Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 31/01/2026, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13651 del 2025, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati e Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Veneto Acque Società Benefit per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti e Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina dell'Amministratore Unico n. 167 del 31.10.2025, di Veneto Acque SpA, notificata in pari data, avente ad oggetto " STA-14 Procedura di preinfrazione EU PILOT n. 9068/2016 - Chiusura e fase post operativa della discarica di Malagrotta (Roma), attività di supporto per attività di progettazione, affidamento e esecuzione del piano alta sorveglianza. Gara europea a procedura aperta telematica ai sensi del 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di Malagrotta in Roma. CIG B75A119EE6 ", nella parte in cui accoglie l'istanza di oscuramento formulata dalla aggiudicataria, provvedendo all'oscuramento dell'offerta tecnica della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati e del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive e di Veneto Acque Società Benefit per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 167 del 31 ottobre 2025 della stazione appaltante, nella parte in cui ha accolto l’istanza di oscuramento formulata dall’aggiudicataria, provvedendo all’oscuramento dell’offerta tecnica della stessa e, dunque, del coevo diniego all’ostensione integrale.
La ricorrente ha, per l’effetto, chiesto di poter accedere alla copia integrale dell’offerta tecnica non oscurata dell’aggiudicataria, nonché alla documentazione riguardante il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e, in particolar modo, i relativi verbali, la relazione giustificativa ed i documenti posti a corredo della stessa relazione.
2. – Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria contestando la fondatezza del ricorso.
3. – Si è costituita in giudizio anche la stazione appaltante al fine di rappresentare che:
- con riferimento alla documentazione relativa al sub-procedimento di anomalia, già con la comunicazione in data 3.11.2025 era stata trasmessa in modo integrale alla ricorrente la documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, quella relativa al sub-procedimento di anomalia, comprensiva dei verbali e dei giustificativi d’offerta;
- con riferimento alla offerta tecnica, a fronte del “parallelo” ricorso impugnatorio proposto dalla ricorrente innanzi al TAR Lazio n. 14780/2025 r.g., con nota prot. 4576 del 14.11.2025 la stazione appaltante aveva avviato un procedimento di riesame della propria precedente decisione in ordine all’ostensione della stessa in modo integrale;
- in esito al procedimento di riesame, con atto adottato in data 12 gennaio u.s. prot. 85, notificato tanto alla ricorrente, quanto all’aggiudicataria, la stazione appaltante ha deciso: (i) di annullare “ la determinazione n. 167 del 31.10.2025 e la comunicazione prot. 001/0004295 inviata in data 31.10.2025, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023, è stato riportato "di mantenere non ostensibili le parti delle offerte tecniche indicate come tali ai sensi dell’art. 4 35, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 da parte degli operatori economici ”; (ii) precisando che “ l’ostensione delle parti dell’offerta dell’aggiudicatario di cui l’aggiudicatario ha richiesto l’oscuramento con dichiarazione resa in gara e con nota protocollata con il n. 4637 del 20.11.2025 [sarebbe stata] consentita decorso il termine di 10 giorni assegnato per l’impugnazione della presente, avendo cura di mantenere oscurati solamente i dati personali ”;
- in esecuzione della predetta decisione, la stazione appaltante in data 23.01.2026 ha trasmesso alla ricorrente copia integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Alla luce di ciò, la stazione appaltante ha affermato che dovesse essere riconosciuta la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in quanto era avvenuta l’ostensione integrale delle parti dell’offerta tecnica dell’operatore economico aggiudicatario, in uno con l’ostensione di tutta la documentazione relativa alla verifica di anomalia dell’offerta.
4. – Con memoria depositata in data 26 gennaio 2026, la ricorrente ha confermato:
- che la stazione appaltante ha consentito l’ostensione integrale della documentazione tecnica oggetto del giudizio de quo come da comunicazione prot. 290/2026 con allegata documentazione trasmessa alla ricorrente in data 23 gennaio 2026;
- che di conseguenza “ la ricorrente ha conseguito il bene concreto della vita anelato con il ricorso introduttivo del presente giudizio di tal guisa che è cessata la materia del contendere ”;
- che “ il presente giudizio può essere definito con la dichiarazione di CMC con compensazione delle spese di lite (quantomeno nell’ambito del rapporto processuale con la Stazione appaltante), avendo la ricorrente condiviso con quest’ultima (la Stazione appaltante) tale modalità di regolamentazione delle spese giudiziali ”.
5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
6. – A fronte dell’intervenuta ostensione integrale della documentazione richiesta dalla ricorrente, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
7. – Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per disporne la compensazione tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
TO GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO GO | RT IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.