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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 4600/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
, con il patrocinio dell'avv. ELIA RICCARDO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
[...]
, con il patrocinio dell'avv. LITRICO RO
IRENE
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle RO seguenti conclusioni: “dichiarare la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 15/2/2024;
2) condannare (...) a pagare al Controparte_2
ricorrente la somma complessiva di euro 18.308,03 lordi (di cui euro 7.992,59 lordi a titolo di TFR), ovvero quella diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa;
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di RO
articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respingere in toto il ricorso, previa compensazione di ogni eventuale somma a credito del ricorrente con i maggiori crediti della parte resistente”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Attraverso la produzione dell'estratto conto previdenziale, di buste paga e del modulo di recesso dal rapporto di lavoro, provava la Parte_1
2/6 sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato, intercorso tra il ricorrente e RO
.
[...]
Riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza,
o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di RO
provare di avere assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente per non avere più ricevuto dal maggio 2023 sino alla cessazione del rapporto di data 15.2.2024 le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto e le competenze di fine rapporto, nonché
l'indennità sostitutiva del preavviso.
3/6 Quest'ultima spetta alla parte ricorrente sussistendo giusta causa di dimissioni stante l'inadempimento di RO all'obbligo di corrispondere le retribuzioni alla parte ricorrente.
Non avendo assolto all'onere della prova che sulla stessa gravava,
deve essere condannata quindi a RO corrispondere in favore di la somma pari a € 18.308,03 Parte_1 lordi per i titoli di cui in ricorso (di cui € 7.992,59 a titolo di trattamento di fine rapporto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
I crediti di parte ricorrente non possono essere inficiati dalle deduzioni di : quest'ultima pretendeva di opporre RO
in compensazione somme che non sono però né liquide, né esigibili. È, infatti, dirimente osservare che, a fronte di un credito di Parte_1
quantificato con specificità come da conteggi in atti, in memoria sono carenti le quantificazioni degli importi opposti in compensazione. Deve peraltro osservarsi che le pretese attinenti all'attività svolta da quale Parte_1
componente del Consiglio di amministrazione non rientra nella competenza per materia del Giudice del Lavoro, con la conseguente impossibilità di delibazione nella presente sede. I conteggi elaborati da parte ricorrente non sono, poi, stati oggetto di specifica contestazione da parte di RO
. Quanto precede non è giustificato dall'avere parte resistente
[...]
richiesto la visibilità solo il giorno stesso della scadenza del termine di costituzione:
considerato che
il ricorso introduttivo della presente causa veniva notificato almeno trenta giorni prima della fissata prima udienza,
[...]
ben avrebbe potuto attivarsi tempestivamente. Con RO
riguardo al periodo di asserito distacco di presso società Parte_1
terza, non vi sono, in memoria, deduzioni idonee sulla cui base ritenere che l'obbligo di pagamento delle retribuzioni avrebbe dovuto gravare su terzi in luogo del datore di lavoro. Con riguardo all'asserito mancato presentarsi al lavoro del ricorrente una volta cessata la malattia, la circostanza non comporta di per sé la sospensione dell'obbligo di pagamento della retribuzione, bensì la
4/6 mera facoltà del datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare: del resto, la multa di sei ore menzionata in memoria non è stata contestata da Pt_1
in ricorso. Per completezza espositiva deve rilevarsi che i sette
[...]
capitoli di prova di cui alla memoria depositata da RO
sono formulati in modo generico, risultando così preclusa la
[...]
loro ammissione.
4. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., RO
, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle
[...]
spese di lite in favore di , determinate come da dispositivo. Parte_1
In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n.
55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità della causa stessa determinata dalle plurime questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
5/6 Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna al pagamento in favore di RO Pt_1
della somma pari a € 18.308,03 lordi per i titoli di cui in ricorso (di cui
[...]
€ 7.992,59 a titolo di trattamento di fine rapporto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente delle RO spese di lite determinate in € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Milano, 28/02/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
6/6