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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12968/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12968/2022 R.G. promossa da:
OL. (C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Gian Paolo OLIVETTI RASON, presso il cui studio - in Firenze, Viale Matteotti n. 25 - è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per P.IVA_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Leonardo BOTTAZZI, presso il cui studio - in Milano, Via Corridoni - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Oggetto: art. 2932 cod. civ..
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e di legge: - previo accertamento e declaratoria, occorrendo, a) della riconduzione del contratto di leasing
n.00801791/001 stipulato in data 14.6.2011 tra Centro Leasing S.p.a., oggi Intesa SanPaolo, ed
OL. alle norme del contratto di compravendita con riserva di Parte_1 proprietà, ex art. 1523 e ss. c.c.; b) dell'imputabilità ad del ritardo nella Parte_2 sottoscrizione dell'atto di intestazione formale ad OL. dell'immobile Parte_1 di Firenze, Viale Matteotti nn. 23 e 25 in esecuzione del contratto di leasing n. 367528; c) del conseguente credito a titolo di risarcimento del danno di OL. nei Parte_1 confronti di di Euro 625.378,77 per le ragioni di cui in narrativa, ovvero Parte_2 della diversa misura accertanda;
- accertare e dichiarare che si è resa Parte_2 inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria in data 14.6.2011 n.
00801791/001 stipulato con la società OL. ed eventuali sue - valide - Parte_1 integrazioni e/o modifiche e per l'effetto, emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza che trasferisca a favore di OL. la proprietà dell'immobile posto in Parte_1 Firenze, Via Lamarmora n. 53/55, iscritto al Catasto Fabbricati di Firenze al foglio di mappa 160 particella 37 sub 7, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 5, consistenza 7,5 vani, rendita catastale Euro 5.016,09, oltre parti condominiali, ed in particolare appartamento del portiere ubicato al piano terreno, iscritto al Catasto Fabbricati di Firenze al foglio di mappa 160 particella
37 sub 502, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita catastale P 1.010,96; quanto sopra dietro pagamento – fin d'ora offerto - da parte di OL. di Parte_1
e delle rate del leasing ancora a scadere e del saldo prezzo pattuito per il riscatto, nei Pt_1 termini contrattualmente previsti, previa parziale compensazione con il credito di Euro 625.378,77 di OL. nei confronti di Intesa SanPaolo, ovvero della diversa misura Parte_1 accertanda;
- ordinando conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di trascrivere l'emananda sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore stesso da ogni responsabilità. Con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari relativi al presente giudizio».
Per parte convenuta:
«IN VIA PRELIMINARE: rilevata l'inammissibilità, per assoluta mancanza dei presupposti necessari, e segnatamente di alcun contratto preliminare di vendita, della domanda attorea di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, di conseguenza, della trascrizione presso i
Registri immobiliari di tale domanda, e in ragione del gravissimo e ingiusto pregiudizio recato alla convenuta da tale trascrizione, disporre in via cautelare la cancellazione della predetta trascrizione. IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, ogni e qualsiasi domanda od eccezione, anche in via riconvenzionale, svolta dalla parte attrice, da eventuali terze chiamate, e da qualsiasi altra parte chiamata in causa o intervenuta nel presente giudizio, nei confronti di
[...]
poiché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_2 meglio indicati nella narrativa che precede;
per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dell'attrice; condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. con liquidazione di quella somma che il Sig.
Giudice riterrà di Giustizia dichiarando sin da ora la Convenuta che tale somma di condanna verrà devoluta ad un Istituto per la Gioventù sofferente a scelta del Sig. Giudice. IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria, di produrre, dedurre, capitolare e quant'altro, senza riserva ed eccezione alcuna. Si intendono confermate le produzioni tutte fatte dalla scrivente difesa.
IN OGNI CASO: vinte le spese di lite».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
OL. ha formulato una domanda di esecuzione specifica Parte_1 dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di
[...]
(in precedenza Centro Leasing S.p.A. e , ritenuta CP_1 Controparte_3 inadempiente dell'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile situato in Firenze, Via
Lamarmora n. 53/55 in esecuzione di un contratto di leasing intercorso tra le parti, con conseguente richiesta di risarcimento danni per € 625.378,77 e trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari.
A fondamento della pretesa, ha dedotto che: a) con il contratto di locazione finanziaria n. 801791
(v. doc. 1 del fascicolo parte attrice), aveva concesso in leasing a Controparte_1
OL. un immobile situato nel Comune di Firenze, Via Alfonso Parte_1
Lamarmora n.c. 53/55; b) OL. aveva sempre onorato le rate di Parte_1 leasing, ma la concedente le aveva contestato l'inadempimento per € 46.812,34, esercitando la clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente e, con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., aveva agito in giudizio al fine di ottenere la riconsegna dell'immobile, altresì chiedendo e ottenendo decreto ingiuntivo n. 2890/2019 per € 62.392,98 (per canoni scaduti e non corrisposti); c)
[...] si era opposta al decreto ingiuntivo n. 2890/2019, emesso dal Parte_3
Tribunale di Firenze in favore della concedente, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €
62.392,98; d) i due giudizi erano stati riuniti e il procedimento definito con sentenza del Tribunale di Firenze n. 2678/2022 che, «sulla base di una motivazione gravemente censurabile», aveva dichiarato la risoluzione del contratto di leasing, condannando Parte_3 al pagamento in favore di della somma di € 56.706,63 per
[...] CP_1 Controparte_1 oneri e spese condominiali non corrisposti (doc. n. 17 fascicolo parte attrice); e)
[...] aveva impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Firenze la suddetta sentenza, Parte_3 che aveva «erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto di leasing de quo»; f) CP_1 ha quindi ostacolato e impedito il godimento del bene concesso in leasing e Controparte_1 anche l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, a fortiori a fronte del corretto pagamento delle rate del leasing; g) aveva peraltro Parte_3 manifestato la volontà di esercitare il diritto di riscatto ed acquistare la proprietà del bene, ma -
«stante l'inadempimento della convenuta al proprio obbligo di contrarre» - si è vista costretta a ricorrere alle vie giudiziali al fine di ottenere un provvedimento ex art. 2932 cod. civ. per avere il trasferimento della proprietà dell'immobile; h) a causa del mancato trasferimento «di titolarità dell'immobile di Viale Matteotti di cui al contratto di leasing n. 367528, imputabile esclusivamente alla società di leasing», aveva subito danni, quantificati in € 625.378,77, da compensarsi con il prezzo dovuto per il trasferimento del bene. si è costituita in giudizio confutando le domande avverse e, nello Controparte_1 specifico, deducendo che: a) il contratto di leasing intercorso tra le parti era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice in data 27.3.2014 (in particolare, atteso il mancato pagamento delle spese condominiali da parte dell'utilizzatrice), con «automatica perdita» del diritto di esercitare l'opzione di acquisto;
b) nonostante le numerose Parte_3 diffide e la sentenza Tribunale di Firenze n. 2678/2022 (doc. n. 17 fascicolo attoreo), non aveva provveduto né al rilascio dell'immobile, né al pagamento del debito scaduto alla data della risoluzione, continuando quindi ad utilizzare l'immobile, per nove anni, senza corrispondere alcunché alla proprietaria;
c) aveva anzi dichiarato, nell'atto Parte_3 di appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2678/2022 (cfr doc. n. 18 del fascicolo attoreo, a pag. 28, punto 3), di aver locato a terzi l'immobile di proprietà di
[...] percependo un canone di affitto;
d) nel procedimento di appello ridetto CP_1 [...] aveva domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_3 di primo grado e con atto di citazione notificato ad in data Controparte_1
11.11.2022 aveva infine introdotto il presente giudizio, trascrivendo la domanda giudiziale nei registri immobiliari in data 14.11.2022 (doc. 13 fascicolo convenuta); e) la Corte d'Appello, con ordinanza del 24.1.2023, (doc. n. 11 fascicolo convenuto), aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
f) la trascrizione della domanda giudiziale è
«chiaramente temeraria», finalizzata ad ostacolare la ricollocazione sul mercato del bene da parte della legittima proprietaria, perseverando nell'occupazione Parte_3 abusiva dello stesso, nonostante il rigetto della sospensiva da parte della Corte d'Appello. Sulla base di tali considerazioni, la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande di parte attrice, chiedendo di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e domandando, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 Parte_3 cod. proc. civ., con liquidazione di una somma ritenuta di giustizia, somma che si è impegnata a devolvere ad un Istituto per la Gioventù sofferente a scelta del Giudice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ., all'esito del deposito delle memorie, il
Giudice - con provvedimento del 25.9.2023 - ritenuta l'inammissibilità e/o irrilevanza delle prove articolate dalle parti e valutata la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.9.2024, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo al
3.2.2025.
Parte convenuta ha allegato alle note scritte per l'udienza del 23.9.2023 la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 947/2024, pubblicata il 30.5.2024, che ha rigettato l'appello proposto da con condanna alla rifusione delle spese di lite e al Parte_3 versamento del doppio del contributo unificato.
La causa è stata infine trattenuta in decisione con provvedimento del 21.2.2025.
******
Le domande formulate da parte attrice sono manifestamente infondate.
L'istituto dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre è disciplinato dall'articolo 2932 cod. civ., a norma del quale «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso».
Si tratta di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l'altra parte si è rifiutata di concludere, consistendo il «mancato adempimento dell'obbligazione» nella mancata stipula del contratto definitivo.
Nella fattispecie, risulta dalla documentazione allegata dalla stessa parte attrice che le parti non hanno stipulato un preliminare di compravendita, bensì il contratto di locazione finanziaria n.
801791 (doc. 1 fascicolo parte attrice), con il quale all'epoca Centro Controparte_1
Leasing S.p.A.) ha concesso in leasing alla società un Parte_3 immobile situato nel Comune di Firenze, acquistato al prezzo di € 909.500,00 (doc. n. 2 fascicolo attorio); la società si è obbligata al pagamento del canone Parte_3 anticipato iniziale di € 45.475,00 e al pagamento di n. 215 canoni mensili di € 5.215,69 cadauno, sino alla scadenza finale del contratto in data 1.5.2029, nonché al pagamento degli oneri accessori, spese, imposte e tasse. Nel citato contratto era stato convenuto, all'art. 11, per il caso di inadempimento totale o parziale, anche ad una sola delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore - tra le altre, con l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, relativo al pagamento degli oneri accessori, spese, imposte e tasse - che la concedente aveva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
La stessa parte attrice ha allegato, pur contestandola, la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Firenze, che - seppure in parziale accoglimento dell'opposizione formulata da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 2890/2019 emesso il 25.6.2019 dal Parte_3
Tribunale di Firenze (per il mancato pagamento dei canoni di locazione), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo - ha parzialmente accolto le domande di Controparte_1 condannando l'odierna parte attrice al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 56.706,63, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, accertando l'inadempimento di al pagamento degli oneri e spese condominiali e la Parte_3 risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 801791 in data 24.3.2014; in sostanza, il Tribunale ha accertato che gli importi oggetto dell'ingiunzione di cui al ricorso monitorio, seppure non dovuti a titolo di canoni scaduti (donde la revoca del decreto ingiuntivo), sono tuttavia attinenti al complesso dei crediti scaturenti dal medesimo contratto di leasing in favore della società concedente. Pertanto, poiché sulla base del ridetto contratto oneri e spese condominiali incombevano sull'utilizzatrice e non avendo la dedotto né Parte_3 dimostrato l'avvenuto pagamento, è stata accolta la domanda di a Controparte_1 vedersi corrispondere gli importi dovuti a titolo di spese condominiali e accessori sulle stesse. La
è stata altresì condannata alla riconsegna dell'immobile alla Parte_3 concedente (cfr. sentenza Tribunale di Firenze n. 2678 pubblicata il Controparte_1
28.9.2022, doc. n. 17 fascicolo parte attrice).
Nelle more del giudizio, la suddetta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello (con sentenza n. 947/2024 pubblicata il 30.5.2024), previo rigetto in data 24.1.2023 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza richiesta da Parte_3
(all. A note scritte per l'udienza del 23.9.2023 di parte convenuta).
[...]
Nella fattispecie, dunque, non solo non risulta alcun impegno contrattuale tra le parti in ordine al trasferimento dell'immobile oggetto di leasing che possa legittimare la domanda introdotta ai sensi dall'articolo 2932 cod. civ. da parte attrice, ma risulta accertata giudizialmente la risoluzione di diritto del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice, che - nonostante gli intervenuti provvedimenti giudiziali - non ha provveduto alla restituzione dell'immobile, circostanza pacifica in atti dal momento che la stessa ha dichiarato di averlo anche Parte_3 concesso in locazione (cfr. doc. n. 18 del fascicolo attoreo, a pag. 28, punto 3).
Ne discende, pertanto, che la domanda di parte attrice deve essere rigettata;
al rigetto consegue - a norma dell'art. 2668, co. 2, cod. civ. - l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Invero, l'introduzione del presente giudizio, con la trascrizione della domanda giudiziale eseguita da parte attrice come «esecuzione in forma specifica» nei registri immobiliari in data 14.11.2022
(doc. 13 fascicolo convenuta), risulta con tutta evidenza finalizzata esclusivamente ad ostacolare la vendita a terzi dell'immobile da parte della proprietaria che pure ha Controparte_1 ottenuto giudizialmente l'accertamento della risoluzione del contratto di leasing e del diritto alla restituzione dell'immobile.
In sostanza, parte attrice ha chiaramente utilizzato un mezzo processuale per perseguire fini diversi rispetto a quelli per cui esso è funzionale.
Alla luce di tutto quanto precede, emerge inconfutabilmente come la condotta di parte attrice sia chiaramente pretestuosa - integrando, pertanto, i presupposti della colpa grave, se non anche della mala fede - e posta in essere anche in spregio degli elementari obblighi di correttezza e buona fede anche processuale, abusando del processo.
Risulta conseguentemente accoglibile la domanda di parte convenuta di condanna di
[...] al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.; invero, la Corte di Parte_3
Cassazione ha stabilito che: «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente». (Cass. Civ., Sez. II, n. 27623/2017).
Ciò posto, la quantificazione in via equitativa della somma dovuta, come da dispositivo, deve essere effettuata tenuto conto dell'ammontare delle spese liquidate (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
17902 del 4.7.2019: «In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001, il quale ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza»; cfr. Cass. Civ. n. 26453 del 20.11.2020: «in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia»).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 12968/2022 R.G., così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice OL. Parte_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
- condanna OL. al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 15.659,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge;
- condanna altresì parte attrice OL. al pagamento in favore della Parte_1 convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ., della somma Controparte_1 di € 15.659,00.
Firenze 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12968/2022 R.G. promossa da:
OL. (C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Gian Paolo OLIVETTI RASON, presso il cui studio - in Firenze, Viale Matteotti n. 25 - è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per P.IVA_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Leonardo BOTTAZZI, presso il cui studio - in Milano, Via Corridoni - è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Oggetto: art. 2932 cod. civ..
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e di legge: - previo accertamento e declaratoria, occorrendo, a) della riconduzione del contratto di leasing
n.00801791/001 stipulato in data 14.6.2011 tra Centro Leasing S.p.a., oggi Intesa SanPaolo, ed
OL. alle norme del contratto di compravendita con riserva di Parte_1 proprietà, ex art. 1523 e ss. c.c.; b) dell'imputabilità ad del ritardo nella Parte_2 sottoscrizione dell'atto di intestazione formale ad OL. dell'immobile Parte_1 di Firenze, Viale Matteotti nn. 23 e 25 in esecuzione del contratto di leasing n. 367528; c) del conseguente credito a titolo di risarcimento del danno di OL. nei Parte_1 confronti di di Euro 625.378,77 per le ragioni di cui in narrativa, ovvero Parte_2 della diversa misura accertanda;
- accertare e dichiarare che si è resa Parte_2 inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria in data 14.6.2011 n.
00801791/001 stipulato con la società OL. ed eventuali sue - valide - Parte_1 integrazioni e/o modifiche e per l'effetto, emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza che trasferisca a favore di OL. la proprietà dell'immobile posto in Parte_1 Firenze, Via Lamarmora n. 53/55, iscritto al Catasto Fabbricati di Firenze al foglio di mappa 160 particella 37 sub 7, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 5, consistenza 7,5 vani, rendita catastale Euro 5.016,09, oltre parti condominiali, ed in particolare appartamento del portiere ubicato al piano terreno, iscritto al Catasto Fabbricati di Firenze al foglio di mappa 160 particella
37 sub 502, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 vani, rendita catastale P 1.010,96; quanto sopra dietro pagamento – fin d'ora offerto - da parte di OL. di Parte_1
e delle rate del leasing ancora a scadere e del saldo prezzo pattuito per il riscatto, nei Pt_1 termini contrattualmente previsti, previa parziale compensazione con il credito di Euro 625.378,77 di OL. nei confronti di Intesa SanPaolo, ovvero della diversa misura Parte_1 accertanda;
- ordinando conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di trascrivere l'emananda sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore stesso da ogni responsabilità. Con ogni consequenziale provvedimento di ragione e di legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari relativi al presente giudizio».
Per parte convenuta:
«IN VIA PRELIMINARE: rilevata l'inammissibilità, per assoluta mancanza dei presupposti necessari, e segnatamente di alcun contratto preliminare di vendita, della domanda attorea di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, di conseguenza, della trascrizione presso i
Registri immobiliari di tale domanda, e in ragione del gravissimo e ingiusto pregiudizio recato alla convenuta da tale trascrizione, disporre in via cautelare la cancellazione della predetta trascrizione. IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente, ogni e qualsiasi domanda od eccezione, anche in via riconvenzionale, svolta dalla parte attrice, da eventuali terze chiamate, e da qualsiasi altra parte chiamata in causa o intervenuta nel presente giudizio, nei confronti di
[...]
poiché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi Parte_2 meglio indicati nella narrativa che precede;
per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dell'attrice; condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. con liquidazione di quella somma che il Sig.
Giudice riterrà di Giustizia dichiarando sin da ora la Convenuta che tale somma di condanna verrà devoluta ad un Istituto per la Gioventù sofferente a scelta del Sig. Giudice. IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria, di produrre, dedurre, capitolare e quant'altro, senza riserva ed eccezione alcuna. Si intendono confermate le produzioni tutte fatte dalla scrivente difesa.
IN OGNI CASO: vinte le spese di lite».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
OL. ha formulato una domanda di esecuzione specifica Parte_1 dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di
[...]
(in precedenza Centro Leasing S.p.A. e , ritenuta CP_1 Controparte_3 inadempiente dell'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immobile situato in Firenze, Via
Lamarmora n. 53/55 in esecuzione di un contratto di leasing intercorso tra le parti, con conseguente richiesta di risarcimento danni per € 625.378,77 e trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari.
A fondamento della pretesa, ha dedotto che: a) con il contratto di locazione finanziaria n. 801791
(v. doc. 1 del fascicolo parte attrice), aveva concesso in leasing a Controparte_1
OL. un immobile situato nel Comune di Firenze, Via Alfonso Parte_1
Lamarmora n.c. 53/55; b) OL. aveva sempre onorato le rate di Parte_1 leasing, ma la concedente le aveva contestato l'inadempimento per € 46.812,34, esercitando la clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente e, con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., aveva agito in giudizio al fine di ottenere la riconsegna dell'immobile, altresì chiedendo e ottenendo decreto ingiuntivo n. 2890/2019 per € 62.392,98 (per canoni scaduti e non corrisposti); c)
[...] si era opposta al decreto ingiuntivo n. 2890/2019, emesso dal Parte_3
Tribunale di Firenze in favore della concedente, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €
62.392,98; d) i due giudizi erano stati riuniti e il procedimento definito con sentenza del Tribunale di Firenze n. 2678/2022 che, «sulla base di una motivazione gravemente censurabile», aveva dichiarato la risoluzione del contratto di leasing, condannando Parte_3 al pagamento in favore di della somma di € 56.706,63 per
[...] CP_1 Controparte_1 oneri e spese condominiali non corrisposti (doc. n. 17 fascicolo parte attrice); e)
[...] aveva impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Firenze la suddetta sentenza, Parte_3 che aveva «erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto di leasing de quo»; f) CP_1 ha quindi ostacolato e impedito il godimento del bene concesso in leasing e Controparte_1 anche l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, a fortiori a fronte del corretto pagamento delle rate del leasing; g) aveva peraltro Parte_3 manifestato la volontà di esercitare il diritto di riscatto ed acquistare la proprietà del bene, ma -
«stante l'inadempimento della convenuta al proprio obbligo di contrarre» - si è vista costretta a ricorrere alle vie giudiziali al fine di ottenere un provvedimento ex art. 2932 cod. civ. per avere il trasferimento della proprietà dell'immobile; h) a causa del mancato trasferimento «di titolarità dell'immobile di Viale Matteotti di cui al contratto di leasing n. 367528, imputabile esclusivamente alla società di leasing», aveva subito danni, quantificati in € 625.378,77, da compensarsi con il prezzo dovuto per il trasferimento del bene. si è costituita in giudizio confutando le domande avverse e, nello Controparte_1 specifico, deducendo che: a) il contratto di leasing intercorso tra le parti era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice in data 27.3.2014 (in particolare, atteso il mancato pagamento delle spese condominiali da parte dell'utilizzatrice), con «automatica perdita» del diritto di esercitare l'opzione di acquisto;
b) nonostante le numerose Parte_3 diffide e la sentenza Tribunale di Firenze n. 2678/2022 (doc. n. 17 fascicolo attoreo), non aveva provveduto né al rilascio dell'immobile, né al pagamento del debito scaduto alla data della risoluzione, continuando quindi ad utilizzare l'immobile, per nove anni, senza corrispondere alcunché alla proprietaria;
c) aveva anzi dichiarato, nell'atto Parte_3 di appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2678/2022 (cfr doc. n. 18 del fascicolo attoreo, a pag. 28, punto 3), di aver locato a terzi l'immobile di proprietà di
[...] percependo un canone di affitto;
d) nel procedimento di appello ridetto CP_1 [...] aveva domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_3 di primo grado e con atto di citazione notificato ad in data Controparte_1
11.11.2022 aveva infine introdotto il presente giudizio, trascrivendo la domanda giudiziale nei registri immobiliari in data 14.11.2022 (doc. 13 fascicolo convenuta); e) la Corte d'Appello, con ordinanza del 24.1.2023, (doc. n. 11 fascicolo convenuto), aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
f) la trascrizione della domanda giudiziale è
«chiaramente temeraria», finalizzata ad ostacolare la ricollocazione sul mercato del bene da parte della legittima proprietaria, perseverando nell'occupazione Parte_3 abusiva dello stesso, nonostante il rigetto della sospensiva da parte della Corte d'Appello. Sulla base di tali considerazioni, la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande di parte attrice, chiedendo di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e domandando, altresì, la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 Parte_3 cod. proc. civ., con liquidazione di una somma ritenuta di giustizia, somma che si è impegnata a devolvere ad un Istituto per la Gioventù sofferente a scelta del Giudice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ., all'esito del deposito delle memorie, il
Giudice - con provvedimento del 25.9.2023 - ritenuta l'inammissibilità e/o irrilevanza delle prove articolate dalle parti e valutata la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.9.2024, poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo al
3.2.2025.
Parte convenuta ha allegato alle note scritte per l'udienza del 23.9.2023 la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 947/2024, pubblicata il 30.5.2024, che ha rigettato l'appello proposto da con condanna alla rifusione delle spese di lite e al Parte_3 versamento del doppio del contributo unificato.
La causa è stata infine trattenuta in decisione con provvedimento del 21.2.2025.
******
Le domande formulate da parte attrice sono manifestamente infondate.
L'istituto dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre è disciplinato dall'articolo 2932 cod. civ., a norma del quale «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso».
Si tratta di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto che l'altra parte si è rifiutata di concludere, consistendo il «mancato adempimento dell'obbligazione» nella mancata stipula del contratto definitivo.
Nella fattispecie, risulta dalla documentazione allegata dalla stessa parte attrice che le parti non hanno stipulato un preliminare di compravendita, bensì il contratto di locazione finanziaria n.
801791 (doc. 1 fascicolo parte attrice), con il quale all'epoca Centro Controparte_1
Leasing S.p.A.) ha concesso in leasing alla società un Parte_3 immobile situato nel Comune di Firenze, acquistato al prezzo di € 909.500,00 (doc. n. 2 fascicolo attorio); la società si è obbligata al pagamento del canone Parte_3 anticipato iniziale di € 45.475,00 e al pagamento di n. 215 canoni mensili di € 5.215,69 cadauno, sino alla scadenza finale del contratto in data 1.5.2029, nonché al pagamento degli oneri accessori, spese, imposte e tasse. Nel citato contratto era stato convenuto, all'art. 11, per il caso di inadempimento totale o parziale, anche ad una sola delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore - tra le altre, con l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, relativo al pagamento degli oneri accessori, spese, imposte e tasse - che la concedente aveva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
La stessa parte attrice ha allegato, pur contestandola, la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Firenze, che - seppure in parziale accoglimento dell'opposizione formulata da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 2890/2019 emesso il 25.6.2019 dal Parte_3
Tribunale di Firenze (per il mancato pagamento dei canoni di locazione), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo - ha parzialmente accolto le domande di Controparte_1 condannando l'odierna parte attrice al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 56.706,63, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, accertando l'inadempimento di al pagamento degli oneri e spese condominiali e la Parte_3 risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 801791 in data 24.3.2014; in sostanza, il Tribunale ha accertato che gli importi oggetto dell'ingiunzione di cui al ricorso monitorio, seppure non dovuti a titolo di canoni scaduti (donde la revoca del decreto ingiuntivo), sono tuttavia attinenti al complesso dei crediti scaturenti dal medesimo contratto di leasing in favore della società concedente. Pertanto, poiché sulla base del ridetto contratto oneri e spese condominiali incombevano sull'utilizzatrice e non avendo la dedotto né Parte_3 dimostrato l'avvenuto pagamento, è stata accolta la domanda di a Controparte_1 vedersi corrispondere gli importi dovuti a titolo di spese condominiali e accessori sulle stesse. La
è stata altresì condannata alla riconsegna dell'immobile alla Parte_3 concedente (cfr. sentenza Tribunale di Firenze n. 2678 pubblicata il Controparte_1
28.9.2022, doc. n. 17 fascicolo parte attrice).
Nelle more del giudizio, la suddetta sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello (con sentenza n. 947/2024 pubblicata il 30.5.2024), previo rigetto in data 24.1.2023 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza richiesta da Parte_3
(all. A note scritte per l'udienza del 23.9.2023 di parte convenuta).
[...]
Nella fattispecie, dunque, non solo non risulta alcun impegno contrattuale tra le parti in ordine al trasferimento dell'immobile oggetto di leasing che possa legittimare la domanda introdotta ai sensi dall'articolo 2932 cod. civ. da parte attrice, ma risulta accertata giudizialmente la risoluzione di diritto del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice, che - nonostante gli intervenuti provvedimenti giudiziali - non ha provveduto alla restituzione dell'immobile, circostanza pacifica in atti dal momento che la stessa ha dichiarato di averlo anche Parte_3 concesso in locazione (cfr. doc. n. 18 del fascicolo attoreo, a pag. 28, punto 3).
Ne discende, pertanto, che la domanda di parte attrice deve essere rigettata;
al rigetto consegue - a norma dell'art. 2668, co. 2, cod. civ. - l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Invero, l'introduzione del presente giudizio, con la trascrizione della domanda giudiziale eseguita da parte attrice come «esecuzione in forma specifica» nei registri immobiliari in data 14.11.2022
(doc. 13 fascicolo convenuta), risulta con tutta evidenza finalizzata esclusivamente ad ostacolare la vendita a terzi dell'immobile da parte della proprietaria che pure ha Controparte_1 ottenuto giudizialmente l'accertamento della risoluzione del contratto di leasing e del diritto alla restituzione dell'immobile.
In sostanza, parte attrice ha chiaramente utilizzato un mezzo processuale per perseguire fini diversi rispetto a quelli per cui esso è funzionale.
Alla luce di tutto quanto precede, emerge inconfutabilmente come la condotta di parte attrice sia chiaramente pretestuosa - integrando, pertanto, i presupposti della colpa grave, se non anche della mala fede - e posta in essere anche in spregio degli elementari obblighi di correttezza e buona fede anche processuale, abusando del processo.
Risulta conseguentemente accoglibile la domanda di parte convenuta di condanna di
[...] al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.; invero, la Corte di Parte_3
Cassazione ha stabilito che: «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente». (Cass. Civ., Sez. II, n. 27623/2017).
Ciò posto, la quantificazione in via equitativa della somma dovuta, come da dispositivo, deve essere effettuata tenuto conto dell'ammontare delle spese liquidate (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
17902 del 4.7.2019: «In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001, il quale ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza»; cfr. Cass. Civ. n. 26453 del 20.11.2020: «in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia»).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 12968/2022 R.G., così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice OL. Parte_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
- condanna OL. al pagamento in favore di parte convenuta Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 15.659,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge;
- condanna altresì parte attrice OL. al pagamento in favore della Parte_1 convenuta ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ., della somma Controparte_1 di € 15.659,00.
Firenze 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
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