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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2687/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019301500801 C.U.T. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2979/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11/07/2025, il sig. Ricorrente_1, nella qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della Società 1 S.a.s., impugnava la cartella di pagamento n.
29620250019301500801, recante richiesta di pagamento di € 376,93 per omesso versamento del contributo unificato tributario riferito a giudizio instaurato nell'anno 2024 dalla società innanzi a questa Corte. Deduceva, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis ex artt. 2304 e 2315 c.c., essendo stato escusso direttamente il socio senza preventiva escussione del patrimonio sociale
-Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando le innovazioni normative sopravvenute (tra cui art.
7-sexies, co. 3, L. n. 212/2000) e sostenendo la legittimità della cartella impugnata. [
Il ricorrente con memoria illustrativa, ribadiva le difese e contestava la tesi dell'ente, evidenziando che la
•
norma invocata (art.
7-sexies) non introduce alcun obbligo di notifica al coobbligato, ma disciplina solo gli effetti della notificazione ai fini della prescrizione, senza incidere sul rispetto del beneficium excussionis.
Il ricorso è fondato.
1. Sulla responsabilità del socio accomandatario e sul beneficium excussionis
Per le s.a.s., l'art. 2315 c.c. richiama, per quanto compatibili, le disposizioni della società in nome collettivo;
l'art. 2304 c.c. impone ai creditori sociali l'onere della preventiva escussione del patrimonio sociale prima di rivolgersi ai singoli soci. Tale regola, in ambito di riscossione delle entrate, è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., 16.12.2020, n. 28709; Cass., Sez. V, 14.01.2022, n. 998).
2. Distinzione tra regole di efficacia della notifica e presupposti sostanziali
L'art.
7-sexies, comma 3, L. 212/2000 disciplina esclusivamente gli effetti della notificazione ai fini della Prescrizione: stabilisce che la notifica al debitore principale non produce effetti interruttivi verso i coobbligati, se non notificata anche a questi ultimi. Tale norma, tuttavia, non incide sui presupposti sostanziali della responsabilità del socio accomandatario, né elimina l'obbligo di rispettare il beneficium excussionis. Pertanto, anche dopo la novella, l'agente della riscossione, per agire validamente contro il socio, deve provare di aver tentato infruttuosamente l'escussione del patrimonio sociale. La notifica al coobbligato, se priva di tale presupposto, non sana la violazione e rende la cartella illegittima.
Nel caso di specie, l'ente resistente non ha fornito prova di aver escusso la società Società_1 prima di notificare la cartella al socio. La cartella impugnata è dunque illegittima e va annullata.
4. Spese di lite
Considerata la novità interpretativa e la complessità del quadro normativo, si ravvisano validi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese (art. 15 D.Lgs. 546/1992).
p.q.m.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio 3.12.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2687/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019301500801 C.U.T. 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2979/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11/07/2025, il sig. Ricorrente_1, nella qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della Società 1 S.a.s., impugnava la cartella di pagamento n.
29620250019301500801, recante richiesta di pagamento di € 376,93 per omesso versamento del contributo unificato tributario riferito a giudizio instaurato nell'anno 2024 dalla società innanzi a questa Corte. Deduceva, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis ex artt. 2304 e 2315 c.c., essendo stato escusso direttamente il socio senza preventiva escussione del patrimonio sociale
-Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando le innovazioni normative sopravvenute (tra cui art.
7-sexies, co. 3, L. n. 212/2000) e sostenendo la legittimità della cartella impugnata. [
Il ricorrente con memoria illustrativa, ribadiva le difese e contestava la tesi dell'ente, evidenziando che la
•
norma invocata (art.
7-sexies) non introduce alcun obbligo di notifica al coobbligato, ma disciplina solo gli effetti della notificazione ai fini della prescrizione, senza incidere sul rispetto del beneficium excussionis.
Il ricorso è fondato.
1. Sulla responsabilità del socio accomandatario e sul beneficium excussionis
Per le s.a.s., l'art. 2315 c.c. richiama, per quanto compatibili, le disposizioni della società in nome collettivo;
l'art. 2304 c.c. impone ai creditori sociali l'onere della preventiva escussione del patrimonio sociale prima di rivolgersi ai singoli soci. Tale regola, in ambito di riscossione delle entrate, è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., 16.12.2020, n. 28709; Cass., Sez. V, 14.01.2022, n. 998).
2. Distinzione tra regole di efficacia della notifica e presupposti sostanziali
L'art.
7-sexies, comma 3, L. 212/2000 disciplina esclusivamente gli effetti della notificazione ai fini della Prescrizione: stabilisce che la notifica al debitore principale non produce effetti interruttivi verso i coobbligati, se non notificata anche a questi ultimi. Tale norma, tuttavia, non incide sui presupposti sostanziali della responsabilità del socio accomandatario, né elimina l'obbligo di rispettare il beneficium excussionis. Pertanto, anche dopo la novella, l'agente della riscossione, per agire validamente contro il socio, deve provare di aver tentato infruttuosamente l'escussione del patrimonio sociale. La notifica al coobbligato, se priva di tale presupposto, non sana la violazione e rende la cartella illegittima.
Nel caso di specie, l'ente resistente non ha fornito prova di aver escusso la società Società_1 prima di notificare la cartella al socio. La cartella impugnata è dunque illegittima e va annullata.
4. Spese di lite
Considerata la novità interpretativa e la complessità del quadro normativo, si ravvisano validi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese (art. 15 D.Lgs. 546/1992).
p.q.m.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio 3.12.25
IL GIUDICE MONOCRATICO