 08.11.1957, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_3 Persona_13
doc. in atti n. 12) e dalla loro unione nascevano due figli: in data 27.02.1961 in Persona_14
Córdoba, Argentina (cfr. doc. in atti n. 14) e n data 25.08.1958 in Córdoba, Persona_15
Argentina (cfr. doc. in atti n. 19);
- , in data 17.02.1989 contraeva matrimonio con cfr. doc. in Persona_14 Persona_16
atti n.15) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in data 18.04.1990 in Córdoba, Argentina,
[...]
cfr. doc. in atti n. 17) e in data 21.08.1991, nasceva, in Córdoba, Argentina, CP_1 [...]
cfr. doc. in atti n. 18); Persona_17
- in data 27.11.1987 contraeva matrimonio con (cfr. Persona_15 Persona_18
doc. in atti n. 20) e dalla loro unione nascevano gli ulteriori ricorrenti: in data 01.11.1990 in Córdoba,
Argentina, nasceva cfr. doc. in atti n. 21) e in data 10.10.1993, Persona_2
nasceva, in Villa Allende, Córdoba, Argentina, (cfr. doc. in atti n. 22); Persona_1
pagina 3 di 7 - in data 17.02.2022, in Villa Allende, Córdoba, Argentina, ebbe una Persona_2
figlia di nome oggi ricorrente (cfr. doc. in atti n. 23); CP_4
- in data 13.01.1972 moriva (cfr. doc. in atti n. 6), in data 20.03.1998 Persona_19
decedeva (cfr. doc. in atti n. 13) e in data 4.06.2007 Persona_20 Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 16).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della pagina 4 di 7 Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di Persona_3
nascita (cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 1.1). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai figli Persona_3
ato in data 20.07.1908 (cfr. doc. in atti n. 4) e Persona_8 Parte_3
nato in data [...] (cfr. doc. in atti n. 11).
[...]
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_3 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, Persona_3
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si pagina 5 di 7 esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta ai propri figli Persona_3
nonché ai relativi discendenti, compresi Persona_8 Parte_3
gli odierni ricorrenti, ovvero, Parte_1 CP_1
,
[...] Controparte_2 Persona_2 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la Persona_1 CP_4
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
ato in Argentina, il 23.09.1992; ato in Argentina, il 18.04.1990;
[...] Controparte_1
pagina 6 di 7 ata in Argentina, il 21.08.1991; nata in Controparte_2 Persona_2
Argentina, il 01.11.1990; nato in [...], il [...]; Persona_1 CP_4
nata in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...]
presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 30 gennaio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
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