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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/10/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. IO De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Chetta, ricorrente;
Parte_1
e , convenuto contumace;
Controparte_1
e convenuto contumace;
Controparte_2
oggetto: mansione e jus variandi
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 12.11.2020, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 14.05.2016 (sebbene Controparte_1
formalmente assunta il 25.6.2016) al 12.10.2016, dal 26.3.2017 (sebbene formalmente assunta da il 17.5.2017) al 31.12.2017, dal 2.1.2018 (sebbene formalmente assunta da Controparte_2
il 27.7.2018) al 14.7.2019, data del licenziamento intimatole oralmente CP_3 CP_2
dallo stesso , disimpegnando le mansioni di responsabile amministrativo Controparte_1 specificate nell'atto introduttivo, assertivamente sussumibili (a fronte della qualifica di cassiera di
V livello, CCNL Pubblici Esercizi Minori Turismo formalmente assegnatale) nel II livello dello stesso CCNL, presso lo stabilimento balneare Bora Bora, la Masseria Centro Colonico, il ristorante Il Ritrovo del Viandante, gli uffici amministrativi della GR (esercizi tutti di proprietà del ); di aver osservato i seguenti orari lavorativi: “a) per l'anno 2016 e 2017 CP_1
dal mese di aprile a ottobre, prevalentemente presso lo stabilimento balneare BORA BORA, tutti
i giorni, domeniche e festivi inclusi, dalle ore 7,30 circa, alle 19,00, circa, con pausa pranzo di
10-15 minuti;
spesse volte la stessa si intratteneva fino a tarda sera in occasione di ricevimenti, feste di compleanni, matrimoni e ricorrenze varie;
b) da novembre 2017 a marzo 2018 la stessa lavorava ogni giorno, comprese le domeniche e festivi, al mattino presso la “Masseria Centro
1 colonico” in TO dalle ore 7,00 alle 15,00; il pomeriggio, dalle 15.30 e sino alle ore 20.00 circa, si spostava presso gli uffici “GR”, sempre del , con sede in Torre S. CP_1
IO – TO (LE), in Via Malta, dove la stessa sbrigava pratiche amministrative e contabili, ordinativi, curava i rapporti con il personale alle dipendenze del , con i CP_1
fornitori ed i rappresentanti ai quali effettuava, per conto del , i pagamenti delle CP_1
retribuzioni e degli ordini;
c) da aprile 2018 sino ad ottobre 2018, la Sig.ra lavorava Pt_1
sempre e solo alle dipendenze del Sig. , dalle ore 06.00 alle 14.00 circa, Controparte_1 presso la “Masseria centro colonico” in T. S. IO-TO, dove la stessa sbrigava pratiche amministrative e contabili, ordinativi, curava i rapporti con il personale alle dipendenze del
, con i fornitori ed i rappresentanti ai quali effettuava, per conto del , i CP_1 CP_1
pagamenti delle retribuzioni e degli ordini;
nel medesimo periodo, dalle ore 15.00 circa alle ore
20.00, si recava presso lo stabilimento balneare “Lido Bora Bora”, ove si occupava di verificare le giacenze di magazzino provvedendo agli ordini sia a mezzo mail che WhatsApp con i rappresentanti, eseguiva la contabilità del lido, e provvedeva ai pagamenti delle rispettive aziende fornitrici;
d) per tutto il periodo 2019, dalle ore 07.00 alle 15.00 in pieno inverno, e dalle 06.00 alle 14.00 da maggio a luglio, la ricorrente ha – esclusivamente - lavorato per conto del Sig. presso la “Masseria centro colonico” in T. S. IO-TO, occupandosi CP_1 sempre di economato anche dello stabilimento balneare”; di aver percepito esclusivamente i seguenti trattamenti retributivi: a) per il periodo di assunzione dal 25.06.2016 al 12.10.2016, escluso il periodo in nero dal 14.05.2016 al 25.06.2016, un importo complessivo netto di €
4.401,97; b) per il periodo di assunzione dal 17.05.2017 al 31.12.2017, la somma in contanti di €
4.500,00 ed assegni bancari post-datati per complessivi € 3.500,00; nulla nel periodo lavorato in nero dal 26.03.2017 al 16.05.2017; c) per tutto il 2018, sia per il periodo lavorato in nero (dal
02.01.2018 al 26.07.2018), sia per quello in cui la stessa risultava fittiziamente assunta presso la cooperativa, la complessiva somma di € 9.000,00; d) nulla per il periodo lavorativo 2019; senza, inoltre, ricevere alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, né la retribuzione per festività ed ex festività religiose soppresse, né le mensilità aggiuntive, né le retribuzioni per ferie maturate e non godute, né straordinari;
lamentando, in definitiva, di aver ricevuto un trattamento retributivo non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e prospettando l'inefficacia del licenziamento intimatole oralmente;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui innanzi, che la ricorrente, pur figurando formalmente assunta dalla Società Cooperativa Lo Scalo, di fatto ed effettivamente ha lavorato
2 alle dipendenze esclusive e dirette del Sig. , per cui tra quest'ultimo e la Controparte_1
Sig.ra si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato con diritto da parte della Parte_1
lavoratrice di essere inquadrata con la qualifica di Responsabile Amministrativa, 2° livello del vigente CCNL Settore Turismo Pubblici esercizi minori;
2) Accertare e dichiarare che il licenziamento effettuato verbalmente in data 14.07.2019 è inefficace e affetto da nullità insanabile, ex art. 2 comma 1° e 3° della legge 604/1966;
3) Per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23/2015, condannare il Sig.
, ove ritenuto anche in solido con Lo Scalo società cooperativa, al pagamento Controparte_1 per l'illegittimo licenziamento al risarcimento del danno subito così determinato:
a) alla somma non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 9.905,90 (€ 1.981,18 x 5), ovvero a quell'altra maggiore che il Giudice di ritenere di giustizia, a cui devono aggiungersi, altresì, per il medesimo periodo, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da quantificarsi a mezzo nominando CTU;
b) in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art 2, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che si quantifica in € 29.717,70 (1.981,18 x 15);
4) Condannare, altresì, il Sig. , ove ritenuto anche in solido con Lo Controparte_1
Scalo società cooperativa, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria come sopra richiamato al pagamento in favore della lavoratrice della somma complessiva, salvo errori e/o omissioni, di € 89.988,69 a titolo di differenze retributive, periodi lavorati in nero, lavoro straordinario, ratei 13ma e 14ma, festività e ferie non godute, trattamenti di fine rapporto;
5) Condannare, altresì, il Sig. , ove ritenuto anche in solido con Lo Controparte_1
Scalo società cooperativa, al risarcimento del danno da determinarsi a mezzo CTU per il mancato versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti …”; oltre accessori e con vittoria di spese.
Le parti convenute, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite, sicché (alle udienze del 9.11.2021 e del 7.12.2021) ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, con l'espletamento della prova orale e mediante una consulenza tecnica contabile, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
3 Come anticipato in premessa, la domanda di parte ricorrente presuppone l'accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata (protrattosi secondo le modalità temporali dappresso puntualizzate) alle dipendenze di , avendo la Controparte_1
specificato di aver prestato attività lavorativa in favore di aziende di esclusiva pertinenza Pt_1 di quest'ultimo, senza al contempo avere avuto alcun tipo di rapporto con il formale datore di lavoro degli ultimi due contratti, tanto che “…né ha mai conosciuto Controparte_2
l'amministratore e nemmeno, colui e/o colei che si occupasse dei rapporti con il personale. La ricorrente ha sempre e solo lavorato alle dipendenze esclusive e dirette del Sig. CP_1
. Era, pertanto, quest'ultimo ad impartire le disposizioni lavorative ed a retribuire
[...]
[non sempre e nemmeno come avrebbe dovuto] la lavoratrice. A riprova di ciò v'è il fatto che nessun pagamento è mai intervenuto da parte de “Lo Scalo società cooperativa””.
In relazione all'aspetto della vicenda litigiosa in questione, in considerazione della mancata presentazione del convenuto all'udienza fissata (anche) per il suo CP_1
interrogatorio formale e stante la regolarità della notifica del provvedimento che ha ammesso detto mezzo istruttorio (vds. documentazione in atti), ritiene questo giudice che possa farsi riferimento alla regola processuale secondo cui “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, comma 1, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cassazione civile sez. Lav., n. 28293/11;
Cassazione civile sez. II, 2.9.2022, n. 25935) e ciò a maggior ragione laddove l'imputazione
(allo stesso ) del rapporto di lavoro che viene in rilievo è avvalorata dalla risolutiva CP_1
circostanza che la abbia reso le proprie prestazioni lavorative nell'ambito di attività Pt_1
riconducibili a ditte individuali dello stesso (quale, in particolare, il lido Bora Bora) e CP_1
che abbia al contempo ricevuto disposizioni e pagamenti unicamente e direttamente da quest'ultimo.
In ragione di quanto dappresso evidenziato è, in conclusione, da ritenere che il rapporto di lavoro dedotto sia stato di fatto instaurato, come dedotto e rivendicato in ricorso, con il suddetto
, il quale è, pertanto, chiamato a rispondere in termini esclusivi delle correlate CP_1
obbligazioni datoriali.
4 Tanto premesso, è bene, poi, rammentare che, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533).
In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro,
7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046).
Poste tali premesse e dovendosi fare riferimento ai succitati principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata valgano soltanto in parte ad asseverare la ricostruzione fattuale a fondamento del ricorso.
In particolare, le emergenze processuali in atti, in parte dissonanti rispetto alle allegazioni attoree, consentono di ricostruire i rapporti di lavoro instauratisi tra il e la CP_1 Pt_1
limitatamente ai periodi dappresso indicati:
-dal 25.6.2016 al 12.10.16, dovendosi escludere che la ricorrente abbia lavorato (in nero) a partire dal 14.5.2016, essendo, a tal fine, insufficienti i contributi di conoscenza offerti sul punto dai testimoni escussi ed, in particolare, quelli forniti da , e Testimone_1 Testimone_2
i quali, avendo frequentato, nel periodo interessato (il 2016), lo Testimone_3
stabilimento balneare in qualità di meri clienti, non hanno potuto monitorare le vicende lavorative della se non in termini del tutto frammentari (vds. dichiarazioni di Pt_1 Tes_1
“ho lavorato con le modalità sopra dette da inizio giugno 2017 a fine settembre
[...]
2017[…],non ho frequentato il lido dopo la stagione estiva 2017 mentre già lo frequentavo
5 nell'anno 2016” ; di “ Conosco le parti in giudizio in quanto nel 2016 sono Testimone_2
stata cliente del lido Bora Bora e nell'estate 2017 all'incirca dall'inizio di giugno sino alla seconda metà di agosto ho lavorato al lido Bora Bora.”; di “Conosco le Testimone_3
circostanze suddette perché ogni tanto frequentavo lo stabilimento Bora Bora oltre che vivere con la ricorrente.”; “ Ho frequentato il lido Bora Bora quando vi lavorava la Tes_4
ricorrente”). I contributi di e risultano, poi, generici e privi di un Per_1 Persona_2
precipuo riferimento temporale, non consentendo, pertanto, di riscontrare le allegazioni attoree sul momento di inizio del rapporto lavorativo (vds. dichiarazioni di “Nel periodo Per_1 maggio/giugno 2016 è stata assunta la ricorrente” e di Nell'estate 2016 io ho Persona_2 iniziato a lavorare nei primi giorni di giugno e la ricorrente già lavorava”);
-dal 17.5.2017 al 31.12.2017, dovendosi, quindi, escludere che il rapporto di lavoro tra le parti in lite sia iniziato a partire dal 26.3.2017, come, invece, dedotto nel ricorso introduttivo. In tal senso depongono le emergenze processuali in atti, laddove le dichiarazioni testimoniali di non possono che reputarsi inattendibili, avendo lo stesso dichiarato di aver Testimone_1 lavorato, nella stagione estiva 2017, solo “a chiamata” (e quindi in modo frammentario e discontinuo); mentre gli altri dipendenti escussi e Persona_2 Testimone_2 Per_1
hanno, invece, asserito, in parziale contrasto con le allegazioni attoree, che la ha
[...] Pt_1 lavorato durante la “stagione estiva”; sicché, in difetto di indicazioni utili a far emergere un differente e antecedente riferimento temporale, l'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente non può che essere rapportato alla data di formale assunzione;
-dal
1.6.2018 al 14.7.2019 dovendosi ritenere non adeguatamente provato che la ricorrente, nel periodo compreso tra il 2.1.2018 ed il 31.5.2018, abbia inizialmente lavorato alle dipendenze del convenuto presso la “Masseria Centro Colonico” e gli uffici PromoGroup. Ed invero, i testi che hanno fatto genericamente riferimento all'attività lavorativa asseritamente prestata dalla presso il suddetto Centro ( , e Pt_1 Testimone_2 Per_1 Testimone_3
non risultano sul punto affidabili, giacché, non essendo, all'epoca dei fatti, dipendenti
[...]
della struttura in questione, non possono che offrire una visione indiretta e del tutto approssimativa dell'esperienza di lavoro ivi maturata dalla ricorrente (cfr. dichiarazioni di Per_1
“L'ultimo ufficio in cui ha lavorato la ricorrente è presso la Masseria centro colonico in
[...]
Torre San giovanni. Non so quale orario di lavoro osservasse perché io nel periodo invernale lavoravo solo nella trattoria.”; dichiarazioni di : “Talvolta sono andata a Testimone_2
trovare la ricorrente presso una masseria in costruzione che si chiamava “centro Colonico”
6 dove la ricorrente svolgeva attività contabile e di gestione del personale tanto si riferisce al periodo invernale del 2018”; dichiarazioni di : “nel periodo invernale degli Testimone_3
anni 2018 e 2019 ha anche operato in una struttura ricettiva in costruzione del resistente (credo si chiamasse masseria centro colonico) verso Torre san IO ove c'era un ufficio e la ricorrente si occupava di supervisionare il lavoro degli operai e di ordinare quanto serviva per la suddetta attività. Si recava in tale struttura tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15/16, osservando gli orari degli operai)”. Nessun riferimento è, inoltre, dato rinvenire dal coacervo delle dichiarazioni testimoniali, all'attività che la ricorrente sostiene di aver presto, nel medesimo periodo, alla PromoGroup. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riguardo al periodo estivo 2018: in tal caso le dichiarazioni testimoniali degli altri dipendenti
(i.e. e convergono univocamente nel senso di far ritenere che la Per_1 Persona_2
ricorrente abbia lavorato presso lo stabilimento Bora Bora durante l'intera stagione estiva 2018, che ha avuto inizio già a partire da giugno.
Quanto all'individuazione dell'orario di lavoro, sono da privilegiare, in quanto fra loro convergenti, da un lato, le dichiarazioni di (che tra i dipendenti sentiti è quello che ha Per_1
lavorato più a lungo alle dipendenze di , ovvero dal 2016 al 2021) e, Controparte_1 dall'altro, quelle di i quali hanno, ugualmente, riferito che la ricorrente, nei Testimone_2
mesi estivi (di luglio ed agosto) delle annualità in questione, lavorò tutti i giorni della settimana dalle 8:00 sino alle 19:00 (orario di chiusura del lido Bora Bora). Per i periodi lavorativi residui, in assenza di univoci riscontri probatori promananti dall'istruttoria, deve, invece, aversi riguardo, ai fini della ricostruzione dell'orario osservato dalla all'orario full time previsto Pt_1
dalle disposizioni contrattuali di categoria per la qualifica dappresso indicata.
Con riferimento alle mansioni, come già anticipato in premessa, la ha dedotto di aver Pt_1
svolto, in relazione a tutti i periodi di lavoro specificatamente indicati, mansioni sussumibili nella qualifica di segretaria amministrativa di II Livello, CCNL Pubblici esercizi Minori
Turismo, sebbene le fosse stata assegnata, dapprima la qualifica di cassiera di V livello per il periodo di lavoro formalizzato dal 25.06.2016 al 12.10.2016, poi quella di impiegata amministrativa di III livello, per il periodo 17.05.2017-31.12.2017 e, infine, per il rapporto di lavoro formalizzato dal 27.07.2018 al 31.12.2018, quella di segretaria amministrativa di III livello.
Preliminarmente, deve rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della
7 pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore (cfr. cass. lav. 1° luglio 2004 n° 12092 e succ. conf.) sicchè nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, articolazione oraria e delle mansioni svolte in concreto, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
Il percorso interpretativo diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa secondo tre fasi, che progressivamente involgono l'accertamento in fatto dell'attività concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Tanto premesso in termini generali, i contributi di conoscenza offerti dai numerosi testimoni escussi e, in particolare, quelli promananti da colleghi di lavoro che, avendo operato a stretto contatto con la ebbero certamente avuto di monitorarne le vicende lavorative in Pt_1
maniera diretta e continuativa, valgono a suffragare le allegazioni attoree in ordine al continuativo svolgimento (a partire dal 25.06.2016, data accertata di inizio attività), nelle strutture di proprietà del convenuto, “della selezione del personale, economato, dei pagamenti di acconti e saldi al personale, della gestione degli ordinativi merce del bar, del ristorante e del self-service della struttura, nonché degli abbonamenti, accoglienza e sistemazione degli utenti, acquisto merce ed attrezzature da spiaggia.” Le cospicue testimonianze in atti pongono in risalto, in primo luogo, come l'ambito delle mansioni della ricorrente non fosse ristretto alla mera attività di incasso dei pagamenti, ma si estendesse anche alla gestione delle forniture, dei dipendenti e dei clienti e, in secondo luogo, come la nell'ambito delle suddette mansioni, Pt_1
godesse di una discreta sfera di autonomia operativa e funzionale.
Ebbene, le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente possono ritenersi sussumibili nella qualifica intermedia di impiegata amministrativa, Livello III, della richiamata disciplina contrattuale di settore (vds Artt. 52 e ss) cui “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle
8 proprie mansioni, svolgono lavori che comportano specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante preparazione tecnica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori”, non potendole, invece, ricondurre né al
Livello V, cui appartengono i lavoratori “che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, né al Livello II cui “ Appartengono […]i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale”.
Come già sopra anticipato, è emerso univocamente che la ricorrente non si limitasse a svolgere mere mansioni esecutive (di incasso) sicché, per ciò solo, deve escludersi la riconducibilità delle mansioni della al Livello V, il cui tratto discretivo è rappresentato Pt_1 dallo svolgimento di “compiti esecutivi”, privi, in quanto tale, dell'autonomia operativa/funzionale che, invece, è dato rintracciare nell'attività dell'odierna attrice.
A fronte di analoga autonomia operativa, le mansioni riconducibili ai livelli II e III del
CCNL, come può evincersi dalle declaratorie contrattuali in atti, si differenziano per il fatto che solo le prime comportano, oltre ad autonomia operativa, anche poteri di iniziativa e funzioni di controllo e/o di coordinamento di interi reparti o uffici. Ebbene, dalla copiosa documentazione in atti (tra cui, corrispondenze con i fornitori e con lo stesso ) emerge, da un lato, che CP_1
la non disponesse di autonomi poteri di iniziativa (dovendo sempre, nell'ambito delle Pt_1 proprie mansioni, rifarsi all'esclusivo potere decisionale del ) e, dall'altro, che la CP_1
ricorrente non fosse affatto preposta al controllo o al coordinamento di un ufficio o un reparto precipuo, limitandosi ad un generale coordinamento dei rapporti con fornitori e dipendenti
(occupandosi, in particolare, dei pagamenti e alla consegna delle buste paga); sicché, in conclusione, le mansioni dalla stessa disimpegnate non possono che essere ricondotte al Livello
III e non già al superiore Livello II.
Sulla scorta di tutto quanto sin qui riassunto, è stata, quindi, disposta apposita consulenza tecnico contabile al fine di quantificare le eventuali differenze retributive e di trattamento di fine rapporto spettanti in relazione all'attività lavorativa che viene in rilievo, nei termini appresso specificati: “ponendo come arco lavorativo i periodi di inizio e cessazione attività risultanti dai documenti in atti in relazione agli anni 2016 e 2017 (ossia dal 25.6.2016 al 12.10.2016 e dal
9 17.5.2017 al 31.12.2017), nonché dal 1.6.2018 sino al 14.7.2019(data del licenziamento), considerando per tutti i periodi anzidetti la qualifica di impiegata amministrativa 3° livello
CCNL Pubblici Esercizi dipendenti aziende alberghiere e stabilimenti balneari, temporalmente vigente,
- quantifichi il CTU le eventuali differenze retributive eventualmente spettanti alla ricorrente per lavoro straordinario e festivo, calcolando per i mesi di luglio ed agosto (dal 1 al
31 del mese) l'orario di lavoro dalle ore 08 alle ore 19 per sette giorni a settimana, confermando per gli altri mesi l'orario full time indicato in contratto (sebbene con la superiore qualifica ora indicata);
- Determini sulla scorta dei criteri suddetti l'importo differenziale eventualmente spettante al ricorrente a titolo di differenze sulla retribuzione mensile, straordinario, lavoro festivo
(limitatamente ai mesi di luglio ed agosto), 13° mensilità, 14° mensilità e TFR, tenendo ferme le eventuali maggiorazioni (anche per lavoro festivo o domenicale) presenti in busta paga;
- Indichi analiticamente le differenze spettanti per tali voci rispetto agli importi mensilmente percepiti per come risultanti dalle buste paga in atti avendo cura di indicare le differenze per poste omogenee (lordo/lordo o netto/netto), oltre interesse e rivalutazione dalla maturazione e sino alla data di deposito del ricorso nonchè sino alla data di deposito della relazione contabile”.
Il giudice ha, poi, disposto un'integrazione della consulenza contabile affinché il ctu avesse riguardo, nel calcolo delle spettanze retributive differenziali e nell'individuazione dei realtivi sottraendi, non già alla somma percepita risultante dalle buste paga (euro 31.743,41), ma a quanto percepito dalla lavoratrice secondo le indicazioni fornite nel ricorso (euro 21.401,97), difettando in ogni caso la prova (da parte della convenuta, significativamente rimasta contumace) di pagamenti ulteriori.
A seguito di un attento esame della documentazione prodotta e della contrattazione collettiva di riferimento, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver preliminarmente puntualizzato che “-Per i lavoratori ai quali si applica il citato CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore settimanali ( full time ), suddivise in sei giorni;
- Per i suddetti periodi è stato applicato il seguente orario di lavoro:- per i mesi di luglio e agosto (dal
1 al 31 del mese) è stato calcolato l'orario dalle ore 08 alle ore 19 per sette giorni a settimana;
- per tutti gli altri mesi è stato calcolato l'orario full time indicato in contratto, per sei giorni a settimana con i seguenti giorni di riposo: -giugno, settembre, ottobre 2016: riposo nella
10 giornata di martedì;- maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017: riposo nella giornata di domenica;
-giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2019: riposo nella giornata di domenica.;” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che la somma complessivamente dovuta alla ricorrente a titolo di differenze retributive e T.F.R ammonti ad euro 38.942,06 (di cui euro
3.155,68 a titolo di TFR), oltre rivalutazione ed interessi.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, in quanto sorrette da adeguata motivazione, del tutto immune da vizi logico-giuridici, appaiono pienamente condivisibili e possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni (o, comunque, errori tali da condurre ad una differente valutazione) e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della sentenza.
Quanto alla domanda di condanna dei convenuti al risarcimento “del danno da determinarsi a mezzo CTU per il mancato versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti” di cui al capo n. 5 delle conclusioni del ricorso, occorre fare riferimento a quanto in maniera del tutto convincente già affermato da Cassazione civile sez. lav., 2.5.2024, n.11730 secondo cui costituisce “ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art.2116,2° comma). Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso". Così Cass. Sez. lav. n.
26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n.
36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n.
1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n.
22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n.
22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n. 22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963;
11 Cass 2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass. 26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982,
n. 2048; 24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: 19.10.1988, n. 5677; 6.11.1986, n. 6517; 8.1.1983, n. 145; 3.4.1979, n.
1926; 9.1.1979,n. 144). Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n.
20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso. Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. […] In tali termini si
è espressa già Cass. n. 7104 del 1992, la quale aggiunge: "secondo un indirizzo risalente alle sentenze nn. 2392-1965 e 912-1966 di questa Corte (e confermato e precisato successivamente: cfr. Cas. nn. 1304-1971 e 1374-1974 citate), l'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell' ai CP_4
contributi sia prescritto (pur se sempre nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal giorno della prescrizione dei contributi: arg. ex Cass. n. 9270-1987); b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116-2 c.c., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile."[…] Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13,
L. 12 agosto 1962, n. 1338). Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di
12 sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". (Cass. n. 6722 del 10/03/2021).[…]”
La Suprema Corte ha, così, esplicitato il seguente principio di diritto: “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' . CP_4
In relazione a quanto sopra specificato, a fronte dell'omissione contributiva correlata alle differenze di retribuzione spettanti alla come accertate e quantificate in sentenza, il Pt_1
è, pertanto, da condannare, in via generica, al risarcimento del danno da essa CP_1
scaturente (dovendosi in tali termini riqualificare la domanda attorea, alla luce delle argomentazioni che precedono).
Quanto, poi, alla parte della domanda che involge l'asserita inefficacia dell'atto di licenziamento verbalmente comunicato alla lavoratrice dal datore di lavoro in data 14 luglio
2019, occorre rammentare, in via generale, che “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa “(Cass. n. 3822 del 2019;
Cass. n. 13195 del 2019).
Come in termini del tutto condivisibili, a tale riguardo, riepilogato da Cassazione civile sez. lav., 16.5.2019, n. 13195: “
6.1. Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si
è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente
13 onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (L. n. 604 del 1966, art. 5), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
6.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale”.
Con l'ulteriore significativa puntualizzazione che: “6.5. Nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta, anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore, in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicchè l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale
a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. n. 1522 del 1983; Cass. n. 3148 del 1985; Cass. n. 3099 del
1987; Cass. n. 2680 del 1993; Cass. n. 5192 del 1998; Cass. n. 8164 del 2000; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 13390 del 2007)”.
Tanto premesso, occorre nel caso rilevare come l'allegazione attorea secondo cui il rapporto di lavoro dedotto in lite risulterebbe cessato per effetto di una iniziativa datoriale non trovi alcuno specifico addentellato nelle risultanze della prova testimoniale espletata, laddove
14 nessun contributo di conoscenza è stato in tal senso fornito dai testimoni e Tes_1 Per_2
(indicati in rapporto al capitolo di prova sub che qui rileva), i quali non hanno significativamente fatto cenno a detto aspetto della vicenda litigiosa.
Né può, sotto altro profilo, ritenersi che il relativo riscontro probatorio possa di per sé scaturire dalla mancata presentazione del all'udienza fissata per l'espletamento del suo CP_1
interrogatorio formale.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile sez.
III, 18/09/2024, n.25122), “la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, pero, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”.
Nella vicenda in esame, ritiene questo giudice che le evidenze della documentazione versata in atti non consentano in alcun modo di ricondurre la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa ad una ipotesi di estromissione del lavoratore.
Dal modello C2/storico dell' prodotto dalla parte ricorrente CP_5 specificatamente risulta come la sin dal 18.6.2019 e poi dall'1.7.2019 al 26.7.2019, ben Pt_1 prima, quindi, del 14 luglio 2019 (data dell'asserito licenziamento orale intimatole), avesse instaurato altri rapporti di lavoro (il primo intermittente, il secondo con contratto a tempo determinato) alle dipendenze di (con qualifica di addetta alla Controparte_6
preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi), sicché è del tutto irragionevole ritenere che la stessa possa aver continuato a svolgere (anche successivamente alla instaurazione di detti ultimi rapporti di lavoro), attività lavorativa presso le strutture gestite dal e, comunque, che CP_1 abbia cessato di svolgerle per effetto di un'iniziativa unilaterale del medesimo . CP_1
Dovendosi, in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenere che la non abbia fornito Pt_1
adeguata dimostrazione del fatto (costitutivo della domanda) che il rapporto di lavoro si sia estinto in conseguenza di una manifestazione di volontà della parte datoriale, le domande articolate ai capi n. 2 e n. 3 delle conclusioni del ricorso non possono che essere disattese.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da accogliere nei termini sopra specificati.
15 Alla dunque, compete la somma di euro 38.942,07 (di cui euro 3.155,68 a titolo di Pt_1
TFR), al cui pagamento la parte convenuta deve essere condannata, con la maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del (quale esclusivo datore di Controparte_1
lavoro della ricorrente) e si liquidano come da dispositivo, nella misura dimidiata di cui all'art. 130 D.P.R. n.115/2002, a favore dello Stato.
Nulla per le spese nei confronti di rimasto contumace. Controparte_7
Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, devono porsi definitivamente a carico di , parte soccombente. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
12.11.2020, nei confronti di così provvede: accoglie Controparte_8 Controparte_7
la domanda attorea proposta nei confronti di per quanto di ragione;
accerta e Controparte_1
dichiara che ha lavorato alle dipendenze di per i periodi Parte_1 Controparte_1
meglio specificati in parte motiva e, per l'effetto, condanna a pagare alla Controparte_1
ricorrente la somma di euro 38.942,07 (di cui euro 3.155,68 a titolo di TFR), oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna in via generica detto a risarcire alla CP_1
il danno derivante dall'omissione contributiva relativa alle differenze di retribuzione, Pt_1
come accertate e quantificate in sentenza;
rigetta per il resto il ricorso proposto;
condanna al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato nella misura, già Controparte_1
dimidiata ai sensi dell' art. 130 D.P.R. n. 115/2002, di € 3.200,00.
Lecce, il 11 ottobre 2025
il giudice dott. IO De Palma
la bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Giulia Guido, Magistrato
Ordinario in Tirocinio sotto la supervisione del Magistrato affidatario.
16
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. IO De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Chetta, ricorrente;
Parte_1
e , convenuto contumace;
Controparte_1
e convenuto contumace;
Controparte_2
oggetto: mansione e jus variandi
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 12.11.2020, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 14.05.2016 (sebbene Controparte_1
formalmente assunta il 25.6.2016) al 12.10.2016, dal 26.3.2017 (sebbene formalmente assunta da il 17.5.2017) al 31.12.2017, dal 2.1.2018 (sebbene formalmente assunta da Controparte_2
il 27.7.2018) al 14.7.2019, data del licenziamento intimatole oralmente CP_3 CP_2
dallo stesso , disimpegnando le mansioni di responsabile amministrativo Controparte_1 specificate nell'atto introduttivo, assertivamente sussumibili (a fronte della qualifica di cassiera di
V livello, CCNL Pubblici Esercizi Minori Turismo formalmente assegnatale) nel II livello dello stesso CCNL, presso lo stabilimento balneare Bora Bora, la Masseria Centro Colonico, il ristorante Il Ritrovo del Viandante, gli uffici amministrativi della GR (esercizi tutti di proprietà del ); di aver osservato i seguenti orari lavorativi: “a) per l'anno 2016 e 2017 CP_1
dal mese di aprile a ottobre, prevalentemente presso lo stabilimento balneare BORA BORA, tutti
i giorni, domeniche e festivi inclusi, dalle ore 7,30 circa, alle 19,00, circa, con pausa pranzo di
10-15 minuti;
spesse volte la stessa si intratteneva fino a tarda sera in occasione di ricevimenti, feste di compleanni, matrimoni e ricorrenze varie;
b) da novembre 2017 a marzo 2018 la stessa lavorava ogni giorno, comprese le domeniche e festivi, al mattino presso la “Masseria Centro
1 colonico” in TO dalle ore 7,00 alle 15,00; il pomeriggio, dalle 15.30 e sino alle ore 20.00 circa, si spostava presso gli uffici “GR”, sempre del , con sede in Torre S. CP_1
IO – TO (LE), in Via Malta, dove la stessa sbrigava pratiche amministrative e contabili, ordinativi, curava i rapporti con il personale alle dipendenze del , con i CP_1
fornitori ed i rappresentanti ai quali effettuava, per conto del , i pagamenti delle CP_1
retribuzioni e degli ordini;
c) da aprile 2018 sino ad ottobre 2018, la Sig.ra lavorava Pt_1
sempre e solo alle dipendenze del Sig. , dalle ore 06.00 alle 14.00 circa, Controparte_1 presso la “Masseria centro colonico” in T. S. IO-TO, dove la stessa sbrigava pratiche amministrative e contabili, ordinativi, curava i rapporti con il personale alle dipendenze del
, con i fornitori ed i rappresentanti ai quali effettuava, per conto del , i CP_1 CP_1
pagamenti delle retribuzioni e degli ordini;
nel medesimo periodo, dalle ore 15.00 circa alle ore
20.00, si recava presso lo stabilimento balneare “Lido Bora Bora”, ove si occupava di verificare le giacenze di magazzino provvedendo agli ordini sia a mezzo mail che WhatsApp con i rappresentanti, eseguiva la contabilità del lido, e provvedeva ai pagamenti delle rispettive aziende fornitrici;
d) per tutto il periodo 2019, dalle ore 07.00 alle 15.00 in pieno inverno, e dalle 06.00 alle 14.00 da maggio a luglio, la ricorrente ha – esclusivamente - lavorato per conto del Sig. presso la “Masseria centro colonico” in T. S. IO-TO, occupandosi CP_1 sempre di economato anche dello stabilimento balneare”; di aver percepito esclusivamente i seguenti trattamenti retributivi: a) per il periodo di assunzione dal 25.06.2016 al 12.10.2016, escluso il periodo in nero dal 14.05.2016 al 25.06.2016, un importo complessivo netto di €
4.401,97; b) per il periodo di assunzione dal 17.05.2017 al 31.12.2017, la somma in contanti di €
4.500,00 ed assegni bancari post-datati per complessivi € 3.500,00; nulla nel periodo lavorato in nero dal 26.03.2017 al 16.05.2017; c) per tutto il 2018, sia per il periodo lavorato in nero (dal
02.01.2018 al 26.07.2018), sia per quello in cui la stessa risultava fittiziamente assunta presso la cooperativa, la complessiva somma di € 9.000,00; d) nulla per il periodo lavorativo 2019; senza, inoltre, ricevere alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, né la retribuzione per festività ed ex festività religiose soppresse, né le mensilità aggiuntive, né le retribuzioni per ferie maturate e non godute, né straordinari;
lamentando, in definitiva, di aver ricevuto un trattamento retributivo non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e prospettando l'inefficacia del licenziamento intimatole oralmente;
ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui innanzi, che la ricorrente, pur figurando formalmente assunta dalla Società Cooperativa Lo Scalo, di fatto ed effettivamente ha lavorato
2 alle dipendenze esclusive e dirette del Sig. , per cui tra quest'ultimo e la Controparte_1
Sig.ra si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato con diritto da parte della Parte_1
lavoratrice di essere inquadrata con la qualifica di Responsabile Amministrativa, 2° livello del vigente CCNL Settore Turismo Pubblici esercizi minori;
2) Accertare e dichiarare che il licenziamento effettuato verbalmente in data 14.07.2019 è inefficace e affetto da nullità insanabile, ex art. 2 comma 1° e 3° della legge 604/1966;
3) Per l'effetto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23/2015, condannare il Sig.
, ove ritenuto anche in solido con Lo Scalo società cooperativa, al pagamento Controparte_1 per l'illegittimo licenziamento al risarcimento del danno subito così determinato:
a) alla somma non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 9.905,90 (€ 1.981,18 x 5), ovvero a quell'altra maggiore che il Giudice di ritenere di giustizia, a cui devono aggiungersi, altresì, per il medesimo periodo, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da quantificarsi a mezzo nominando CTU;
b) in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ex art 2, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che si quantifica in € 29.717,70 (1.981,18 x 15);
4) Condannare, altresì, il Sig. , ove ritenuto anche in solido con Lo Controparte_1
Scalo società cooperativa, accertata la recezione implicita del CCNL di categoria come sopra richiamato al pagamento in favore della lavoratrice della somma complessiva, salvo errori e/o omissioni, di € 89.988,69 a titolo di differenze retributive, periodi lavorati in nero, lavoro straordinario, ratei 13ma e 14ma, festività e ferie non godute, trattamenti di fine rapporto;
5) Condannare, altresì, il Sig. , ove ritenuto anche in solido con Lo Controparte_1
Scalo società cooperativa, al risarcimento del danno da determinarsi a mezzo CTU per il mancato versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti …”; oltre accessori e con vittoria di spese.
Le parti convenute, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite, sicché (alle udienze del 9.11.2021 e del 7.12.2021) ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, con l'espletamento della prova orale e mediante una consulenza tecnica contabile, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
3 Come anticipato in premessa, la domanda di parte ricorrente presuppone l'accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata (protrattosi secondo le modalità temporali dappresso puntualizzate) alle dipendenze di , avendo la Controparte_1
specificato di aver prestato attività lavorativa in favore di aziende di esclusiva pertinenza Pt_1 di quest'ultimo, senza al contempo avere avuto alcun tipo di rapporto con il formale datore di lavoro degli ultimi due contratti, tanto che “…né ha mai conosciuto Controparte_2
l'amministratore e nemmeno, colui e/o colei che si occupasse dei rapporti con il personale. La ricorrente ha sempre e solo lavorato alle dipendenze esclusive e dirette del Sig. CP_1
. Era, pertanto, quest'ultimo ad impartire le disposizioni lavorative ed a retribuire
[...]
[non sempre e nemmeno come avrebbe dovuto] la lavoratrice. A riprova di ciò v'è il fatto che nessun pagamento è mai intervenuto da parte de “Lo Scalo società cooperativa””.
In relazione all'aspetto della vicenda litigiosa in questione, in considerazione della mancata presentazione del convenuto all'udienza fissata (anche) per il suo CP_1
interrogatorio formale e stante la regolarità della notifica del provvedimento che ha ammesso detto mezzo istruttorio (vds. documentazione in atti), ritiene questo giudice che possa farsi riferimento alla regola processuale secondo cui “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, comma 1, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (Cassazione civile sez. Lav., n. 28293/11;
Cassazione civile sez. II, 2.9.2022, n. 25935) e ciò a maggior ragione laddove l'imputazione
(allo stesso ) del rapporto di lavoro che viene in rilievo è avvalorata dalla risolutiva CP_1
circostanza che la abbia reso le proprie prestazioni lavorative nell'ambito di attività Pt_1
riconducibili a ditte individuali dello stesso (quale, in particolare, il lido Bora Bora) e CP_1
che abbia al contempo ricevuto disposizioni e pagamenti unicamente e direttamente da quest'ultimo.
In ragione di quanto dappresso evidenziato è, in conclusione, da ritenere che il rapporto di lavoro dedotto sia stato di fatto instaurato, come dedotto e rivendicato in ricorso, con il suddetto
, il quale è, pertanto, chiamato a rispondere in termini esclusivi delle correlate CP_1
obbligazioni datoriali.
4 Tanto premesso, è bene, poi, rammentare che, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533).
In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro,
7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046).
Poste tali premesse e dovendosi fare riferimento ai succitati principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata valgano soltanto in parte ad asseverare la ricostruzione fattuale a fondamento del ricorso.
In particolare, le emergenze processuali in atti, in parte dissonanti rispetto alle allegazioni attoree, consentono di ricostruire i rapporti di lavoro instauratisi tra il e la CP_1 Pt_1
limitatamente ai periodi dappresso indicati:
-dal 25.6.2016 al 12.10.16, dovendosi escludere che la ricorrente abbia lavorato (in nero) a partire dal 14.5.2016, essendo, a tal fine, insufficienti i contributi di conoscenza offerti sul punto dai testimoni escussi ed, in particolare, quelli forniti da , e Testimone_1 Testimone_2
i quali, avendo frequentato, nel periodo interessato (il 2016), lo Testimone_3
stabilimento balneare in qualità di meri clienti, non hanno potuto monitorare le vicende lavorative della se non in termini del tutto frammentari (vds. dichiarazioni di Pt_1 Tes_1
“ho lavorato con le modalità sopra dette da inizio giugno 2017 a fine settembre
[...]
2017[…],non ho frequentato il lido dopo la stagione estiva 2017 mentre già lo frequentavo
5 nell'anno 2016” ; di “ Conosco le parti in giudizio in quanto nel 2016 sono Testimone_2
stata cliente del lido Bora Bora e nell'estate 2017 all'incirca dall'inizio di giugno sino alla seconda metà di agosto ho lavorato al lido Bora Bora.”; di “Conosco le Testimone_3
circostanze suddette perché ogni tanto frequentavo lo stabilimento Bora Bora oltre che vivere con la ricorrente.”; “ Ho frequentato il lido Bora Bora quando vi lavorava la Tes_4
ricorrente”). I contributi di e risultano, poi, generici e privi di un Per_1 Persona_2
precipuo riferimento temporale, non consentendo, pertanto, di riscontrare le allegazioni attoree sul momento di inizio del rapporto lavorativo (vds. dichiarazioni di “Nel periodo Per_1 maggio/giugno 2016 è stata assunta la ricorrente” e di Nell'estate 2016 io ho Persona_2 iniziato a lavorare nei primi giorni di giugno e la ricorrente già lavorava”);
-dal 17.5.2017 al 31.12.2017, dovendosi, quindi, escludere che il rapporto di lavoro tra le parti in lite sia iniziato a partire dal 26.3.2017, come, invece, dedotto nel ricorso introduttivo. In tal senso depongono le emergenze processuali in atti, laddove le dichiarazioni testimoniali di non possono che reputarsi inattendibili, avendo lo stesso dichiarato di aver Testimone_1 lavorato, nella stagione estiva 2017, solo “a chiamata” (e quindi in modo frammentario e discontinuo); mentre gli altri dipendenti escussi e Persona_2 Testimone_2 Per_1
hanno, invece, asserito, in parziale contrasto con le allegazioni attoree, che la ha
[...] Pt_1 lavorato durante la “stagione estiva”; sicché, in difetto di indicazioni utili a far emergere un differente e antecedente riferimento temporale, l'inizio del rapporto lavorativo della ricorrente non può che essere rapportato alla data di formale assunzione;
-dal
1.6.2018 al 14.7.2019 dovendosi ritenere non adeguatamente provato che la ricorrente, nel periodo compreso tra il 2.1.2018 ed il 31.5.2018, abbia inizialmente lavorato alle dipendenze del convenuto presso la “Masseria Centro Colonico” e gli uffici PromoGroup. Ed invero, i testi che hanno fatto genericamente riferimento all'attività lavorativa asseritamente prestata dalla presso il suddetto Centro ( , e Pt_1 Testimone_2 Per_1 Testimone_3
non risultano sul punto affidabili, giacché, non essendo, all'epoca dei fatti, dipendenti
[...]
della struttura in questione, non possono che offrire una visione indiretta e del tutto approssimativa dell'esperienza di lavoro ivi maturata dalla ricorrente (cfr. dichiarazioni di Per_1
“L'ultimo ufficio in cui ha lavorato la ricorrente è presso la Masseria centro colonico in
[...]
Torre San giovanni. Non so quale orario di lavoro osservasse perché io nel periodo invernale lavoravo solo nella trattoria.”; dichiarazioni di : “Talvolta sono andata a Testimone_2
trovare la ricorrente presso una masseria in costruzione che si chiamava “centro Colonico”
6 dove la ricorrente svolgeva attività contabile e di gestione del personale tanto si riferisce al periodo invernale del 2018”; dichiarazioni di : “nel periodo invernale degli Testimone_3
anni 2018 e 2019 ha anche operato in una struttura ricettiva in costruzione del resistente (credo si chiamasse masseria centro colonico) verso Torre san IO ove c'era un ufficio e la ricorrente si occupava di supervisionare il lavoro degli operai e di ordinare quanto serviva per la suddetta attività. Si recava in tale struttura tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15/16, osservando gli orari degli operai)”. Nessun riferimento è, inoltre, dato rinvenire dal coacervo delle dichiarazioni testimoniali, all'attività che la ricorrente sostiene di aver presto, nel medesimo periodo, alla PromoGroup. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riguardo al periodo estivo 2018: in tal caso le dichiarazioni testimoniali degli altri dipendenti
(i.e. e convergono univocamente nel senso di far ritenere che la Per_1 Persona_2
ricorrente abbia lavorato presso lo stabilimento Bora Bora durante l'intera stagione estiva 2018, che ha avuto inizio già a partire da giugno.
Quanto all'individuazione dell'orario di lavoro, sono da privilegiare, in quanto fra loro convergenti, da un lato, le dichiarazioni di (che tra i dipendenti sentiti è quello che ha Per_1
lavorato più a lungo alle dipendenze di , ovvero dal 2016 al 2021) e, Controparte_1 dall'altro, quelle di i quali hanno, ugualmente, riferito che la ricorrente, nei Testimone_2
mesi estivi (di luglio ed agosto) delle annualità in questione, lavorò tutti i giorni della settimana dalle 8:00 sino alle 19:00 (orario di chiusura del lido Bora Bora). Per i periodi lavorativi residui, in assenza di univoci riscontri probatori promananti dall'istruttoria, deve, invece, aversi riguardo, ai fini della ricostruzione dell'orario osservato dalla all'orario full time previsto Pt_1
dalle disposizioni contrattuali di categoria per la qualifica dappresso indicata.
Con riferimento alle mansioni, come già anticipato in premessa, la ha dedotto di aver Pt_1
svolto, in relazione a tutti i periodi di lavoro specificatamente indicati, mansioni sussumibili nella qualifica di segretaria amministrativa di II Livello, CCNL Pubblici esercizi Minori
Turismo, sebbene le fosse stata assegnata, dapprima la qualifica di cassiera di V livello per il periodo di lavoro formalizzato dal 25.06.2016 al 12.10.2016, poi quella di impiegata amministrativa di III livello, per il periodo 17.05.2017-31.12.2017 e, infine, per il rapporto di lavoro formalizzato dal 27.07.2018 al 31.12.2018, quella di segretaria amministrativa di III livello.
Preliminarmente, deve rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della
7 pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore (cfr. cass. lav. 1° luglio 2004 n° 12092 e succ. conf.) sicchè nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, articolazione oraria e delle mansioni svolte in concreto, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
Il percorso interpretativo diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa secondo tre fasi, che progressivamente involgono l'accertamento in fatto dell'attività concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Tanto premesso in termini generali, i contributi di conoscenza offerti dai numerosi testimoni escussi e, in particolare, quelli promananti da colleghi di lavoro che, avendo operato a stretto contatto con la ebbero certamente avuto di monitorarne le vicende lavorative in Pt_1
maniera diretta e continuativa, valgono a suffragare le allegazioni attoree in ordine al continuativo svolgimento (a partire dal 25.06.2016, data accertata di inizio attività), nelle strutture di proprietà del convenuto, “della selezione del personale, economato, dei pagamenti di acconti e saldi al personale, della gestione degli ordinativi merce del bar, del ristorante e del self-service della struttura, nonché degli abbonamenti, accoglienza e sistemazione degli utenti, acquisto merce ed attrezzature da spiaggia.” Le cospicue testimonianze in atti pongono in risalto, in primo luogo, come l'ambito delle mansioni della ricorrente non fosse ristretto alla mera attività di incasso dei pagamenti, ma si estendesse anche alla gestione delle forniture, dei dipendenti e dei clienti e, in secondo luogo, come la nell'ambito delle suddette mansioni, Pt_1
godesse di una discreta sfera di autonomia operativa e funzionale.
Ebbene, le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente possono ritenersi sussumibili nella qualifica intermedia di impiegata amministrativa, Livello III, della richiamata disciplina contrattuale di settore (vds Artt. 52 e ss) cui “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle
8 proprie mansioni, svolgono lavori che comportano specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante preparazione tecnica e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori”, non potendole, invece, ricondurre né al
Livello V, cui appartengono i lavoratori “che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, né al Livello II cui “ Appartengono […]i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale”.
Come già sopra anticipato, è emerso univocamente che la ricorrente non si limitasse a svolgere mere mansioni esecutive (di incasso) sicché, per ciò solo, deve escludersi la riconducibilità delle mansioni della al Livello V, il cui tratto discretivo è rappresentato Pt_1 dallo svolgimento di “compiti esecutivi”, privi, in quanto tale, dell'autonomia operativa/funzionale che, invece, è dato rintracciare nell'attività dell'odierna attrice.
A fronte di analoga autonomia operativa, le mansioni riconducibili ai livelli II e III del
CCNL, come può evincersi dalle declaratorie contrattuali in atti, si differenziano per il fatto che solo le prime comportano, oltre ad autonomia operativa, anche poteri di iniziativa e funzioni di controllo e/o di coordinamento di interi reparti o uffici. Ebbene, dalla copiosa documentazione in atti (tra cui, corrispondenze con i fornitori e con lo stesso ) emerge, da un lato, che CP_1
la non disponesse di autonomi poteri di iniziativa (dovendo sempre, nell'ambito delle Pt_1 proprie mansioni, rifarsi all'esclusivo potere decisionale del ) e, dall'altro, che la CP_1
ricorrente non fosse affatto preposta al controllo o al coordinamento di un ufficio o un reparto precipuo, limitandosi ad un generale coordinamento dei rapporti con fornitori e dipendenti
(occupandosi, in particolare, dei pagamenti e alla consegna delle buste paga); sicché, in conclusione, le mansioni dalla stessa disimpegnate non possono che essere ricondotte al Livello
III e non già al superiore Livello II.
Sulla scorta di tutto quanto sin qui riassunto, è stata, quindi, disposta apposita consulenza tecnico contabile al fine di quantificare le eventuali differenze retributive e di trattamento di fine rapporto spettanti in relazione all'attività lavorativa che viene in rilievo, nei termini appresso specificati: “ponendo come arco lavorativo i periodi di inizio e cessazione attività risultanti dai documenti in atti in relazione agli anni 2016 e 2017 (ossia dal 25.6.2016 al 12.10.2016 e dal
9 17.5.2017 al 31.12.2017), nonché dal 1.6.2018 sino al 14.7.2019(data del licenziamento), considerando per tutti i periodi anzidetti la qualifica di impiegata amministrativa 3° livello
CCNL Pubblici Esercizi dipendenti aziende alberghiere e stabilimenti balneari, temporalmente vigente,
- quantifichi il CTU le eventuali differenze retributive eventualmente spettanti alla ricorrente per lavoro straordinario e festivo, calcolando per i mesi di luglio ed agosto (dal 1 al
31 del mese) l'orario di lavoro dalle ore 08 alle ore 19 per sette giorni a settimana, confermando per gli altri mesi l'orario full time indicato in contratto (sebbene con la superiore qualifica ora indicata);
- Determini sulla scorta dei criteri suddetti l'importo differenziale eventualmente spettante al ricorrente a titolo di differenze sulla retribuzione mensile, straordinario, lavoro festivo
(limitatamente ai mesi di luglio ed agosto), 13° mensilità, 14° mensilità e TFR, tenendo ferme le eventuali maggiorazioni (anche per lavoro festivo o domenicale) presenti in busta paga;
- Indichi analiticamente le differenze spettanti per tali voci rispetto agli importi mensilmente percepiti per come risultanti dalle buste paga in atti avendo cura di indicare le differenze per poste omogenee (lordo/lordo o netto/netto), oltre interesse e rivalutazione dalla maturazione e sino alla data di deposito del ricorso nonchè sino alla data di deposito della relazione contabile”.
Il giudice ha, poi, disposto un'integrazione della consulenza contabile affinché il ctu avesse riguardo, nel calcolo delle spettanze retributive differenziali e nell'individuazione dei realtivi sottraendi, non già alla somma percepita risultante dalle buste paga (euro 31.743,41), ma a quanto percepito dalla lavoratrice secondo le indicazioni fornite nel ricorso (euro 21.401,97), difettando in ogni caso la prova (da parte della convenuta, significativamente rimasta contumace) di pagamenti ulteriori.
A seguito di un attento esame della documentazione prodotta e della contrattazione collettiva di riferimento, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver preliminarmente puntualizzato che “-Per i lavoratori ai quali si applica il citato CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore settimanali ( full time ), suddivise in sei giorni;
- Per i suddetti periodi è stato applicato il seguente orario di lavoro:- per i mesi di luglio e agosto (dal
1 al 31 del mese) è stato calcolato l'orario dalle ore 08 alle ore 19 per sette giorni a settimana;
- per tutti gli altri mesi è stato calcolato l'orario full time indicato in contratto, per sei giorni a settimana con i seguenti giorni di riposo: -giugno, settembre, ottobre 2016: riposo nella
10 giornata di martedì;- maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017: riposo nella giornata di domenica;
-giugno, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2019: riposo nella giornata di domenica.;” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che la somma complessivamente dovuta alla ricorrente a titolo di differenze retributive e T.F.R ammonti ad euro 38.942,06 (di cui euro
3.155,68 a titolo di TFR), oltre rivalutazione ed interessi.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, in quanto sorrette da adeguata motivazione, del tutto immune da vizi logico-giuridici, appaiono pienamente condivisibili e possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni (o, comunque, errori tali da condurre ad una differente valutazione) e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della sentenza.
Quanto alla domanda di condanna dei convenuti al risarcimento “del danno da determinarsi a mezzo CTU per il mancato versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti” di cui al capo n. 5 delle conclusioni del ricorso, occorre fare riferimento a quanto in maniera del tutto convincente già affermato da Cassazione civile sez. lav., 2.5.2024, n.11730 secondo cui costituisce “ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art.2116,2° comma). Tali principi sono stati ribaditi da Codesta Sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso". Così Cass. Sez. lav. n.
26990/2005; Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n.
36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n.
1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n.
22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n.
22660/2016; e in termini esatti o analoghi Cass 3.12.2004, n. 22751; Cass. 20.3.2001, n. 3963;
11 Cass 2.11.1998, n. 10945; Cass. 26.5.1995, n. 5825; Cass. 26.10.1982, n. 5612; Cass. 2.4.1982,
n. 2048; 24.1.1981, n. 551; 9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: 19.10.1988, n. 5677; 6.11.1986, n. 6517; 8.1.1983, n. 145; 3.4.1979, n.
1926; 9.1.1979,n. 144). Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n.
20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso. Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all'integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 38, comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge. […] In tali termini si
è espressa già Cass. n. 7104 del 1992, la quale aggiunge: "secondo un indirizzo risalente alle sentenze nn. 2392-1965 e 912-1966 di questa Corte (e confermato e precisato successivamente: cfr. Cas. nn. 1304-1971 e 1374-1974 citate), l'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell' ai CP_4
contributi sia prescritto (pur se sempre nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal giorno della prescrizione dei contributi: arg. ex Cass. n. 9270-1987); b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116-2 c.c., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile."[…] Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l'azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella in forma specifica ex art. 13,
L. 12 agosto 1962, n. 1338). Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di
12 sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". (Cass. n. 6722 del 10/03/2021).[…]”
La Suprema Corte ha, così, esplicitato il seguente principio di diritto: “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' . CP_4
In relazione a quanto sopra specificato, a fronte dell'omissione contributiva correlata alle differenze di retribuzione spettanti alla come accertate e quantificate in sentenza, il Pt_1
è, pertanto, da condannare, in via generica, al risarcimento del danno da essa CP_1
scaturente (dovendosi in tali termini riqualificare la domanda attorea, alla luce delle argomentazioni che precedono).
Quanto, poi, alla parte della domanda che involge l'asserita inefficacia dell'atto di licenziamento verbalmente comunicato alla lavoratrice dal datore di lavoro in data 14 luglio
2019, occorre rammentare, in via generale, che “il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa “(Cass. n. 3822 del 2019;
Cass. n. 13195 del 2019).
Come in termini del tutto condivisibili, a tale riguardo, riepilogato da Cassazione civile sez. lav., 16.5.2019, n. 13195: “
6.1. Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si
è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente
13 onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (L. n. 604 del 1966, art. 5), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
6.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sè sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale”.
Con l'ulteriore significativa puntualizzazione che: “6.5. Nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art. 2697 c.c. in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta, anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore, in ossequio al risalente principio processuale secondo cui l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicchè l'insufficienza (o anche la mancanza) della prova sulle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale
a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa (cfr. Cass. n. 1522 del 1983; Cass. n. 3148 del 1985; Cass. n. 3099 del
1987; Cass. n. 2680 del 1993; Cass. n. 5192 del 1998; Cass. n. 8164 del 2000; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 13390 del 2007)”.
Tanto premesso, occorre nel caso rilevare come l'allegazione attorea secondo cui il rapporto di lavoro dedotto in lite risulterebbe cessato per effetto di una iniziativa datoriale non trovi alcuno specifico addentellato nelle risultanze della prova testimoniale espletata, laddove
14 nessun contributo di conoscenza è stato in tal senso fornito dai testimoni e Tes_1 Per_2
(indicati in rapporto al capitolo di prova sub che qui rileva), i quali non hanno significativamente fatto cenno a detto aspetto della vicenda litigiosa.
Né può, sotto altro profilo, ritenersi che il relativo riscontro probatorio possa di per sé scaturire dalla mancata presentazione del all'udienza fissata per l'espletamento del suo CP_1
interrogatorio formale.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile sez.
III, 18/09/2024, n.25122), “la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, pero, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”.
Nella vicenda in esame, ritiene questo giudice che le evidenze della documentazione versata in atti non consentano in alcun modo di ricondurre la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa ad una ipotesi di estromissione del lavoratore.
Dal modello C2/storico dell' prodotto dalla parte ricorrente CP_5 specificatamente risulta come la sin dal 18.6.2019 e poi dall'1.7.2019 al 26.7.2019, ben Pt_1 prima, quindi, del 14 luglio 2019 (data dell'asserito licenziamento orale intimatole), avesse instaurato altri rapporti di lavoro (il primo intermittente, il secondo con contratto a tempo determinato) alle dipendenze di (con qualifica di addetta alla Controparte_6
preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi), sicché è del tutto irragionevole ritenere che la stessa possa aver continuato a svolgere (anche successivamente alla instaurazione di detti ultimi rapporti di lavoro), attività lavorativa presso le strutture gestite dal e, comunque, che CP_1 abbia cessato di svolgerle per effetto di un'iniziativa unilaterale del medesimo . CP_1
Dovendosi, in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenere che la non abbia fornito Pt_1
adeguata dimostrazione del fatto (costitutivo della domanda) che il rapporto di lavoro si sia estinto in conseguenza di una manifestazione di volontà della parte datoriale, le domande articolate ai capi n. 2 e n. 3 delle conclusioni del ricorso non possono che essere disattese.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da accogliere nei termini sopra specificati.
15 Alla dunque, compete la somma di euro 38.942,07 (di cui euro 3.155,68 a titolo di Pt_1
TFR), al cui pagamento la parte convenuta deve essere condannata, con la maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del (quale esclusivo datore di Controparte_1
lavoro della ricorrente) e si liquidano come da dispositivo, nella misura dimidiata di cui all'art. 130 D.P.R. n.115/2002, a favore dello Stato.
Nulla per le spese nei confronti di rimasto contumace. Controparte_7
Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, devono porsi definitivamente a carico di , parte soccombente. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
12.11.2020, nei confronti di così provvede: accoglie Controparte_8 Controparte_7
la domanda attorea proposta nei confronti di per quanto di ragione;
accerta e Controparte_1
dichiara che ha lavorato alle dipendenze di per i periodi Parte_1 Controparte_1
meglio specificati in parte motiva e, per l'effetto, condanna a pagare alla Controparte_1
ricorrente la somma di euro 38.942,07 (di cui euro 3.155,68 a titolo di TFR), oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna in via generica detto a risarcire alla CP_1
il danno derivante dall'omissione contributiva relativa alle differenze di retribuzione, Pt_1
come accertate e quantificate in sentenza;
rigetta per il resto il ricorso proposto;
condanna al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato nella misura, già Controparte_1
dimidiata ai sensi dell' art. 130 D.P.R. n. 115/2002, di € 3.200,00.
Lecce, il 11 ottobre 2025
il giudice dott. IO De Palma
la bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Giulia Guido, Magistrato
Ordinario in Tirocinio sotto la supervisione del Magistrato affidatario.
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