Sentenza 12 dicembre 2022
Massime • 1
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.
Commentari • 6
- 1. Art. 2 c.p. Successione di leggi penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …
Leggi di più… - 2. L’inarrestabile ascesa delle influenze illeciteGiuseppe De Nozza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Commento alla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione del 29 febbraio 2024, n. 19357 - Presidente dott.ssa Margherita CASSANO, Estensore Cons. dott. Ercole APRILE. di Giuseppe Nicola De Nozza Sommario 1. Introduzione - 2. L'attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in seno alle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo - 3. La sorte del millantato credito dopo la riformulazione dell'art. 346 bis del c.p. e la contestuale abrogazione dell'art. 346 del c.p. - 3.1. L'orientamento favorevole alla continuità normativa tra il reato di millantato credito e quello di traffico d'influenze - 3.2. L'orientamento contrario alla continuità normativa tra il reato …
Leggi di più… - 3. L’inarrestabile ascesa delle influenze illeciteGiuseppe De Nozza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Commento alla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione del 29 febbraio 2024, n. 19357 - Presidente dott.ssa Margherita CASSANO, Estensore Cons. dott. Ercole APRILE. di Giuseppe Nicola De Nozza Sommario 1. Introduzione - 2. L'attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in seno alle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo - 3. La sorte del millantato credito dopo la riformulazione dell'art. 346 bis del c.p. e la contestuale abrogazione dell'art. 346 del c.p. - 3.1. L'orientamento favorevole alla continuità normativa tra il reato di millantato credito e quello di traffico d'influenze - 3.2. L'orientamento contrario alla continuità normativa tra il reato …
Leggi di più… - 4. Alle Sezioni unite una questione su millantato credito e traffico di influenze illeciteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 febbraio 2024
Cass., sez. II, 28 giugno 2023 (dep. 19 luglio 2023), n. 31478, Beltrani, Presidente, Saraco, Relatore Il caso Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 7 dicembre 2018, ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), commesso durante la detenzione presso una casa circondariale laziale, in concorso con un ignoto agente di Polizia Penitenziaria. L'addebito consisteva nell'aver indotto un detenuto al pagamento di una somma di denaro, al fine di evitare un (presunto) imminente trasferimento in un istituto penitenziario sardo. La decisione, confermata in secondo grado con sentenza del 22 aprile 2021, è stata annullata …
Leggi di più… - 5. Traffico di influenze: alle SS.UU. la questione sulla continuità normativa con il millantato creditoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
La massima Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: se sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis c.p. Vuoi saperne di più sul reato di traffico di influenze illecite? La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 28/06/2023, (ud. 28/06/2023, dep. 19/07/2023), n.31478 RITENUTO IN FATTO 1. M.V., per il tramite del proprio difensore, ricorre contro la sentenza emessa in data 25/01/2023 dalla Corte di appello di Roma che - giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2022, n. 11342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11342 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2022 |
Testo completo
1 1342-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Pierluigi Di Stefano -- Presidente - Sent. n. sez. 1856/2022 UP 12/12/2022 Gaetano De Amicis R.G.N. 21838/2022 Maria Silvia Giorgi Relatore - Enrico Gallucci Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US DO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di millantato credito, riqualificato ai sensi dell'art. 640, primo comma, cod. pen., dichiarando l'improcedibilità dello stesso per difetto di querela. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 marzo 2022 la Corte d'appello di Torino confermava quella del Tribunale di Torino che aveva ritenuto l'imputato responsabile del lep reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., dichiarando di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. per mancanza di tempestiva querela. A US era contestato di essersi fatto consegnare da DA BA e TO AN, sottoposti a indagini per un episodio di sversamento illecito di rifiuti, somme di denaro destinate al magistrato Walter Cotugno, in servizio presso la Procura di Genova, asserendo di chiamarsi AN IA PA, di appartenere alla Polizia di Stato e di avere uno zio in rapporti stretti con il predetto magistrato e di potere così acquisire informazioni sullo stato del procedimento e sull'orientamento della Procura in merito all'esito delle stesse indagini. La Corte disattendeva la tesi difensiva tesa a riqualificare la condotta nella fattispecie di truffa, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, ritenendo la continuità normativa tra la fattispecie abrogata di cui all'art. 346, comma secondo, e quella vigente di cui all'art. 346-bis cod. pen., sottolineando che è sufficiente vantare relazioni, pur insussistenti, con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziandone, con un unico e articolato motivo, la violazione di legge con riferimento agli artt. 346-bis, 346 e 640 cod. pen. Le ipotesi delittuose inizialmente contestate erano quelle di cui agli artt. 346, secondo comma, e 640 cod. pen. A seguito dell'abrogazione dell'art. 346 intervenuta con l. 9 gennaio 2019 n. 3, l'imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 346-bis, avendone i giudici di merito ritenuto la continuità normativa rispetto al millantato credito, mentre era intervenuta declaratoria di improcedibilità in ordine alla truffa per mancanza di querela. Ad avviso della difesa del ricorrente, la condotta contestata consiste invece in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo, indotto da una falsa rappresentazione della realtà a un accordo che lo impegna a una prestazione patrimoniale: una forma di millantato credito che si sostanzia in una specificazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. Detta fattispecie non è riconducibile al reato di cui all'art. 346-bis, per la sussistenza del quale sarebbe necessario dimostrare l'effettivo sfruttamento di una relazione, non essendo sufficiente la promessa di un interessamento, né la mera vanteria. Mancando qualsiasi prova di una relazione tra l'imputato e i pubblici ministeri genovesi, non sussiste la capacità di US di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale, per cui al più sarebbe configurabile il reato di truffa, improcedibile per mancanza di querela. 2 leep 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9 d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Occorre premettere, in linea di fatto, che nel caso in esame entrambi i giudici di merito hanno escluso che, in assenza di qualsiasi rapporto effettivo e concreto dell'imputato con i pubblici ministeri genovesi, sussistesse la capacità dello stesso di condizionare o orientare la condotta del pubblico ufficiale.
3. In linea di diritto, sia la sentenza impugnata che quella di primo grado hanno peraltro giudicato punibile la condotta di millantato credito di cui al secondo comma dell'art. 346 cod. pen. contestata all'imputato e commessa nel gennaio 2018, ritenendo sussistente la continuità normativa tra la fattispecie dell'art. 346, abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019 n. 3, e quella di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen. Mette conto preliminarmente, pertanto, ripercorrere la progressione storica delle norme regolatrici della materia che si sono succedute nel tempo. L'art. 346 cod. pen. nella versione vigente all'epoca del fatto recitava: "Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.". Detta norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. s), l. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. La previgente versione dell'art. 346-bis cod. pen. "Traffico di influenze illecite", aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. r), l. 6 novembre 2012, n. 190, prevedeva che: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319- ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro 3 beep o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La nuova versione dell'art. 346-bis "Traffico di influenze illecite", introdotta dalla legge n. 3 del 2019 e in vigore dal 31 gennaio 2019, prevede che: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio O uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. ..." Nella Relazione al disegno di legge, poi diventato legge n. 3 del 2019, si evidenzia come uno degli scopi principali dell'intervento sia quello di adeguare la normativa interna agli obblighi imposti dalla Convenzione sulla corruzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in particolare, dall'Addenda al Second Compliance Report sull'Italia approvato il 18 giugno 2018 dal GRECO (Group of States against Corruption), all'esito della procedura volta a verificare l'adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni già impartite in precedenza dallo stesso Organismo, il quale aveva sollecitato lo Stato italiano a conformare la disciplina del traffico di influenze illecite agli obblighi internazionali. Recependo tali indicazioni, il legislatore ha dunque riformulato il delitto previsto dall'art. 346-bis cod. pen., includendovi la condotta già sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione previgente. La Relazione sottolinea che, pur a fronte della sopravvenuta punibilità del privato che dà o promette utilità per acquistare l'influenza illecita (anche nel caso, prima non previsto dall'art. 346-bis, ma rientrante nella previsione dell'art. 346, di relazione d'influenza inesistente), per il «venditore d'influenza illecita» la questione della continuità normativa tra il delitto di millantato credito attualmente punito dall'art. 346 e quello di traffico d'influenze illecite di cui all'art. 346-bis può essere risolta in senso positivo, sulla base degli argomenti Ceep utilizzati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con riferimento al rapporto tra la concussione mediante induzione di cui al previgente art. 317 e l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto con la I. n. 190 del 2012, richiamando sul punto la pronuncia delle Sezioni unite, ER (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Rv. 258473).
4. Con riguardo ai rapporti tra l'art. 346, secondo comma, cod. pen. e il reato di truffa giova richiamare la giurisprudenza anteriore all'abrogazione dell'art. 346. La disposizione incriminatrice, poi oggetto di abrogazione per effetto della legge n. 3 del 2019 - al pari dell'altra forma di millantato credito previsto dal comma precedente - puniva la condotta di colui che si faceva dare o promettere denaro o altra utilità semplicemente col pretesto di dover comprare i favori del pubblico ufficiale o impiegato esercente un pubblico servizio. A differenza dell'ipotesi descritta nel primo comma, l'illecita prestazione di denaro o altra utilità non costituiva il prezzo di una prospettata attività di mediazione, ma trovava causa nella promessa di corruzione del pubblico ufficiale (o impiegato esercente un pubblico servizio) e specificamente nel "pretesto" di doverne comprare i favori, senza che fosse necessaria la prospettazione di una mediazione né la generica millanteria. La giurisprudenza di legittimità aveva precisato che il millantato credito commesso col pretesto di comprare i favori del pubblico ufficiale si consumava già al momento in cui l'agente si faceva promettere l'utilità prospettando l'indebito intervento, restando priva di rilevanza la eventuale successiva vicenda della effettiva emissione del provvedimento per il quale l'interessamento era stato promesso. Questa figura apprestava "una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen." che, invece, erano (e sono) integrate quando la remunerazione sia effettivamente destinata al pubblico ufficiale per condizionarne l'attività (Sez. 6, n. 8989 del 29/01/2015, Galletta, Rv. 262798). Giacché l'effettività della controprestazione, costituita dal favore del pubblico ufficiale, restava estranea alla fattispecie, si ammetteva la possibilità che, con unica condotta, l'agente potesse commettere sia il reato di millantato credito, nella forma appunto della ricezione di una utilità con il pretesto di assicurarsi i favori di un pubblico ufficiale, sia quello di truffa (Sez. 6, n. 49579 del 17/11/2003, Annibali, Rv. 227892), potendo così i due reati concorrere (Sez. 6, n. 8994 del 29/01/2015, Fischetti, Rv. 262627). Secondo un diverso indirizzo, invece, il concorso formale non era ammissibile, perché "il delitto di truffa restava assorbito in quello di millantato 5 2credito previsto dall'art. 346, comma secondo, cod. pen. in quanto la condotta sanzionata dall'art. 346, comma secondo, a differenza di quella prevista dal primo comma, consisteva in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo... indotto da una falsa rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegnava ad una prestazione patrimoniale" (Sez. 6, n. 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352).
5. Intervenuta l'abrogazione dell'art. 346, si è posto il problema della continuità normativa con il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346- bis cod. pen., introdotto dalla legge n. 19 del 2012 e da ultimo modificato dalla medesima legge n. 3 del 2019 che ha decretato l'abrogazione di entrambe le figure di millantato credito. In precedenza la questione del rapporto tra le due fattispecie di millantato credito e traffico di influenze illecite era stata risolta nel senso che la prima si differenziava dalla seconda presupponendo l'inesistenza del credito e della relazione con il pubblico ufficiale e, ovviamente, della influenza;
a differenza, appunto, del traffico di influenze che, invece, postulava una situazione fattuale caratterizzata dalla esistenza della relazione e dalla capacità di condizionare o, comunque, orientare la condotta del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 53332 del 27/09/2017, Tagliaferri, Rv. 271730). All'epoca, la disposizione incriminatrice del traffico di influenze illecite non prevedeva il riferimento allo sfruttamento o al vanto di relazioni con il pubblico ufficiale soltanto asserite e dunque inesistenti, considerati solo a seguito della legge n. 3 del 2019. Sulla continuità normativa tra la formulazione vigente dell'art. 346-bis e l'ormai abrogato secondo comma dell'art. 346 cod. pen. si sono registrate interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità.
6. Alcune decisioni hanno sostenuto la tesi della continuità, rilevando che nella nuova fattispecie di traffico di influenze illecite si dà rilievo alla prospettazione della possibilità di intercessione presso un pubblico funzionario, a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione con quest'ultimo, con equiparazione della "mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato". E se ne è fatta derivare la sostanziale sovrapponibilità tanto della condotta strumentale (stante l'equipollenza semantica fra le espressioni "sfruttando o vantando relazioni ... asserite" e quella "millantando credito")", quanto della condotta principale di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità (Sez. 6, n. سطا 17980 del 14/03/2019, Nigro, Rv. 275730, cit.). Si è anche detto che la mancata riproposizione del termine "pretesto" non può essere considerata elemento impeditivo della conclusione che vi sia continuità normativa ed è anzi "ancor più funzionale all'inclusione nell'illecito delle evocate dazioni in favore dei pubblici ufficiali o pubblici impiegati, prescindendosi dall'aderenza al reale di tali relazioni per la equiparazione - introdotta con la novella del 2019 - dello sfruttamento delle relazioni esistenti al vanto di quelle asserite" (Sez. 6, n. 1869 del 07/10/2020, dep. 2021, Gangi, Rv. 280348). Il vanto di relazioni asserite, dovendosi intendere inesistenti, ben può assorbire il precedente richiamo al pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale, perché in entrambi i casi si prescinde dall'ancoraggio della condotta ad un dato preesistente, quello appunto della relazione effettiva col pubblico ufficiale. Quanto al necessario legame col bene giuridico alla cui protezione la norma è funzionale, anche gli accordi conclusi non già alle spalle di un pubblico ufficiale ignaro di quanto la persona con cui ha una qualche conoscenza sta promettendo per ricevere denaro o altra utilità, quale prezzo della prospettata illecita mediazione, ma in assenza, almeno in quel momento, di una qualche relazione di conoscenza con chi assicura di poter intervenire in modo da incidere sulle sue determinazioni, costituiscono un pericoloso eventuale antecedente delle più gravi condotte corruttive e meritano che ne sia anticipata la soglia di punibilità. Ricostruito nei termini illustrati il rapporto tra l'abrogato reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. e la fattispecie di traffico di influenze illecite, come novellata dalla legge n. 3 del 2019, si è ribadito che l'abrogazione dell'art. 346 non ha significato l'abolizione delle ivi descritte figure criminose, specificamente di quella contenuta nel comma secondo, e non ha comportato la sopravvenuta irrilevanza delle condotte prima sussumibili in entrambe le diverse e autonome figure (Sez. 6, n. 32574 del 26/05/2022, Lucchese, Rv. 283724; Sez. 6, n. 20935 del 22/03/2022, Cobalchini, Rv. 283270).
7. Ritiene, tuttavia, il Collegio di aderire alla opposta e ormai prevalente interpretazione, che aderisce viceversa alla tesi della insussistenza della continuità normativa. Pare opportuno ricordare che nel percorso che ha portato alla rimodulazione della fattispecie del traffico di influenze illecite un fondamentale input è venuto da sollecitazioni internazionali, in particolare dalla Convenzione sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 1999 (art. 12), ratificata e resa esecutiva dall'Italia 7 Cy con 1. 28 giugno 2012, n. 110 e dalla Convenzione sulla lotta alla corruzione dell'ONU del 2003 (art. 18), ratificata con I. 3 agosto 2009, n. 116. Orbene, il trading in influence rientra nel catalogo delle fattispecie rispetto alle quali la Convenzione dell'ONU di Merida sancisce una raccomandazione, non un vero obbligo. A sua volta, la Convenzione contro la corruzione del Consiglio d'Europa consente agli Stati-parte di formulare riserve, rinnovabili ogni tre anni, rispetto all'introduzione di alcune figure criminose, tra le quali il traffico di influenze illecite (art. 37). Le riserve apposte da non pochi Stati riguardano principalmente ma non solo il contrasto con i principi di tassatività, - determinatezza e offensività delle condotte di traffico di influenze illecite, essendo relativo modello convenzionale effettivamente connotato da una certa vaghezza descrittiva. La Convenzione stipulata a Strasburgo nel 1999 individua il nucleo di illiceità del fatto nella natura impropria dell'influenza pattuita, così come la Convenzione UNCAC del 2003 richiede di colpire la condotta dei correi che si accordino affinché l'intermediario abusi della sua influenza sul decisore pubblico. Rimane tuttavia non chiaro quando la intercessione possa dirsi impropria o abusiva, elemento che viceversa richiederebbe una dettagliata analisi dei criteri. Ciò posto e considerato che l'argomento ermeneutico che fa leva sulla intenzione del legislatore, come espressa nella Relazione ministeriale, circa la riduzione delle due incriminazioni previgenti a un'unica fattispecie plurisoggettiva propria, deve intendersi recessivo rispetto ad altri, più pregnanti, criteri interpretativi (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, in motivazione), le ragioni che inducono a propendere per la tesi della discontinuità normativa tra il "vecchio" art. 346, secondo comma, e il "nuovo" art. 346-bis cod. pen. attengono ai significativi profili della struttura del reato di traffico di influenze illecite, della reale offensività delle condotte variamente realizzabili e della concreta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. L'art. 346-bis cod. pen. incrimina condotte prodromiche a più gravi fatti corruttivi, secondo la consolidata tecnica della anticipazione della tutela dei beni della legalità e della imparzialità della pubblica amministrazione, e però in relazione a un tipo criminoso obiettivamente non omogeneo. Si tratta di condotte (sfruttamento, vanteria) che possono riguardare: a) un rapporto tra mediatore e pubblico agente e una capacità di influenza del primo che effettivamente esistono già al momento in cui la condotta è commessa e di cui il "compratore" è già a conoscenza;
b) un rapporto che non esiste al momento in cui il "fumo" viene venduto ma che il "compratore" sa del potere del "venditore" di realizzare e rendere effettivo, grazie ad una capacità di influenza potenziale (dovuta ad es. al suo prestigio sociale o alla posizione professionale riconosciuta nell'ambiente 8 lex di riferimento); c) un rapporto che esiste e che tuttavia è magnificato dal "venditore", ampliato, fatto apparire più intenso di quanto lo sia in concreto;
d) un rapporto che non solo non esiste al momento in cui la condotta è compiuta ma che il "venditore" sa che non potrà nemmeno realizzarsi in futuro e che il "compratore" ritiene invece esistente o realizzabile per effetto di una condotta decettiva del mediatore (traffico di influenze impossibile/putativo). Il rapporto tra mediatore e pubblico agente e la capacità di influenza del primo sul secondo possono essere inesistenti, esistenti anche solo potenzialmente e in tal caso - - assumere diverse modulazioni a seguito delle asserzioni del "venditore". Tuttavia, con riguardo al committente, è fondato ritenere che, almeno nei casi in cui lo scopo da questi perseguito si collochi all'esterno di qualsiasi concreta prospettiva di pericolo per il bene protetto per essere la capacità di influenza - il disvalore che giustifica impossibile del mediatore inesistente 0 l'incriminazione finisce con il coincidere con il disvalore della mera intenzione del soggetto. 1 nelCiò rende condivisibile l'affermazione secondo cui è solo l'esistenza senso sopra indicato - del rapporto tra pubblico agente e venditore che giustifica l'anticipazione della tutela realizzata attraverso l'art. 346-bis e spiega l'incriminazione del "compratore", laddove la condotta prevista dall'abrogato art. 346, secondo comma, non si presta a realizzare alcun vulnus alla pubblica funzione e agli interessi pubblici teleologicamente tutelati dall'art. 346-bis. Se nella fattispecie di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. assumeva rilievo l'errore di cui era vittima il "compratore", ingannato dal "venditore di fumo" attraverso una condotta decettiva volta a far apparire esistente un rapporto con il pubblico agente che non solo non esiste al momento in cui il fumo è venduto, ma che non può esistere nemmeno in futuro e che tuttavia il compratore, per effetto della condotta ingannatoria, crede errando possa realizzarsi, non è - - obiettivamente giustificabile in relazione a dette ipotesi la predisposizione di una tutela anticipata per la pubblica amministrazione, atteso che questa rimane del tutto immune, in astratto e in concreto, dal pericolo derivante dal rapporto tra committente e mediatore. Né può assumere decisivo rilievo, al fine di escludere la riconducibilità al delitto di truffa delle condotte prima sussumibili nell'ambito del secondo comma dell'art. 346, il disvalore etico della mera intenzione che il compratore persegue. La giurisprudenza della Corte ha infatti costantemente ammesso la tutela del truffato in re illicita, sul presupposto che, anche laddove il soggetto passivo abbia agito per causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, né l'esigenza di salvaguardia del patrimonio e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali, che 9 costituisce l'oggettività giuridica della truffa (Sez. 1, n. 42890 del 27/09/2013, Paterlini, Rv. 257296; Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, Delfino, Rv. 218673).
8. Tale percorso argomentativo non è inficiato dagli elementi strutturali del nuovo art. 346-bis, secondo comma, che prevede la punizione con identica pena del soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità al venditore di fumo. Si tratta, sul piano strutturale, di un delitto che assume i contenuti di un reato-accordo, di una fattispecie plurisoggettiva propria con cui si prevengono, sul piano della offensività, attentati al buon andamento ed alla imparzialità dei pubblici agenti. Nella prospettiva della norma tutti i partecipanti al patto sono sottoposti a un omogeneo trattamento sanzionatorio, in tal modo realizzandosi la trasformazione del reato da fattispecie monosoggettiva (il vecchio art. 346, secondo comma) a fattispecie in cui il privato "compratore" assume il ruolo di concorrente. In tale contesto, tuttavia, non è obiettivamente giustificabile perché il privato che dà o promette denaro o utilità al "venditore di fumo", solo perché indotto in errore per effetto della condotta ingannatoria di questi, dovrebbe essere considerato compartecipe nello stesso reato e ritenuto responsabile di traffico di influenze illecite. Appare dunque condivisibile l'affermazione della pressoché unanime dottrina secondo cui la vendita di una influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata, e che determina nel privato "compratore di fumo" una situazione di errore che lo induce a compiere un atto di disposizione che altrimenti non avrebbe compiuto, palesa una maggiore assonanza contenutistica con il paradigma della truffa, diversamente dal mercanteggiamento di un'influenza reale, proiettata verso un fatto concretamente lesivo dei beni dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa, legislativa o giudiziaria. Si è correttamente evidenziato che anche il riferimento alle relazioni asserite», cioè alla mera vanteria di relazioni, se può in apparenza costituire il canale semantico attraverso il quale ampliare l'operatività dell'art. 346-bis e giustificare la tesi della continuità normativa in relazione alla fattispecie in precedenza prevista dall'art. 346, secondo comma, in realtà non consente di far rientrare nel sintagma le condotte ingannevoli. Le relazioni asserite non attengono al pretesto di dover comprare», ma alla possibilità che l'influenza sul pubblico agente diventi reale;
la vanteria asserita non è finalizzata a ingannare il cliente sulla inesistenza della relazione, ma attiene alla prospettazione al "compratore" di una relazione in futuro realizzabile, alla capacità prospettica del mediatore di dare concretezza ai suoi assunti. Diversamente opinando, residuerebbero sullo sfondo dubbi di legittimità costituzionale della fattispecie sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzione perché si punirebbe con la 10 сео stessa pena colui che paga in quanto ingannato e colui che paga sul presupposto della certezza della effettiva esistenza di una relazione tra il mediatore e il pubblico agente (in tal senso, Sez. 6, n. 23407 del 10/03/2022, Ferrara, Rv. 283348).
9. La nuova struttura del reato, che trasforma la fattispecie in questione rendendo punibile anche la "vittima", si riflette necessariamente sull'interpretazione dei singoli elementi della fattispecie in una chiave anche costituzionalmente orientata. Attesa la connotazione ingannatoria della parola "pretesto" (col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare), deve escludersi che l'espressione "con il pretesto di ..." che descrive un comportamento obiettivamente truffaldino - sia - equipollente o, comunque, sovrapponibile al "vanto di relazioni asserite" di cui al novellato art. 346-bis cod. pen. D'altra parte, un'interpretazione rispettosa del principio di offensività impedisce di qualificare la mera fumi venditio come traffico di influenze, poiché tali condotte decettive consistono sostanzialmente in un'aggressione patrimoniale ai danni del privato acquirente e difficilmente si prestano a realizzare un vulnus per la pubblica funzione, posta l'assenza di un qualsiasi collegamento "con gli interessi [...] teleologicamente tutelati dalla norma in esame" (Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Lepore, Rv. 281980). Sicché, correlativamente all'accentuazione della connotazione decettiva del termine "pretesto", appare per converso corretta l'interpretazione restrittiva del concetto di "relazioni asserite", restando escluse dal campo applicativo dell'art. 346-bis le ipotesi in cui il sedicente mediatore prospetta l'eventualità della corruzione soltanto per indurre il privato a consegnargli il denaro e ottenere un indebito vantaggio patrimoniale. Si tratta invero di vicende che non sono nemmeno astrattamente idonee a pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della P.A. e, dunque, inoffensive dell'interesse giuridico tutelato dall'art. 346-bis cod. pen. 10. Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene la Corte che, nel caso in esame, non emergendo in alcun modo dagli atti che US avesse un rapporto effettivo e concreto con i pubblici ministeri genovesi indicati nel capo di imputazione, la condotta accertata - come ha esattamente argomentato il P.G. nella sua requisitoria si prospetterebbe eventualmente sussumibile nella fattispecie di truffa, per la quale, peraltro, è già intervenuta pronuncia irrevocabile di improcedibilità per difetto di querela. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 11
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 12/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Pienuo éfano Depositato in Cancelleria 16 MAR 2023DICA cogi, ZIARIO IL FUNSuler GIUDIZIARIO Cirimele 12