Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2023, proposto da Montanino S.r.l. con Unico Socio, Gema Società Semplice, Sammi S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Pellicani, Matteo Borello, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Matteo Borello in Genova, via Roma 10/3b;
contro
il Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Bolia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di Capo Nord S.r.l., Tobas S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Santa Margherita Ligure, 21 dicembre 2022, n. 291, recante: “ATTO DI INDIRIZZO PER IL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE”, comunicata a mezzo di posta elettronica certificata a Montanino S.r.l. con socio unico e Sammi S.r.l. in data 27 dicembre 2022 (doc. n. 2 e 3) e non anche a Gema Società Semplice e pubblicata in data 27 dicembre 2022 all’Albo Pretorio Comunale;
- di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ivi compresi quelli allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 19 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe ha impugnato provvedimenti indicati in oggetto;
- il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
- con atto depositato il 13 febbraio 2026, parte ricorrente ha chiesto al Collegio dichiararsi l’improcedibilità del ricorso non avendo più interesse alla decisione;
Considerato che:
- per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2235);
- il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile;
- le spese di lite possono compensarsi tenuto conto della complessità della questione giuridica in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | OR EN |
IL SEGRETARIO