Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1562/2024
Udienza del 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1562/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Maiolo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - indennità di accompagnamento - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
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Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/06/2024, , Parte_1 all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n.
1358/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott. , ha Persona_1 introdotto il presente giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1.1. Il ricorrente ha quindi insistito per la rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
2. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile del Centro Medico Legale della sede di Catanzaro in CP_1 occasione della visita effettuata in data 27/03/2023, aveva infatti concluso che l'odierno ricorrente è «affetto da: Malattia di Parkinson in trattamento farmacologico;
segni di lomboartrosi e di gonoartrosi a sinistra a lieve incidenza funzionale;
ipertensione arteriosa di grado 1; ipoacusia percettiva bilaterale;
disturbo ansioso - depressivo;
deficit visivo bilaterale di lieve entità; esiti di tiroidectomia per gozzo in trattamento farmacologico.
A causa di quanto di patologico presentato il ricorrente è da ritenersi soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (classe III - 100%) senza diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda (febbraio 2023), così come stabilito dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del Centro Medico Legale della sede di CP_1
Catanzaro in occasione della visita effettuata in data 27.03.2023» (pag.
23 della relazione peritale depositata il 13/01/2024).
3. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità, CP_1
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improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
4. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
5. Invero, il ricorrente contesta la relazione peritale ritenendo non condivisibili le conclusioni ivi rassegnate dal C.T.U., atteso che egli è
«soggetto affetto da Parkinson, già I.C. 3^ classe in fase di avanzamento, non è di per sé in grado di compiere da solo anche i basilari compiti della vita quotidiana, come per esempio nutrirsi, lavarsi o andare a fare la spesa. Il sig. , infatti, oltre ai problemi di Pt_1 deambulazione con atteggiamento camptocormico, ha serie e gravi difficoltà nel nutrirsi da solo;
non riesce a sollevare le posate, senza che il cibo ritorni nel piatto prima di arrivare alla bocca, o versare un bicchiere d'acqua; per non parlare dell'igiene personale. Il , per Pt_1 esempio, non è in grado da solo di farsi una doccia o addirittura radersi senza farsi seriamente male.
Le difficoltà causate dal Parkinson e dalle ulteriori patologie, per le quali sono state presentate le relative domande di aggravamento, non le riscontra solo all'interno della propria abitazione, ma anche fuori.
Intanto il modo di deambulare non gli permette di raggiungere da solo alcun posto, neanche l'ambulatorio medico ove deve sempre essere accompagnato da altre persone. A ciò si aggiunge l'ipoacusia mista bilaterale di grado medio a sinistra e profondo a destra che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, non permette al sig. Pt_1 di udire correttamente suoni e parole, se non accuratamente scandite, tant'è che nella maggior parte dei casi, anche con l'uso dell'apparecchio acustico, ha necessità di qualcuno che gli ripeta cosa è stato detto.
Oltretutto, non può uscire da solo neanche per fare una passeggiata o la spesa in quanto, oltre alla difficoltà nella deambulazione, lo stesso non avverte in maniera immediata neanche il rumore dei mezzi, con il rischio di farsi male.
A ciò si aggiunge la difficoltà nel conversare sia per la deglutizione lenta che per la malocclusione della bocca. Sintomi che, come sopra
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detto, rendono difficoltoso anche il semplice alimentarsi» (pagg.
3-4 del ricorso).
6. Le doglianze appena trascritte si scontrano, però, con l'osservazione diretta effettuata dal C.T.U. in sede di visita medico- legale espletata in data 23/11/2023.
6.1. Con riferimento all'apparato locomotore, il CTU ha infatti osservato:
«Grandi e medie articolazioni a normale conformazione morfologica e con conservata funzionalità, ad eccezione del ginocchio di sinistra a carico del quale il movimento di flessione si arresta nei soli gradi più impegnativi. Manovre di svestizione e di vestizione e passaggi posturali autonomi» (pag. 11 della relazione di CTU).
6.2. In relazione al sistema nervoso ha altresì rilevato:
«Stazione eretta mantenuta. Deambulazione autonoma in lieve atteggiamento camptocormico. Prova di MB negativa. Tremori agli arti superiori. Lieve disartria. Tono, trofismo e forza degli arti nella norma. Riflessi osteo - tendinei vivaci e simmetrici. Le manovre di
AN e di LA sono negative bilateralmente» (pag. 12 della relazione di CTU).
6.3. Il perito dell'Ufficio ha poi precisato che «quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, non pregiudica l'efficienza psico
- fisica del soggetto in misura tale da comprometterne l'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita né gli impedisce di deambulare autonomamente.
Trattasi di soggetto in discrete condizioni generali con un valido rapporto staturo - ponderale, con una buona situazione di tono - trofismo muscolare e con una situazione di sostanziale integrità dei principali organi ed apparati, ove si eccettui il sistema nervoso la cui efficienza, tuttavia, allo stato non risulta ancora compromessa in misura particolarmente rilevante dalla Malattia di Parkinson da cui il ricorrente è affetto, peraltro, da pochi anni, per come emerso dalla documentazione esaminata e dalle risultanze degli attuali
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accertamenti» (pag. 14 della relazione).
6.4. Il CTU ha poi ribadito che «In sostanza, non sussistono i presupposti per ritenere che il ricorrente, a causa di quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, necessiti di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita, ossia, secondo quanto precisato dal Ministero della Salute, di quelle azioni elementari proprie di un soggetto di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza, così come gli risulta possibile anche deambulare autonomamente.
Stando così le cose, deve pertanto concludersi che, a causa di quanto di patologico rilevato nel ricorrente, egli è da ritenersi soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (classe III - 100%) senza diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda (febbraio 2023), così come stabilito dalla Commissione Medica …» (pag. 15 della relazione).
7. Le censure proposte nel ricorso odierno erano, poi, state sottoposte al CTU in sede di osservazioni alla relazione, avanzate dal medesimo difensore (esse vengono riportate alle pag. 16-18 della relazione stessa).
7.1. Il CTU, sempre sulla scorta dell'osservazione diretta (visita medico-legale), rispondendo alle osservazioni, ha però adeguatamente ribadito che «non sussistono i presupposti per ritenere che il ricorrente, a causa di quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, necessiti di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita, ossia, secondo quanto precisato dal Ministero della Salute, di quelle azioni elementari proprie di un soggetto di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza, così come gli risulta possibile anche deambulare autonomamente» (pag. 21 della relazione).
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7.2. Orbene, le critiche sollevate nel ricorso non si confrontano con gli accertamenti compiuti dal perito dell'Ufficio e, anzi, risultano positivamente smentite dalla relazione, atteso che il C.T.U. ha escluso, sulla base dell'osservazione diretta, che il quadro patologico, seppur grave e complesso, da cui è affetto il ricorrente, incida, allo stato, fino al punto da richiedere un'assistenza continua sia per il compimento degli atti della vita quotidiana sia ai fini della deambulazione autonoma.
8. In definitiva, alla luce di quanto direttamente accertato dal C.T.U., non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni cui, con motivazione logica e condivisibile, è giunto il predetto perito nominato nella fase dell'A.T.P. né per disporre la chiesta rinnovazione della
C.T.U., apparendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente meramente esplorativa.
9. Il ricorrente, pur soccombente, deve essere dichiarato esente dal pagamento delle spese di lite, essendovi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (si veda l'allegato e) al ricorso introduttivo della fase di ATP).
Sempre in forza di tale disposizione, consegue che le spese della
C.T.U., che in fase di ATP erano state poste in via provvisoria a carico dell' , dovranno ora gravare definitivamente, nei rapporti tra le CP_1 parti, a carico del medesimo Istituto previdenziale (Cass. n.
16515/2016).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso avanzato da e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di A.T.P. (soggetto «affetto da: Malattia di Parkinson in trattamento farmacologico;
segni di lomboartrosi e di gonoartrosi a sinistra a lieve incidenza funzionale;
ipertensione
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arteriosa di grado 1; ipoacusia percettiva bilaterale;
disturbo ansioso - depressivo;
deficit visivo bilaterale di lieve entità; esiti di tiroidectomia per gozzo in trattamento farmacologico.
A causa di quanto di patologico presentato il ricorrente è da ritenersi soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (classe III - 100%) senza diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda (febbraio 2023), così come stabilito dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del Centro Medico Legale della sede CP_1 di Catanzaro in occasione della visita effettuata in data
27.03.2023»);
- dichiara il ricorrente esentato dal pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, dispone che le spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto emesso in sede di A.T.P., vengano poste, in via definitiva, nei rapporti tra le parti, a carico dell . CP_1
Così deciso in Catanzaro, in data 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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