Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del beneficium excussionis

    La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione debba provare di aver tentato infruttuosamente l'escussione del patrimonio sociale prima di agire contro il socio, e che la notifica al coobbligato, se priva di tale presupposto, rende la cartella illegittima. Nel caso specifico, l'ente non ha fornito tale prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 9
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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