Sentenza breve 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/03/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02046/2025REG.PROV.COLL.
N. 09826/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9826 del 2023, proposto da
MA RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
contro
ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EZ IU (Sezione Prima) n. 295/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER - Agenzia delle Entrate Riscossione e di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cesare Tapparo e dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 il signor MA RE, titolare di azienda produttrice di latte fresco bovino, chiedeva al Tar per il RI EZ IU l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 1152021900020050100, notificata in data 7 ottobre 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 30020150000007813000, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) relativo alle campagne lattiere dal 2000, 2005 e 2006, per un importo complessivo di € 41.950,72.
2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione - Mancata allegazione della cartella di pagamento - Mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento - Violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio.
II. Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – Mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati.
III. Intervenuta prescrizione del credito di EA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella.
IV. Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale - Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere.
V. Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da EA. Errata quantificazione del presunto debito - Difetto carenza di motivazione.
3. Si costituiva in giudizio unicamente l’ER sostenendo l’insussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente con riferimento all’atto impugnato ed eccependo invece il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
4. All’esito dell’udienza camerale, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione, il Tar per il RI EZ IU con sentenza 13/2022 ritenendo di poter definire il giudizio con forma semplificata ex art. 60 c.p.a. accoglieva l’eccezione di prescrizione, annullando la cartella di pagamento impugnata in ragione del mancato assolvimento, da parte delle Amministrazioni resistenti, all’onere della prova relativo all’avvenuta interruzione della prescrizione.
5. Avverso tale decisione proponevano appello l’EA e l’ER.
5.1 Con sentenza n. 8349/2022 il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar per il RI EZ IU n. 13/2022 impugnata, con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. sulla base del seguente principio: « Qualora il ricorrente abbia dedotto l’avvenuto decorso di un termine di prescrizione, tale da comportare l’annullamento dell’atto impugnato, in sede d’esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 60, comma 1, il TAR non può sic et simpliciter rilevare l’assenza della documentazione ed accogliere il ricorso, ma deve disporre i necessari approfondimenti istruttori ».
6. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato appena citata, il signor RE ha riassunto il ricorso in primo grado.
7. Nel giudizio si sono costituite DE e ER chiedendo il rigetto del gravame.
8. Con sentenza n. 295/2023 il Tar per il RI EZ IU ha respinto il ricorso.
8.1 Il Tar ha respinto il primo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento, per mancata allegazione della cartella cui essa fa riferimento. Il Tar ha sostenuto che la cartella indicata nell’intimazione era stata notificata al ricorrente, che era quindi pienamente in grado di comprendere la ragioni della pretesa (motivazione per relationem ).
8.2 Il Tar ha respinto il motivo con il quale era stata eccepita la prescrizione e ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i rimanenti motivi inerenti: le modalità di determinazione degli interessi dovuti (secondo motivo); l’incompatibilità dei criteri nazionali di ripartizione del prelievo supplementare con il diritto UE (quarto motivo); l’invalidità dell’intimazione per difetto di motivazione circa i recuperi effettuati nel corso degli anni (quinto motivo).
9. Avverso la sentenza del Tar per il RI EZ IU n. 295/2023 ha proposto appello il signor RE per i motivi che saranno più avanti esaminati.
10. EA e ER si sono costituite chiedendo il rigetto dell’appello.
11. Con ordinanza n. 69/2024 la Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
12. All’udienza del 6 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c.p.a. -Sulle nuove produzioni documentali di parte di ER e EA solo in fase di riassunzione - Inammissibilità per tardività e decadenza. Nel merito; infondatezza e irrilevanza dei giudicati interni formatosi a seguito di perenzione o rigetto dei ricorsi ».
L’appellante eccepisce l’inammissibilità di tutte le nuove produzioni documentali e, in genere, ad ogni ulteriore richiesta istruttoria e introduzione nella fase in riassunzione di mezzi di prova palesemente inammissibili, a fronte delle preclusioni processuali e per effetto del dettato normativo di cui all’art. 104 comma 2 c.p.a.
L’appellante sostiene che:
- si tratta di mezzi istruttori e di prova non indispensabili ovvero di documenti, per lo più afferenti a dati estrapolati dal SIAN, dal Registro nazionali debitori o dalle Banche dati digitalizzati nazionali in uso ad EA, preesistenti e risalenti nella loro matrice genetica e nella loro formazione ad oltre nove anni prima e che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di produrre antecedentemente e comunque nei sei mesi circa intercorrenti tra il conferimento del mandato di recupero coattivo all’Agenzia Riscossione da parte della ragioneria di Stato e di EA avvenuto almeno un semestre prima della celebrazione delle prime udienze cautelari innanzi al giudice di prime cure;
- si deve dare per scontato che i provvedimenti gravati fossero stati preceduti da adeguata istruttoria: ne deriva che tali atti avrebbero dovuto essere pacificamente nella piena disponibilità di EA e, conseguentemente, di ER, per lo meno dalla data di emissione del provvedimento gravato;
- le nuove produzioni violano o quantomeno compromettono il diritto di difesa;
- con riferimento al merito e al contenuto di dette produzioni occorre rilevare che un eventuale giudicato interno formatosi sui decreti di perenzione o sentenza di rigetto dei ricorsi inerenti le imputazioni di prelievo quale atto presupposto o quanto meno pregresso negli anni rispetto all’atto conseguente attuativo impugnato e contestato con il ricorso appunto, è sì suscettivo di sussumibilità nell’ambito dell’alveo della norma sostanziale di cui all’art. 2909 cc., ma esso è altresì suscettivo di rescissione anche dopo la sua formazione vuoi come giudicato formale, vuoi come giudicato sostanziale, allorquando esso per fatti sopravvenuti rispetto al momento del suo consolidamento, divenga illegittimo o incostituzionale per contrasto manifesto con il diritto unionale e/o con le norme costituzionali.
2. Il motivo è infondato.
Il caso di specie è reso peculiare dal fatto che, come ricordato in narrativa, l’originaria sentenza del Tar per il RI EZ IU n. 13/2022 resa tra le parti, che aveva definito il giudizio in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., è stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 8349/2022, proprio perché il Tar non aveva disposto l’acquisizione di mezzi istruttori (che poi sono stati acquisiti in primo grado a seguito della riassunzione).
Nessun pregio, nella vicenda specifica, ha il richiamo all’art. 104 c.p.a. Per questa via l’appellante finisce con il criticare il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 8349/2022: ma è di tutta evidenza che le statuizioni esposte in detta sentenza non possono essere messe in discussione in questa sede.
Peraltro, già nell’ordinanza n. 69/2024, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, la Sezione aveva rilevato che: « è sufficiente rilevare che i documenti de quibus sono stati tempestivamente prodotti nell’ambito del giudizio di primo grado che si è celebrato ex novo a seguito di annullamento ex art. 105 c.p.a. della precedente decisione del T.A.R. RI EZ- IU sicché, da un lato, pare fuori fuoco il richiamo all’art. 104 c.p.a. (che si riferisce alla produzione di prove documentali nel corso del giudizio di appello) e, dall’altro, non è dato comunque riscontrare una violazione del diritto di difesa di parte appellante la quale è stata messa in condizione di controdedurre rispetto a tali produzioni nel corso del rinnovato giudizio di primo grado ».
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Sull’eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e di riscossione dell’amministrazione – Violazione di legge e falsa applicazione di legge anche per vizio derivato in relazione alla norma dell’art. 3, comma 1°, reg. (CE) n. 2988/1995 – In via gradata, violazione della norma sostanziale generale dell’art.2948 c.c. ».
Con riferimento alle affermazioni del Tar secondo cui: (i) questa tipologia di crediti si prescrive in dieci anni e (ii) il termine di prescrizione non risulta decorso per alcuna delle annualità di riferimento, l’appellante sostiene che:
- nel giudizio di primo grado non era stata fornita prova da parte delle odierne resistenti della notifica degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alla cartella di pagamento impugnata e le produzioni documentali effettuate tardivamente solo in fase di riassunzione devono dirsi inammissibili per quanto eccepito in precedenza;
- in mancanza di notificazione dei relativi atti di accertamento, i debiti per “prelievo latte” indicati nella cartella di pagamento e nel conseguente atto di intimazione in questa sede impugnato si basano e sono riferiti ad atti (ove esistenti) privi di efficacia, perché non debitamente comunicati;
- la mancata notifica dell’atto di accertamento presupposto rileva, inoltre, anche in relazione all’esercizio del diritto di difesa della parte interessata, la quale non solo non è in grado di verificare la corrispondenza degli importi intimati con quelli indicati nell’accertamento (eventualmente assunto), ma, soprattutto, non può svolgere le contestazioni che avrebbe potuto (e dovuto) svolgere nei confronti dei presupposti atti di imputazione del prelievo supplementare;
- il diritto di credito vantato nei confronti del ricorrente è prescritto non essendovi prova di eventuali atti interruttivi posti in essere prima della intimazione di pagamento qui impugnata e in mancanza di prova assoluta in ordine all’avvenuta notifica nei confronti di parte ricorrente dei provvedimenti e degli atti costituenti “titolo” per procedere in fase esecutiva nei suoi confronti;
- al di là del fatto che si controverte di presunti “crediti” per prelievi supplementari imputati oltre 25 anni orsono dall’amministrazione ai Produttori Nazionali e che sia l’ordinanza del GUP Di OL pronunciata nel procedimento penale n.96592/2016 R.G.N.R. Tribunale Penale di Roma, sia le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 27.06.2019 e dell’11.09.2019, sia i numerosi arresti giurisprudenziali della giurisprudenza amministrativa ed anche del Consiglio di Stato in seguito, hanno accertato e statuito l’illegittimità e l’annullabilità dei prelievi supplementari imputati da EA agli allevatori durante il cosiddetto sistema di contingentamento, mette conto di stigmatizzare che, nella fattispecie concreta che qui occupa, il collegio territoriale in primo grado avrebbe dovuto postulare, per converso, l’accertamento preventivo del mancato versamento da parte degli acquirenti dei medesimi prelievi poi imputati all’Azienda conferitrice e, quindi, l’impossibilità per EA di poter agire nei confronti anche dei singoli Produttori conferenti, decorso appunto il termine quadriennale previsto a mente della norma dell’art.3 co.1° del REG (CE) n. 2988/1995;
- gli importi intimati risultano ampiamente prescritti ancor prima del presunto accertamento giudiziale costituito, secondo la Corte territoriale di prima istanza, dalla pronuncia della sentenza del Tar per il Lazio e tale conclusione discende appunto dalla circostanza oggettiva della abbondante perenzione del termine quadriennale di prescrizione anche tra la data di comunicazione agli acquirenti degli atti di accertamento presupposti e la data di intimazione delle somme a suo tempo imputate con tali atti a titolo di prelievi supplementari ai produttori, tra cui appunto l’odierna azienda appellante;
- in via gradata, in ogni caso, anche laddove non si ritenga applicabile il predetto termine quadriennale di prescrizione della pretesa di pagamento del prelievo supplementare da parte dell’amministrazione, dovrà riconoscersi applicabilità al termine quinquennale di prescrizione sancito dalla norma sostanziale dell’art.2948, comma 1° n.4 c.c., essendo oramai trascorsi anche ben oltre 5 anni tra la data di comunicazione agli acquirenti delle imputazioni e dei calcoli di fine periodo di compensazione annuale e degli atti di accertamento presupposti anche alla intimazione di pagamento imputata a titolo di prelievo supplementare, ai singoli Produttori nazionali, tra i quali appunto l’odierna Azienda appellante;
- non è revocabile in dubbio l’applicabilità della norma sostanziale dell’art.2948, comma1°, n.4 c.c., controvertendosi di somme da pagarsi periodicamente di anno in anno, soggette perciò al termine di prescrizione quinquennale.
4. Il motivo è infondato.
4.1 Sulla pretesa mancata notifica degli atti presupposti.
Come lo stesso appellante afferma, le produzioni documentali che attestano la notifica degli atti presupposti sono state depositate in primo grado in fase di riassunzione. Tale produzione non è né tardiva né inammissibile per le ragioni già spiegate in precedenza: esse sono state legittimate dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato.
4.1.1 Come rilevato dal primo giudice, le imputazioni di prelievo supplementare cui la pretesa si riferisce erano state tutte comunicate al ricorrente e da questo impugnate nei seguenti giudizi:
- quanto alla campagna 2000/01, davanti al Tar Lazio, sede di Roma, nel giudizio di R.G. n. 7673/2002, definito con sentenza di rigetto del 26 febbraio2014 (sez. II-ter, n. 2213);
- quanto alla campagna 2005/06, davanti al Tar Lazio, sede di Roma, nel giudizio di R.G. n. 9135/2006, definito con sentenza di rigetto del 19 gennaio2015 (sez. II-ter, n. 791);
- quanto alla campagna 2006/07, davanti al Tar Lazio, sede di Roma, nel giudizio di R.G. n. 9757/2007 e davanti al Tar RI EZ-IU, nel giudizio di R.G. n. 463/2007, definite rispettivamente con decreto di perenzione del 9 febbraio 2007 (sez. II-ter, n. 509) e con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del 27 ottobre 2011 (n. 480).
4.1.2 Il primo giudice ha inoltre rilevato che il pagamento degli importi era stato anche sollecitato, medio tempore, con le seguenti intimazioni ex art. 8- quinquies , comma 1, l. 33 del 2009:
- prot. EA.AGA.2009.32743 del 19 giugno 2009, notificata via posta raccomandata il 20 luglio 2009 (si veda l’ultima pagina del documento), per le campagne 2005/06 e 2006/07;
- prot. EA.DIRGEN.2011.0054217 del 07 dicembre 2011, notificata via posta raccomandata il 19 dicembre 2011 per le campagne 2005/06 e 2006/07;
- prot. EA.DIRGEN.2013.1610 dell’11 giugno 2013, notificata via posta raccomandata il 28 giugno 2013 per la campagna 2000/01.
A seguito del ricevimento di ognuna delle menzionate intimazioni, il ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione del debito.
Prima dell’atto oggetto del presente giudizio, era stata notificata via PEC al ricorrente, in data 26 febbraio 2019 una ulteriore intimazione (n. 54702201900000740000), sempre riferita alle medesime annualità.
4.2 Sulla doglianza che fa leva l’ordinanza del GUP Di OL.
Il Collegio aderisce al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 6078 del 9 luglio 2024) secondo cui “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'EA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati”. Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso di specie atteso che affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
4.3 Sulla asserita prescrizione quinquennale.
Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia , almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato, sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre2023, n. 11050).
4.4 Sulla asserita prescrizione quadriennale.
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1316/2024).
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Sulla prescrizione degli interessi. Art. 2948 c.c. Violazione di legge ».
L’appellante sostiene che:
- anche gli interessi sono da ritenersi prescritti, per inutile decorso del termine di cinque anni di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.;
- come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “gli interessi per il ritardo nella loro esazione integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, Cod. Civ. (Cass. 30901/2019,14049/2006)” (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 1° ottobre 2020, n. 20955);
- la sentenza è pertanto meritevole di riforma sul punto.
6. Il motivo è infondato.
Nella specie non è decorso neanche il termine quinquennale.
La cartella è stata notificata il 16 marzo 2015 e l’atto impugnato è stato notificato il 7 ottobre 2021.
In tale lasso temporale il corso della prescrizione è stato sospeso in due distinti frangenti e segnatamente:
-dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8- quinquies , commi 10 e ss., del d.l. n. 33 del 2009 “per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione” stabilendo che “A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'EA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10- ter . Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”;
-dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza della normativa connessa all’emergenza COVID-19, ex art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e successive modifiche.
Ne deriva che la pretesa relativa agli interessi non si è prescritta, anche considerando detta pretesa soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
7. Il quarto motivo di appello è rubricato: « Illegittimità derivata e diretta della sentenza impugnata per manifesta e grave violazione del diritto unionale. Questione di illegittimità unionale della statuizione endogena contestata per grave e manifesto contrasto con il diritto unionale ».
L’appellante sostiene che:
- la sentenza impugnata viola il diritto unionale;
- il Tar ignora e disapplica i principi di diritto sovranazionale cogente inerenti la annullabilità del prelievo supplementare imputato agli Allevatori Nazionali dal 1995/1996 (prima campagna di prelievo del sistema di contingentamento) sino almeno al 2009/2010 quando peraltro vi fu compensazione nazionale del prelievo supplementare latte;
- tali principi concernono la dichiarata annullabilità ed inefficacia dei prelievi supplementari imputati ai produttori eccedentari per violazione dei principi eurounitari fondamentali del Trattato Istitutivo UE;
- tali principi espressi dalle 3 successive pronunce della Corte di Giustizia Europea nel 2019 e, da ultimo, nel gennaio del 2022, sanciscono la nullità e l’inefficacia dei prelievi imputati per essere state le quote inutilizzate redistribuite secondo criteri prioritari e di privilegio, anziché secondo i dogmatici criteri lineari e paritari preveduti dal diritto sovranazionale unionale;
- l’effetto conseguente della applicazione di tali principi è il cosiddetto ‘ricalcolo’ dei prelievi malamente comminati agli allevatori e annullati dalla CGE e dal diritto unionale;
- il Tar erra nella misura in cui evoca ‘pretese sostanziali’ non impugnate nei ‘termini decadenziali’ o non ‘contestate alla luce dei sopravvenuti principi del diritto eurounitario;
- i giudici territoriali aggirano il motivo di ricorso inerente la contestata illegittimità derivata comunitaria degli atti attuativi impugnati, opinando in maniera contestabile ed aporetica circa presunte omesse invocazioni di autotutele amministrative da parte degli allevatori nazionali e della ricorrente stessa, allorquando essi furono attinti dalla imputazione del prelievo esigibile, ergo della cosiddetta ‘pretesa sostanziale…’ sottesa all’atto attuativo successivo a quella, impugnato nel presente giudizio;
- il Tar omette di considerare che le cosiddette ‘pretese sostanziali’…afferenti gli odierni atti attuativi de quibus agitur , sono assai risalenti negli anni e che all’epoca della loro comminatoria o imputazione, sì come in quella della notificazione delle genetiche cartelle di pagamento, come appunto nella fattispecie che qui occupa, i principi di diritto unionale in materia di quote latte in contesto, così come le conclusioni dell’ordinanza del Gup OL Di OL del Tribunale Penale di Roma e delle indagini espletate dai carabinieri del ROS attestanti la sussistenza nelle banche dati nazionali e provinciali utilizzate dalla competente PA per il calcolo e la imputazione dei prelievi supplementari, di oltre 5.700.000 capi bovini senza evento di parto…quindi non produttivi ed inani per la determinazione della produzione lattiera nazionale;
- il collegio di prima istanza omette di recepire il precetto unionale della assoluta necessità del ‘ricalcolo’ da parte di EA del prelievo imputato in Italia, almeno sino al 2009 come eccepito, facendo cadere nell’oblio il dato notorio ed, in ogni caso, eccepito dal deducente, del colpevole ritardo di EA nell’effettuazione dei ricalcoli, di fatto, iniziati con i primi provvedimenti notificati ai Produttori Nazionali soltanto a cominciare dal 2022, anziché dal 2019 o 2020.
8. Il sesto motivo di appello è rubricato: « Violazione di legge ed eccesso di potere giurisdizionale della statuizione della sentenza impugnata inerente l’eccepito contrasto con il diritto unionale per contrasto e disapplicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato in plurime adunanze ed arresti in materia qua - Vizio di illegittimità diretta - originaria e derivata della statuizione della sentenza impugnata per violazione di legge ».
L’appellante sostiene che:
- a far data dall’adunanza plenaria del 07.09.2019, all’indomani dell’ordinanza del Gup OL Di OL e delle prime due pronunce della CGE, il Consiglio di Stato aveva sancito il principio secondo il quale l’atto di imputazione del prelievo annullato o dichiarato annullabile dalle pronunce della CGE, così come ogni altro atto presupposto ma, soprattutto, conseguente attuativo o di mera esecuzione della pretesa sostanziale sottesa al prelievo imputato, pretesa insussistente, infondata ed inesigibile per il dictum del diritto unionale, deve essere disapplicato in primo luogo dalla pubblica amministrazione onerata e competente, nella fattispecie EA, senza possibilità alcuna di reiterare atti amministrativi palesemente e dichiaratamente illegittimi per violazione di legge e di diritto unionale;
- quanto esposto vale senza alcuna necessità di preliminari attivazioni di percorsi amministrativi di autotutela e fatto ovviamente salvo ed impregiudicato il diritto di impugnativa dell’ipotetico atto illegittimo ed il diritto al risarcimento del danno subito; danno quest’ultimo differente per fenotipo e genus rispetto a quello postulato dalla stessa Corte di Giustizia Europea e dal diritto unionale a fronte della avvenuta e comprovata imputazione di prelievi supplementari nulli e infondati ai Produttori italiani;
- ciò determina la grave e sostanziale illegittimità della sentenza impugnata per un ulteriore conflitto e contrasto endemico con i principi di diritto unionale vigenti in materia qua e, soprattutto, con i principi e l’autorevole ermeneutica statuita dal Consiglio di Stato quanto alla obbligatorietà della disapplicazione preventiva degli atti amministrativi afferenti la comminatoria dei prelievi supplementari illegittimi e nulli nel nostro ordinamento, disapplicazione per manifesta illegittimità derivata unionale che comporta in primo luogo, la disapplicazione da parte della pubblica amministrazione competente ed, in secondo luogo, la disapplicazione del presidio giurisdizionale mediante l’adozione di un provvedimento giurisdizionale di annullamento dell’atto illegittimo e di tutta la filiera procedimentale che lo abbia ingenerato a prescindere dalla circostanza che alcuni atti presupposti possano essere risalenti nel tempo ovvero non puntualmente contestati partitamente dal produttore avente diritto; ovvero a prescindere dalla circostanza che alcuni di essi siano, in tesi, coperti da giudicato interno del tutto revocabile o rescindibile o disapplicabile in quanto divergente rispetto ai sopravvenuti (2019/2022) principi cogenti di diritto unionale e di diritto interno in materia de qua .
9. Il quarto e il sesto motivo di appello (appena esposti) sono infondati.
La giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, VI, 29dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale osi manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n.2580; id. 25marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr.sentenza HN & TZ del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e -L Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
10. Il quinto motivo di appello è rubricato: « Sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione dei giudizi proposti avverso le imputazioni di prelievo, in cui il ricorrente è risultato soccombente e per omessa impugnazione della cartella di pagamento antecedentemente notificata. Violazione di legge ».
L’appellante sostiene che:
- in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all’Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell’obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell’art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.;
- ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l’avvio dell’azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all’intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell’art. 50 d.p.r. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
- la sentenza ignorando o meglio, eludendo con motivazione apparente e apodittica, lo specifico motivo di ricorso dedotto da parte ricorrente odierna, risulta viziata da illegittimità derivata e grave per manifesto contrasto con i menzionati principi di diritto unionale cogenti.
11. Il motivo è infondato.
L’appellante critica l’affermazione del Tar secondo cui: « Per quanto attiene ai successivi motivi di ricorso, si osserva che la definitività dell’atto impositivo (cartella n. 30020150000007813000, notificata al destinatario il 16 marzo 2015) impedisce di far valere nel presente giudizio questioni relative ad atti o fatti precedenti alla sua formazione “secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. civ., sez. VI, ord. 7 febbraio 2020, n. 3005). L'intimazione di pagamento, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è dunque sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704). 10.2. In ogni caso, anche per il periodo antecedente, lo spirare del termine decennale di prescrizione era impedito dall’effetto interruttivo permanente proprio dei giudizi proposti contro le imputazioni di prelievo ».
Tale statuizione del Tar è condivisibile perché corretto è il principio secondo il quale l'intimazione di pagamento, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è dunque sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Il provvedimento oggetto del presente giudizio di impugnazione ha come atto prodromico una cartella, correttamente notificata, a sua volta a valle rispetto al primo atto (imputazione di prelievo) che è ormai provvedimento inoppugnabile (si rimanda sul punto alle decisioni di rigetto, dichiarazione di perenzione o inammissibilità dei ricorsi proposti dal produttore avverso i provvedimenti di imputazione di prelievo con riferimento alle singole annate sopra elencati). Pertanto gli eventuali vizi asseritamente inficianti il primo provvedimento (imputazione di prelievo divenuto inoppugnabile), incluso il vizio di violazione diritto UE, non sono più deducibili nei giudizi di impugnazione degli atti a valle (cartella di pagamento o intimazione); argomentare diversamente vorrebbe dire qualificarli, in modo implicito ma univoco, vizi di nullità, e non di mera annullabilità e ciò in contrasto con quanto affermato per respingere il quarto e il sesto motivo di appello.
12. Nella memoria presentata in vista dell’udienza, parte appellante richiama (sia pure come mero argomento per sostenere la fondatezza del quarto e del sesto motivo di appello, già ritenuti infondati dal Collegio) l’art. 10- bis della legge 103/2023.
Come rilevato dal Tar, l’art. 10- bis del d.l. 13giugno 2023, n. 69 (convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103) non si applica al caso di specie.
In base alla citata normativa, infatti, a poter beneficiare della rideterminazione del prelievo supplementare - in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19 - sono i soli produttori “destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo” (comma 1), nonché i produttori “che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte”(comma 6).
Nessuna di tali situazioni riguarda l’odierno ricorrente, i cui giudizi contro le imputazioni di prelievo delle annualità di cui al presente giudizio sono stati tutti definiti, con sentenze passate in giudicato.
13. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO