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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1377/2024
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Maria MITOLA Presidente dott. Michele PRENCIPE Consigliere dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere ha pronunziato il seguente
DECRETO DECISORIO sul reclamo proposto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONADIES Parte_1 C.F._1
VINCENZO e dell'avv. DIBENEDETTO SALVATORE
Reclamante contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
Reclamate Contumaci
e
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Bari
Interventore ex lege
Oggetto: reclamo ex art. 50 CC.II. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trani del 14.10.2024, nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata iscritto al n. 117/2024 R.G. P.U
Conclusioni delle parti: pagina 1 di 6 All'udienza collegiale del 25.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Col decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'odierna reclamante ex art. 269 C.C.I.I. evidenziando che l'assenza di beni propri dell'istante rendeva inaccessibile l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.
2. - Con il reclamo in scrutinio depositato il 24.10.2024 e affidato ad un unico motivo, l'istante censura il decreto gravato spiegando che, pur essendo consapevole del dibattito giurisprudenziale in atto in ordine all'ammissibilità “…della liquidazione controllata in assenza di beni o redditi…” (cfr. testualmente dal reclamo), pur tuttavia sarebbe preferibile l'interpretazione estensiva che consente l'accesso alla procedura anche in caso di beni propri dell'istante.
Chiarisce che “Con l'avvento del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, le procedure di sovraindebitamento, compresa la liquidazione controllata, sembrano tutte incentrate sulla possibilità, per il debitore, di essere utilmente ricollocato nel sistema economico e sociale. Se questa è la finalità, vale la pena di valutare come ammissibile la domanda di liquidazione controllata in caso di apporto di finanza esterna, quale unica fonte per soddisfare i crediti.” (cfr. cit.).
Chiede quindi a questa Corte di:
<<… previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accogliere il presente reclamo e per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Trani in data 11.10.2024 nel procedimento n.171/2024 P.U. e disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.>> (cfr. dal reclamo).
3. - Nessuno dei resistenti si è costituito e di essi va dichiarata la contumacia.
4. - Il Procuratore Generale con parere scritto ha chiesto il rigetto del reclamo.
All'udienza del 25.03.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dai difensori della reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Il reclamo è infondato.
La liquidazione controllata è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n. 179/2012) e a ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie pagina 2 di 6 previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c),
CCII). Il codice delinea un sistema chiuso che ricomprende dunque in via residuale nel sovraindebitamento tutti i soggetti non assoggettabili in astratto a una procedura liquidatoria specificamente individuata.
Secondo un principio generale che prevede la preminenza delle procedure regolatorie, la liquidazione controllata è dichiarata aperta solo se è stato verificato che il debitore non ha presentato in precedenza una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV, cioè non ha effettuato l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.
Presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato.
I soggetti legittimati ad attivare la liquidazione controllata sono il debitore stesso e il creditore (art. 268, comma 1, CCII), non anche il PM la cui legittimazione è stata esclusa dal D.Lgs. n. 83/2022 che ha recepito la direttiva Insolvency.
Mentre il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura anche quando è in stato di crisi, per il creditore il CCII prevede ulteriori condizioni, segnatamente il debitore dev'essere in stato di insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore ad euro cinquantamila, quest'ultima essendo una mera condizione di procedibilità che può essere verificata d'ufficio anche tramite l'accesso ai registri descritti nell'art 42 CCII, ovvero le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, che la cancelleria dovrebbe acquisire d'ufficio.
È dunque onere del creditore provare l'irreversibilità della crisi, ovvero l'evidenza di inadempimenti o altri fatti esterni in grado di dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Con il provvedimento che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, tra l'altro, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore (art. 270, 2° comma, lett. e), il quale ha anche l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 275, 2° comma). La procedura di liquidazione controllata prevede, dunque, la perdita di disponibilità del patrimonio, con contestuale attribuzione dell'amministrazione ad un organo terzo, il pagina 3 di 6 liquidatore, il quale è tenuto a gestirlo secondo principi di natura concorsuale. Sono questi i tipici effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui beni del debitore previsti dall'art. 142, 1° comma, CCI che, pur non sottraendogli la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, cionondimeno producono il c.d. spossessamento di tutti i suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione. La liquidazione controllata avvia, inoltre, un'espropriazione generale sui beni del debitore assorbendo le iniziative dei creditori (art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, 5° comma).
Il patrimonio aggredibile è potenzialmente più esteso di quello sottoponibile ad esecuzione singolare per effetto dell'applicazione delle regole della concorsualità dinamica, che si estende ai rapporti giuridici, ai diritti, alle aspettative e, cioè, a tutte le posizioni giuridiche soggettive (attive e passive) riconducibili al debitore. Tra i beni appresi all'attivo rientrano anche quelli che, ricorrendo gravi e specifiche ragioni, il giudice può autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzare (art. 270, 2° comma, lett. e). Per essi, infatti, l'acquisizione all'attivo è soltanto differita (al più) al momento in cui si procederà alla vendita. Alcuni beni del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, 6° comma, L. n. 3/2012, e segnatamente quelli indicati nell'art. 268, 3° comma. Di tutti questi beni il sovraindebitato conserva, dunque, la disponibilità.
6. - Ciò detto, nel caso di specie risulta pacifico che, pur sussistendo i presupposti astratti per l'accesso alla procedura invocata (legittimazione e stato di sovraindebitamento), in concreto risulta che
[...]
non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati e non percepisce alcuno stipendio o Parte_2 pensione né ha risorse recuperabili per via giudiziaria. La proposta di liquidazione, pertanto, consistente nel porre rimedio allo stato di sovraindebitamento “…mettendo a disposizione della procedura la quota-parte del reddito disponibile mensile del compagno, .” Controparte_3
(cfr. decreto gravato in testuale), non è ammissibile.
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dal Tribunale, l'accesso alla procedura di liquidazione controllata richiede che il debitore possa disporre di proprie risorse economiche (anche future) da liquidare e da destinare ai creditori, non potendosi ritenere integrata tale condizione dall'esclusivo apporto economico offerto dai terzi (nella specie il compagno della dal momento che tale Pt_2 apporto non può qualificarsi come disponibilità patrimoniale dell'istante. La procedura può infatti funzionare ed essere accessibile quando il debitore dispone di beni propri o di risorse proprie. Non può essere ammessa in ipotesi di (esclusivo) ricorso alla finanza esterna, non potendo tali somme rientrare nel patrimonio del debitore che costituisce l'unica garanzia per i creditori ex art. 2740 c.c. e ciò anche pagina 4 di 6 in considerazione del fatto che il terzo non potrebbe essere destinatario di procedure coattive di pagamento in caso di inadempimento.
Val la pena di precisare, a conforto, che la giurisprudenza di merito ha ammesso la possibilità di concedere la liquidazione controllata in caso di mancanza di beni iniziali ma al cospetto della certa liquidità futura allorquando laddove sia, ad esempio, sicuro l'apporto futuro di ricchezza costituito dalla destinazione di una quota mensile della retribuzione da lavoro subordinato dell'istante e non di un terzo. La ragione è presto detta: l'inclusione nella liquidazione controllata dei beni sopravvenuti risulta pienamente coerente con il principio generale sancito dall'art. 2740 c.c. secondo cui «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» (cfr. Corte appello
Torino, 27/08/2024).
Peraltro, la Corte rileva che, già chiarita in via interpretativa la questione, comunque, in seguito all'ultimo correttivo del C.C.I.I., in particolare, la novella dell'art. 268, co. 3, ult. periodo cit. (già in vigore al momento del deposito del decreto impugnato) è stato definitivamente fugato il pallido dubbio interpretativo sorto in precedenza e si è definitivamente sancita la inaccessibilità alla procedura in esame se il debitore non dispone di propri beni neppure recuperabili in via giudiziaria (su attestazione dell'O.C.C.). Nel caso di specie, dalla relazione dell'OCC allegata al reclamo, non risulta che vi sia possibilità di “…acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie…” (cfr. norma cit.).
Ne deriva il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato.
7. - Non v'è da provvedere sulle spese del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci ma la sua reiezione impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del
D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), della sussistenza dei presupposti perché la parte reclamante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione1, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente decreto. 1 Cfr. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pagina 5 di 6 Del che è dispositivo.
P.T.M. la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 50-268 ss. C.C.I.I. proposto da in data 24/10/2024 avverso Parte_2 il decreto del Tribunale di Trani (proc. n. 171/2024 R.G.P.U.), emesso in data 14/10/2024, comunicato in data 15/10/2024, così provvede:
1) respinge il reclamo e conferma l'impugnato decreto;
1) nulla sulle spese;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame, a carico della reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018. pagina 6 di 6
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Maria MITOLA Presidente dott. Michele PRENCIPE Consigliere dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere ha pronunziato il seguente
DECRETO DECISORIO sul reclamo proposto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONADIES Parte_1 C.F._1
VINCENZO e dell'avv. DIBENEDETTO SALVATORE
Reclamante contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
Reclamate Contumaci
e
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Bari
Interventore ex lege
Oggetto: reclamo ex art. 50 CC.II. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trani del 14.10.2024, nell'ambito del procedimento di liquidazione controllata iscritto al n. 117/2024 R.G. P.U
Conclusioni delle parti: pagina 1 di 6 All'udienza collegiale del 25.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Col decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'odierna reclamante ex art. 269 C.C.I.I. evidenziando che l'assenza di beni propri dell'istante rendeva inaccessibile l'accesso alla procedura di liquidazione controllata.
2. - Con il reclamo in scrutinio depositato il 24.10.2024 e affidato ad un unico motivo, l'istante censura il decreto gravato spiegando che, pur essendo consapevole del dibattito giurisprudenziale in atto in ordine all'ammissibilità “…della liquidazione controllata in assenza di beni o redditi…” (cfr. testualmente dal reclamo), pur tuttavia sarebbe preferibile l'interpretazione estensiva che consente l'accesso alla procedura anche in caso di beni propri dell'istante.
Chiarisce che “Con l'avvento del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, le procedure di sovraindebitamento, compresa la liquidazione controllata, sembrano tutte incentrate sulla possibilità, per il debitore, di essere utilmente ricollocato nel sistema economico e sociale. Se questa è la finalità, vale la pena di valutare come ammissibile la domanda di liquidazione controllata in caso di apporto di finanza esterna, quale unica fonte per soddisfare i crediti.” (cfr. cit.).
Chiede quindi a questa Corte di:
<<… previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accogliere il presente reclamo e per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Trani in data 11.10.2024 nel procedimento n.171/2024 P.U. e disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata.>> (cfr. dal reclamo).
3. - Nessuno dei resistenti si è costituito e di essi va dichiarata la contumacia.
4. - Il Procuratore Generale con parere scritto ha chiesto il rigetto del reclamo.
All'udienza del 25.03.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dai difensori della reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Il reclamo è infondato.
La liquidazione controllata è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n. 179/2012) e a ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie pagina 2 di 6 previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c),
CCII). Il codice delinea un sistema chiuso che ricomprende dunque in via residuale nel sovraindebitamento tutti i soggetti non assoggettabili in astratto a una procedura liquidatoria specificamente individuata.
Secondo un principio generale che prevede la preminenza delle procedure regolatorie, la liquidazione controllata è dichiarata aperta solo se è stato verificato che il debitore non ha presentato in precedenza una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV, cioè non ha effettuato l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.
Presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato.
I soggetti legittimati ad attivare la liquidazione controllata sono il debitore stesso e il creditore (art. 268, comma 1, CCII), non anche il PM la cui legittimazione è stata esclusa dal D.Lgs. n. 83/2022 che ha recepito la direttiva Insolvency.
Mentre il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura anche quando è in stato di crisi, per il creditore il CCII prevede ulteriori condizioni, segnatamente il debitore dev'essere in stato di insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore ad euro cinquantamila, quest'ultima essendo una mera condizione di procedibilità che può essere verificata d'ufficio anche tramite l'accesso ai registri descritti nell'art 42 CCII, ovvero le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, che la cancelleria dovrebbe acquisire d'ufficio.
È dunque onere del creditore provare l'irreversibilità della crisi, ovvero l'evidenza di inadempimenti o altri fatti esterni in grado di dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Con il provvedimento che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, tra l'altro, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore (art. 270, 2° comma, lett. e), il quale ha anche l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 275, 2° comma). La procedura di liquidazione controllata prevede, dunque, la perdita di disponibilità del patrimonio, con contestuale attribuzione dell'amministrazione ad un organo terzo, il pagina 3 di 6 liquidatore, il quale è tenuto a gestirlo secondo principi di natura concorsuale. Sono questi i tipici effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui beni del debitore previsti dall'art. 142, 1° comma, CCI che, pur non sottraendogli la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, cionondimeno producono il c.d. spossessamento di tutti i suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione. La liquidazione controllata avvia, inoltre, un'espropriazione generale sui beni del debitore assorbendo le iniziative dei creditori (art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, 5° comma).
Il patrimonio aggredibile è potenzialmente più esteso di quello sottoponibile ad esecuzione singolare per effetto dell'applicazione delle regole della concorsualità dinamica, che si estende ai rapporti giuridici, ai diritti, alle aspettative e, cioè, a tutte le posizioni giuridiche soggettive (attive e passive) riconducibili al debitore. Tra i beni appresi all'attivo rientrano anche quelli che, ricorrendo gravi e specifiche ragioni, il giudice può autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzare (art. 270, 2° comma, lett. e). Per essi, infatti, l'acquisizione all'attivo è soltanto differita (al più) al momento in cui si procederà alla vendita. Alcuni beni del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, 6° comma, L. n. 3/2012, e segnatamente quelli indicati nell'art. 268, 3° comma. Di tutti questi beni il sovraindebitato conserva, dunque, la disponibilità.
6. - Ciò detto, nel caso di specie risulta pacifico che, pur sussistendo i presupposti astratti per l'accesso alla procedura invocata (legittimazione e stato di sovraindebitamento), in concreto risulta che
[...]
non è titolare di beni immobili o beni mobili registrati e non percepisce alcuno stipendio o Parte_2 pensione né ha risorse recuperabili per via giudiziaria. La proposta di liquidazione, pertanto, consistente nel porre rimedio allo stato di sovraindebitamento “…mettendo a disposizione della procedura la quota-parte del reddito disponibile mensile del compagno, .” Controparte_3
(cfr. decreto gravato in testuale), non è ammissibile.
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dal Tribunale, l'accesso alla procedura di liquidazione controllata richiede che il debitore possa disporre di proprie risorse economiche (anche future) da liquidare e da destinare ai creditori, non potendosi ritenere integrata tale condizione dall'esclusivo apporto economico offerto dai terzi (nella specie il compagno della dal momento che tale Pt_2 apporto non può qualificarsi come disponibilità patrimoniale dell'istante. La procedura può infatti funzionare ed essere accessibile quando il debitore dispone di beni propri o di risorse proprie. Non può essere ammessa in ipotesi di (esclusivo) ricorso alla finanza esterna, non potendo tali somme rientrare nel patrimonio del debitore che costituisce l'unica garanzia per i creditori ex art. 2740 c.c. e ciò anche pagina 4 di 6 in considerazione del fatto che il terzo non potrebbe essere destinatario di procedure coattive di pagamento in caso di inadempimento.
Val la pena di precisare, a conforto, che la giurisprudenza di merito ha ammesso la possibilità di concedere la liquidazione controllata in caso di mancanza di beni iniziali ma al cospetto della certa liquidità futura allorquando laddove sia, ad esempio, sicuro l'apporto futuro di ricchezza costituito dalla destinazione di una quota mensile della retribuzione da lavoro subordinato dell'istante e non di un terzo. La ragione è presto detta: l'inclusione nella liquidazione controllata dei beni sopravvenuti risulta pienamente coerente con il principio generale sancito dall'art. 2740 c.c. secondo cui «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» (cfr. Corte appello
Torino, 27/08/2024).
Peraltro, la Corte rileva che, già chiarita in via interpretativa la questione, comunque, in seguito all'ultimo correttivo del C.C.I.I., in particolare, la novella dell'art. 268, co. 3, ult. periodo cit. (già in vigore al momento del deposito del decreto impugnato) è stato definitivamente fugato il pallido dubbio interpretativo sorto in precedenza e si è definitivamente sancita la inaccessibilità alla procedura in esame se il debitore non dispone di propri beni neppure recuperabili in via giudiziaria (su attestazione dell'O.C.C.). Nel caso di specie, dalla relazione dell'OCC allegata al reclamo, non risulta che vi sia possibilità di “…acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie…” (cfr. norma cit.).
Ne deriva il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato.
7. - Non v'è da provvedere sulle spese del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci ma la sua reiezione impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del
D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), della sussistenza dei presupposti perché la parte reclamante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione1, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente decreto. 1 Cfr. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pagina 5 di 6 Del che è dispositivo.
P.T.M. la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 50-268 ss. C.C.I.I. proposto da in data 24/10/2024 avverso Parte_2 il decreto del Tribunale di Trani (proc. n. 171/2024 R.G.P.U.), emesso in data 14/10/2024, comunicato in data 15/10/2024, così provvede:
1) respinge il reclamo e conferma l'impugnato decreto;
1) nulla sulle spese;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame, a carico della reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018. pagina 6 di 6