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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 91 \2025 R.G.
promossa da
, c.f.: , nata a Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 10/06/1953, rappresentata e difesa come in atti dall' avv. COPPOLINO GIUSEPPE;
contro
, c.f.: , nata a Controparte_1 C.F._2
Montalbano Elicona, il 21/03/1952, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MOBILIA CARMELO;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO
MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2025,
[...]
ha esposto di aver contratto matrimonio con Pt_1 CP_1
e che dalla predetta unione sono nate le figlie
[...] [...]
il 17.09.1983 e il Per_1 Persona_2
27.09.1979. Ha aggiunto che durante il matrimonio sono insorti contrasti e dissapori, tali da rendere insopportabile l'ulteriore convivenza e da far venire definitivamente meno l'affectio coniugalis. Ha, pertanto, chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che la casa coniugale fosse assegnata al l'autorizzazione al ritiro di oggetti CP_1
personali e di mobilio di esclusiva proprietà.
Disposta la comparizione delle parti, unitamente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza,
si è costituito , il quale ha aderito alle Controparte_1
domande avanzate dalla . Pt_1
All'udienza del 16.05.2025, le parti sono comparse personalmente, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta. Si osserva che le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale.
Nulla va disposto sulla casa coniugale, posto che le figlie
2 della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sicché trova applicazione la disciplina relativa al diritto di proprietà sull'immobile in questione.
Va poi rilevata l'inammissibilità della domanda avanzata dalla di autorizzazione al ritiro di beni dalla ex casa Pt_1
coniugale. A tal riguardo, infatti, nulla può statuire il giudice della separazione, cui non possono essere proposte domande diverse da quelle specifiche del procedimento, sebbene connesse (cfr. Cass.
civ., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915).
Considerato l'esito del giudizio sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 91/2025, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi
[...]
e , i quali hanno Pt_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 21/12/1978, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Patti, all'atto n.218, p. II, serie A, anno 1978;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune
competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000, e dispone, per l'effetto,
3 che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- nulla sulla casa coniugale;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla;
Pt_1
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
26/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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