Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1125/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 16 GENNAIO 2025
UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
EX ART. 127 BIS C.P.C.
All'udienza del 16/01/2025, innanzi al Giudice dr. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv.
Federico Cinque per parte opponente e gli Avv.ti Annaclara Conti e Mario Antonini per parte opposta. E' altresì presente il sig. Il giudice prende atto della Parte_1
dichiarazione di identità delle parti collegate da remoto. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Cinque si riporta al ricorso in opposizione, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza,
pendendo stessa causa dinanzi al Tribunale di Lanciano (n. 66/2024 r.g.), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Gli Avv.ti Conti e Antonini si riportano alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto delle eccezioni e domande attoree.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice
Dott. Vincenzo Conte
pagina 1 di 7
DEL 16 GENNAIO 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1125/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]al Mare, Parte_1
Contrada S. Giovanni n. 6b (C.F.: ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Federico Cinque;
OPPONENTE contro con sede in Modena, via San Carlo n. 8/20, (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, Avv. Paolo Mazza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Annaclara Conti, Mario Antonini, Marco Ariani e Roberto Retus;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – litispendenza/continenza
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente conclude come da ricorso in opposizione dell'1.07.2024:
“Voglia l'ill.mo Sig. Giudice del Lavoro dinanzi al Tribunale di Modena – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa – per le spiegate causali, riconosciuta la litispendenza con il giudizio n. 66/2024 R.G., instaurato dinanzi al Tribunale di Lanciano, sez. Lavoro, revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con sede in Modena, Via San Carlo n.8/20, al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., nonché al pagamento delle spese processuali.”
pagina 2 di 7 Il procuratore dell'opposta conclude come da memoria difensiva del 03.01.2025: “Chiede
Che Codesto Ill.mo. Tribunale, confermato il proprio decreto ingiuntivo n. 187/2024 del
02/05/2024, voglia respingere il ricorso in opposizione promosso dal sig. e Parte_1 per gli effetti condannarlo al pagamento in favore della della somma di euro CP_1
85.653,39 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
nonché della somma di euro
28.469,26 a titolo di restituzione del corrispettivo ricevuto a fronte del patto di prolungamento del preavviso violato;
così per un totale di euro 114.122,65; oltre a interessi decorrenti dal 1 febbraio 2024; spese legali di conseguenza. Ferme le conclusioni nel merito, ove ritenuta la continenza, adotti i provvedimenti di cui all'art. 39, 2° comma, cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 02.05.2024, ha Controparte_1 chiesto ingiungersi al dott. il pagamento delle seguenti somme: €. Parte_1
85.653,39, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€. 28.469,26, a titolo di restituzione del corrispettivo versato per il patto di prolungamento del preavviso.
L'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
187/2024 del 02.05.2024, ingiungendo al dott. il pagamento, in Parte_1
favore di della complessiva somma di €. 114.122,65, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese di procedura, liquidate in €.
2.379,50.
2. Il dott. ha proposto tempestiva opposizione, eccependo la Parte_1 litispendenza con la causa n. 66/2024 r.g., pendente dinanzi al Tribunale di Lanciano, e in ogni caso l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa azionata in via monitoria;
l'opponente ha chiesto la condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato le eccezioni e Controparte_1
deduzioni attoree, instando per il rigetto del ricorso in opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, ove ritenuta la continenza dei giudizi, ha chiesto adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 39, comma 2, c.p.c.
3. Sull'eccezione litispendenza/continenza
3.1. Risulta per tabulas che:
pagina 3 di 7 - con ricorso dell'1.02.2024, il dott. ha adito il Tribunale di Lanciano per Parte_1 ottenere la condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, quantificati in €. 100.000,00, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, commisurata alla maggior durata dello stesso rispetto alle previsioni del CCNL di categoria, oggetto di specifica pattuizione, pari ad €.
75.918,72 (causa iscritta al n. 66/2024 r.g.); 1
- con memoria difensiva del 02.04.2024, si è costituita dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Lanciano, contestando la domanda attorea;
in tale giudizio l'istituto ha chiesto accertarsi l'illegittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal dott.
[...]
in data 31.01.2024, spiegando domanda riconvenzionale di condanna del Pt_1 ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad €. 85.653,39, sulla base al patto di prolungamento del preavviso siglato inter partes il 02.03.2017, instando anche per la restituzione del corrispettivo mensile erogato a tale titolo, ammontante ad €. 28.469,26; 2
- con il decreto ingiuntivo n. 187/2024 (notificato il 24.05.2024), ha CP_1 rivendicato le medesime pretese azionate in via riconvenzionale.
3.2. Come noto, gli istituti della litispendenza e della continenza operano soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi. Si ha litispendenza quando tra più cause vi è identità dei soggetti, del petitum e della causa petendi. Secondo la giurisprudenza di legittimità il concetto di continenza di cui all'art. 39 c.p.c. deve essere inteso in senso estensivo, ricorrendo ogniqualvolta vi sia un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica. Le Sezioni Unite hanno chiarito che “ai sensi dell'art. 39, comma secondo, cod. proc. civ., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi", nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto
(alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni” (Cass. S.U. Ord. n. 20596 del 01/10/2007).
3.3. Nella specie, la domanda riconvenzionale proposta dall'istituto bancario è identica a quella azionata in via monitoria avanti all'intestato Tribunale. I fatti costitutivi delle domande sono identici, discutendosi in entrambi i giudizi della legittimità delle dimissioni per giusta causa del dott. e della validità del patto di prolungamento Parte_1 del preavviso sottoscritto in data 02.03.2017. Il petitum formulato da nel CP_1 giudizio di opposizione coincide con quello della domanda riconvenzionale proposta avanti al Tribunale di Lanciano. Per tali ragioni, deve ritenersi integrata la fattispecie della litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c.
3.4. In materia di litispendenza, ai fini dell'applicazione del principio di prevenzione tra cause, l'una iniziata con ricorso monitorio e l'altra con citazione, occorre avere riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto di citazione al destinatario e alla data di deposito del ricorso monitorio. Per pacifica giurisprudenza, “nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n.
6511/2012).
La domanda riconvenzionale è stata avanzata in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, da qui la competenza del Tribunale di Lanciano a decidere su tutte le domande di . CP_1
3.5. Dalla dichiarazione di litispendenza discende la nullità e la caducazione del decreto ingiuntivo. Così Cass. n. 29520/2024: “Qualora venga rilevata la sussistenza del pagina 5 di 7 rapporto di continenza tra la domanda di accertamento negativo di un credito proposta davanti ad un determinato giudice e quella di condanna per lo stesso credito introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi ad altro giudice, ai fini della determinazione della prevenzione rileva il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 39, comma 3, c.p.c., nel senso che se la domanda di accertamento negativo è proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ancorché anteriormente alla sua notificazione, la continenza opera tramite riunione dell'azione di accertamento negativo a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla;
se, invece, la domanda di accertamento negativo è proposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio, la continenza opera con la trasmigrazione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo, previa declaratoria di nullità dello stesso, dinanzi al giudice preventivamente adìto con la domanda di accertamento negativo del credito, sempre che sia competente anche per l'altra causa.”
3.6. Alla stregua del principio della cd. “ragione più liquida” (cfr. Cass. n.
30745/2019, Cass. S.U. n. 11799/2017), l'accoglimento dell'eccezione di rito assorbe ogni valutazione in ordine alle ulteriori eccezioni e domande delle parti.
4. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, perché difetta l'allegazione e la prova del danno patito. Le Sezioni Unite hanno statuito che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. S.U. Ord. n. 7583/2004, Cass. Sent. n. 7620/2013).
5. Sulle spese di lite
L'ordinanza dichiarativa della litispendenza è equiparabile a una declaratoria di incompetenza, dovendo pertanto essere corredata dalla statuizione sulle spese, tipica di ogni pronuncia che definisce un processo (cfr. Cass. n. 2399/2024). deve essere condannata a rifondere le spese di lite in forza del Controparte_1 principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M.
n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 52.000,00 a €. 260.000,00. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA la litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c. tra la presente causa di opposizione e quella pendente davanti al Tribunale di Lanciano (n. 66/2024 r.g.) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 187/2024, emesso dal Tribunale di Modena in data 02.05.2024; dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'opponente, che liquida nella complessiva somma di €. 3.879,50, di cui €. 379,50 per anticipazioni e €. 3.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.
Modena, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo opponente. 2 Cfr. doc. 2 fascicolo opponente. pagina 4 di 7